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Guida in stato di ebbrezza: quando c’è revoca della patente?

Autore: Mariano Acquaviva | 05/10/2021

In quali casi guidare da ubriachi comporta la sanzione accessoria della revoca della patente? Quali sono i poteri del giudice e quali quelli del prefetto?

Il Codice della strada stabilisce tutte le regole che occorre rispettare quando si circola in una pubblica via. Tali norme sono rivolte a tutti, sia ai pedoni che ai conducenti. Inutile dire, però, che la maggior parte dei precetti riguarda coloro che

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si mettono alla guida di un veicolo visto che questi ultimi, con la loro condotta contraria alla legge, potrebbero mettere in pericolo l’incolumità degli altri.

Sicuramente, la guida sotto l’influenza dell’alcol rientra tra le azioni vietate e punite con severe sanzioni. Con questo articolo vedremo quando c’è la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza.

Sin d’ora va ricordato che la revoca della patente non consegue a ogni tipo di infrazione al Codice della strada; tanto vale anche per la guida in stato di ebbrezza: non sempre il colpevole vedrà revocarsi la patente. Peraltro, come ha ricordato una recente sentenza della Corte di Cassazione, se il giudice penale dimentica di revocare la patente al soggetto risultato responsabile del reato, questa non potrà più applicarsi, nel senso che il condannato, da questo punto di vista, l’avrà fatta franca. Prosegui nella lettura se vuoi sapere quando c’è revoca della patente per guida in stato di ebbrezza.

Guida in stato di ubriachezza: quando è reato?

Come detto in apertura, non sempre è reato guidare da ubriachi. Nello specifico, la legge stabilisce alcune soglie:

se la presenza di alcol nel sangue (tasso alcolemico) non supera i 0,5 grammi per litro, non si commette alcun tipo di illecito, né penale né amministrativo;

se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, scatta il reato di guida in stato di ebbrezza, punito con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, oltre che con la sospensione della patente da sei mesi ad un anno;

se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, allora si ha l’ipotesi più grave di reato di guida in stato di ebbrezza, punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno, oltre che con la sospensione della patente da uno a due anni [1].

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Revoca della patente: cos’è?

La revoca della patente è una sanzione accessoria che consegue nelle ipotesi più gravi di violazione al Codice della strada.

La revoca della patente può conseguire anche nei casi in cui non si abbiano più i requisiti psicofisici per poter ottenere il rinnovo del titolo di guida: si pensi alla persona particolarmente anziana oppure a quella che, a causa di una patologia o di un incidente, non sia fisicamente in grado di guidare in sicurezza.

Patente: quand’è revocata?

La patente è revocata solamente in particolari casi, e cioè:

per gravi infrazioni al Codice della strada, tipo la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’omicidio stradale colposo, la guida con patente già sospesa o ritirata; ecc.;

per la perdita dei requisiti psicofisici che consentono di poter guidare un veicolo;

in alcuni casi di recidiva, cioè di ripetuta violazione della stessa norma del Codice della strada (ad esempio, superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità in un biennio);

quando il conducente abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con un’altra rilasciata da uno Stato estero;

quando il titolare sia dichiarato socialmente pericoloso (delinquenti abituali, professionali o per tendenza; persone sottoposte a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione; ecc.).

Guida da ubriachi: quando c’è revoca della patente?

La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza è prevista solo nei seguenti casi:

se, nell’arco di due anni, si è sorpresi per due volte a guidare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (recidiva biennale);

se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale e il

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suo tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l;

se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

Come visto, solo nei casi più gravi di guida in stato di ebbrezza è prevista la revoca della patente.

Revoca patente per guida in stato di ebbrezza: chi la dispone?

La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza è comminata direttamente dal giudice con la sentenza (o il decreto) di condanna. La revoca della patente inflitta dal giudice penale costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale.

Ne consegue che, nel caso di guida in stato di ebbrezza, il provvedimento di revoca della patente non viene materialmente in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci e il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa (prefettura) non può iniziare prima che la sentenza penale sia divenuta definitiva.

Da quanto appena detto deriva un’importante conseguenza: se il giudice dimentica di irrogare la sanzione della revoca della patente, non è più possibile porre rimedio in futuro, con il risultato che il condannato non potrà più essere soggetto a revoca.

Secondo la Corte di Cassazione [2], il giudice dell’esecuzione non può disporre la revoca della patente se il giudice che ha emanato la sentenza (divenuta nel frattempo definitiva) ha omesso di irrogarla.

Secondo la Suprema Corte, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria, un eventuale errore potrebbe essere corretto, ma solo in sede di impugnazione.

Se, quindi, il provvedimento penale di condanna è oramai definitivo perché non più impugnabile, non si potrà fare più nulla per rimediare all’errore.

Tra l’altro, la revoca necessita per la sua esecuzione di un decreto prefettizio, da emettersi entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di condanna irrevocabile, e avendo appunto natura amministrativa, non penale, resta estranea all’ambito dell’incidente di esecuzione.

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Note

[1] Art. 186 cod. str. [2] Cass., sent. n. 34861 del 20 settembre 2021.

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