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Revoca patente di guida: ultime sentenze

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Revoca patente di guida: ultime sentenze

Autore: Redazione | 20/12/2021

Controversia sull’illegittimità della revoca della patente di guida;

giurisdizione; tutela della sicurezza della circolazione stradale;

sanzione amministrativa accessoria.

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Condanna o patteggiamento per omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi

La revoca della patente di guida, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti ivi previste, non costituisce una sanzione automatica; a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 88 del 2019, infatti, il giudice può disporre in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa.

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2021, n.31492

Revoca patente per insussistenza dei requisiti morali

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, nel caso di contestazione degli atti con i quali la Pubblica amministrazione, rilevata la insussistenza dei «requisiti morali» previsti dall’art. 120, d.lg. 30 aprile 1992, n.

285, ha revocato la patente di guida a soggetto condannato.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 29/07/2021, n.7854

La controversia sulla revoca della patente di guida

La controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida, emessa nei confronti di un soggetto che sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, trattandosi di soggetto titolare di una posizione di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/07/2021, n.7928

Revoca patente: il giudizio di opposizione

Il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori relativi a violazioni del Codice della Strada si estende anche alle sanzioni accessorie, che siano state

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irrogate in conseguenza di esse: fra queste rientra senza dubbio la revoca della patente disposta, in via accessoria, per effetto della violazione.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/06/2021, n.3775

Revoca patente di guida: da chi deve essere disposta?

La revoca della patente di guida deve essere disposta dal Prefetto qualora il conducente guidi in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ad 1,5, e provochi un incidente stradale.

Tribunale Bergamo sez. IV, 26/05/2021, n.1028

Revoca patente per condanne penali

In caso di revoca della patente di guida già conseguita, sebbene la riabilitazione non costituisca – in base alla lettera dell’art. 120 C.d.S. – condizione ulteriore per il rilascio della nuova patente una volta decorso l’arco temporale previsto, non può ritenersi sufficiente il solo decorso del termine triennale per il rilascio del nulla osta finalizzato al conseguimento della patente in assenza di intervenuti provvedimenti riabilitativi.

Consiglio di Stato sez. III, 07/05/2021, n.2350

Violazione del principio di legalità costituzionale della pena

È costituzionalmente illegittimo l’art. 30, comma 4, l. 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n.

285. La revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590- bis c.p., ha connotazioni sostanzialmente punitive, trattandosi di sanzione dalla carica afflittiva particolarmente elevata e dalla spiccata capacità dissuasiva.

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Pertanto, se la sentenza n. 63 del 2019 ha esteso alle sanzioni amministrative

“punitive” il principio di retroattività della lex mitior, a maggior ragione va escluso

— come per le sanzioni penali — che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa “punitiva” inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima.

In tal caso, il principio di legalità costituzionale della pena, cui si riconnette la norma censurata, come interpretata dal diritto vivente, non incontra il limite del giudicato, poiché, come per le sanzioni penali, l’esigenza che la sanzione amministrativa a connotazione punitiva risulti conforme a Costituzione lungo tutto il corso della sua esecuzione prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a cui presidio è posto l’istituto del giudicato (sentt. nn. 127 del 1966, 26 del 1969, 139 del 1984, 235 del 1989, 3 del 1996, 394 del 2006, 210 del 2013, 1 del 2014, 10 del 2015, 57 del 2016, 43, 68 del 2017, 121, 223 del 2018, 63, 88, 112, 134 del 2019, 96 del 2020; ordd. nn. 135 del 2010, 117 del 2019).

Corte Costituzionale, 16/04/2021, n.68

Guida in stato di ebbrezza: la revoca della patente

In relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche laddove, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. In tali ipotesi, infatti, non viene meno, per effetto del suddetto giudizio di bilanciamento, la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante.

Tribunale Torino, 30/03/2021, n.609

Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Nel caso di revoca della patente di guida disposta in conseguenza dell’irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di

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pubblica sicurezza, il relativo decreto prefettizio non vada assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all’art. 22 bis della Legge n. 689/81, con il rimando dell’art. 6 del Dlgs n.

150/11 alla disciplina del rito del lavoro, non costituendo l’adozione di tale provvedimento la conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell’insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue anche che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, viceversa sia devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell’art. 9 cpc.

Corte appello Roma sez. I, 18/02/2021, n.1298

Sinistro stradale per guida in stato di ebbrezza

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell’ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all’art. 222 cod. strada, e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti.

Cassazione penale sez. IV, 11/02/2021, n.7950

Revoca della licenza di guida da parte del prefetto

Il potere di revoca della licenza di guida da parte del prefetto è di natura discrezionale, pertanto nel caso il soggetto sia stato destinatario di una misura di prevenzione che non determina automaticamente la revoca della patente, ed in

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caso di istanza di parte per il rilascio del nulla osta al conseguimento della licenza di guida, la mancanza di riabilitazione non può considerarsi sufficiente per negarsi il nullaosta al rinnovo.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 05/02/2021, n.429

Applicazione misura di sicurezza personale

La revoca della patente di guida dopo l’applicazione di una misura di sicurezza personale rappresenta frutto di una valutazione discrezionale da parte del Prefetto e come tale espressione di una posizione di interesse legittimo del privato; tuttavia non può essere esercitato senza procedere ad una concreta valutazione dell’opportunità della misura, ritenendola, di contro, un provvedimento vincolato.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 16/01/2021, n.84

Controversia sull’illegittimità della revoca della patente di guida

In tema di revoca della patente di guida, la posizione soggettiva posta a base della domanda finalizzata a denunciare l’illegittimità del relativo provvedimento, nelle ipotesi previste dall’art. 120, co. 1, D.Lgs. 285/1992, assume la consistenza di diritto soggettivo, pertanto, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, la controversia deve essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/04/2019, n.1878

Detenzione di droga e revoca della patente di guida

Nelle ipotesi di condanna per droghe leggere, qualora la pena inflitta non superi il massimo edittale previsto per la fattispecie di lieve entità, l’autorità amministrativa, prima di emettere il provvedimento di revoca della patente,

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dovrebbe esaminare la posizione dell’interessato e tener conto non solo della condanna penale ma anche di altri elementi.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 08/03/2019, n.1357

Giurisdizione del giudice ordinario

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie in materia di revoca della patente di guida, disposta quale conseguenza automatica di una sentenza di condanna per reati in materia di stupefacenti.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 29/04/2016, n.379

Denunciare l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida

La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal Prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario; aggiungasi che il provvedimento prefettizio, con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strad., viene disposta la revoca della patente di guida, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative poiché non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell’insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida; di conseguenza la definizione della relativa controversia deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell’esclusivo interesse del privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 18/06/2015, n.266

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Erronea applicazione della sanzione amministrativa

L’inammissibilità del ricorso per cassazione – nella specie per intempestività – non impedisce alla Suprema Corte di procedere all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale, stante il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Fattispecie relativa all’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca patente di guida in luogo di quella della sospensione della stessa).

Cassazione penale sez. IV, 24/03/2015, n.18081

Provvedimento prefettizio

Il provvedimento prefettizio, con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strad., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell’irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di p.s., non può essere assimilato alle sanzioni amministrative poiché non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell’insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida; di conseguenza la definizione della relativa controversia deve intendersi riservata alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 12/08/2014, n.2174

Sinistro stradale: può essere disposta la revoca della patente di guida?

La revoca della patente di guida è finalizzata a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e, non avendo natura sanzionatoria, può essere disposta dall’autorità amministrativa anche a fronte di un singolo sinistro stradale.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 01/07/2019, n.592

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Procedimento penale per guida in stato di ebbrezza: prescrizione

Nel caso di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente, in ragione del suo automatismo, non viene meno se il procedimento penale incardinato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c), e co. 2 bis C.d.S., si è concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Consiglio di Stato sez. III, 18/06/2019, n.4136

Revoca della patente a seguito di misura di prevenzione: è atto vincolato?

Va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli artt 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto ‘provvede’ – invece che ‘può provvedere’ – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lg. n. 159/2011.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 27/05/2019, n.356

Revoca della patente: da quando decorre?

La revoca della patente, comminata dal giudice penale a norma dell’art. 222, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992 costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale – nella specie per guida in stato di ebbrezza – e concretamente applicata, a norma dell’art. 224, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992, dall’autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili. Ne consegue che il provvedimento di

“revoca” della patente non viene materialmente in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di “sospensione provvisoria” della patente) e il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

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Cassazione civile sez. II, 20/05/2019, n.13508

Condanna per omicidio e lesioni stradali

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589 -bis (omicidio stradale) e 590 -bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 -bis e 590 -bis c.p.

La revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589 -bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590 -bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti).

Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto e nei limiti fissati dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art.

222 c. strad.

Corte Costituzionale, 17/04/2019, n.88

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