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L’apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione

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(1)

DOTT. ALBERTO GUIOTTO

Bergamo, 5 febbraio 2013

L’apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità

aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione

(2)

La “nuova” finanza non sempre è elemento necessario per la fattibilità dei piani di Concordato con continuità aziendale.

Quasi sempre, però, la possibilità di accedere a nuova finanza accresce notevolmente le probabilità di successo dei tentativi di risanamento aziendale perseguiti tramite lo strumento concordatario.

C

ONCORDATO PREVENTIVO E NUOVA FINANZA

(3)

A. Perdita del credito (mancata restituzione) B. Rischio per revocatorie fallimentari

C. Rischi risarcitori (abusiva concessione di credito)

D. Rischi per responsabilità penali (concorso in bancarotta preferenziale)

I

RISCHI NEL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI

(4)

In ordine decrescente di gradimento:

1. Conferma totale o parziale delle linee autoliquidanti

2. Consolidamento totale o parziale dell’indebitamento per cassa a breve termine e/o dell’autoliquidante no moving

3. Riscadenziamento dei mutui ipotecari e/o finanziamenti a M/L termine 4. Concessione di nuova finanza di natura commerciale

5. Concessione di nuova finanza a medio/lungo termine, ipotecaria e/o chirografaria

6. Conversioni di crediti in azioni e/o in titoli rappresentativi di partecipazioni 7. Stralcio di parte dei crediti

Q

UALE SUPPORTO BANCARIO ALLE IMPRESE IN CRISI

?

(5)

Le norme che prevedono la prededucibilità dei finanziamenti nell’ambito del concordato preventivo (182-quater, primo comma; 182- quater, secondo comma; 182-quinquies, primo comma) sono applicabili sia al concordato con continuità aziendale, sia al concordato liquidatorio.

Non c’è dubbio, però, che la disciplina trovi le più significative applicazioni pratiche in un contesto di going concern.

(1)

I

FINANZIAMENTI IN PREDEDUZIONE

:

ALCUNI CONCETTI

-

CHIAVE

(6)

Una volta ottenuta la prededuzione, i finanziamenti la mantengono in qualsiasi procedura (concordato preventivo, fallimento), che si succeda nel tempo, sino alla loro estinzione.

(2)

I

FINANZIAMENTI IN PREDEDUZIONE

:

ALCUNI CONCETTI

-

CHIAVE

(7)

I finanziamenti in prededuzione non sono idonei, di per sé, a danneggiare i creditori concorsuali.

Ciò che rileva è come viene utilizzata la nuova finanza.

(3)

I

FINANZIAMENTI IN PREDEDUZIONE

:

ALCUNI CONCETTI

-

CHIAVE

(8)

 Dovrebbe essere finalizzato a garantire la continuità aziendale o di evitare gravi danni (pagamento dipendenti o imposte o contributi previdenziali)

 Dovrebbe coprire solo il periodo necessario al perfezionamento di uno degli strumenti di risanamento previsti dalla legge

 Dovrebbe essere effettuato, tendenzialmente, mediante la concessione di linee di credito autoliquidanti se erogato da banche o altri intermediari

 Non dovrebbe comportare il rilascio di garanzie da parte dell'impresa

 Dovrebbe essere subordinato alla valutazione di un piano in avanzata elaborazione e al pericolo di un serio pregiudizio che deriverebbe da ritardi nell'erogazione del finanziamento.

L

A

NUOVA FINANZA

PIÙ URGENTE

:

IL FINANZIAMENTO

-

PONTE

(9)

I (crediti derivanti da) finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo (anche “in bianco”) possono godere del beneficio della prededuzione ai sensi dell’art. 182-quater, secondo comma, L. Fall.

I

FINANZIAMENTI

-

PONTE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

(10)

Il finanziamento deve essere funzionale a mantenere la solvibilità (e la continuità) aziendale sino alla presentazione della domanda di

concordato.

Esempio di utilizzo:

pagamento di stipendi, salari e compensi essenziali al funzionamento dell’impresa

pagamento di fornitori strategici (senza i quali l’impresa cesserebbe di operare)

pagamento di imposte e contributi

pagamento di (ragionevoli) compensi ai professionisti che assistono l’impresa nella domanda di concordato

(1)

C

ONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI

EX ART. 182-QUATER, SECONDO COMMA

(11)

Il finanziamento deve essere previsto nel piano di concordato:

ex post (il finanziamento è già concesso ed erogato al momento della presentazione della domanda di concordato)

•in prededuzione.

(2)

C

ONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI

EX ART. 182-QUATER, SECONDO COMMA

(12)

La prededuzione deve essere espressamente disposta dal tribunale nel decreto di ammissione al concordato ex art. 163 L. Fall.

Se la prededuzione non viene disposta, il finanziamento è considerato chirografario e pagato in misura corrispondente (necessità di modificare il piano concordatario e elenco dei creditori ammessi al voto)

(3)

C

ONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI

EX ART. 182-QUATER, SECONDO COMMA

(13)

(art. 182-quater, terzo comma)

In deroga alla postergazione ex art. 2467 e 2497-quinquies c.c., le regole sulla prededuzione dei finanziamenti funzionali all’accesso al concordato preventivo si applicano ai finanziamenti-ponte dei soci nei limiti dell’80%

del loro ammontare

Il restante 20% si intende postergato

La regola si estende alle postergazioni verso non-soci (2497-quinquies c.c.)?

I

FINANZIAMENTI

-

PONTE DEI SOCI

(14)

Si applica la regola ordinaria (senza limite dell’80%) per i finanziamenti-ponte da parte di soggetti che poi diventeranno soci in esecuzione del concordato preventivo.

I

L FINANZIAMENTO

-

PONTE DEI

(

FUTURI

)

SOCI

(15)

È opportuno che il professionista attestatore, in presenza di un finanziamento-ponte di cui si chiede la prededuzione, nella propria relazione ex art. 161 l. fall.:

1. individui il debito per finanziamento

2. descriva le modalità di utilizzo del finanziamento ricevuto

3. evidenzi la funzionalità del finanziamento alla presentazione della domanda, anche al fine della conservazione del valore del patrimonio sociale.

R

UOLO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE

(16)

Possibilità di richiedere al Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili

• dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo “in bianco” – art. 161, sesto comma

•fino al decreto di ammissione alla procedura (art. 163)

(art. 182-quinquies, primo comma)

F

INANZIAMENTI

-

PONTE INTERINALI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

(17)

I finanziamenti prededucibili ex art. 182-quinquies l. fall. sono rappresentati da nuova finanza, concessa in qualsiasi forma:

 nuove linee di credito operative

• di cassa

• autoliquidanti

 mutui chirografari

 mutui ipotecari

T

IPOLOGIE DI FINANZIAMENTI PREDEDUCIBILI

(18)

1. Preventiva autorizzazione da parte del Tribunale, che assume se del caso sommarie informazioni.

2. Specifica attestazione di professionista con requisiti ex art.

67, terzo comma, lett. d), l. fall.

C

ONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI INTERINALI

(19)

1. Verifica del complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino alla (presumibile data dell’) omologazione del concordato

Conseguenze:

i. occorre che il piano finanziario e di tesoreria sia già pronto ii. il professionista è lo stesso che attesterà il piano

iii. la nuova finanza deve essere coerente con il fabbisogno finanziario

 Rischio di finanza insufficiente a raggiungere l’omologazione

A

TTESTAZIONE

SPECIALE

DEL PROFESSIONISTA

(20)

2. Verifica della funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori

Conseguenze:

i. la soddisfazione dei creditori va comparata con l’assenza del finanziamento

 alternativa liquidatoria / fallimentare

 perdita di un’opportunità commerciale?

ii. in caso di finanziamenti “di scopo” occorre verificare l’utilità marginale dell’utilizzo del finanziamento rispetto all’indebitamento in prededuzione.

A

TTESTAZIONE

SPECIALE

DEL PROFESSIONISTA

(21)

La richiesta di autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati solo per tipologia ed entità, non ancora oggetto di trattativa

(art. 182-quinquies, secondo comma)

F

INANZIAMENTI FUTURI

(22)

Il tribunale può autorizzare la concessione di pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti

I finanziamenti (prededucibili) acquisiscono così un titolo di preferenza rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili.

(art. 182-quinquies, terzo comma)

F

INANZIAMENTI GARANTITI

(23)

Dopo la presentazione della domanda di concordato e fino all’omologazione non si applica al finanziamento da parte dei soci la disciplina dell’art. 182-quater.

Qual è la disciplina dei finanziamenti soci?

 Postergazione (regola “civilistica”)?

 Prededuzione ex 182-quinquies?

F

INANZIAMENTI DEI SOCI NEL PERIODO INTERINALE

(24)

I contratti di finanziamento, in caso di concordato con continuità aziendale, sono soggetti alla continuazione automatica di cui all’art. 186- bis, terzo comma?

“I contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, anche stipulati con le pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari”

C

ONTINUAZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

(25)

La banca non è obbligata dall’art. 186-bis, terzo comma, a mantenere in vigore il finanziamento o la linea di credito (che potrà pertanto essere revocata).

• Il debitore in concordato non può assumere nuovi debiti di natura finanziaria se non previa autorizzazione del tribunale ex art. 182- quinquies (con attestazione del professionista)

V

ECCHIE E NUOVE LINEE DI CREDITO

(26)

• Che accade se alcune banche, a fronte di una domanda di concordato (che si presuppone con continuità) scelgono di non revocare gli affidamenti, specialmente quelli autoliquidanti?

• L’utilizzo di linee di credito già esistenti e operative al momento della domanda di concordato rientra nella disciplina del primo comma dell’art. 182-quinquies?

O

PERATIVITÀ DELLE LINEE DI CREDITO NEL CONCORDATO

(27)

(art. 161, settimo comma)

• Nel periodo interinale (dalla pubblicazione del ricorso sino al deposito della proposta definitiva) il debitore può compiere atti di ordinaria amministrazione.

• I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’art. 111.

• Nessun intervento da parte del professionista attestatore.

UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO ESISTENTI: ORDINARIA AMMINISTRAZIONE?

(28)

 Affidamento concesso = 200

 Utilizzo al momento della domanda = 130

Il debito verso la banca di 130 è un debito concorsuale e chirografario.

L’utilizzo di 70 è (dovrebbe essere) atto di ordinaria amministrazione.

Il credito della banca (di 70) è in prededuzione, e

può essere rimborsato anche prima dell’omologazione del concordato:

no disciplina creditori concorsuali strategici (182-quinquies, quarto comma)

E

SEMPIO

:

FIDO DI CASSA

(29)

 Affidamento concesso = 200

 Utilizzo al momento della domanda = 130

Il debito verso la banca di 130 è un debito concorsuale e chirografario.

L’ulteriore utilizzo di 70 con presentazione di nuove ri.ba. è atto di ordinaria amministrazione e il credito della banca (di 70) è in prededuzione.

E

SEMPIO

:

LINEA AUTOLIQUIDANTE RI

.

BA

.

(30)

Il saldo debitorio (130) al momento della domanda è debito concorsuale e chirografario.

Qual è la disciplina degli accrediti delle ri.ba. alla loro scadenza, in caso di prosecuzione dell’operatività bancaria?

182-quinquies, quarto comma? La banca è creditore strategico?

La banca può compensare il debito e il credito?

La banca deve rimettere al debitore gli incassi delle ri.ba.?

PROBLEMA: IL RIMBORSO DELLE RI.BA. ANTICIPATE PRIMA DELLA DOMANDA

(31)

Dopo il decreto ex art. 163, il debitore può richiedere al Giudice Delegato l’autorizzazione ex art. 167, secondo comma, a contrarre finanziamenti:

1. già previsti nel piano concordatario;

2. prededucibili ex art. 111, secondo comma, perché contratti “in occasione” di una procedura concorsuale;

3. fino all’omologazione del concordato (chiusura della procedura).

I

FINANZIAMENTI DOPO L

AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO

(32)

I (crediti derivanti da) finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo omologato sono prededucibili ai sensi dell’art. 111.

(art. 182-quater, primo comma)

C

ASI SPECIFICI DI FINANZIAMENTI POST OMOLOGAZIONE

(33)

In deroga alla postergazione ex art. 2467 e 2497-quinquies c.c., le regole sulla prededuzione dei finanziamenti in esecuzione del concordato preventivo si applicano:

a. ai finanziamenti dei soci fino all’80% del loro ammontare (postergazione su 20%);

b. ai finanziamenti di soggetti che siano diventati soci in esecuzione del piano di concordato (per il 100% del loro ammontare).

I

L FINANZIAMENTO DEI SOCI

(34)

1. Il finanziamento deve essere previsto e individuato già nel piano concordatario

2. Il finanziamento deve essere dovuto (no discrezionalità da parte del finanziatore)

3. Il finanziamento deve essere funzionale alla ristrutturazione degli altri debiti

4. Il finanziamento deve essere concesso dopo l’omologazione.

C

ONDIZIONI PER LA PREDEDUCIBILITÀ

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