• Non ci sono risultati.

3.1.2020 in tirocinio presso il distretto di Catania, all’esito del tirocinio è stato valutato negativamente

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "3.1.2020 in tirocinio presso il distretto di Catania, all’esito del tirocinio è stato valutato negativamente"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

1

OGGETTO: Pratica num. 45/QU/2021 Corte di Appello di Catania - Quesito concernente la prosecuzione del tirocinio del dott. Massimiliano MUSCIO, magistrato ordinario nominato con D.M. 3.1.2020, in tirocinio presso il distretto di Catania.

(delibera 4 novembre 20219

“Si premette che il dott. Massimiliano MUSCIO, magistrato ordinario nominato con D.M. 3.1.2020 in tirocinio presso il distretto di Catania, all’esito del tirocinio è stato valutato negativamente.

Pertanto, in data 22.9.2021 il Consiglio ha deliberato la non idoneità del dott. MUSCIO al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed ha disposto la prosecuzione del tirocinio “mirato” del predetto MOT.

Con nota del 6.10.2021 i magistrati collaboratori chiedevano al Consiglio Giudiziario di Catania chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento della disposta prosecuzione del tirocinio del dott.

Muscio, evidenziando che il Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura in data 30.9.2021 aveva predisposto il piano di di tirocinio del dott. Muscio prevedendo – oltre agli stages presso la sede della Scuola o altre sedi territoriali – periodi di tirocinio esclusivamente presso gli uffici di Procura, in quanto il dott. Muscio è stato destinato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna.

Il Consiglio Giudiziario di Catania in data 6.10.2021 deliberava di trasmettere il quesito indicato al Consiglio.

Tanto premesso, si osserva che, come anche evidenziato nel quesito formulato dai magistrati collaboratori del Consiglio Giudiziario di Catania, l’art. 22 comma 4 del D. Lgs. 26/2006 stabilisce che: “Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'articolo 20 , e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica , compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.”

L’art. 13 comma 6 del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio, approvato con delibera del 13.6.2012 e successive modifiche, prevede che “Il magistrato in tirocinio negativamente valutato viene ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, secondo le scansioni temporali indicate dall’art. 22, comma 4, del decreto istitutivo della Scuola.”

In assenza di ulteriori diverse disposizioni, il dato normativo testualmente prevede che la prosecuzione del tirocinio del magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente debba essere articolata in due sessioni, una delle quali da svolgersi presso gli uffici giudiziari, ed in particolare per tre mesi presso il Tribunale, per due mesi presso la Procura della Repubblica, per cinque mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

(2)

2

È appena il caso di rilevare che il “piano di recupero del tirocinio” del dott. Muscio predisposto dal Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura in data 30.9.2021 concerne l’articolazione della sessione del tirocinio presso la Scuola, la cui organizzazione compete a tale ultimo organo ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, 21 e 22 del D. Lgs 26/2006 e 5 del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio, approvato con delibera del 12.6.2012 e successive modifiche. L’indicazione in tale piano di recupero anche dei periodi da svolgersi presso gli uffici giudiziari, indicati quali “Procura”, è evidentemente inserita nel piano di recupero del tirocinio al solo fine di organizzare l’alternanza delle settimane di tirocinio da svolgersi presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari. Il “piano di tirocinio” vero e proprio, invece, deve essere predisposto dal Consiglio Giudiziario competente ed approvato, previo parere della Sesta commissione del Consiglio, dal Comitato Direttivo della Scuola (art. 5 del Regolamento indicato).

In conclusione, con riferimento specifico al dott. Muscio, destinato alla Procura della Repubblica di Enna, la prosecuzione del tirocinio presso gli uffici giudiziari dovrà essere organizzata dal competente Consiglio giudiziario secondo le scansioni temporali di cui all’art. 22 D. Lgs. 26/2006, cosicchè la sessione del tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari dovrà essere articolata prevedendo tre mesi di tirocinio presso il Tribunale e sette mesi di tirocinio presso la Procura della Repubblica.

In ragione di quanto illustrato, il Consiglio delibera

di rispondere al quesito nel senso che, in caso di valutazione negativa del magistrato ordinario in tirocinio, la prosecuzione del tirocinio per la durata di un anno deve essere strutturata secondo le scansioni temporali indicate nell’art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 26/2006, in una sessione di due mesi presso la Scuola Superiore della Magistratura ed una sessione presso gli uffici giudiziari, articolata in tre mesi presso il Tribunale, due mesi presso la procura della Repubblica, cinque mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario."

Riferimenti

Documenti correlati

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della

196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

Gli studenti interessati potranno far riferimento al Servizio Supporto Qualità e Didattica della Facoltà di Scienze

Cerchiamo figure interessate a formarsi in un ambiente dinamico e stimolante, che abbiano conoscenza anche base dei programmi office e grafica e di gestione delle comuni piattaforme

Inoltre, Lviiier progetta e sviluppa dispositivi di tele monitoraggio avanzato in grado di monitorare direttamente da casa i pazienti più fragili. Obiettivi del tirocinio: (max

L’attività di tirocinio è rivolta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale della Facoltà di Scienze della Comunicazione, con

Presentazione Sede Ospitante: Parallelo42 Contemporary Art con sede in Pescara dal 2005 favorisce l’incontro tra il territorio e autori del mondo dell’arte

Obiettivi del tirocinio: Lo studente, affiancato dal tutor aziendale, curerà il lancio del prodotto AquaFab sui canali digitali (social media, sito web e DEM)..