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Riflessione di una paginetta suPERCHÉ

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Academic year: 2021

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Riflessione di una paginetta su

P

ERCHÉIL GRADO DI RIGIDITÀ OFLESSIBILITÀ È UNA CARATTERISTICAMOLTO IMPORTANTE PER UNA

C

OSTITUZIONE

?

Gli elaborati sono disposti secondo l'ordine con cui sono stati ricevuti, dal primo all'ultimo

Claudia Corchia

La rigidità di una Costituzione consiste nel fatto che le disposizioni in essa contenute non possono essere modificate, se non con procedure diverse da quelle previste per abrogare, integrare o modificare le leggi ordinarie.

Il grado di rigidità è variabile {non si capisce se parli dell'Italia o in generale: anche se quel che dici dopo lo chiarisce, non va bene; lo devi indicare per tempo; oltretutto il modo di esprimerti è improprio: il grado di rigidità è dato dal complesso delle condizioni, che non è variabile} in quanto può prevedere l’approvazione delle modifiche mediante due passaggi parlamentari a distanza di tempo, o l’approvazione con una maggioranza molto ampia, e/o il ricorso ad un referendum popolare per la conferma dell’approvazione ottenuta con iter parlamentare.

La flessibilità di una Costituzione esprime invece la possibilità di modificare disposizioni contenute nella Carta con leggi ordinarie del Parlamento. {sarebbe preferibile che tu chiarisca che in sostanza si tratta della stessa cosa: la flessibilità non è che il contrario della rigidità, anche per i gradi intermedi}

Nel nostro Paese la Costituzione ha un elevato grado di rigidità in quanto sono necessarie procedure complesse e di livello superiore rispetto alla semplice approvazione parlamentare per attuare modifiche alle disposizioni contenute nella Carta Costituzionale; è di questi giorni il referendum popolare che dovrà ratificare le approvazioni (più d’una) del Parlamento alla riduzione del numero dei parlamentari {"ratificare" signifca più o meno "sottoscrivere un'approvazione altrui":

quindi sarebbe meglio dire "confermare l'approvazione parlamentare … " oppure "ratificare la modifica … "}.

Il grado estremo di rigidità è rappresentato dalla non modificabilità della Carta Costituzionale se non con la promulgazione di una nuova Costituzione {niente "se non": in tal caso non modifichi, ma sostituisci, rimpiazzi}.

La Costituzione Italiana ha un elevato grado di rigidità e contiene delle parti non modificabili {già detto sopra}.

L’elevata rigidità ha la finalità di garantire che eventuali modifiche abbiano l’approvazione di una larga maggioranza parlamentare, quindi della pluralità delle forze parlamentari di maggioranza e di opposizione {favorire piuttosto che garantire: la maggioranza potrebbe essere già di suo molto ampia}; inoltre, quando previsto, ottengano la ratifica referendaria, e quindi, in ultima analisi, rispecchino la volontà popolare.

La non modificabilità di alcune parti della Carta ha l’intento di blindare i principi fondanti della nostra Nazione; l’art. 1 della Costituzione “ l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”

non è in nessun modo negoziabile, perché anche il cambiamento di una sola parola stravolgerebbe l’essenza dello Stato {la parola può anche cambiare: quel che non dovrebbe cambiare è la sostanza}.

Hai indicato un motivo che giustifica una maggiore rigidità, ma si poteva dire di più e scendere più in profondità. E lo si poteva fare agevolmente considerando quali motivi ci sarebbero per una maggiore flessibilità. Prima di tutto bisognerebbe chiedersi: a cosa serve una costituzione? Cosa succederebbe se ci fossero solo leggi ordinarie? E' ovvio che una costituzione, quanto più è flessibile tanto più si assimila a una legge ordinaria.

Matilde Bertolini

Nel corso dei nostri studi abbiamo potuto conoscere diversi tipi di costituzioni che si differenziano tra loro in base ad alcune caratteristiche e particolarità. In questo caso ci soffermeremo sulla distinzione tra costituzione rigida e costituzione flessibile. La Costituzione rigida si caratterizza per il fatto che per essere modificata, ampliata o integrata necessita di un procedimento di approvazione

“aggravato” rispetto all’approvazione di una qualsiasi altra legge, tant’è che questa nuova legge viene detta legge costituzionale o legge di riforma costituzionale {non è che il ricorso ad una procedura aggravata basti di per sé per far sì che la legge presa in esame sia di revisione costituzionale}.

In una Costituzione flessibile invece, le disposizioni possono essere integrate, modificate o abrogate con le stesse procedure previste per le leggi comuni {ordinarie}.

La differenza tra il grado di rigidità o {e quello di?} flessibilità {non sono due gradi distinti: dato un grado di rigidità è già determinato il corrispondente grado di flessibilità, che è il valore complementare} di una Costituzione ci porta a riflettere proprio sulla diversità di stabilità che ad un ordinamento può dare una Costituzione rigida rispetto ad una flessibile {parrebbe un rapporto immediato: più rigidità, più stabilità. Cosa volevi dire?}.

Quest’ultima {la flessibilità o la stabilità? Immagino la prima, ma grammaticalmente parrebbe la seconda} è una caratteristica più antica rispetto alla rigidità, forse perché una costituzione flessibile

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rispecchia meglio una società in cui le istituzioni vengono stabilite dal diritto {poco chiaro: anche oggi le istituzioni esistono perché ci sono leggi che le determinano. Ho l'idea che hai riassunto da un testo che hai trovato in rete, lasciando però fuori qualcosa di significativo}; troviamo infatti questo tipo di Costituzione {cioè, piuttosto flessibile} in piccoli stati, dove nell’antichità gli uomini si organizzavano attribuendo l’autorità legale {il potere legislativo?} ad un’assemblea di cittadini {quindi l'attribuivano a se stessi!}; mentre invece le vere costituzioni rigide compaiono solo quando i cittadini hanno iniziato a distinguere l’autorità del popolo stesso e quella dei suoi rappresentanti {ossia, in un sistema rappresentativo. Questo è interessante: ma bisognerebbe capire perché tende a esserci questa relazione}.

È importante {tenere in considerazione} la rigidità o la flessibilità di una Costituzione dunque, perché ci fa capire come lo stato sia organizzato legalmente {poco chiaro. Vuoi dire giuridicamente? Istituzionalmente?}; infatti una costituzione flessibile che non è di fatto contenuta di alcun documento circondato da una particolare “sacralità” , è soggetta a frequenti mutamenti e dunque è più facilmente trasgredita {attenzione: un conto è modificare, un conto trasgredire! Si potrebbe dire il contrario: quanto più è facile modificare una Costituzione, tanto meno c'è la tentazione di violarla} fornendo una garanzia insufficiente per la tutela dei diritti individuali e dell’ordine pubblico {posto che sia vero, lo sarebbe perché può essere facilmente modificata, non trasgredita. Ma l'effettiva tutela di cui parla ci viene direttamente non dalla Costituzione, ma dalla legislazione di primo livello, p.es. il codice penale}. È già difficile imparare a far funzionare le istituzioni politiche e questa cosa è resa ancora più complessa se vengono modificate frequentemente e non si ha il tempo di capire in che modo farle funzionare bene {questo è un altro punto: le trasgressioni involontarie dovute a scarsa familiarità a motivo delle novità che si succedono; o anche alla proposte di modifiche formulate in modo disorganico, affrettato, per scopi elettoralistici piuttosto che per rendere più efficace l'ordinamento complessivo … }. La Costituzione rigida ispira invece un senso di sicurezza nelle menti dei cittadini incoraggiando l’ordine, la laboriosità e la parsimonia {questo passaggio 'psicologistico' mi sembra azzardato, specie per la parsimonia che non pare entrarci molto! Capirei il tuo richiamo se si potesse contare su una diffusa conoscenza della Costituzione da parte dei nostri concittadino, ma è legittimo dubitare!} e, non potendo essere modificata se non attraverso un procedimento “aggravato”, rende possibile che si accumuli esperienza per mezzo della quale il funzionamento della Costituzione possa essere migliorato. In conclusione direi che queste due caratteristiche fondano {determinano} l’impronta di una Costituzione e la struttura della società dal punto di vista istituzionale e sociale, ed è fondamentale la scelta dell’ordinamento in vista di uno svolgimento legale e ordinato della gestione dei poteri e del rispetto dell’ordine sociale.

È una riflessione che contiene qualche spunto su cui riflettere, forse suggerito da qualche lettura che hai fatto, ma la presentazione e trattazione andrebbe resa più rigorosa, distinguendo e chiarendo quel che c'è da distinguere e chiarire.

Giada Cozzupoli

[ … ] {?} regola i rapporti tra i cittadini.

Uno degli aspetti caratteristici della Costituzione è quello di essere rigida o flessibile.

Quella rigida, ad esempio quella italiana, non può essere modificata o integrata se non attraverso un percorso legislativo molto articolato e complesso, differente da quello previsto per le leggi ordinarie.

Le Costituzioni flessibili permettono invece modifiche e revisioni in modo molto più rap [ … ] {?}

La Costituzione rappresenta la legge fondamentale di uno Stato, che fissa i principi e ido {?} e diretto, attraverso la normale attività legislativa. Queste ultime, tipiche del 1800, erano di solito concesse dai sovrani, come Lo Statuto Albertino. Oggi il Regno Unito continua ad avere una Costituzione flessibile.

Ma la maggior parte dei paesi adotta il modello rigido, che assicura una maggiore stabilità.

Questa diversa caratteristica rappresenta infatti un aspetto molto importante nella politica di un paese: non è un caso che la Costituzione italiana, nata nel 1948, alla fine dei regimi dittatoriali, sia rigida {ma in una misura non estrema}. Ciò garantisce infatti che le libertà e i diritti fondamentali e inviolabili, tutelati dalla costituzione stessa, non possano essere messi in discussione e annullati da gruppi di maggioranze relative di tipo totalitario {questo può essere, anche se non è scontato. E comunque, capisci quali obbiezioni ciò suscita in coloro che vogliono difendere la democrazia: una democrazia assoluta, in cui ogni cittadino ottiene che la sua volontà conti esattamente come quella di ogni altro cittadino, ammette o no l'esistenza di una Costituzione?}. Ed è giusto che sia così poiché questi diritti restano validi al di là dei periodi storici.

Tuttavia il limite della Costituzione rigida può essere quello di adattarsi più lentamente ai cambiamenti e alle esigenza storiche di un paese; ma il rischio di una costituzione flessibile è sicuramente superiore a questo aspetto.

Forse il documento si è danneggiato durante il trasporto, e per questo penso che mi manchino dei punti. La valutazione che ti si chiede è espressa in modo breve e richiederebbe un maggiore approfondimento

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Camilla Meacci

Una Costituzione può essere flessibile o rigida. Quella flessibile può essere modificata attraverso la normale attività legislativa, mentre quella rigida può essere modificata solo attraverso un procedimento aggravato che richiede una maggioranza più ampia rispetto a quello ordinario.

La Costituzione rigida contiene i diritti e i doveri dei cittadini, regola l'organizzazione statale e i principi fondamentali dello stato, inoltre prevale su qualsiasi altro testo di legge {andiamo con ordine. Ogni costituzione, per definizione, prevale sulle leggi ordinarie. Che poi abbia o meno certi contenuti, come quelli che tu elenchi, non è detto: prendi la Costituzione USA; ti ricordi che fu necessario approvare i primi 10 emendamenti qualche anno dopo per integrarla propri di contenuti relativi ai diritti e doveri del cittadino (il "Bill of rights" americano)? Eppure è rigidissima!}.

Il grado di flessibilità e rigidità è una caratteristica fondamentale: una Costituzione rigida evita che le maggioranze politiche di stampo totalitario {perché solo loro e non anche quelle di stampo democratico? Immagina che una costituzione sia stata impostati in termini rigorosamente totalitari ... Un bel pasticico se in aggiunta è anche rigida, no?} prendano il potere, stravolgendo l'assetto politico di uno Stato, ponendo così dei limiti ben precisi. Una Costituzione flessibile può essere modificata attraverso leggi ordinarie, da ciò si può dire che la costituzione flessibile è essa stessa una legge ordinaria o comunque ne ha lo stesso grado gerarchico.

Credo che se da una parte la costituzione flessibile rischi di più che prevalga un potere antidemocratico, dall'altra è più aperta e può adattarsi meglio ai continui cambiamenti della società moderna. Mentre una costituzione rigida tutela maggiormente i propri cittadini, ma potrebbe

"rimanere indietro" rispetto ai nuovi cambiamenti.

Hai risposto in modo non del tutto convincente alla richiesta.

Carla Bilotti

La parola “Costituzione” è definita, nel dizionario Treccani, come “termine che indica in modo specifico la norma fondamentale che rappresenta il principio, l’origine dell’ordinamento giuridico”.

Essa è dunque fondamento dello Stato stesso, ciò che sta alla base e da cui dipende tutto il resto {troppo generico! La Costituzione stabilisce un argine, entro il quale è data una varietà enorme di alternative possibili}. Proprio per la sua assoluta importanza {data dal suo carattere fondante} è, a mio parere, necessario che conservi un grado di rigidità piuttosto elevato.

La nostra Costituzione viene fuori da un ventennio di guerre e totalitarismi, grazie al quale (se così si può dire) è stata pensata in questo modo {da dire meglio}. Nel {Il} primo Gennaio del 1948 {giorno in cui … } si era appena {da pochi anni: la frase andrebbe risistemata} conclusa la Seconda guerra mondiale e il fascismo, sconfitto, era riconosciuto dalla maggioranza come un pericolo vicino e concreto. Inoltre, lo Statuto Albertino, ovvero la carta costituzionale in vigore in Italia dall’unità fino al {e per tutto il} periodo mussoliniano, era di natura molto flessibile {lo era in modo tacito: nessun riferimento ad aggravi per la revisione o cose simili}, e proprio per questo aveva in una certa misura permesso l’avvento del fascismo al potere, poiché facilmente modificabile {le modifiche avverranno con il fascismo già al potere da un po'}. Così, frutto {memore? lo erano ovviamente i 'padri costituenti'} di questo passato e approvata in un momento in cui più che mai si voleva evitare il ripetersi di un tale errore {e dei conseguenti orrori… bisogna non trascurare che fu il frutto di una necessaria e necessitata mediazione, in un’Italia ancora divisa e non pienamente pacificata nelle sue diverse anime, cui i costituenti davano così un segno di ritrovata concordia}, la Costituzione italiana è rigida, in modo da avere sempre la garanzia di principi di democrazia e giustizia come cardini dello Stato, difficilmente scardinabili dalla maggioranza del momento {incrociando le dita! Lo sbarramento è elevato ma non tale da non potere essere superato; bisogna piuttosto indicare la non ammissibilità di certi tipi di revisione costituzionale}.

La costituzione italiana è definita rigida in quanto molto dettagliata {lo è (anche se il termine non è preciso), ma non per questo è rigida; in questo caso, senza molta fantasia, si dice che è "lunga"}

e perché le procedure per cambiarla sono lunghe e complicate {come si diceva sopra: abbastanza ma non più di tanto}. Un’eccessiva rigidità ha certamente un prezzo, poiché si rischia che non sia più adattabile al presente, con tutte le sue trasformazioni politiche e sociali, e che diventi un insieme di principi privato di un effettivo riscontro nella realtà pratica e quotidiana, ma, a mio parere, è meglio rischiare questa degenerazione, a cui comunque si può porre rimedio, che un’altra come quella che abbiamo già passato.

Ultimamente la rigidità della Costituzione italiana è messa in discussione per i lunghi tempi burocratici che ne derivano {quel "ne" è ambiguo: tu intendi dire che derivano dalla rigidità, ma si potrebbe capire che derivano dalla Costituzione, anche per quel che dici qui sotto}, e molti hanno l’idea che la macchina dello Stato sia farraginosa e quasi stagnante proprio per il garantismo della nostra Costituzione {rimani troppo nel vago. A quale specifica parte della Costituzione italiana ti riferisci?}. Anche con l’ultimo referendum, per cui si sta votando in questi giorni, si va nella stessa direzione. Il modello proporzionale, sancito in essa {direzione? Il referendum riguarda il numero dei parlamentari: se ritieni che ciò è in relazione con il sistema elettorale di tipo proporzionale, dovresti darcene qualche spiegazione}, viene meno per favorire quello maggioritario, in cui le minoranze non sarebbero altrettanto tutelate {Ma questo esempio non funziona: non è in questione una lunghezza borocratica, e inoltre il sistema elettorale non è materia costituzionale: siamo già passati nel 1992 da un sistema prevalentemente proporzionale ad uno prevalentemente maggioritario, per poi fare retromarcia!}. Per questo e altri motivi ho votato no al referendum, e in generale ritengo più

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sicura, e quindi migliore, una Costituzione che sia rigida, piuttosto di una che può essere modificata e variamente interpretata dal primo venuto {la flessibilità da diversa interpretabilità vale anche per noi}.

Mi sarebbe piaciuto che tu avessi affrontato direttamente i pro e i contro della questione vista sotto la sua massima generalità, in termini di valori che rigidità o flessibilità, rispettivamente, promuovono.

Letizia Fiori

La Costituzione, dal punto di vista giuridico, è l’atto normativo fondamentale che definisce la struttura e i principi base di uno Stato.

Quella italiana, promulgata il 27 dicembre 1947, si definisce scritta, lunga, democratica, votata, programmatica e rigida.

Quest’ultimo carattere è di notevole importanza; infatti le Costituzioni possono essere dette rigide o flessibili {non è che con questo spieghi perché sia di notevole importanza!}.

La rigidità si presenta quando le sue disposizioni possono essere modificate, integrate o abrogate con un iter procedurale particolare, espresso nella {previsto dalla} Costituzione stessa; la flessibilità, invece, quando sono necessarie {sufficienti} delle qualsiasi leggi ordinarie.

Guardando all’Italia della prima metà del 1800 {per una porzione minima: lo Statuto Albertino è stato in vigore dal 1848 al 1947!}, notiamo come la Carta Costituzionale del nostro Paese fosse ben diversa dalla attuale. Quella, infatti, era lo Statuto Albertino, entrato in vigore il 4 marzo 1848, che rimase tale fino alla metà del novecento, presentata come una Costituzione ottriata, ossia concessa per volontà del sovrano, e flessibile.

Fu proprio tale caratteristica a permettere semplici modifiche e violazioni dei diritti fondamentali con l’avvento del regime fascista.

A tal proposito dunque, è la rigidità a garantire e tutelare i diritti umani, permettendo una corretta applicazione, nonché una più agevole comprensione degli articoli, e risultando funzionale ad evitare la nascita di nuovi regimi dittatoriali {non mi sembra che tu abbia argomentato a sufficienza: hai solo ricordato un caso in cui è avvenuto qualcosa, ma questo non è ancora un ragionamento}.

Ciò nonostante, una Costituzione rigida si adatta più lentamente ai cambiamenti sociali e culturali di un paese, rischiando di conseguenza di non rispondere alle esigenze storiche di volta in volta avvertite.

In conclusione, la flessibilità o la rigidità di una Costituzione possono essere considerate rilevanti per tutelare con un’intensità diversa i diritti fondamentali dell’uomo {ma se sono tutte valide, dove è la loro importanza? L'una o l'altra, a tuo dire, sarebbe più o meno lo stesso. È solo una questione di intensità diversa?}.

Non è conveniente ancorarsi ad un caso particolare, mentre è saggio entrare nel campo delle possibilità: cosa succederebbe se ... ? e dare una risposta sulla base di ragionamenti.

Sofia Turchi

I concetti di grado di rigidità o flessibilità vengono usati in modo contrapposto {dillo meglio: sono concetti opposti}, nel campo del diritto, per parlare delle tipologie di {caratterizzare la} Costituzione che uno Stato può avere. Genericamente la Costituzione è la legge fondamentale di una nazione che rappresenta la base della convivenza civile di uno stato poichè definisce i principi e i fini da seguire.

Le Costituzioni rigide hanno come caratteristica principale quella di poter integrare, modificare o abrogare {sono le Costituzioni a far tutto ciò? Su se stesse? La frase va raddrizzata e semplificata}

le disposizioni di una {qualsiasi?} Costituzione tramite procedure diverse e complesse rispetto a quelle delle leggi normali {ordinarie}.

Un esempio è l’attuale Costituzione Italiana che presenta infatti una revisione costituzionale {no!

Essa prevede una procedura per realizzare una revisione di se stessa!} con specifiche caratteristiche definite nell’articolo 138. Infatti {? Usalo solo quando serve!} un’eventuale proposta di legge deve essere presentata alla Camera solo dal Parlamento {di solito con il termine "Camera"

si intende la Camera dei Deputati. Ed essa è una parte del Parlamento! E al plurale, le Camere coincidono col Parlamento. Che circolarità viene fuori?} o dal Governo. Essa deve approvarla due volte a distanza di {almeno} tre mesi tra una votazione e l’altra e, solo se la proposta ottiene {almeno} i 2\3 dei voti dei componenti di ciascuna camera, entra in vigore {quel "solo se" dà l'impressione che sotto quella soglia tutto si blocchi}. Se questo non avviene viene pubblicata sulla Gazetta {Gazzetta} Ufficiale e si devono attendere tre mesi durante i quali 1/5 dei membri di una camera o 5 consiglieri regionali o 500 000 elettori possono richiedere un referendum.

Dall’altro lato le Costituzioni flessibili possono essere integrate, modificate o abrogate senza richiedere un procedimento particolare ma per mezzo di leggi ordinarie.

Un esempio di Costituzione flessibile, che serve ad evidenziare una delle caratteristiche principali di questo tipo di Costituzione, è lo Statuto Albertino adottato nel 1848 dal regno Sardo- Piemontese basato sul modello costituzionale francese. Proprio per il suo essere flessibile, durante i cento anni in cui è stato in vita, è stato variato una volta durante l’epoca Fascista da Benito

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Mussolini che lo aveva svuotato di significato {da precisare e delimitare} per renderlo più incline {detto male} alla tipologia di politica che stava effettuando.

Se consideriamo la costituzione più antica in vigore oggi, ovvero quella americana risalente al 1889 {cento anni prima!}, vediamo come anch’essa si possa ritenere una costituzione rigida ma allo stesso tempo flessibile per il modo di emendare le leggi {so che alcuni si esprimono in questi termini, ma un semplice emendamento in USA non elimina quello che c'è già; invece direi con maggiore convinzione che la "flessibilità" della costituzione americana è di tipo più informale, e risiede nella sua disponibilità, anche perché breve e 'semplice', ad essere variamente interpretata, qualche volta in un modo un po' 'tirato per i capelli'}. Tuttavia essa assiste al paradosso di contenere ancora leggi che paiono obsolete per una società moderna, come quella che era stata integrata nel 1891 che permetteva ai cittadini di detenere armi per una milizia regolamentata {1791? Intendi il secondo emendamento? Tanto obsoleto forse non è considerato, se si continua a invocarlo}.

Un’altra considerazione secondo me importante da aggiungere è come negli ultimi anni uno stato Europeo come l’ Ungheria abbia visto la crescita del potere del suo premier Orbàn tendente a un regime alquanto assolutista {semmai autoritario} che ha approfittato della relativa flessibiltà della costituzione modificabile con una decisione del parlamento con maggioranza dei 2/3 {noi ci accontentiamo di una soglia inferiore!}.

Dopo questi esempi posso sottolineare gli aspetti positivi e negativi di entrambi i gradi {in un discorso in linea di massima, come questo, non contano tanto i gradi quanto le direzioni, opposta l'una all'altra}. Da un lato quella flessibile permette una modifica immediata delle leggi e quindi una riduzione o un’ integrazione di principi che possono migliorare emendamenti {come dire: migliorare miglioramenti? Cerca di essere più appropriata nello scegliere i termini} già esistenti e dunque, in teoria, visto che la costituzione nasce come base della convivenza civile, migliorare la condizione dei cittadini. Sfortunatamente nelle mani sbagliate questo tipo di costituzione può avere effetti contrari e intaccare i diritti e le leggi a favore del popolo {anche solo di qualche cittadino: pensa per esempio al destino delle minoranze in balia di maggioranze che potrebbero, se non sottoposte a qualche vincolo costituzionale non modificabile facilmente, fare e disfare pur rispettando le ordinarie regole della democrazia}. Da questo punto di vista la costituzione rigida è più improntata verso la protezione dei cittadini proprio perchè un modello come quello italiano che prevede una revisione cosituzionale in tempi molto lunghi {tre mesi passano rapidamente, purché non siano di lockdown!}

e un’inviolabilità dei diritti dell uomo, non da mezzo alcuno {diciamo che rende un po' più difficile ricorrervi} al governo di reprimere la libertà dell’individuo {ma è distorcere l'argomentazione pensare che ogni modifica debba essere liberticida!}. Tuttavia è necessario specificare che per i tempi tecnici molto lunghi a volte leggi che possono essere necessarie nell’immediato devono rispettare la prassi e rischiare di perdere la forza emotiva data dalla necessità di quel momento {a parte la forza emotiva, che forse è il meno, qui stiamo parlando di leggi di revisione costituzionale, che tipicamente non sono leggi legate a qualche emergenza! Per i provvedimenti di emergenza siamo ben forniti, dai decreti leggi ai decreti del presidente del consiglio dei ministri, e simili}.

In conclusione, personalmente, mi ritengo ben garantita dalla Costituzione della Repbblica Italiana che rimane, a detta di molti studiosi, una fra le più valide della società moderna costituita in un periodo storico drammatico da nobili menti che cercarono di tutelare al meglio i diritti degli italiani {ma la riflessione proposta mirava a un problema non legato al qui e ora}.

Ti consiglio di far selezione, nelle cose che dici, in ragione del titolo proposto. E quel che giudichi pertinente, rendilo in discorsi lineari e compatti. Ne trarrebbe giovamento l'efficacia del tuo discorso.

Laura Monaco

La costituzione è il testo legislativo che definisce le norme {che fissano} l’organizzazione e il funzionamento dello stato cui si riferisce.

La costituzione può essere di 2 tipi: rigida o flessibile.

Nel caso in cui la costituzione sia rigida, per modificarla occorrono speciali procedure legislative, con caratteristiche diverse dalle normali procedure utilizzate per le leggi ordinarie dello stato sia nei tempi che nelle maggioranze di approvazione e che possono anche includere referendum popolari;

nel caso in cui la costituzione sia flessibile la modifica della costituzione può essere compiuta per mezzo di leggi ordinarie dall’organo legislativo vigente.

Prendiamo per esempio la costituzione italiana, definita il 27 dicembre 1947, che fu concepita nel periodo storico, sociale ed economico del dopo guerra, alla fine di un regime fascista e con la necessità di ricostruire il paese. E’ ovvio che le condizioni attuali sono molto diverse, rispetto a circa 70 anni fa, da moltissimi punti di vista.

Una costituzione completamente rigida, ovvero una costituzione che non potesse essere minimamente modificata, avrebbe portato a uno scollamento tra le esigenze attuali dello stato e della società e la costituzione definita nel 1947. Infatti dal 1948 ad oggi sono state 16 le leggi di revisione tra cui nel 2003 la norma che stabilisce le pari opportunità tra donne e uomini e nel 2007 l’abolizione definitiva della pena di morte che ha eliminato l’ultimo residuo di previsione da parte di leggi militari di guerra.

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Questo dimostra che una costituzione non può essere {è ragionevole che non sia}

completamente rigida ma deve essere modificabile per adeguarsi ai cambiamenti della società in tutti i suoi aspetti ( costumi, tecnologie ecc, ecc).

D’altra parte è opportuno che non possano essere modificati, neppure da leggi di revisione costituzionale, alcuni valori supremi come la sovranità popolare, l’unita e indivisibilità della repubblica, i diritti inviolabili dell’uomo ecc, ecc, perché sono alla base della nostra democrazia.

Se invece la costituzione fosse flessibile e quindi facilmente modificabile le maggioranze politiche di un certo momento, potrebbero, stravolgendo l’assetto costituzionale attraverso l’emanazione di leggi di revisione, prendere il potere e creare le condizioni in base alle quali non sarebbe più possibile amministrare in modo democratico la vita politica.

Personalmente ritengo quindi che l’assetto attuale della costituzione italiana sia il più valido con l’unica eccezione che prevederei sempre l’utilizzo del referendum popolare in caso di modifiche della costituzione in modo da coinvolgere direttamente gli elettori in scelte cosi importanti per il paese.

La questione è esposta in modo chiaro, con rimandi corretti. Rimane il quesito di fondo: se certi limiti, certe 'rigidità' devono esserci se la costituzione deve svolgere il suo ruolo, a chi spetta stabilirli? Perché una generazione deve porre condizioni per le generazioni che verranno?

Annarella Taddei

Quando parliamo di costituzione, dobbiamo tenere presente che ne esistono di diversi tipi, e sono classificati a seconda della loro flessibilità e rigidezza {anche, ma non solo. Ma è un'introduzione inutile: già sai che devi concentrati solo su quel punto}.

Quando si parla di costituzione “flessibile” si intende una costituzione come ad esempio quella francese, che ha subito molteplici cambiamenti nel corso della storia, infatti, questo tipo di costituzione tramite procedure e votazioni si presta ad essere modificata e/o integrata {in classe vi avevo avvisato di non fare confusione fra: 1) flessibilità di una costituzione, ossia sua disponibilità ad essere modificata, 2) succedersi frequente di distinte costituzioni, e questo è il caso francese:

ma ciascuna di quelle costituizoni potevan ben essere molto rigida}; per contro invece, quella che viene definita “rigida” come per esempio quella americana, non può essere modificata, bensì solo integrata.

È quindi {perché "quindi"? Stai forse tirando la conclusione di un'argomentazione? Io non la vedo} piuttosto difficile stabilire se una sia più valida dell’altra {non chiedevo di fare delle classifiche}, perché entrambe hanno dei limiti, infatti, se da un lato é molto importante che la costituzione si configuri come una sorta di tutela nei confronti dello stato {le costituzioni, tipicamente, sono forme di tutela degli individui rispetto al potere politico} per evitare che questo assuma tratti monarchici {gli inglesi sono ben felici di avere una monarchia! Fai attenzione!!} o che un singolo prenda il potere, dall’altro lato una costituzione “rigida”, non potendo essere modificata potrebbe un giorno non riuscire più ad assecondare le necessità di una società in continuo sviluppo.

La tua trattazione è scarna e realizzata un po' distrattamente. La volta prossima sarai più concentrata.

Guglielmo Dini

Com’è noto, la costituzione, nel diritto, è l'atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura, l'attività e le regole fondamentali di un'organizzazione {non una qualsiasi! Si parla di uno Stato} ovvero il vertice della gerarchia delle fonti che definisce l'ordinamento giuridico di uno Stato di diritto.

Le Costituzioni si dividono in rigide e flessibili. Più una Costituzione è rigida e più è complesso e macchinoso il meccanismo necessario per modificarla. Questo meccanismo aggravato o rinforzato consiste nel fatto che, affinché si apporti un'aggiunta o un'integrazione, c'è bisogno di una maggioranza qualificata, ovvero una maggioranza nei consensi più ampia di quella ordinaria.

Una Costituzione è detta invece flessibile quando è modificabile senza procedimenti specifici, {diversi da quelli} previsti per la formazione delle leggi ordinarie; quindi nelle Costituzioni flessibili non c’è una differenza procedurale tra legislazione ordinaria e costituzionale.

Considerando quali sono le tipologie {questi due tipi} di Costituzione esistenti, viene naturale rispondere alla domanda qui posta che il grado di rigidità o flessibilità è senz'altro una caratteristica di primaria importanza. {Perché? Non hai dato ancora una ragione a tal proposito}

Inoltre, una Costituzione rigida gode inevitabilmente di supremazia nel sistema legislativo, mentre una Costituzione flessibile si pone in una posizione secondaria e di minore importanza.

Ancora, il grado di rigidità o flessibilità definisce l'importanza e il ruolo che una data Costituzione ha all’interno dello Stato.

Concludo dicendo che la rigidità o meno di una Costituzione ne determina l'autorità.

Si desidererebbe qualcosa di più. Prova a ragionare chiedendoti: se la costituzione non ci fosse?

Oppure se la maggioranza in un certo momento fosse molto ampia? Se fosse estremista? Ecc.

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Sara Landini

Rigidità -> mantenere inalterati i principi fondamentali che definiscono il tipo di ordinamento politico di uno stato

Un certa Flessibilità -> garantire la costante attualità del testo, adattarlo ai cambiamenti che si verificano nel corso degli anni, senza dover necessariamente ricorrere alla completa riscrittura del documento {che ovviamente, creando una discontinuità istituzionale, getterebbe lo Stato, nel passaggio, in una condizione di pericolosa incertezza. Comunque, ci sono stati dei casi in cui, senza colpi di Stato o rivoluzioni, si è proceduto alla sostituizone di cui parli: p.es. in Francia nel 1958, con il passaggio dalla Quarta alla Quinta Repubblica}

La Costituzione di uno Stato può avere un grado di rigidità più o meno elevato, ovvero può essere più o meno protetta da eventuali modifiche o aggiunte. A mio parere, poiché la Costituzione è il documento per eccellenza di uno Stato e ne definisce l’ordinamento politico, con i suoi principi, le sue norme e le sue caratteristiche sotto ogni aspetto, la rigidità ne è una proprietà fondamentale.

Se infatti una Costituzione non fosse rigida, e quindi non includesse tutte quelle norme che limitano la modificabilità del testo attraverso procedure che spesso richiedono molto tempo per essere realizzate, sarebbe più semplice apportare correzioni di ogni genere, col rischio di andare ad alterare quei principi immutabili che caratterizzano il tipo di ordinamento proprio dello Stato cui fa riferimento {esprimiti in modo più semplice e lineare} e che quindi dovrebbero essere tutelati {questo, però, è un assunto non giustificato; la riflessione che vi ho proposto non riguarda solo la Costituzione italiana}. Tuttavia ritengo che sia necessaria anche una certa flessibilità, in modo che venga garantita costantemente l’attualità del testo. Nel corso degli anni, com’è naturale, si possono verificare dei cambiamenti, che siano sociali, economici o di qualsiasi altro tipo; pertanto, poiché la Costituzione è il documento di riferimento di ogni singolo Stato, bisogna far sì che il testo possa essere continuamente aggiornato in relazione alle esigenze riscontrate dalla popolazione, senza dover necessariamente ricorrere alla completa ristesura del documento. Una Costituzione classificata come rigida ha certamente tempi di modifica più lunghi rispetto a una Costituzione flessibile, ma è proprio quel tempo in più che garantisce una più attenta analisi del volere collettivo e che permette quindi di ottenere un maggiore consenso da parte dei cittadini, senza annullarne le minoranze {il lasso di tempo è finalizzato non tanto ad accrescere il consenso quanto a far sì che sia un consenso consapevole, ben meditato}.

Il grado di rigidità o di flessibilità, dunque, è una caratteristica fondamentale di una Costituzione proprio perché è ciò che determina le modalità di modifica di quello che è il testo fondante di uno Stato.

Dici cose sensate, adottando un profilo mediano; ma bisognerebbe chiedersi, più fondamentalmente, a cosa serva una costituizone, e commisurare a quello scopo la valutazione di cui qui si parla.

Mak Pilkington

Una costituzione è un atto giuridico, solitamente implementato {compiuto, realizzato: si implementa qualcosa di astratto (p.es. una certa funzione) in un dispositivo operativo (p.es. scrivendo per quella funzione un programma che giri efficacemente su una data macchina)} da uno strumento della sovranità popolare (solitamente un’assemblea costituente, un congresso costituzionale ...) {a meno che la costituzione non si ottriata} che stabilisce la forma, la struttura e le regole fondamentali che definiscono l’ordinamento giuridico di uno Stato. Esiste dunque una sorta di gerarchia delle leggi, in cui una costituzione si pone come prima e fondamentale, mentre leggi (atti) promulgate da un parlamento o altro organo legislativo sono gerarchicamente inferiori e necessariamente in accordo con le norme stabilite da quella costituzione.

Una costituzione può essere fondamentalmente di due tipi: rigida o flessibile. Una costituzione

“rigida” è una costituzione che non può essere modificata da atti giuridici gerarchicamente inferiori {ma questo è vero per ogni altro tipo di norma, proprio per la nozione di gerarchia normativa: una legge ordinaria non può essere abrogata da una ordinanza o da un regolamento}, ma solamente attraverso dei provvedimenti, se presenti, già contenuti nella {procedure previste dalla stessa}

costituzione. In Italia la Costituzione è “in parte rigida e in parte modificabile; infatti gli unici provvedimenti esistenti che renderebbero {rendono: è una realtà} possibile cambiare la Costituzione sono gli art. 138 e 139 {e si cita pure l'art.2 sull'inviolabilità dei diritti} della Costituzione stessa, ma allo stesso tempo esistono delle parti della Costituzione che sono assolutamente immodificabili, nemmeno da provvedimenti contenuti nella stessa Costituzione {se una parte della costituzione implicasse la modifica di altre parti di essa sarebbe contraddittoria! Niente di ciò! Volevi dire qualcosa di diverso: non modificabili nemmeno secondo procedure prevista dalla Costituzione}.

Una costituzione “flessibile” è una costituzione modificabile dalla semplice attività legislativa {ordinaria}, non essendo necessario seguire norme {di revisione} presenti nella costituzione in meritoalla modifica della stessa costituzione.

Entrambi i generi hanno vantaggi e svantaggi. La rigidità di una costituzione è importante perché stabilisce {semmai: "caratterizza". Una norma è oggetto, e non soggetto, dell'attività normativa}

delle norme fondamentali per lo Stato e si pone al di sopra delle normali leggi promulgate da un organo legislativo, che a loro volta sono necessariamente poste entro i limiti e le norme di quella

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costituzione {si potrebbe obiettare: che cosa ci sarebbe di male a lasciare l'organo legislativo libero di agire per il meglio? Argomenti a favore dell'importanza presupponendo l'importanza: begging the question!}. Una costituzione rigida, solitamente, necessita di grandi maggioranze negli organi legislativi a favore dei cambiamenti di una costituzione {frase da rendere più lineare}, questo rende molto difficile per un governo che possiede una semplice maggioranza cambiare la costituzione, rendendo necessaria la creazione di un consenso generale. {di solito una modifica costituzionale rientrerebbe nell'orizzonte di attività non del governo, ma del parlamento stesso: se vogliamo, è un'attività super-legislativa}

La flessibilità di una costituzione è importante perché rende una costituzione, per l’appunto, flessibile {no alle ridondanze!} e capace di adattarsi a nuove circostanze con il passare del tempo.

Le costituzioni possono essere state scritte in circostanze del tutto differenti da quelle attuali, e la rigidità di una costituzione rende difficile aggiornare una costituzione e renderla adatta alle circostanze attuali, mentre la flessibilità di una costituzione rende relativamente semplice questa azione. La flessibilità di una costituzione, tuttavia, può rendere superflua una costituzione, poiché infatti la legislazione può gradualmente assumere la forma di costituzione e la costituzione quella di una legislazione. Le costituzioni rigide stabiliscono come fondamentali e immodificabili dei valori, come i diritti dell’individuo, mentre le costituzioni flessibili rendono relativamente facile cambiare arbitrariamente la definizione di certi diritti {fosse solo questione di una definizione! In gioco è la difesa dei diritti stessi, a prescindere da come li si chiama} considerati altrimenti fondamentali.

Per fare emergere questioni interessanti, che consentano di andare oltre l'inquadramento dell'argomento, sarebbe utile il metodo di assumere alternativamente il ruolo di chi giustifica e di chi critica. Giustamente rilevi che il caso limite della flessibilità è l'assenza di costituzione. In questo caso, sarebbe utile non dare per scontato l'interrogativo su quale sia la ragion d'essere di una costituzione.

Fabiola Moggi

La flessibilità e la rigidità di una costituzione sono elementi importanti, ognuno per ragioni diverse {non scordiamoci che sono l'uno l'opposto dell'altro, e che le ragioni a favore di uno sono automaticamente a sfavore dell'altro}.

Poiché nel tempo uno stato e una società sono soggetti a cambiamenti e, con essi, mutano anche le persone che vi vivono e le loro necessità, la flessibilità fa in modo che si possano compiere modifiche all’ordinamento giuridico, adeguate a delle nuove esigenze. Per questo motivo, è bene che ci sia la facoltà di aggiungere, abrogare o modificare certe leggi in modo da andare al passo con i tempi.

Essendo però la costituzione una base e un fondamento per uno stato, è importante che essa non venga eccessivamente modificata. Infatti, nell’eventualità in cui in un paese ci fosse la possibilità di cambiare radicalmente e in tempi molto brevi gli {alcuni suoi} articoli, il valore che la costituzione ha, ovvero quello di essere un punto di riferimento, verrebbe meno, visto che si avrebbe un insieme di norme provvisorie e in continua mutazione.

Questa precarietà sarebbe accentuata dal fatto che potrebbero susseguirsi dei governi con idee e tendenze politiche diverse, che potrebbero modificare, o addirittura cancellare, l’operato del precedente esecutivo, così come le leggi da esso proposte e poi approvate dal parlamento {cosa che accade per le leggi ordinarie: questo è un punto che poteva essere ulteriormente valorizzato}.

Con un’eccessiva {elevata; dicendo "eccessivo" già indichi di trattare un caso come negativo, senza però fornire argomentazioni} flessibilità si potrebbe giungere a delle modifiche che potrebbero minare i diritti fondamentali dell’uomo o mettere in discussione la forma democratica e repubblicana dello stato {ma se ad essere protetta dalla rigidità fosse una costituizone autoritaria?

Non lo puoi escludere, e quello che dici deve valere anche per essa}. Per ovviare a questi problemi è necessario porre una certa rigidità e quindi un limite alla flessibilità. La rigidità è importante per garantire la conservazione degli articoli fondamentali che garantiscono diritti, doveri e la libertà del cittadino. È preferibile quindi porre dei limiti alle revisioni della norme, in modo da non intaccare le parti più fondamentali.

Inoltre, attraverso la rigidità si possono preservare quei valori che i fondatori della costituzione ritenevano importanti e che vollero tramandare attraverso essa {ma se non li sentissimi più validi per noi? Non lo puoi escludere}.

Quindi una rigidità serve anche ad evitare un ritorno a un regime totalitaristico, come quello fascista in Italia, nazista in Germania, franchista in Spagna o stalinista nella precedente Unione Sovietica attraverso la presa di potere, con conseguenti limitazioni dei diritti umani fondamentali, l’abolizione di un sistema repubblicano e democratico e della libertà {ripeto: ma se si partisse da uno Stato con costituzione autoritaria o di polizia, perché tenersela stretta? Il tuo discorso dovrebbe applicarsi a tutti casi}.

Un’ eccessiva {come sopra: così dicendo vinci senza dover combattere, e non c'è gusto a farlo}

rigidità, invece, non consentirebbe un progresso all’interno {da dire meglio} dell’ordinamento legislativo, necessario perchè col passare del tempo si hanno nuove esigenze.

Le decisioni riguardo una modifica, la creazione o abrogazione di una legge è bene che non siano immediate {precipitose?}, in modo da avere tempo, nei primi due casi, per preparare il testo nel migliore dei modi e per avere ripensamenti.

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In conclusione, sia la flessibilità che la rigidità sono importanti in una costituzione perché garantiscono un equilibrio: si ha sia la possibilità di compiere modifiche entro certi limiti, sia di preservare i valori e gli articoli fondamentali, così da dare stabilità.

La presenza della questione è chiara e lineare. Per il resto cerchi una via media. Qualche punto avrebbe potuto essere approfondito con profitto.

Linda Cavarretta

Il grado di rigidità è una caratteristica fondamentale per una Costituzione in quanto ne determina la solidità {intendi la capacità di resistere nel tempo?}; una Costituzione rigida come quella italiana prevede per ogni revisione procedure molto lunghe e complesse come ad esempio l'approvazione da parte di una maggioranza assoluta attraverso un referendum popolare {potevi essere più precisa, visto che abbiamo esaminato in classe l'art. 138}. Questo iter rigido appunto ha lo scopo di tutelare la Costituzione stessa che è stata pensata, redatta e promulgata dall'assemblea Costituente formata da rappresentanti eletti dal popolo che ne posero il fondamento basandosi sui principi fondamentali dello Stato e sui diritti fondamentali dei cittadini {piuttosto: essi posero i pirincipi fondamentali ispirandosi ad idee di Stato, diverse e talora antagoniste: il risultato fu il frutto di un confronto e infine di un compromesso fra tali diverse linee ideali}. La Costituzione Infatti essendo basata su {piuttosto: stabilendo i} principi fondamentali quali il principio di uguaglianza, il principio Democratico, il principio di indivisibilità {di che cosa?}, il principio di autonomia {?} ecc., si pone nella gerarchia delle fonti del diritto nel gradino più alto; questo significa che nessuna legge emanata dallo Stato può essere in contrasto con la Costituzione stessa, pena la non validità della legge stessa {dopo una sentenza della Corte costituzionale}. Alcuni articoli della Costituzione poi rappresentano quello che si definisce lo “zoccolo duro” della Costituzione stessa e non possono essere modificati o abrogati nemmeno attraverso le suddette procedure aggravate. Un esempio su tutti è l'articolo 139 che sancisce sostanzialmente la forma repubblicana dello Stato italiano non modificabile {da dire meglio}, in quanto nasce per rendere impossibile un ritorno alla forma monarchica e dittatoriale fascista {non facciamo di ogni monarchia un fascio!}.

Riassumendo possiamo affermare che la rigidità della Costituzione i cui articoli non sono modificabili dalle assemblee Parlamentari a maggioranza semplice {parli in generale o del caso italiano?} ha lo scopo di tutelare i principi costituenti della Repubblica da eventuali ritorni a regimi dittatoriali.

Altri esempi di costituzioni rigide sono quella tedesca, che prevede procedure di modifica ancor più ardue della nostra, la spagnola la portoghese e la francese. Le costituzioni flessibili invece sono modificabili con la stessa procedura delle leggi ordinarie di cui troviamo un esempio su tutti nello Statuto Albertino, una carta costituzionale ottriata ovvero concessa per volontà del sovrano che poteva essere modificata o integrata con leggi adottate secondo la procedura ordinaria; questo le ha permesso di rimanere in vigore per molto tempo pur con delle modifiche, “adattandosi” sia nello stato liberale prima che nella dittatura fascista poi.

Un altro esempio è la Costituzione inglese che è formata da usi e consuetudini, non scritta e da una pluralità di fonti; uno dei suoi principi fondamentali è la Sovranità del Parlamento, da ciò segue che ogni legge approvata dalla maggioranza del Parlamento ha implicitamente valore costituzionale, questo ne fa una Costituzione flessibile.

Mi fa piacere che tu abbia compiuto degli approfondimenti. Ma rimangono non toccati alcuni punti più legati alla valutazione che ti si chiedeva di compiere: perché una costituzione è desiderabile?

Quali valori politici deve preservare? Quali altri valori invece sarebbero meglio realizzati se una costituzione non ci fosse?

Manuel Valero

La costituzione è la base di uno stato organizzato e moderno,e raccoglie leggi scritte senza le quali noi cittadini non saremmo tutelati e quindi ci ritroveremmo in uno stato anarchico {mi sembri un po' precipitoso: in uno stato senza costituzione non potrebbero esserci delle leggi ordinarie, tutte quelle che desideri?}. Anche la costituzione però si può dividere in due modelli {da dire meglio}: rigida o flessibile.In Italia per esempio abbiamo un modello rigido, il che vuol dire che {essa} viene difesa da cambiamenti radicali. Quindi per modificarla si passa attraverso dei procedimenti complicati oppure in modo diretto attraverso referendum popolare, ma solo in alcuni casi {impreciso!}.

La costituzione flessibile invece può essere modificata in qualsiasi momento, attraverso leggi normali {ordinarie}. Proprio per questo cambiarla è più veloce e diretto. Il Regno Unito ad esempio detiene questo modello di costituzione, anche perché lo stato britannico è da molto tempo una monarchia costituzionale e non ha risentito come alcuni Stati europei di dittature totalitarie {non indichi quale potrebbe essere la connessione concettuale fra i due aspetti che menzioni}. È proprio a causa di queste che la maggiore parte dell’Europa ha optato per una costituzione rigida.

Possiamo quindi definire che la costituzione flessibile è al pari di una comune legge, mentre la costituzione rigida è al di sopra e non può essere toccata da esse.

Perciò le due costituzioni {detto male}, entrambe valide, rispecchiano la storia di ogni paese che in base alle sue vicende (come quelle accennate prima) ha scelto un tipo di sicurezza diverso, che riesca però sempre a garantire i diritti dei cittadini che compongono uno stato.

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Elaborato poco curato e poco significativo. Ripensa se e in quale misura hai svolto il punto che ti si chiedeva di considerare.

Giulia Fornaro

La Costituzione è l’insieme delle norme fondamentali che regolano uno Stato: detta i principi fondamentali e le regole di organizzazione dello Stato stesso nei tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

La Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, ha come garante il Presidente della Repubblica {meglio: il Presidente vigila sul rispetto della Costituzione} e si trova al vertice della gerarchia delle fonti di diritto dell’ordinamento giuridico. Ciò significa che, qualora un’altra e diversa norma dell’ordinamento giuridico contrasti con la Costituzione, tra le due, deve applicarsi la norma Costituzionale.

La Costituzione possiede un’importante caratteristica, che le permette di essere modificata con grande difficoltà: la rigidità. Per poter, infatti, modificare, sostituire o abrogare una norma costituzionale è necessaria una doppia approvazione da parte delle due Camere del Parlamento e il conseguimento di un quorum di voti della maggioranza dei 2\3 dei votanti in seconda votazione ( altrimenti, se si consegue solo la maggioranza assoluta, può indirsi un referendum confermativo per far approvare la legge) {è poco preciso: innanzi tutto c'è la richiesta della maggioranza assoluta in seconda votazione nelle due Camere; con i 2/3 succede qualcos'altro}. Al contrario per intervenire analogamente sulle leggi ordinarie dello Stato è richiesta, in una sola votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Senato e della Camera dei Deputati.

In altri Stati diversi dall’Italia, la Costituzione è più flessibile e modificabile attraverso processi normativi {legislativi} più snelli e veloci.

E’ importante che la Costituzione sia rigida al fine di evitare che possa essere modificata semplicemente da qulasivoglia maggioranza politica che agisca in modo antidemocratico o totalitario {se è maggioranza, almeno il carattere democratico mi sembra rispettato, no?}. E’ però altrettando importante che vi sia una flessibilità tale da consentire di adattare facilmente la legislazione di uno Stato alle esigenze dei tempi e alle situazioni di emergenza .

Il merito della questione proposta è affrontato frettolosamente nell'ultimo capoverso. Si richiedeva un po' più di approfondimento. Tutte le righe precedenti sono accessorie.

Martina Salvadori

La Costituzione è l’insieme delle leggi fondamentali che regolano e identificano {impreciso} lo Stato.

Questa può essere flessibile o rigida: nel primo caso, vi è la possibilità di modificare articoli costituzionali attraverso la formulazione di leggi ordinarie, mentre nel secondo la revisione costituzionale è resa difficile dall’applicazione di leggi costituzionali che richiedono procedure complesse e prolisse {detto male; è implicit, inoltre, un giudizio di valore negativo che qui, all'esordio, è fuori luogo, perché dev'essere oggetto della tua argomentazione}.

Nel corso della storia sono nate costituzioni significative, modello per numerose legislazioni moderne, in particolar modo quelle francesi e quella americana.

Per la Francia dobbiamo parlare di più Costituzioni: sono molte infatti quelle che si sono alternate nel tentativo di riflettere i cambiamenti e i progressi di un paese in continuo sviluppo {ma lo scopo di una costituzione è qualcosa di diversa che fare una foto di una fase storica}. Per gli Stati Uniti invece, dal 1788, la Costituzione è sempre stata una sola: essa infatti non può essere modificata, tuttavia vi è la possibilità di aggiungere ad essa emendamenti {e si riconosce anche la facoltà di intepretarla con larghezza}.

Revisionare costituzioni flessibili attraverso leggi ordinarie permette di evitare i lunghi tempi di attesa che caratterizzano le legislazioni rigide, per le quali modificare un articolo costituzionale si presenta come un procedimento lungo {ripetitivo, inutile}. Tuttavia riesaminare {una revisione è più che un riesame; si può, per altro, dire che la parola "revisione" è ambigua: a) controllo, b) correzione} la costituzione attraverso semplici leggi {ordinarie} potrebbe portare, nella peggiore ipotesi, a un suo totale sconvolgimento {drammatizzazione poco persuasiva}, con la conseguente perdita della tutela dei diritti e dei valori de cittadini (basti pensare a ciò che la storia ci ha insegnato attraverso i regimi totalitari) {Lo sconvolgimento è un danno se la costituzione sconvolta era pregevole, se tutelava i diritti, ecc.; e se non lo era?}.

D’altro lato il processo di revisione per una costituzione rigida permette, grazie al tempo impiegato, di riflettere sufficientemente sul tema da modificare, e in caso vi siano le premesse per farlo (in Italia) è possibile coinvolgere direttamente i cittadini attraverso un referendum. Di particolare rilevanza nella Costituzione italiana è la presenza di leggi inviolabili {non modificabili;

tutte le leggi vengono violate ogni giorno, si potrebbe dire}, tra cui i diritti fondamentali dell’uomo e lo stato di democrazia {la Costituzione italiana è esplicita sulla non rivedibilità della forma repubblicana}.

Entrambi i modelli, sebbene presentino procedimenti diversi, hanno come punto di forza la possibilità di poter {doppia modalità? non ne basta una?} essere modificati {sono i modelli ad essere rivedibili, o le costituzioni che si ispirano ad essi?}: si tratta di un elemento essenziale che tiene in considerazione il fatto che le persone, i loro ideali, il modo di vivere e di pensare cambino

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nel tempo e che la costituzione abbia il compito di rispecchiare qualsiasi {in che senso "qualsiasi"?

Anche quelle di un lontanissimo passato?} generazione {però la nostra Costituzione è stata fatta da persone della generazione, forse, dei vostri bisnonni, eppure a molti cittadini pare degna di essere conservata com'è}.

Credo però che la costituzione rigida più di tutte riesca a farsi custode di un equilibrio tra passato, presente e futuro: revisionare articoli che non rispecchiano più l’identità del proprio paese e tutelare i diritti fondamentali sono infatti gli elementi che consentono il progresso senza mai sminuire il valore delle leggi precedenti.

La Costituzione per il cittadino infatti non deve essere un’imposizione, ma una tutela e segno d’identità con il proprio popolo.

L'argomentazione in alcuni punti mi sembra poco consistente, specie negli ultimi capoversi dove invece dovrebbe trovarsi esposta la parte più personale della tua riflessione.

Martina Gay

Le costituzioni sono solite essere distinte in rigide e flessibili: rigide quando per modificare o abrogare disposizioni in essa contenute, è necessario ricorrere ad un procedimento diverso e più complesso (detto aggravato) rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie. Al contrario, quelle flessibili non necessitano procedimenti aggravati per la modifica delle disposizioni.

Dalla definizione, si evince una sostanziale differenza; le costituzioni flessibili sono di pari grado delle leggi formali {ordinarie} dal momento che vengono create secondo le stesse procedure. Le costituzioni rigide, invece, presentano un grado superiore rispetto a quello delle leggi ordinarie quindi, qualora ci fossero disposizioni contrastanti, le ultime sarebbero ritenute invalide. Pertanto, nei paesi in cui si trova una costituzione rigida, è prevista la presenza di un organismo di controllo della legittimità costituzionale delle leggi ordinarie. In Italia, tale organismo, è la Corte Costituzionale.

Una costituzione rigida può essere modificata secondo una procedura complessa che prevede {qui stai presentando la procedura italiana, diversa da quella di altri Stati che pur hanno costituzioni rigide} che i progetti di legge costituzionale vengano deliberati due volte da Camera e Senato e che tra la prima e la seconda deliberazione passi un tempo non inferiore a tre mesi. Questo fa si che le camere esaminino con una grande attenzione le leggi costituzionali.

Nella seconda votazione, il progetto di legge costituzionale, deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera. Per l'approvazione delle leggi ordinarie, invece, è sufficiente la maggioranza semplice.

Optare per una costituzione flessibile, invece, significa non considerare alcune disposizioni superiori ad altre ma renderle tutte di pari importanza; in questo modo, non è più necessaria una maggioranza assoluta ma basta un consenso minore che rende la costituzione più facilmente modificabile.

In Italia, la Costituzione, nasce dall'esigenza di dare un assetto democratico al paese {non è l'unico proposito, ovviamente}. Questo determina che in essa vengano {possano venire; sta poi agli elettori far sì che ciò succeda} rappresentate minoranze di ogni genere, linguistiche, religiose, politiche, culturali... Qualora si voglia modificare una legge, una costituzione rigida prevede una maggiore tutela di tali minoranze, vista la complessità della procedura {La Costituzione italiana tutela le minoranza, p.es. agli art.6, 83, ma non all'art.138; nella procedura aggravata non è contemplata alcuna misura che sia indirizzata alla salvaguardia delle minoranze! Su questo punto fai confusione di piani del discorso}.

Tuttavia, una costituzione completamente rigida potrebbe essere un fattore scatenante per nuove proteste {ma in Italia è possibile protestare nei modi prescritti dalla legge!} e rivoluzioni;

infatti sarebbe impossibile adeguare disposizioni del 1948 ad oggi, non ammettendo cambiamenti {ma non è detto che debba essere una costituzione lo strumento migliore perché un ordinamento rimanga aggiornato; potrebbe essere compito della legislazione ordinaria}. Disposizioni valide al tempo, potrebbero non sposarsi con le esigenze della popolazione, l'economia, gli assetti politici di oggi, dunque, sarebbe facile ricadere in anacronismi.

La prima parte è corretta, ma solo introduttiva. Nella seconda, in cui discuti il tema proposto, le tue considerazioni sono poco argomentate e non convicenti.

Martina Freguglia

Una costituzione può essere definita rigida o flessibile: nel primo caso non si possono effettuare variazioni di alcun genere se non attraverso procedure diverse e più complesse rispetto a quelle seguite per la modifica delle leggi ordinarie. In tal caso {Quale?} è possibile parlare di costituzione flessibile. Per esempio, nel caso dell'Italia si parla di costituzione rigida {brutto modo di esprimersi;

non "si parla di … " ma "la Costituzione è ... ": interessano i fatti non i discorsi che su di essi si fanno} e qualora si vogliano apportare delle modifiche esistono dei limiti da rispettare, alcuni dei quali vengono espressi chiaramente dall'articolo 139 che vieta il ritorno a un tipo di regime monarchico e dall'articolo 2, il quale afferma e riconosce quelli che sono i diritti inviolabili dell'uomo.

Tale rigidità della costituzione italiana dipende dal particolare momento storico nel quale venne scritta e approvata (1947): era da poco terminata la seconda guerra mondiale e con essa il

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ventennio fascista. Si temeva infatti un possibile ritorno del potere fascista {ma la traccia non si riferisce solo alla Costituzione italiana!}. Questo per dire come una costituzione rigida o fessibile che sia risenta fortemente dei cambiamenti politici, sociali ed economici che si verificano all'interno di un paese. Ed essa adattandosi al cambiare degli eventi in misura maggiore o minore è in grado di continuare a dare forma e forza allo stato ponendosi come fondamento di esso e regolando la vita al suo interno. Osservando la costituzione italiana e leggendo in particolare i primi dodici articoli, che espongono quelli che sono i principi fondamentali e inviolabili, capiamo bene l'importanza e il ruolo centrale che la costituzione riveste all'interno di uno stato, in questo caso l'Italia {questa non è un'argomentazione, ma è un aggiramento del dovere di argomentare, tanto

"capiamo bene", e quindi … }.

Lo svolgimento considera il nostro caso particolare, ma non ne trae spunto per qualche riflessione più generale.

Fabio Battaglini

Secondo il mio pensiero, la forma ideale di Costituzione sarebbe quella che possa essere {che possa essere? Il grado di flessibilità o rigidità è stabilito una volta per tutte, all'inizio} “Flessibile”, ma allo stesso tempo anche “Rigida” {perché le maiuscole? Che bisogno c'è di enfasi?}, ossia che possa essere alterata, ma non stravolta {Perché questo termine poco informativo e molto emotivo?

Quale criterio per sapere dove finisce il mutamento lecito e inizia lo stravolgimento? Ognuno è spinto a intendere questa affermazione a modo suo, e dunque questa affermazione non ha un significato condiviso fra lo scrivente e i vari lettori. Inoltre, poiché incorpora una valutazione negativa, essa indica fin dall'inizio quello che per chi scrive è da respingere, senza però che questa valutazione sia fatta discendere da un'argomentazione. Questo punto vale anche per la frase nel suo complesso: dovrebbe essere in conclusione, come esito di un ragionamento effettivo, e non all'esordio, presentata come un semplice personale modo di "pensare"}.

Il mio ragionamento {meglio dire: il tuo "pensiero", come hai detto sopra, ossia la tua opinione.

Un ragionamento è altra cosa, è un portar ragioni a sostegno dell'opinione} nasce dalla considerazione che l’elemento di flessibilità sia molto importante ed essenziale, ma deve essere opportunamente regolamentato.

Questo perché, se fosse possibile a chiunque ed in qualunque maniera modificare le leggi {questa affermazione manca il bersaglio: flessibilità vuol dire ricorso a procedure ordinarie di revisione, che nessun cittadino ordinario può mettere in atto!}, non è difficile immaginare che in molti cercherebbero giovamento personale con qualche clausola o comma che porti agevolazioni o simili, oppure che chi è al potere in un determinato momento faccia autonomamente dei cambiamenti per restare al vertice, senza il consenso popolare {le procedure ordinarie rispettano il principio democratico!}.

In base a ciò, secondo me dovrebbe esserci una buona {stesse osservazioni fatte sopra a proposito di "stravolta": usare termini poco precisi e dalla connotazione emotiva rende il discorso interpretabile come a ciascuno piace e dunque privo di valore argomentativo} flessibilità {finora non hai detto quali siano i suoi pregi} della Costituzione, ma questa dovrebbe essere accompagnata sia da una giuria se così può essere definita {un vaglio preventivo alle proposte di revisione? In base a quali criteri? Ad opera di persone scelte in base a quale titolo di merito?}, che dovrebbe ritenere se sia lecito il pretesto {non è il modo appropriato di esprimersi: quando è che si parla di pretesto?

cosa significa "pretestuoso"? Ancora una volta usi termini connotati valutativamente al posto di un effettivo argomentare} per il cambiamento o l’aggiunta di una legge e, in caso positivo, istituire un referendum popolare per l’approvazione o meno di tale cambiamento {continui a trascurare il fatto che nel nostro ordinamento tutte le richieste principali di rispetto della volontà popolare trovano realizzazione nel Parlamento}.

Ritengo che sia importante la flessibilità, quindi {il "quindi" lascerebbe pensare che hai già motivato ciò, e non lo hai fatto. Se ti accingi a farlo, devi usare un'altra espressione}, in quanto cambiano i tempi, cambia la politica, e cambia il popolo, sia in esigenze che in modo di pensare; da questo, perciò, è impossibile ritenere che una legge messa {entrata} in vigore l’anno X possa {"impossibile che possa": ti rendi conto dell'enfasi, che è anche un'esagerazione? Perché, dopo tutto, ciò che tu dichiari del tutto impossibile è invece del tutto possibile: tanti esempi lo stanno a provare, come la legge che punisce un omicidio non compiuto per legittima difesa} ancora risultare

“utile” o “attuale” o che possa essere di aiuto nell’anno Y un secolo dopo {perché le virgolette?

Perché le variabili X e Y? Le stesse cose si possono dire in un modo meno enfatico, il ché non guasta}.

È anche vero però, che a meno di emergenze in casi estremi {le costituzioni spesso sono importanti proprio nei casi estremi, dai quali non si deve prescindere}, la soluzione migliore sarebbe quella di avere sì la possibilità di alterazione della costituzione, ma con cambiamenti non troppo radicali {e chi lo giudica? In base a quali criteri? Quarta volta, in poche righe, che usi questo modo di trattare il tema} e SEMPRE con il consenso popolare e su iniziativa popolare, questo per fare in modo che sia il popolo a trarne il vero beneficio, e non solo chi sta al vertice del governo.

Da qui potrei anche elencare come dovrebbe essere secondo me il governo ideale, ma mi dilungherei troppo ed andrei probabilmente fuori tema {proprio così! Perché vorresti farlo? La traccia non lo richiede}, perciò mi limito a concludere il mio testo facendo presente che sin dall’età antica (e con età antica intendo l’epoca in cui abbiamo i primi esempi di Costituzione {il termine

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