Attualità della vigenza delle disposizioni dell'art. 15, co. 6°, del Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari, oggi M.O.T..
(Risposta a quesito del 14 aprile 2011)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 aprile 2011, ha adottato la seguente delibera:
“- vista la nota in data 28 gennaio 2011 del Presidente della Corte di appello di …con la quale si trasmette l’istanza della dott.ssa … del 13 gennaio 2011 e la delibera del locale Consiglio Giudiziario del 20 gennaio 2011 con cui si chiede al Consiglio superiore della magistratura di accertare “se debba ritenersi ancora vigente ovvero implicitamente abrogata la disposizione di cui all’art. 15 co. 6° del Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari e se, conseguentemente, debba ancora provvedersi alla redazione della relazione prevista da tale norma”;
- considerato che il citato art. 15, comma 6, dispone che “Al termine di un anno dall’assegnazione delle funzioni all’uditore, i due magistrati collaboratori redigono ciascuno una relazione in cui riferiscono in modo specifico al Consiglio giudiziario le attività svolte dall’uditore nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, dando conto analiticamente di ogni elemento concreto rilevante ai fini di una completa valutazione dell’uditore sotto il profilo della preparazione, della capacità professionale, dell’operosità, della diligenza e dell’equilibrio, nonché della capacità di indipendenza e delle specifiche attitudini dal medesimo dimostrate. Della relazione il Consiglio giudiziario tiene conto ai fini della redazione del parere previsto dall’art. 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97”;
- osservato che con delibera del 12 gennaio 2011 questo Consiglio ha già espresso risposta sull’indicato quesito, precisando che l’art. 15 del Regolamento degli Uditori giudiziari deve essere applicato anche ai Magistrati ordinari in tirocinio, trattandosi di norma fondata “sull’esigenza senz’altro attuale e riferibile anche ai Magistrati ordinari in tirocinio di monitorare il primo anno di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali, attraverso l’apporto di esperienze e di verifica di magistrati nominati tutor, ai quali spetta anche l’onere della redazione di un parere finale al termine di tale primo anno”;
- ritenuto che il superiore assunto non può che essere ribadito in questa sede, per cui l’onere della redazione della relazione prevista dal comma 6 dell’art. 15 del Regolamento degli Uditori giudiziari deve considerarsi a tutt’oggi gravante sui magistrati tutor;
- considerato, peraltro, che i suddetti pareri finali possono restare nel fascicolo personale dell’interessato e quindi costituire un fondamentale strumento di ausilio per l’effettuazione della prima valutazione di professionalità del magistrato;
- ritenuto, inoltre, che l’indicato modus procedendi deve anche essere considerato favorevolmente in quanto idoneo a garantire una piena responsabilizzazione del magistrato tutor nello svolgimento del tirocinio del magistrato a lui affidato;
delibera
di rispondere al quesito nel senso che deve essere considerata ancora vigente la disposizione prevista dall’art. 15, comma 6, del Regolamento degli Uditori giudiziari, con conseguente onere di provvedere ancora alla redazione della relazione prevista da tale norma.”.