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Regolamento del personale del Consiglio Superiore della magistratura Testo Unico recante il

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(1)

Consiglio Superiore della Magistratura

Testo Unico recante il

Regolamento del personale

del Consiglio Superiore della magistratura

(Approvato con delibera dell’Assemblea Plenaria del 24 luglio 2001)

- XXI EDIZIONE -

Testo aggiornato alla delibera del 21 marzo 2018

e alla delibera del Comitato di Presidenza del 19 novembre 2018 (tabella B Area I)

(2)

SOMMARIO

Relazione al Regolamento del personale ... 5

TITOLO I - Organi competenti ad adottare gli atti di organizzazione del personale... 9

- Articolo 1 (Attribuzioni dell’Assemblea plenaria del CSM) ... 9

- Articolo 2 (Attribuzioni del Comitato di Presidenza)... 10

- Articolo 3 (Attribuzioni del Segretario generale)... 10

- Articolo 4 (Interpretazione del Regolamento)... 10

TITOLO II - Procedure concorsuali pubbliche ... 11

- Articolo 5 (Requisiti generali. Commissioni. Svolgimento delle prove)... 11

- Articolo 6 (Periodo di prova) ... 12

TITOLO III - Tipologia dei rapporti di lavoro ... 13

- Articolo 7 (Definizione dei tipi)... 13

- Articolo 8 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale)... 14

TITOLO IV - Ordinamento delle carriere... 15

- Articolo 9 (Sistema di classificazione) ... 15

- Articolo 10 (Pianta organica) ... 17

- Articolo 11 (Accesso ai ruoli del Consiglio) ... 17

- Articolo 12 (Procedure concorsuali per il reclutamento dei dipendenti di profilo tecnico) ... 17

- Articolo 13 (Valutazioni di professionalità e progressioni economiche all’interno delle Aree) ... 18

- Articolo 14 (Avvio della procedura di progressione economica) ... 18

- Articolo 15 (Partecipazione alla procedura di progressione economica) ... 19

- Articolo 16 (Procedura di valutazione)... 19

- Articolo 17 (Definizione della procedura di progressione economica)... 20

- Articolo 18 (Attribuzione temporanea di incarichi di direzione) ... 20

- Articolo 19 (Incarichi temporanei a esperti non appartenenti ai ruoli del Consiglio).... 21

- Articolo 20 (Conferimento di incarichi a dipendenti appartenenti all’Area II^ e I^)... 22

- Articolo 21 (Incarico di Assistente di studio affidato al personale di ruolo del Consiglio ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento interno)... 22

TITOLO V – Gestione del rapporto di lavoro ... 23

- Articolo 22 (Potere direttivo e di controllo)... 23

- Articolo 23 (Mutamento di mansioni)... 23

- Articolo 24 (Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica) ... 24

TITOLO VI - Diritti e doveri ... 25

- Articolo 25 (Doveri di diligenza e riservatezza - Incompatibilità) ... 25

(3)

- Articolo 26 (Orario di lavoro)... 25

- Articolo 27 (Disciplina del telelavoro) ... 27

- Articolo 28 (Lavoro straordinario – riposi compensativi)... 27

- Articolo 29 (Ferie)... 28

- Articolo 30 (Festività)... 29

- Articolo 31 (Malattia)... 29

- Articolo 32 (Congedo per matrimonio) ... 30

- Articolo 33 (Congedi per maternità e paternità) ... 30

- Articolo 34 (Permessi familiari e parentali) ... 33

- Articolo 35 (Aspettativa sospensione consensuale per motivi istituzionali, comando)... 33

- Articolo 36 (Congedi e permessi formativi) ... 34

- Articolo 37 (Formazione dei dipendenti e pari opportunità) ... 35

- Articolo 38 (Altre norme sullo stato giuridico. Rinvio) ... 36

TITOLO VII - Trattamento economico... 36

- Articolo 39 (Struttura della retribuzione) ... 36

- Articolo 40 (Incremento professionale) ... 37

- Articolo 41 (Previdenza complementare) ... 37

- Articolo 42 (Rapporti tra fonti regolamentari) ... 38

TITOLO VIII - Sanzioni e procedimenti disciplinari ... 38

- Articolo 43 (Tipologia delle sanzioni e criteri applicativi) ... 38

- Articolo 44 (Infrazioni e relative sanzioni) ... 39

- Articolo 45 (Procedimento disciplinare)... 40

- Articolo 46 (Rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale)... 41

- Articolo 47 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare) ... 41

- Articolo 48 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)... 41

- Articolo 49 (Impugnazione della sanzione)... 42

- Articolo 50 (Collegio arbitrale di disciplina)... 42

TITOLO IX - Estinzione del rapporto... 43

- Articolo 51 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro) ... 43

- Articolo 52 (Dimissioni)... 43

- Articolo 53 (Licenziamenti) ... 44

TITOLO X - Relazioni sindacali... 44

- Articolo 54 (Libertà di associazione sindacale) ... 44

- Articolo 55 (Rappresentanza permanente per i rapporti con il personale)... 44

- Articolo 56 (Rappresentanza del personale)... 45

(4)

- Articolo 57 (Assemblea) ... 45

- Articolo 58 (Affissione)... 46

- Articolo 59 (Astensione dal lavoro) ... 46

- Articolo 60 (Permessi sindacali)... 46

- Articolo 61 (Referendum) ... 47

- Articolo 62 (Forme delle relazioni sindacali)... 47

- Articolo 63 (Informazione del personale e consultazione)... 47

- Articolo 64 (Contrattazione) ... 48

- Articolo 65 (Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni)... 49

- Articolo 66 (Entrata in vigore) ... 49

TITOLO XI - Disposizioni transitorie e finali relative al nuovo Regolamento del personale del Consiglio Superiore della Magistratura... 50

- Articolo 67 (Disposizione transitoria sulla ricostruzione della carriera economica del personale in servizio al 1° gennaio 2018)... 50

- Articolo 68 (Principio di non regressione)... 50

- Articolo 69 (Avvio delle procedure per l’attribuzione degli incarichi di direzione e coordinamento e predisposizione dell’elenco delle Unità operative)... 50

- Articolo 70 (Sperimentazione dell’istituto del telelavoro di cui all’art. 27) ... 51

- Articolo 71 (Procedure selettive per la progressione interna)... 51

TABELLA A - Profili Professionali... 52

TABELLA B - Dotazione Organica ... 55

TABELLA C - Incarichi ... 58

TABELLA D - Incarichi provvisori conferibili a personale non appartenente ai Ruoli del Consiglio ex art. 19 RdP... 59

Accordo sindacale in data 6 dicembre 2017... 60

Regolamentazione del part-time (delibera CSM 29 luglio 2010) ... 67

Protocollo attuativo delle relazioni sindacali... 71

RIFERIMENTI NORMATIVI...78

L. 28 luglio 1999, n. 266 (1). ... 78

D. Lgs. 14 febbraio 2000, n. 37 (1). ... 80

L. 23 dicembre 2000, n. 388 (1)... 83

D. P. C. M. 20 dicembre 2001... 84

Legge 30 luglio 2007, n. 111... 85

INDICE ANALITICO... 86

(5)

Relazione al Regolamento del personale

La riforma del Regolamento del personale del Consiglio modifica in profondità la maggioranza degli elementi qualificanti lo stato giuridico dei dipendenti dell’organo di governo autonomo della Magistratura.

Il testo fa seguito a lunghi mesi di confronto e di elaborazione che hanno visto il coinvolgimento del Comitato di Presidenza, dei Consiglieri componenti della Rappresentanza permanente e dei componenti della Rappresentanza sindacale del personale, del Segretario generale e da ultimo della Commissione regolamento.

Si rappresenta che si sono tenute 13 sedute plenarie delle due Rappresentanze e 13 ulteriori sedute del tavolo tecnico che ha visto la partecipazione del Segretario generale, delle Rappresentanze sindacali, dell’Ufficio risorse umane e dell’Ufficio ragioneria.

In data 5 ottobre 2017 vi è stata la sottoscrizione dell’accordo sul rinnovo contrattuale per il triennio 2017-2019 e in data 6 dicembre 2017 vi è stata la sottoscrizione dell’accordo per la parte economica conseguente alle innovazioni introdotte dal Regolamento del personale in materia di progressione di carriera e di indennità di funzione e di coordinamento.

Il Comitato di Presidenza ha ricevuto più volte i Consiglieri componenti della Rappresentanza permanente e in due occasioni anche i rappresentanti sindacali del personale, dando le linee guida della trattativa in corso.

Venendo all’esame del nuovo testo regolamentare si intendono sottolineare le parti più innovative tutte ispirate al pieno riconoscimento dei principi di autonomia stabiliti dal decreto legislativo 14 febbraio 2000 n. 37 istitutivo del ruolo organico del personale del Consiglio, tanto che si è stabilito il divieto esplicito di ogni forma di stabilizzazione del personale non di ruolo del CSM.

Il Titolo I resta dedicato all’attribuzione degli organi di maggior rilievo in materia di gestione del rapporto di lavoro e rapporti con il personale; si tratta dell’Assemblea plenaria, del Comitato di Presidenza e del Segretario generale.

Le attribuzioni di questi tre organi rispettano l’equilibrio tra il principio di centralità dell’Assemblea plenaria, peraltro già sancito dal nuovo Regolamento interno, e l’esigenza di disciplinare meglio e con più puntualità alcuni procedimenti sui quali il Regolamento del personale vigente risulta laconico.

Un caso tra tutti è quello dell’art. 1, comma 2, lett. g) in materia di comando di unità di personale del CSM. La norma, peraltro, si collega all’art. 35, comma 10, che dell’istituto del comando disciplina analiticamente la procedura.

Il Titolo II concerne le procedure concorsuali pubbliche. Sono state introdotte disposizioni di sicuro valore chiarificatore, perché asseverano una volta per tutte come ai ruoli speciali del CSM si acceda solo per pubblico concorso. Il principio vale per ogni profilo ai sensi dell’art. 5, comma 1, in combinato disposto con il successivo art. 11. Alla disciplina generale per la formazione delle Commissioni di concorso e a quella inerente allo svolgimento delle prove, fa seguito il Titolo III, il quale regola la definizione dei tipi di rapporto di lavoro.

Il Titolo IV concerne l’ordinamento delle carriere.

L’aspetto più rilevante delle modifiche introdotte è costituito dalla previsione di una progressione in carriera del personale non più ancorato alle vacanze di organico per ogni livello precedentemente previsto, ma ancorate a valutazioni di professionalità ogni quattro anni;

(6)

progressioni cui può accedere tutto il personale senza vincoli di organico. Per ogni profilo si sono previsti cinque livelli di progressione.

Tale impostazione produce un duplice vantaggio; per il personale un incentivo all’impegno e il vedersi riconoscere, tramite la valutazione di professionalità e l’incremento economico a essa collegato, il giusto corrispettivo per l’attività prestata anche oltre la mera esecuzione dei propri compiti; per il Consiglio un elemento di flessibilità utile a far fronte alle esigenze della gestione delle articolazioni consiliari, una per tutte è la possibilità di mettere a concorso tutti i vuoti di organico di un profilo senza dover attendere i vuoti di organico del livello iniziale.

In conclusione nell’articolo 11 rimangono codificati i limiti – imposti peraltro dalla legge – di pianta organica, ma viene stabilito che i livelli economici non rilevano ai fini di pianta organica.

Importante modifica è poi quella prevista all’art. 9 che stabilisce la suddivisione del personale in tre aree e precisamente area I addetti ai servizi generali e autisti, area II assistenti, area III funzionari. La modifica si impone ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009 (cosiddetta “Legge Brunetta”) il quale stabilisce che “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.

(omissis) Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. (omissis)”. Va considerato che l’art.5, comma 5, della legge n. 111 del 2007 prevede, tra l’altro, che le funzioni del personale del C.S.M. siano disciplinate anche “tenendo conto…di quanto previsto per il personale di posizione professione analoga del Ministero della giustizia”; detto richiamo è verosimilmente previsto al fine di indicare al C.S.M. un parametro di riferimento. Il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia risulta organizzato nell’ambito di tre distinte aree. Sul punto la trattativa in sede di Rappresentanza sindacale non era giunta ad un punto fermo in quanto si era registrato un irrigidimento forte del personale inquadrato nei profili di addetti ai servizi generali e di autista mentre vi era un generale favore anche espresso tramite la raccolta di firme nel personale inquadrato nel profilo di assistente.

Il Comitato ha ritenuto necessario procedere con tale adeguamento normativo.

Il sistema di classificazione all’interno delle aree II e III è poi mutato in virtù dell’introduzione dei profili tecnici negli articoli 9, comma 4 e comma 6. Si tratta di un notevole mutamento di indirizzo che fa fronte alle nuove esigenze di specializzazione e differenziazione delle competenze consiliari, le quali pretendono lo sviluppo specialistico dei saperi e delle conoscenze, anche alla luce del citato Regolamento interno di nuova approvazione.

All’articolo 9 è consegnata la disciplina relativa ai passaggi tra profilo amministrativo e tecnico (passaggi – si badi – unicamente orizzontali).

La disciplina (come sopra detto del tutto nuova) in materia di passaggi di livello e valutazioni dei dipendenti è contenuta negli articoli 16 e seguenti che si collegano con la rilevante modifica in tema di avvio della procedura di progressione economica.

Tali istituti sono improntati a un metodo di progressione fondato sulle valutazioni che chiudono un procedimento tipizzato, certo nei tempi e caratterizzato dalla partecipazione dell’interessato cui è assegnata anche il compito di redigere un’auto-relazione da affiancare alla scheda di valutazione.

L’articolo 18 è dedicato all’attribuzione degli incarichi di direzione in favore di funzionari del Consiglio.

(7)

Anche questo istituto è del tutto nuovo e fa capo a un sistema di incarichi di direzione delle commissioni e delle altre articolazioni consiliari, aventi il carattere della temporaneità e caratterizzati da una maggiore responsabilizzazione nella gestione di Uffici e Servizi.

La durata quadriennale rinnovabile; la possibilità di attribuire un’indennità compensativa di importo variabile a seconda della maggior ampiezza o delicatezza dei compiti assegnati oltre a quelli propri connessi a ciascuna funzione; la possibilità di conferire a funzionari non titolari di uffici o di servizi un’indennità di coordinamento per portare a termine progetti determinati ai sensi dell’art. 18, comma 4, ultima parte, sono tutti elementi che configurano un sistema volto a premiare, ma attribuire anche chiare responsabilità amministrative ai funzionari.

L’articolo 19 delinea l’ipotesi di riservare pochi ma qualificati incarichi temporanei a esperti non appartenenti ai ruoli del Consiglio. Si tratta di peculiari ambiti di responsabilità, i quali soli possono esser coperti da esperti che non siano presenti nei ruoli del personale, utilizzando lo strumento dell’art. 28 del Regolamento di contabilità. Resta ferma la possibilità di conferire, in alternativa o congiuntamente, incarichi nelle materie di cui alla tabella D a magistrati in possesso delle necessarie specifiche competenze, secondo il disposto dell’art. 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

L’art. 20 disciplina, invece, gli incarichi di unità operative conferibili a dipendenti delle aree I e II con la possibilità di attribuire anche ad essi una indennità.

Il Titolo V, senza sostanziali variazioni, continua a disciplinare la Gestione del rapporto di lavoro.

Non troppo rilevanti sono le novità introdotte nel Titolo VI, intitolato ai Diritti e ai doveri dei dipendenti.

L’articolo 27, da leggere in combinato disposto con la disposizione transitoria recata dall’art. 70, introduce definitivamente l’istituto del telelavoro nell’ordinamento consiliare; lo fa prevedendo da un lato l’individuazione analitica e specifica delle attività e funzioni che in ogni commissione e articolazione consiliare possa essere svolta in regime di telelavoro, da parte dei direttori, che sul punto si assumono la responsabilità del risultato; dall’altro individuando un periodo di sperimentazione composto da due semestri, in esito al quale si dovrà redigere un Protocollo attuativo da sottoporre alle Rappresentanze sindacali ai sensi dell’art. 63.

Il Titolo VII regola il Trattamento economico.

Notevolmente modificata risulta, in conseguenza del nuovo sistema di avanzamento nei livelli, la disciplina della struttura della retribuzione. Essa è regolata dall’art. 39 e tiene conto altresì della novità introdotte in punto di indennità di guida di Uffici e Servizi. Tale disciplina è poi integrata dal successivo articolo 40 che definisce quel che resta, con nuova disciplina, dell’istituto dell’incremento professionale, rimasto come ipotesi residuale da utilizzare per il personale che raggiunto il quinto livello di valutazione non avrebbe ulteriori possibilità di progressione economica.

Il Titolo VIII, dedicato al procedimento disciplinare non fa registrare sostanziali mutazioni rispetto al Regolamento vigente; ci si è limitati a un adeguamento delle disposizioni concernenti la composizione del Collegio arbitrale di disciplina, nell’art.50.

Del pari, non è stato modificato il Titolo IX, in materia di estinzione del rapporto di lavoro.

Il Titolo X, dedicato alle relazioni sindacali, mantiene l’impostazione fondata sull’art. 62, in cui si distinguono le articolazioni dei rapporti sindacali tra: informazione; consultazione;

contrattazione.

(8)

Una rilevante novità si rinviene nell’art. 65, che disciplina il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni. Si tratta di un organo che tiene luogo, con accresciute competenze, del preesistente Comitato per le pari opportunità.

Venendo infine al Titolo XI, esso reca le disposizioni transitorie e finali.

Esse riguardano: la ricostruzione della carriera economica per il personale in ruolo all’1 gennaio 2018; la predisposizione dell’elenco delle Unità operative disciplinate dall’art. 20; la disciplina transitoria e sperimentale in materia di telelavoro; l’introduzione di una disciplina transitoria triennale per l’applicazione in CSM di quanto disposto dall’art. 22, comma 15, del d.lgs.

n. 75 del 2017 (c.d. Decreto “Madia”), per la valorizzazione delle professionalità interne del personale di ruolo che, solo in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di legge, può aspirare alla modifica migliorativa del profilo di appartenenza.

Da ultimo si rappresenta che l’impatto economico della riforma sul bilancio del Consiglio è sostenibile come emerge dai calcoli che costituiscono parte integrante degli accordi economici e come già previsto nel bilancio di previsione 2018. Infatti il sistema previsto dall’art. 13 bis prevede un controllo annuale specifico su tale impatto al momento della presentazione del bilancio di previsione.

(9)

Visto l’art. 13, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il d.lgs. 14 febbraio 2000, n. 37;

Visto l’art. 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111;

I

L

C

ONSIGLIO

S

UPERIORE DELLA

M

AGISTRATURA EMANA

il seguente testo unico recante il

Regolamento del personale del Consiglio Superiore della Magistratura

1

TITOLO I - Organi competenti ad adottare gli atti di organizzazione del personale

- Articolo 1 (Attribuzioni dell’Assemblea plenaria del CSM)

1. L’Assemblea plenaria, su proposta del Comitato di Presidenza:

a) fissa, mediante atti di indirizzo generale, gli obiettivi ed i programmi da attuare;

b) verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Su proposta del Comitato di Presidenza, all’Assemblea plenaria spetta, tra l’altro, di deliberare:

a) gli atti fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) l’articolazione dell’organico e l’individuazione delle figure e dei profili professionali per Aree, nei limiti fissati dal presente Regolamento;

c) i posti della pianta organica del personale amministrativo da porre a concorso, le modalità di reclutamento ed i principi generali delle procedure selettive;

d) l’individuazione del tipo di rapporto di lavoro coerente con le esigenze organizzative del CSM e le eventuali integrazioni della relativa disciplina;

e) l’individuazione dei criteri generali riguardanti la formazione e i processi di riqualificazione del personale;

f) le regole generali dei concorsi, i criteri di valutazione, la nomina delle commissioni esaminatrici di cui agli artt. 5 e 12 ed i relativi compensi;

g) l'eventuale comando del personale presso altri enti o organismi.

1 Testo modificato con delibera CSM 21/03/2018.

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- Articolo 2 (Attribuzioni del Comitato di Presidenza)

1. Il Comitato promuove l’adozione di tutti gli atti che nelle materie di cui al presente Regolamento rientrano nella competenza dell’Assemblea plenaria, ivi comprese le proposte di modifica del presente Regolamento, previo parere della Seconda Commissione. Nei casi previsti dal presente Regolamento, il Comitato dispone in via diretta o autorizza il Segretario generale al compimento di singoli atti o provvedimenti. Il Comitato di Presidenza, sentito il Segretario generale, riferisce all’Assemblea plenaria, nell’arco temporale di ciascuna consiliatura, i rilievi complessivi sull’andamento e le esigenze dell’amministrazione, nonché le eventuali valutazioni individuali, inerenti il personale di ruolo, nonché sugli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 18, 19, 20 e 21.

2. Il Comitato di Presidenza è altresì competente ad autorizzare la stipula di contratti di collaborazione continuativa e l’assegnazione degli incarichi ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 14 febbraio 2000 n. 37.

- Articolo 3 (Attribuzioni del Segretario generale)

1. Il Segretario generale dirige e sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi e ne risponde al Comitato di Presidenza ed al Consiglio.

2. Il Segretario generale, al fine di assicurare al Consiglio e alle Commissioni la collaborazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni:

a) coordina l’attività degli uffici e dei servizi e ne controlla la conformità dell’operato e delle funzioni agli indirizzi dell’Assemblea plenaria, anche con riferimento alle attività oggetto degli incarichi di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21;

b) cura l’attuazione dei programmi e degli indirizzi definiti dall’Assemblea plenaria in materia di gestione del personale, adottando ogni atto conseguente;

c) adotta i bandi di concorso secondo le indicazioni fornite dall’Assemblea plenaria;

d) adotta ogni atto esecutivo per l’assunzione del personale;

e) adotta gli atti di assegnazione del personale ai vari Uffici e Servizi, quelli riguardanti le assenze, le sanzioni disciplinari, e ogni altro atto non riservato dalla legge o dai regolamenti all’Assemblea plenaria o al Comitato di Presidenza;

f) ha il potere di promuovere e resistere alle liti in materia di lavoro, compreso quello di conciliare e di transigere, previo apposito mandato dall’Assemblea plenaria;

g) vigila sull’osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del Regolamento e delle altre disposizioni di servizio.

- Articolo 4 (Interpretazione del Regolamento)

1. Oltre ai casi già previsti, la Seconda Commissione esprime pareri sull’interpretazione del presente Regolamento, su richiesta del Comitato di Presidenza.

2. La Seconda Commissione può disporre, anche su sollecitazione dei componenti del Consiglio, a norma dell’art. 64 del Regolamento interno, l’audizione del Segretario generale sulla gestione del personale, in relazione agli atti di indirizzo generale, agli obiettivi ed ai programmi

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deliberati dall’Assemblea plenaria alla quale riferisce ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, primo comma.

TITOLO II - Procedure concorsuali pubbliche

- Articolo 5 (Requisiti generali. Commissioni. Svolgimento delle prove)

1. Il personale di ruolo del CSM è sempre assunto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami. E’ vietata ogni forma di stabilizzazione di personale in servizio temporaneo presso il CSM.

2. Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) qualità morali e di condotta richieste per la partecipazione ai concorsi della magistratura ordinaria;

c) idoneità fisica all’impiego, da accertarsi ad opera di strutture sanitarie pubbliche;

d) età non inferiore agli anni diciotto.

3. Per circostanze particolari e in relazione a specifiche esigenze organizzative, ovvero per determinate professionalità, l’Assemblea plenaria può stabilire requisiti ulteriori quali il possesso di speciali abilitazioni ovvero titoli di studio particolari, o il loro conseguimento con votazioni stabilite nel minimo, o anche il pregresso svolgimento, per almeno un biennio da computarsi sul termine di scadenza del bando, di funzioni analoghe a quelle di destinazione dell’aspirante presso organi di rilievo costituzionale o presso Autorità amministrative indipendenti, o altre Amministrazioni individuate per tipi.

4. I requisiti indicati al comma 2 devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda e dell’assunzione.

5. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento rapide, economiche, imparziali e trasparenti, con eventuale ausilio di sistemi automatizzati e di preselezione;

b) adozione di una graduatoria, secondo criteri che valorizzino i requisiti professionali ed attitudinali coerenti con i profili e le posizioni professionali messi a concorso;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle Commissioni esaminatrici esclusivamente con esperti di provata esperienza nelle materie di concorso, che non siano componenti del Consiglio, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti di organizzazioni sindacali o di associazioni professionali, scelti preferibilmente tra: docenti universitari, magistrati ordinari, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, avvocati dello Stato o avvocati del libero foro. La presidenza della commissione è attribuita ad un magistrato ordinario con valutazione di professionalità non inferiore alla V.

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6. La Commissione esaminatrice può essere integrata da esperti per gli esami di lingua straniera o di materie specialistiche.

7. Il numero dei componenti della Commissione esaminatrice non può essere superiore a cinque, compreso il presidente ed esclusi i componenti aggregati, ed è determinato dall’Assemblea plenaria, per ogni concorso.

8. Le prove di concorso, scritte ed orali, si svolgono a Roma, ove si costituisce un organismo di vigilanza coordinato da un impiegato in servizio presso il CSM, inquadrato nell’Area professionale non inferiore a III^2, e costituito da due impiegati presso lo stesso Consiglio, inquadrati nell’Area professionale non inferiore a III^1, e da un segretario scelto tra gli impiegati dello stesso Consiglio inquadrato nell’Area professionale non inferiore a II^2.

9. Il contenuto del bando di concorso e tutte le fasi del suo svolgimento sono disciplinati in coerenza con le norme del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con il ruolo costituzionale e con le peculiari esigenze organizzative del CSM e secondo quanto stabilito dall’Assemblea plenaria nella delibera di approvazione del bando.

- Articolo 6 (Periodo di prova)

1. I soggetti selezionati a norma del presente titolo sono assunti in prova.

2. Il periodo di prova concluso favorevolmente si computa nell’anzianità di servizio. Salvo diversa previsione, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. c), esso ha la durata di quattro mesi dall’inizio effettivo del rapporto di lavoro per il personale dell’Area III^, mentre per il personale delle Aree II^ e I^ il periodo di prova ha la durata di due mesi.

3. Nell’ipotesi di esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato fino al doppio della durata originaria e svolto in altro ufficio o servizio. Al termine del secondo periodo, ove l’esito sia ancora negativo, il rapporto di lavoro si estingue, previa delibera dell’Assemblea plenaria.

4. Salvo diversa previsione, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. c), il periodo di prova è prolungato per un tempo eguale a quello in cui il dipendente sia rimasto assente dal servizio, fermi gli effetti dell’assenza eventualmente ingiustificata.

5. La prova deve intendersi favorevolmente compiuta ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro trenta giorni dal termine del relativo periodo.

(13)

TITOLO III - Tipologia dei rapporti di lavoro

- Articolo 7 (Definizione dei tipi)

1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze del Consiglio si svolge con modalità di tempo pieno o di tempo parziale.

2. Ai fini del presente titolo si intende:

a) per “tempo pieno”, l’orario normale di lavoro, fissato a norma del successivo art. 26;

b) per “tempo parziale”, una frazione dell’orario di lavoro a tempo pieno, secondo percentuali di riduzione fissate, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. d), per le singole aree professionali, con il limite massimo del trenta per cento;

c) per “tempo parziale di tipo orizzontale”, quello in cui la riduzione riguarda l’orario giornaliero di lavoro;

d) per “tempo parziale di tipo verticale”, quello in cui l’attività lavorativa si svolge a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno.

3. In base alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), sono determinati i criteri generali che consentano lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo combinazioni delle diverse modalità indicate nel precedente comma, con fissazione delle caratteristiche temporali della prestazione e delle risultanze retributive della specifica combinazione.

4. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disposta dal Segretario generale, previa delibera del Comitato di Presidenza.

5. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l’eventuale effettivo inizio della diversa attività lavorativa o le variazioni intervenute nella prestazione esterna, contestualmente richiedendo, se del caso nuovamente, l’autorizzazione di cui al comma precedente.

6. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di tornare alla modalità di svolgimento a tempo pieno alla scadenza del biennio dalla trasformazione anche in soprannumero, ovvero, in relazione a comprovate esigenze di servizio valutabili dal Segretario generale, richiedere la trasformazione anche prima della scadenza del biennio. In tal caso, il Segretario generale accorda o meno la trasformazione su delibera del Comitato di Presidenza.

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- Articolo 8 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale)2

1. Si applicano al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale tutti gli istituti normativi applicabili al rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e dei modi del suo concreto svolgimento.

2. Il dipendente a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dipendenti a tempo pieno. Il dipendente a tempo parziale di tipo verticale ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.

3. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è proporzionato alla durata della prestazione, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di pari posizione economico- professionale.

4. Il Consiglio ha la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle convenute. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre l’orario di lavoro stabilito e, comunque, entro il limite dell’orario proprio del lavoro a tempo pieno. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di una settimana. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie. Qualora queste ultime vengano di fatto svolte in misura eccedente quella consentita a norma del presente comma, comportano l’applicazione di una maggiorazione del 50% sull’importo della retribuzione oraria globale per esse dovuta.

5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie esclusivamente nelle giornate di attività lavorativa.

6. Ferma restando l’indicazione della distribuzione dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno, il Segretario generale, sentiti i rappresentanti del personale, ha la facoltà di prevedere una disciplina elastica esclusivamente in ordine alla collocazione temporale della prestazione lavorativa e determina le condizioni e le modalità con cui è possibile variare detta collocazione rispetto a quella inizialmente concordata dal lavoratore.

2 La disciplina di dettaglio dell’istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel relativo Regolamento adottato dall’Assemblea Plenaria del CSM nella seduta del 29 luglio 2010, allegato al presente Regolamento.

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TITOLO IV - Ordinamento delle carriere3

- Articolo 9 (Sistema di classificazione)

1. Per consentire l’organizzazione dei processi lavorativi di supporto alle attività istituzionali del Consiglio, rispondendo alle esigenze di razionalizzazione dell’impiego e di sviluppo delle professionalità, il sistema di classificazione del personale dipendente è articolato in tre Aree professionali, secondo l’allegata Tabella A, quadri I^, II^ e III^.

2. Il personale appartenente all’Area I^, è inquadrato nelle figure professionali di Autista e Addetto ai servizi generali di cui all’allegata Tabella A, quadro I^, nei relativi livelli economici.

Svolge compiti operativi e gestionali in attuazione degli indirizzi ricevuti, sulla base di conoscenze teoriche e pratiche, anche mediante l’impiego di apparecchiature complesse con un grado di autonomia discreta.

3. Il personale appartenente all’Area II^ è inquadrato nella figura professionale di Assistente di cui all’allegata Tabella A, quadro II^ nei relativi livelli economici. E’ inserito all’interno di processi lavorativi di supporto alle attività istituzionali del Consiglio e svolge compiti operativi, gestionali e tecnici; può essere chiamato a svolgere programmi particolari, anche in collaborazione con altre figure professionali; ha la responsabilità dei risultati rispetto alle mansioni esercitate; può svolgere attività che prevedono relazioni, anche con soggetti diversi da quelli che prestano servizio in Consiglio, secondo le indicazioni offerte dal Direttore dell’Ufficio o del Servizio.

4. Il personale inquadrato nella figura professionale di Assistente è suddiviso nei profili di Assistente amministrativo e di Assistente tecnico; il primo profilo comprende sia l’Assistente amministrativo che quello economico-contabile; il secondo profilo contiene le seguenti specializzazioni:

a) Assistente informatico;

b) Assistente linguistico;

c) Assistente addetto alla comunicazione istituzionale;

d) Assistente addetto ai rapporti con la stampa.

5. Il personale appartenente all’Area III^ è inquadrato nella figura professionale di Funzionario di cui all’allegata Tabella A, quadro III^ nei diversi livelli economici. Svolge funzioni di supporto alle attività istituzionali del Consiglio, provvedendo agli adempimenti amministrativi, contabili, tecnici e scientifici, nel quadro di indirizzi generali ricevuti, ma con la responsabilità dei relativi procedimenti e processi gestionali; può essere chiamato a svolgere compiti di diretta responsabilità, caratterizzati da un elevato grado di professionalità e da condurre a compimento in autonomia.

3 Titolo modificato con delibera CSM 21/03/2018 (v. accordi sindacali del 5/10/2017 e 6/12/2017).

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6. Il personale di cui al comma precedente è suddiviso nei profili professionali di Funzionario amministrativo e di Funzionario tecnico; il primo profilo comprende sia il Funzionario giuridico che economico-contabile; il secondo profilo contiene le seguenti specializzazioni:

a) Funzionario informatico;

b) Funzionario statistico;

c) Funzionario linguistico;

d) Funzionario esperto in comunicazione istituzionale e) Funzionario addetto all’Ufficio stampa.

f) Funzionario con competenze ingegneristiche elettroniche, edili e statiche.

7. Il personale appartenente all’Area III^ può essere preposto alla direzione di singoli uffici o servizi, secondo la disciplina prevista dall’art. 18.

8. L’Assemblea plenaria, su proposta del Comitato di Presidenza, sentita la Rappresentanza del personale, in relazione alle necessità organizzative del CSM, può apportare modificazioni al presente Regolamento al fine di istituire nuovi profili professionali nelle Aree di cui ai commi precedenti, nonché variare ed integrare i compiti, le funzioni e le qualificazioni dei profili esistenti. Il Comitato di Presidenza, ove occorra, provvede ai sensi del successivo art. 10, comma 2, indicando, se del caso, i criteri per il transito dei dipendenti da un profilo amministrativo ad uno tecnico a parità di livello economico. Le relative Tabelle sono modificate di conseguenza.

9. Fermo quanto previsto al comma 7, ciascun dipendente è tenuto a svolgere i compiti previsti per il profilo di appartenenza, nonché a svolgere le attività strumentali e complementari alle mansioni o funzioni assegnategli.

10. L’inquadramento in un profilo professionale tecnico di cui ai commi 4 e 6 non esclude che, per esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa, singole unità di personale siano impiegate nel profilo amministrativo ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6.

11. Ciascun dipendente, appartenente all’Area III^ o all’Area II^ può chiedere di transitare dai profili di cui ai commi 3 e 5 rispettivamente ai profili tecnici di cui ai commi 4 e 6, purché sia in possesso dei requisiti e delle abilitazioni eventualmente necessarie e a condizione che il transito non sia in contrasto con le esigenze di servizio del Consiglio.

12. Ciascun dipendente appartenente all’Area I^ può chiedere di transitare dall’uno all’altro profilo nella medesima Area, se in possesso dei requisiti richiesti e purché il transito soddisfi le esigenze di servizio del Consiglio.

13. Il Comitato di Presidenza, sulla base del fascicolo personale, valuta l’attitudine del richiedente allo svolgimento dei compiti previsti per il profilo di destinazione, la compatibilità con le esigenze organizzative e di funzionalità, la sussistenza della disponibilità del posto nell’organico del profilo di destinazione. Il Comitato di Presidenza, previo parere del Segretario generale, in caso di valutazione positiva, dà avviso ai dipendenti aventi il medesimo profilo del richiedente, affinché manifestino, nel termine indicato dal Comitato, eventuale interesse per il profilo di destinazione.

Provvede, sulla scorta dei predetti criteri e con la procedura indicata nel presente comma, all’eventuale valutazione comparativa dei requisiti, delle attitudini e del servizio reso al fine di compiere una selezione fondata sulle esigenze organizzative e di funzionalità.

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- Articolo 10 (Pianta organica)

1. La dotazione organica, prevista dall’art. 1 del d.lgs. 14 febbraio 2000, n. 37, integrata con il numero dei posti previsti dall’art. 5, comma 5, della L. 30 luglio 2007 n. 111, è così distribuita:

Area I^ n. posti 55;

Area II^ n. posti 111;

Area III^ n. posti 77.

2. Le dotazioni organiche di ciascuna Area sono distribuite tra i profili professionali secondo l’allegata Tabella B. Il Comitato di Presidenza, su proposta del Segretario generale e previo parere della Commissione per il Regolamento e della Rappresentanza permanente per i rapporti con il personale, può variare la distribuzione dei posti tra un profilo e l’altro, di cui alla Tabella B, tenendo tuttavia fermo il totale dell’organico di ciascuna Area.

- Articolo 11 (Accesso ai ruoli del Consiglio)

1. Fermo quanto disposto dall’art. 9, comma 11, l’accesso alle posizioni iniziali dei profili dell’Area I^, dell’Area II^ e dell’Area III^ avviene esclusivamente mediante le procedure concorsuali pubbliche di cui al Titolo II.

2. Il Comitato di Presidenza, sentita la Commissione per il Regolamento e la Rappresentanza del personale, stabilisce, nella misura massima del 50%, la quota di posti dei profili delle Aree III^, II^ e I^ da riservare, nell’ambito delle previsioni del bando per lo svolgimento del concorso pubblico, ai dipendenti o a personale che abbia prestato servizio al CSM che abbia maturato un’anzianità di servizio di regola di due anni e che siano in possesso dei titoli nonché degli altri requisiti richiesti nei bandi di concorso. Per il concorso di accesso all’Area II^ la riserva opera in favore degli altri profili dell’Area I^. Per il concorso di accesso all’Area III^ la riserva opera in favore del personale appartenente all’Area II^.

3. Con riguardo alla mobilità esterna del personale delle tre Aree e alle ipotesi di mobilità da altre amministrazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III, del d.lgs.

165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non compatibili con la natura di organo di rilevanza costituzionale rivestita dal Consiglio e con le sue esigenze funzionali ed organizzative.

- Articolo 12 (Procedure concorsuali per il reclutamento dei dipendenti di profilo tecnico)

1. Per il reclutamento del personale di ruolo nei profili tecnici appartenenti a ciascuna delle Aree II^ e III^, si provvede con apposite procedure concorsuali pubbliche.

2. I requisiti e i titoli di ammissione e di preferenza ai fini del reclutamento di personale appartenente ai profili di cui alla Tabella B allegata al presente Regolamento, sono indicati nel bando di concorso.

3. Il Comitato di Presidenza, sentita la Commissione per il Regolamento del Consiglio e la Rappresentanza permanente per i rapporti con il personale, stabilisce, nella misura massima del

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50%, la quota di posti delle posizioni rispettivamente dell’Area III^ e II^ da riservare, nell’ambito delle previsioni del bando di cui al primo comma, ai dipendenti o a personale che abbia prestato servizio al CSM, di regola, due anni e che siano in possesso dei titoli di abilitazione e di studio, nonché degli altri requisiti richiesti al fine della copertura dei posti di dipendenti di profilo tecnico banditi a concorso.

4. Lo svolgimento dei concorsi pubblici per il reclutamento di dipendenti di più profili tecnici può avere luogo contestualmente e con un unico bando. In tal caso, il Comitato di Presidenza propone all’Assemblea plenaria la nomina di una Commissione giudicatrice mista, composta da almeno due componenti esperti per ciascuna delle materie oggetto delle prove selettive scritte ed orali. In ogni caso è fatta salva la collegialità della decisione.

5. Ai sensi dell’art. 9, comma 10 il personale appartenente ai profili tecnici, qualora ricorrano comprovate esigenze organizzative, può essere altresì destinato allo svolgimento delle mansioni e delle funzioni di competenza del rispettivo profilo amministrativo, indicate all’art. 9.

6. Affinché unità di personale di ruolo del Consiglio, appartenenti ai profili tecnici siano destinate allo svolgimento di mansioni e funzioni spettanti al personale con profilo amministrativo, il Segretario generale avanza proposta motivata al Comitato di Presidenza che delibera sulla sussistenza delle comprovate esigenze di cui al comma 5 e sulla eventuale durata dell’assegnazione delle competenze e delle mansioni diverse da quelle del profilo tecnico cui appartiene il dipendente.

La durata dell’assegnazione non può in alcun caso superare i sei mesi.

- Articolo 13 (Valutazioni di professionalità e progressioni economiche all’interno delle Aree)

1. L’accesso ai livelli retributivi successivi a quello di primo ingresso nei ruoli delle tre Aree e in ciascun profilo avviene sulla base della procedura di valutazione disciplinata dagli articoli seguenti.

- Articolo 14 (Avvio della procedura di progressione economica)

1. Ogni anno, nel mese di gennaio, su proposta del Comitato di Presidenza e sentita la Commissione per il bilancio, il Consiglio verifica, nell’ambito delle risorse del bilancio annuale di previsione, la copertura finanziaria per l’avvio della procedura di progressione economica del personale che, previo svolgimento del procedimento di valutazione, può aspirare al passaggio al livello superiore.

2. In assenza di copertura finanziaria per il relativo anno, non si dà corso alla procedura di progressione economica, senza alcun effetto sulle retribuzioni in essere del personale.

L’Amministrazione, di regola, prevede un accantonamento annuale per garantire un ordinato e periodico svolgimento delle procedure di valutazione ai fini della progressione economica.

3. Dell’avvio della procedura di valutazione ai fini della progressione economica, viene data pubblicazione in apposita sezione della rete intranet del Consiglio, con indicazione delle modalità di presentazione della domanda.

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- Articolo 15 (Partecipazione alla procedura di progressione economica)

1. Possono partecipare alla procedura di progressione economica tutti i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del Consiglio che, alla data di indizione della procedura, abbiano maturato l’anzianità di servizio di quattro anni necessaria ad ogni singolo passaggio di livello.

2. Non possono partecipare alla procedura di progressione economica i dipendenti che, alla data del 1° gennaio dell’anno di indizione della procedura:

- abbiano riportato, in via definitiva, una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto nel corso dei quattro anni precedenti;

- abbiano riportato, nel biennio precedente, un giudizio di inidoneità al termine della valutazione di cui all’art. 17.

- Articolo 16 (Procedura di valutazione)

1. La progressione economica è consentita ad ogni dipendente, in possesso dei relativi requisiti, che sia risultato idoneo all’esito della procedura di valutazione e di avanzamento cui si accede disponendo dei requisiti di anzianità previsti dall’art. 15, comma 1.

2. La valutazione del dipendente avviene mediante l’apposita scheda di valutazione, predisposta dal Segretario generale, previa interlocuzione con i Rappresentanti del personale, ed approvata dal Comitato di Presidenza. In aggiunta alla scheda di valutazione, il dipendente ha diritto di sottoporre una autorelazione concernente il periodo oggetto di scrutinio. Di tale autorelazione si tiene conto in sede di valutazione ai fini del passaggio di livello.

3. La scheda di valutazione è compilata dal funzionario con l’incarico di Direttore dell’Ufficio o del Servizio cui è assegnato l’interessato, o dal Segretario generale qualora la valutazione riguardi uno dei funzionari cui è conferito un incarico di direzione ai sensi dell’art. 18.

4. Per i dipendenti che, nel corso del quadriennio di valutazione, siano stati assenti dal servizio per motivate esigenze di carattere personale, di salute o per effetto di applicazione di disposizioni legislative, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la scheda di valutazione viene redatta ugualmente, tenendo conto della valutazione del periodo di lavoro effettivamente svolto nonché dell’attività del quadriennio precedente.

5. In casi di valutazione negativa, prima di formalizzare il relativo giudizio, il redattore della scheda di cui al primo comma del presente articolo, svolge un colloquio con il dipendente al fine di acquisire eventuali elementi esplicativi da riportare in un verbale sottoscritto anche dal dipendente. Il giudizio negativo è sempre motivato con riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione, sulla base di dati oggettivi e riscontrabili.

6. Le schede di valutazione e la documentazione correlata sono inviate, per il tramite dell’ufficio delle Risorse umane, alla Commissione prevista dall’art. 17.

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- Articolo 17 (Definizione della procedura di progressione economica)

1. Con provvedimento del Comitato di Presidenza, è costituita annualmente una Commissione di valutazione composta da due magistrati ordinari scelti tra Magistrati segretari o dell’Ufficio studi o Magistrati che abbiano svolto in passato funzioni di componenti, di magistrati dell’Ufficio studi o di magistrati segretari presso il Consiglio, oltre al Segretario generale e a un dipendente del CSM, indicato dalla Rappresentanza del personale, senza diritto di voto, appartenente all’area ed al livello del soggetto in valutazione.

2. Il Segretario generale presiede la Commissione. Può delegare la partecipazione ai lavori ad altro magistrato ordinario in servizio presso il Consiglio. Può delegare altresì anche la sola guida dei lavori ad altro componente della Commissione.

3. Il Comitato di Presidenza si riserva di nominare due Commissioni in base al numero dei dipendenti soggetti a valutazione nel corso dell’anno.

4. La Commissione esamina le schede predisposte ai sensi dell’art. 16, i titoli posseduti, l’esperienza professionale maturata e le capacità professionali acquisite dal dipendente. Nel caso di scheda con valutazione negativa, anche con riferimento ad una sola voce di valutazione, la Commissione, prima di formulare il giudizio finale, sente l’interessato il quale può farsi assistere da un rappresentante del personale.

5. Al termine dell’esame della documentazione relativa a tutto il personale in valutazione, la Commissione redige l’elenco degli aspiranti al passaggio di livello risultati idonei. L’elenco è distinto per profilo professionale e livello retributivo.

6. Il giudizio di idoneità del dipendente comporta il passaggio al livello retributivo immediatamente superiore, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo in valutazione.

7. Nel caso di giudizio di inidoneità, il dipendente, decorso un biennio, può comunque chiedere di essere nuovamente valutato dalla Commissione. In tal caso, se il giudizio per il biennio risulta positivo, il trattamento economico superiore, nel corrispondente livello retributivo, è dovuto soltanto per il periodo successivo alla valutazione favorevole.

8. Il termine per la legittimazione a partecipare a nuova procedura di valutazione inizia a decorrere dal riconosciuto accesso al livello inferiore in seguito al conseguimento della valutazione di idoneità.

- Articolo 18 (Attribuzione temporanea di incarichi di direzione)4

1. Fermi restando i compiti propri connessi a ciascuna posizione funzionale del personale appartenente all’Area III^ su proposta del Segretario generale e previo interpello degli interessati, il Comitato di Presidenza conferisce gli incarichi di direzione di Uffici o Servizi, previsti dalla allegata Tabella C, a funzionari di provata esperienza nelle funzioni di direzione o coordinamento, che abbiano conseguito almeno il terzo livello retributivo. In mancanza di personale in possesso dei

4 V. anche accordo sindacale 6/12/2017.

(21)

requisiti di cui al periodo precedente tali incarichi possono essere conferiti a funzionari al secondo livello retributivo o, in via subordinata, al primo livello, che abbiano presentato domanda e siano in possesso di una comprovata e specifica professionalità rispetto all’incarico da attribuire.

2. L’Assemblea plenaria, su proposta del Comitato di Presidenza, definisce gli obiettivi e gli indirizzi di amministrazione rivolti ai titolari degli incarichi di direzione dei Servizi e degli Uffici.

3. Gli incarichi hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, salvo che sussistano prevalenti esigenze di funzionalità, che ne giustifichino ulteriori rinnovi.

4. Ai funzionari cui è conferito uno degli incarichi provvisori di cui al presente articolo è conferita una indennità, salve le disponibilità di bilancio, il cui ammontare è stabilito con accordo sindacale. Gli importi delle indennità sono sottoposti a procedura di adeguamento in sede di contrattazione ai sensi dell’art. 64. Con analoga procedura, ai funzionari appartenenti alla stessa Area III^ e che non siano titolari di Ufficio o Servizio, può essere conferita una indennità per il coordinamento a tempo determinato di un settore o per l’assolvimento del compito di realizzare progetti puntuali. L’ammontare della indennità è a sua volta previsto con accordo sindacale e non può comunque eccedere i due terzi dell’indennità per la direzione di un Ufficio.

5. Le suddette indennità, erogate per 12 mensilità, sono decurtate a partire dal sesto giorno di assenza, nella misura proporzionale di 1/30 per ciascun giorno di assenza. Non viene computata, nei periodi di assenza ai fini del periodo precedente, la fruizione del congedo ordinario e il riposo compensativo previamente autorizzato.

6. Al termine di ciascun biennio, per ogni incarico conferito, il Segretario generale procede alla valutazione dell’andamento complessivo e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e agli indirizzi assegnati ai sensi del secondo comma del presente articolo.

7. Il Comitato di Presidenza, su proposta del Segretario generale, può revocare anticipatamente l’incarico in presenza di una valutazione negativa; l’incarico può essere altresì revocato, prima della scadenza del quadriennio, in presenza di rilevanti esigenze determinate da mutamenti organizzativi o da modifiche nell’assetto dell’amministrazione consiliare.

8. Il conferimento degli incarichi non produce effetti sull’inquadramento del dipendente, sul suo stato giuridico ordinario e sul livello retributivo, né costituisce criterio preferenziale per l’attribuzione di ulteriori incarichi di direzione.

- Articolo 19 (Incarichi temporanei a esperti non appartenenti ai ruoli del Consiglio)

1. E’ consentita, in via eccezionale e residuale, e nel numero massimo di tre per ogni consiliatura, l’attribuzione di incarichi temporanei, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità, ad esperti non appartenenti ai ruoli del Consiglio, in possesso della professionalità o della specializzazione richiesta in relazione alle funzioni da svolgere.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, previsti dalla apposita Tabella D allegata al presente regolamento, hanno un termine di durata connesso agli obiettivi da raggiungere e, comunque, cessano alla scadenza della consiliatura in cui sono stati assegnati.

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3. L’indennità spettante agli esperti esterni al Consiglio eventualmente chiamati a coprire uno dei ruoli o delle funzioni di cui alla citata Tabella D è determinata dell’Assemblea plenaria, nella delibera che ne dispone la nomina.

- Articolo 20 (Conferimento di incarichi a dipendenti appartenenti all’Area II^ e I^)5

1. Fermi restando i compiti propri connessi a ciascuna posizione dei dipendenti appartenenti all’Area II^ e I^, il Segretario generale, d’ufficio o su richiesta del Direttore del competente Ufficio o Servizio, può proporre al Comitato di Presidenza di attribuire a personale inquadrato in tali Aree una delle Unità operative disciplinate al secondo comma del presente articolo.

2. Le Unità operative di cui al comma 1 sono conferite per un periodo massimo di due anni e corrispondono all’esecuzione di compiti particolari, di progetti a termine o alla necessità di garantire forme di coordinamento tra pari, al fine di curare il buon andamento delle attività di competenza dei singoli uffici del Consiglio. L’assegnazione degli incarichi previsti nella Tabella C allegata al presente Regolamento, è informata al principio della rotazione, ma è comunque rinnovabile a condizione che non vi siano più dipendenti egualmente in grado di svolgere il medesimo compito.

3. Con la procedura di conferimento delle Unità operative, è attribuita al titolare una indennità, salve le disponibilità di bilancio, il cui ammontare è stabilito con accordo sindacale. Gli importi delle indennità sono sottoposti a procedura di adeguamento in sede di contrattazione ai sensi dell’art. 64.

4. Le suddette indennità, erogate per 12 mensilità, sono decurtate a partire dal sesto giorno di assenza, nella misura proporzionale di 1/30 per ciascun giorno di assenza. Non viene computata, nei periodi di assenza ai fini del periodo precedente, la fruizione del congedo ordinario e il riposo compensativo previamente autorizzato.

- Articolo 21 (Incarico di Assistente di studio affidato al personale di ruolo del Consiglio ai sensi dell’art.

10 comma 5 del Regolamento interno)6.

1. Ai dipendenti di ruolo del CSM ai quali sia conferito l’incarico di assistente di studio ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Regolamento interno, fermo restando l’obbligo delle 40 ore settimanali fissato all’art. 26, articolato su cinque giornate di otto ore ciascuna, non si applicano i commi da 2 a 7 del medesimo art. 26, nella parte riguardante il potere direttivo e di controllo dei Direttori dei Servizi, degli Uffici e delle Segreterie.

2. All’Assistente di studio dipendente di ruolo del Consiglio che, nel corso di un mese, non abbia completato l’orario di lavoro di 40 ore settimanali è consentita la possibilità di recuperare le ore non effettuate entro i due mesi successivi, anche utilizzando, in alternativa al riposo compensativo il monte ore, ai sensi del comma 13 dell’art. 26.

5 V. anche accordo sindacale 6/12/2017.

6 V. accordo sindacale del 6/12/2017.

(23)

3. In caso di mancato recupero delle ore non effettuate con le modalità e i tempi indicati al comma 2, è applicata una proporzionale decurtazione dello stipendio dal mese successivo a quello in cui è consentito effettuare il recupero.

4. Le prestazioni lavorative eventualmente effettuate oltre le 40 ore settimanali per l’espletamento dell’incarico di assistente di studio sono ricondotte al monte ore ai sensi del comma 11 dell’art. 26 e possono essere utilizzate per colmare l’eventuale debito orario oppure, in subordine, per usufruire di riposi compensativi, di norma entro il terzo mese successivo a quello in cui si è prestato il servizio di lavoro in eccedenza.

5. In nessun caso, le ore di lavoro eccedentarie possono superare il limite massimo di 20 ore mensili e i limiti generali imposti dalla legge.

6. La durata media dell’orario di lavoro non può in alcun caso superare le quarantotto ore per ogni periodo di sette giorni.

7. Non si applica la disciplina relativa al pagamento delle ore di straordinario di cui all’art. 28.

8. All’Assistente di studio è attribuito, oltre al trattamento stipendiale ordinario, un’indennità, salve le disponibilità di bilancio, il cui ammontare è stabilito con accordo sindacale. L’indennità non è cumulabile con quelle previste agli artt. 18, 20 e art. 39, comma 1, lett. c), ed è soggetta alla medesima disciplina di decurtazione proporzionale prevista per le assenze di cui agli artt. 18 e 20.

TITOLO V – Gestione del rapporto di lavoro

- Articolo 22 (Potere direttivo e di controllo)

1. Le disposizioni per l’esecuzione della prestazione di lavoro sono impartite dal Segretario generale anche per il tramite del direttore dell’Ufficio delle Risorse umane. Ai Funzionari preposti agli Uffici e ai Servizi compete il controllo sullo svolgimento delle singole prestazioni di lavoro. Di tale attività riferiscono al Segretario generale quando necessario o se richiesti.

- Articolo 23 (Mutamento di mansioni)

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni previste per l’area e il profilo di inquadramento, ovvero a quelle corrispondenti alla posizione che abbia acquisito per effetto di procedure di riqualificazione o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti all’area e al profilo di appartenenza non ha effetto sull'inquadramento del lavoratore né sull'assegnazione di incarichi di direzione ai sensi degli artt. 18 e 20.

2. Per obiettive esigenze di servizio il Segretario generale può adibire il dipendente a mansioni proprie dell’area immediatamente superiore nei seguenti casi:

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a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le procedure di cui all’art. 11;

b) sostituzione di altro dipendente assente che abbia diritto alla conservazione del posto per la durata dell’assenza, esclusa quella per congedo ordinario.

3. Si considerano mansioni immediatamente superiori quelle che il dipendente viene a svolgere in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, e siano pertinenti ad un’area od un profilo superiore rispetto a quelli di inquadramento.

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di svolgimento della prestazione il dipendente ha diritto al trattamento previsto per la posizione effettivamente ricoperta, fermo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

5. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, il Comitato deve promuovere le procedure per la copertura del suddetto posto vacante.

6. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente interessato.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del dipendente a mansioni proprie di una Area superiore, ma al dipendente è comunque corrisposto il trattamento economico spettante in ipotesi di regolare inquadramento in quest’ultima. Dell'assegnazione irregolare è responsabile il Segretario generale.

- Articolo 24 (Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica)

1. In caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica del dipendente a svolgere le proprie mansioni, prima del licenziamento viene esperito ogni tentativo di utilizzazione del medesimo in mansioni diverse, anche inferiori, previo consenso dell’interessato, nel rispetto delle esigenze organizzative del Consiglio.

2. Il dipendente che venga adibito a mansioni inferiori ai sensi del comma 1 conserva il trattamento retributivo già in godimento.

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