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Quanto sopra vale anche per i lavoratori in mobilità in deroga che interrompono la fruizione del trattamento per iniziare un’attività di lavoro a tempo determinato.

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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 27-11-2015

Messaggio n. 7189

OGGETTO: Mobilità in deroga. Precisazioni sui periodi di concessione di proroga di mobilità in deroga.

Come già indicato nella circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015 i decreti regionali di concessione di mobilità in deroga non possono prevedere concessioni di trattamenti di mobilità in deroga per periodi non continuativi rispetto all’evento del licenziamento o rispetto a trattamenti già conclusi.

Quanto sopra vale anche per i lavoratori in mobilità in deroga che interrompono la fruizione del trattamento per iniziare un’attività di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, nei casi sopra descritti, non si potrà dar corso alla decretazione regionale e, nel contempo, le Sedi territorialmente competenti, dovranno informare, per il tramite delle Sedi Regionali di riferimento, la Regione o Provincia autonoma interessata, sull’impossibilità per l’Istituto di dare esecuzione al provvedimento concessorio.

Il Direttore Generale Cioffi

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