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POSTULATI E «CONCEPTUALFRAMEWORK IFRS»

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(1)

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

POSTULATI E «CONCEPTUAL FRAMEWORK IFRS»

Claudia Mezzabotta

Dottore commercialista in Milano

OIC-IFRS: LE BASI PER UN CONFRONTO

(2)

Il Regolamento UE 1606/02

Il Regolamento europeo n. 1606, che impone l’utilizzo delle norme dello IASB per la redazione dei bilanci consolidati dei gruppi europei quotati, è stato adottato il 7

giugno 2002 dal Consiglio e il 19 luglio dal Parlamento (pubblicazione in GUCE: 11 settembre 2002) ed è entrato immediatamente in vigore, stabilendo le seguenti date di applicazione delle norme in parola:

Società con azioni quotate

Società con titoli diffusi al pubblico

Altre società

Bilanci consolidati IAS/IFRS obbligatori per gli esercizi aperti a partire dall’1/1/2005

IAS/IFRS obbligatori per gli esercizi aperti a partire dall’1/1/2005

Opzione demandata agli Stati membri di ritardare l’applicazione all’1/1/2007

Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS

Bilanci individuali Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS

Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS

Opzione demandata agli

Stati membri di autorizzare

o di obbligare all’utilizzo

degli IAS/IFRS

(3)

Il d.lgs. 38/2005

IFRS obbligatori dal 2005 per consolidato di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza, assicurazioni quotate e non quotate

IFRS facoltativi nel 2005, ma obbligatori nel 2006, per bilancio individuale di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza

IFRS obbligatori dal 2006 per bilancio individuale di assicurazioni quotate che non redigono il consolidato IFRS vietati per bilancio individuale di assicurazioni non quotate e di assicurazioni quotate che redigono già il consolidato

IFRS facoltativi dal 2005 nel consolidato e nel bilancio individuale per società consolidate da quotate, da società con strumenti finanziari diffusi, da banche e da enti finanziari sottoposti a vigilanza

IFRS facoltativi per altre società che redigono il consolidato (escluse quelle “minori”) e per altre società da esse consolidate (escluse quelle “minori”)

IFRS facoltativi nel bilancio individuale di società diverse dalle precedenti (escluse quelle “minori”), ma a partire dall’esercizio individuato con decreto del Ministro delle Finanze (*)

IFRS vietati nel bilancio individuale di tutte le società “minori” (che possono redigere il bilancio abbreviato ex art. 2435-bis C.civ.)

(*) L’art. 20, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, entrato in

vigore il 25 giugno 2014, ha soppresso queste parole, rendendo immediatamente applicabile la norma

che liberalizza l’utilizzo degli IFRS in questa tipologia di società.

(4)

Il bilancio civilistico e la nuova direttiva

• Tutte le società di capitali italiane diverse da quelle obbligate all’adozione degli IFRS adottano le regole civilistiche e i principi

contabili OIC per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato (d.lgs. 127/91, per il bilancio consolidato)

Il recepimento della direttiva 34/2013, all’insegna del motto «Think small first» comporta una «modularità» del bilancio e, in

particolare, della tipologia di contenuti e del grado di dettaglio

delle informazioni nella nota integrativa, che cresce al crescere

delle dimensioni dell’impresa

(5)

Direttiva UE 34/2013: i fatti principali

• Sostituisce le direttive 78/660/CEE («IV Direttiva») e 83/349/CEE («VII Direttiva») e modifica la direttiva 2006/43/CE

• Si applica al bilancio dell’esercizio e al bilancio

consolidato dell’esercizio che inizia il 1 gennaio 2016 o in data successiva (dati comparati da riesprimere con le nuove regole)

• Recepimento entro il 20 luglio 2015

(6)

Direttiva UE 34/2013: il recepimento in Italia

• D.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, relativo ai conti annuali e consolidati di banche e altri istituti

finanziari (che non adottano gli IFRS), abroga e

sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.

87 (G.U.R.I. n. 202 del 1 settembre 2015: entrata in vigore il 16 settembre 2015)

• D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, si applica a tutte le società di capitali che redigono il bilancio di

esercizio e consolidato secondo il Codice civile

(G.U.R.I. n. 205 del 4 settembre 2015: entrata in

vigore il 19 settembre 2015)

(7)

D.Lgs. 139/2015: le principali novità

• Modifica articoli codice civile:

- schemi di bilancio integrati e modificati - abolizione conti d’ordine

- obbligo predisposizione rendiconto finanziario (per categorie dimensionali)

- norme generali sulle valutazioni

- norme specifiche per gli strumenti finanziari

- introduzione obbligo contabilizzazione strumenti

finanziari derivati

(8)

Art 2423: Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e

dalla nota integrativa.

2. […]

3. […]

4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

5. […]

6. […]

(9)

Art 2423-bis: Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;

[…]

2. […]

(10)

L’insieme delle norme IAS/IFRS

Le norme IAS/IFRS includono :

Interpretazioni Norme

Quadro concettuale

Definizioni

Principi contabili

Informazioni per note al

bilancio

(11)

Quanti principi e interpretazioni sono

attualmente in vigore a livello internazionale?

IASs IFRICs

SICs

IFRSs

(12)

Quanti principi IFRS sono attualmente in vigore a livello internazionale?

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

IFRS 2 Share-based Payments

IFRS 3 Business Combinations

IFRS 4 Insurance Contracts

IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

IFRS 8 Operating Segments

IFRS 9 Financial Instruments

IFRS 10 Consolidated Financial Statements

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts IFRS 15

IFRS 16

Revenue from Contracts with Customers Leases

(13)

Quanti principi IAS sono attualmente in vigore a livello internazionale?

IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised for2009)

IAS 24 Related Party Disclosures

IAS 2 Inventories IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit

Plans

IAS 7 Statement of Cash Flows IAS 27 Separate Financial Statements

IAS 8 Accounting Polices Changes in Accounting Estimates and Errors

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures

IAS 10 Events after the Balance Sheet Date IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IAS 11 Construction Contracts

IAS 12 Income Taxes IAS 32 Financial Instruments: Presentation

IAS 16 Property, Plant and Equipment IAS 33 Earnings per Share

IAS 17 Leases IAS 34 Interim Financial Reporting

IAS 18 Revenue IAS 36 Impairment of Assets

IAS 19 Employee Benefits IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

IAS 38 Intangible Assets

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement

IAS 23 Borrowing costs (revised 2009) IAS 40 Investment Property IAS 41 Agriculture

(14)

Quante interpretazioni IFRIC sono attualmente in vigore a livello internazionale?

IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning , Restoration and Similar Liabilities IFRIC 2 Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments

IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease

IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommission, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market-Waster Electrical and Electronic Equipment IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment

IFRIC 12 Service Concession Arrangements IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate

IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation IFRIC 17 Distributions of Non-Cash Assets to Owners

IFRIC 18 Transfer of Assets to Customers

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

IFRIC 21 Levies

(15)

Quante interpretazioni SIC sono attualmente in vigore a livello internazionale?

SIC 7 Introduction of the Euro

SIC 10 Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities SIC 25 Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders SIC 29 Service Concession Arrangement: Disclosures

SIC 32 Intangible Assets Web Site Costs

(16)

I principali progetti IASB oggi in corso

• Nuovo principio sui contratti assicurativi, atteso entro il 2016

N.B.- Teniamo a mente che i nuovi principi IFRS 9, IFRS 14 e IFRS 15

sono stati già pubblicati in via definitiva, ma che entreranno in vigore

il 1 gennaio 2018. Il nuovo principio IFRS 16 sui contratti di leasing è

stato pubblicato nel gennaio 2016 ed entrerà in vigore il 1 gennaio

2019.

(17)

Quadro concettuale IFRS

Il Quadro concettuale concerne :

Obiettivo dei bilanci

Caratteristiche dei bilanci

Definizione degli elementi che compongono i bilanci

Valutazione di tali elementi

Non si tratta di un principio contabile,

ma di un insieme di concetti alla base dei bilanci (postulati)

(18)

Obiettivo dei bilanci

- Fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’impresa

- Valutare la capacità dell’impresa a generare flussi finanziari attivi

Stato

patrimoniale

Conto economico

Rendiconto finanziario Risorse controllate dall’impresa e sua capacità a

modificarle nel passato

Struttura finanziaria e liquidità/solvibilità

Redditività

Variazioni delle risorse finanziarie

(19)

Caratteristiche delle informazioni di bilancio

La pertinenza e l’affidabilità delle informazioni suppongono:

– Celerità

– Rapporto costi/benefici – Equilibrio

Comprensibili immediatamente dagli utilizzatori

Pertinenti per le necessità in termini decisionali degli

utilizzatori

Affidabili

Comparabili nel tempo

Essere

Valore predittivo Importanza relativa

Quadro fedele

Preminenza della sostanza sulla forma

Neutralità, prudenza, esaustività

(20)

Il fair value

In Italia, si utilizza il costo storico

– Esso non riflette la realtà economica, in particolare in periodi di inflazione – Nondimeno, questo criterio di valutazione prevale nel nostro Paese

– Attenzione: dal 1 gennaio 2016 gli strumenti finanziari derivati devono essere iscritti in bilancio «sopra la riga» e valutati al fair value

Il fair value nei principi IAS/IFRS

– Definizione identica in tutte le norme che vi fanno riferimento – Ogni norma propone tuttavia criteri di determinazione specifici – Il fair value riguarda numerose voci di bilancio

– Il fair value è il criterio principe per la valutazione delle attività acquisite

(21)

Il fair value: definizione

• Si tratta del valore per il quale un’attività potrebbe essere scambiata o una

passività estinta in una transazione tra controparti ben informate, consenzienti e che agiscono in condizioni di normale concorrenza

• Esistono numerosi “livelli” di fair value:

Prezzo osservabile su un mercato di attività o passività identiche alla data di valutazione o a una data prossima

In mancanza, prezzo osservabile su un mercato di attività o di passività simili, alla data di valutazione o a una data prossima

In mancanza, si usano altre tecniche di valutazione che riprendono le ipotesi di mercato, laddove disponibili o, in mancanza, quelle

dell’impresa (flussi finanziari attualizzati, comparabili, etc…)

(22)

Prevalenza della sostanza economica sulla forma

In Italia

– Il trasferimento del titolo di proprietà è alla base della cessione/acquisizione di un bene nel bilancio di esercizio.

– Nella redazione del bilancio consolidato sono ammessi criteri valutativi che fanno prevalere la sostanza sulla forma (es. leasing finanziario)

– Attenzione: dal 1 gennaio 2016 l’art. 2423-bis sancisce la prevalenza della sostanza sulla forma dei contratti

Norme IFRS

– I criteri valutativi contabili dell’impresa devono tradurre la realtà economica degli avvenimenti e delle operazioni e non solo la loro forma giuridica

– Le operazioni, per la loro contabilizzazione, sono analizzate in base al

trasferimento dei principali rischi e benefici che le caratterizzano

(23)

Immodificabilità del bilancio di apertura

In Italia

– Il bilancio di apertura deve corrispondere al bilancio di chiusura dell’esercizio precedente

– Attenzione: non è ancora stato chiarito come rappresentare la riespressione dei valori 2015 in chiave comparativa, nel bilancio dell’esercizio che si apre il 1 gennaio 2016, a seguito del recepimento della direttiva 34/2013

IAS/IFRS

– Le norme prevedono esplicitamente la possibilità di imputare variazioni del capitale proprio a seguito di :

• Cambiamenti di principi contabili

• Variazione del fair value in certi casi

• Differenze da conversione, etc.

(24)

La finalità generale del bilancio IFRS

FORNIRE INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE- FINANZIARIA ALL’ANDAMENTO ECONOMICO E AI CAMBIAMENTI DELLA

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DI UN’IMPRESA, UTILI A UN’AMPIA SERIE DI PORTATORI DI INTERESSI NEL PROCESSO DI

DECISIONE ECONOMICA

(25)

Ipotesi di base e caratteristiche qualitative del bilancio IFRS

Ipotesi di base (postulati)

 Competenza economica

 Ipotesi di impresa in funzionamento Caratteristiche qualitative

comprensibilità,

significatività,

attendibilità,

comparabilità,

rilevanza,

rappresentazione fedele,

prevalenza della sostanza sulla forma,

neutralità,

prudenza,

completezza.

(26)

Trade-off tra tempestività, rilevanza e costi di reperimento delle informazioni

Ostacoli a una informativa significativa e attendibile

 Tempestività

 Equilibrio tra benefici e costi

(27)

Scevro da errori rilevanti

Non basato su pregiudizi

In grado di fornire ai lettori del bilancio una rappresentazione fedele dell’operazione contabile considerata.

IL CHE SIGNIFICA

Rappresentazione fedele (faithful presentation);

Prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form);

Neutralità (neutrality);

Prudenza (prudence);

Completezza (completeness).

Il bilancio IFRS è attendibile se….

(28)

Per essere attendibile, un’informazione deve rappresentare fedelmente l’operazione o il fatto oggetto dell’informazione stessa.

La maggior parte delle informazioni contabili è soggetta al rischio di non dare una fedele rappresentazione di ciò che è oggetto dell’informazione stessa;

questo non a causa di pregiudizi ma, per le difficoltà insite, da un lato, nell’identificazione delle operazioni economiche che devono essere rilevate e, dall’altro, nell’applicazione delle tecniche valutative e di presentazione del bilancio.

Rappresentazione fedele

(29)

Il Framework chiarisce che, nei casi in cui non esiste una perfetta concordanza tra l’aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un’operazione, la sostanza economica, piuttosto che la forma giuridica dell’operazione, rappresenta l’elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio.

Esempio – IAS 17, per la parte concernente il leasing finanziario.

Prevalenza della sostanza sulla forma

(30)

Sostanza e forma: le diverse tradizioni contabili

In Paesi con tradizione contabile “basata sulla legge”, civilistica o fiscale che sia, prevale normalmente la forma giuridica sulla

sostanza economica dell’operazione

In Paesi di common law, che hanno un sistema di imprese

maggiormente legato al finanziamento tramite il mercato di Borsa, prevale normalmente la sostanza economica dell’operazione

rispetto alla forma giuridica

(31)

Esempi di prevalenza della sostanza sulla forma

Leasing finanziario (IAS 17)

Operazioni pronti contro termine (IAS 32 e 39)

Consolidamento integrale anche in assenza di partecipazione, in virtù di accordi e vincoli contrattuali tra le parti (IAS 27/IFRS 10)

Calcolo risultato per azione diluito (IAS 31)

Inclusione opzioni su azioni per determinazione controllo e obbligo di consolidamento (IAS 27/IFRS 10)

Beni gratuitamente devolvibili non iscritti nel bilancio

del concessionario (IFRIC 12)

(32)

La neutralità è l’assenza di pregiudizi da parte di chi redige il bilancio.

Un bilancio non è neutrale se, nello scegliere o nel presentare un’informazione, riesce ad influenzare una decisione o un giudizio al fine di ottenere un risultato predeterminato; il criterio si sostanzia quindi nel divieto all’utilizzo di specifiche politiche contabili che possono avvantaggiare alcuni gruppi di interesse rispetto ad altri.

Neutralità

(33)

La valutazione di talune poste contabili presenta un maggior grado di incertezza rispetto ad altre (p.e. stima vita utile di un impianto; stima esigibilità di un credito dubbio). La valutazione di tali poste deve avvenire rispettando il principio della prudenza.

Esso si sostanzia nell’uso di un certo grado di cautela nell’esercizio del giudizio discrezionale dei redattori, tale cioè da non consentire la sopravalutazione delle attività e dei ricavi né la sottovalutazione delle passività e dei costi.

Il principio della prudenza è una derivazione del più generale principio dell’attendibilità dell’informazione contabile e ha un’importanza decisamente inferiore rispetto a quella assunta dai principi di competenza e di continuità operativa.

N.B. – Nei pp.cc. italiani, in generale, il principio della prudenza è più

Prudenza

(34)

L’informazione contabile non può essere considerata completa se una qualche omissione può renderla falsa e comunque fuorviante, e quindi inattendibile e priva della qualità della significatività.

Completezza

(35)

Componenti dello stato patrimoniale IFRS

ATTIVITA’

risorse controllate dall’impresa come risultato di operazioni svolte in passato, dalle quali sono attesi futuri benefici economici

PASSIVITA’

obbligazioni attuali dell’impresa nascenti da operazioni svolte in passato, il cui regolamento porterà alla fuoriuscita dall’impresa di risorse che incorporano benefici economici

PATRIMONIO NETTO

è quello che resta delle attività dell’entità dopo aver dedotto tutte le

passività

(36)

Componenti positivi e negativi del risultato economico complessivo dell’esercizio

RICAVI

incrementi dei benefici economici nel corso dell’esercizio sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o di decremento di passività;

essi trovano riscontro nell’incremento della parte del patrimonio netto diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti al capitale COSTI

decrementi dei benefici economici nel corso dell’esercizio sotto forma di deflusso o svalutazione di attività o di incremento di passività;

essi trovano riscontro nel decremento della parte del patrimonio netto

diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti al capitale

(37)

Il costo storico di un’attività è l’ammontare delle disponibilità finanziarie uscite o del valore corrente (fair value) dei beni ceduti in permuta.

In caso di attività acquistate, il costo storico è rappresentato dal costo di acquisizione.

Il costo storico nel caso di rimanenze di prodotti finiti o di attività in corso di lavorazione o costruzione è costituito dal costo di produzione. Alcuni principi contabili internazionali forniscono criteri specifici per la determinazione del costo storico, soprattutto in relazione a poste di bilancio particolarmente rilevanti.

Criteri di valutazione delle attività: costo

storico

(38)

Il costo corrente di un’attività è l’ammontare delle risorse finanziarie che dovrebbero essere pagate in un dato momento per l’acquisto di un bene simile o equivalente.

I costi correnti di rimanenze, impianti e macchinari sono rappresentati dai loro costi di sostituzione.

Criteri di valutazione delle attività: costo

corrente

(39)

Il valore di mercato (market value) può essere sia un prezzo in uscita sia un prezzo in entrata.

Un prezzo in uscita è l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività; in questo caso, il valore di mercato è rappresentato dal valore realizzabile di un marketable asset e deve essere determinato al netto dei costi di negoziazione da sostenere per la vendita dell’attività.

Un prezzo in entrata è l’ammontare pagabile per l’acquisizione di un’attività in un mercato attivo. In questo caso, il valore di mercato è il costo corrente (o costo di sostituzione) di un marketable asset; i costi di transazione che sarebbero inclusi nell’acquisto dell’attività devono essere esclusi.

Criteri di valutazione delle attività: valore di

mercato

(40)

Il valore netto realizzabile (net realisable value) è rappresentato dall’ammontare delle risorse finanziarie ottenibili dalla vendita dell’attività in condizioni normali.

Applicazione del criterio:

1. Valore netto realizzabile in caso di rimanenze. Il valore netto realizzabile è il prezzo di vendita stimato nel corso normale dell’attività meno i costi stimati di completamento e i costi stimati necessari per realizzare la vendita (IAS 2)

2. Prezzo netto di vendita in caso di riduzione durevole di valore delle attività. Il prezzo netto di vendita è l’ammontare ottenibile, al netto dei costi di dismissione, dalla vendita di un’attività in un’operazioni tra parti consapevoli e disponibili (IAS 36).

Criteri di valutazione delle attività: valore netto

realizzabile

(41)

Il valore recuperabile (recoverable amount) è il valore più alto tra il prezzo netto di vendita ed il valore d’uso di un’attività.

Il valore d’uso di un’attività è il valore attuale dei flussi finanziari in entrata che il bene potrà generare in normali condizioni di attività.

Criteri di valutazione delle attività: valore

recuperabile

(42)

Il fair value è il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili, in operazioni fra terzi (p.e., IAS 16, IFRS 3, IAS 39).

Criteri di valutazione delle attività: valore equo

(fair value)

(43)

Il costo storico di una passività è l’ammontare del denaro ricevuto quale contropartita delle obbligazioni assunte, o in alcune circostanze (per esempio di imposte sul reddito), per l’importo dei mezzi finanziari necessari per pagare il debito in normali condizioni di funzionamento.

Criteri di valutazione delle passività:

costo storico

(44)

Il costo corrente di una passività è rappresentato dal valore corrispondente ai mezzi finanziari che dovrebbero essere impiegati per estinguere attualmente l’obbligazione.

Criteri di valutazione delle passività:

costo corrente

(45)

Il costo ammortizzato è il costo, più o meno l’ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza (meno le riduzioni di valore durevole).

Esempio: il costo ammortizzato di una passività finanziaria (IAS 39) è il valore a cui essa è stata inizialmente valutata, al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza, e al netto di qualsiasi svalutazione (operata direttamente o attraverso l’uso di un fondo) a seguito di una riduzione durevole di valore.

Criteri di valutazione delle passività: costo

ammortizzato

(46)

Il valore di estinzione di una passività rappresenta l’importo delle passività finanziarie che possono essere ottenute cedendo la prima in normali condizioni di attività.

Il valore attuale è il valore attuale dei flussi finanziari in uscita che si renderanno necessari per l’estinzione delle obbligazioni in normali condizioni di attività.

Criteri di valutazione delle passività: valore di

estinzione e valore attuale

(47)

Il fair value è il corrispettivo al quale una passività può essere estinta tra parti consapevoli e disponibili, in operazioni fra terzi.

Criteri di valutazione delle passività: valore

equo (fair value)

(48)

Alcune domande…

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