1. I ntroduzIone
La millenaria esperienza agro-pastorale ha visto il fuoco come strumento di lavoro in diverse aree geografiche (G oudsblom , 1992;
F ornI , 2011), in particolare nel continente europeo (s erenI , 1981; H obbs e G ImInG -
Ham , 1987). Allo stesso tempo, gli incendi incontrollati sono sempre stati temuti. Gli effetti utili o dannosi del fuoco sono stati la discriminante per usarlo o combatterlo (P yne
et al., 1997).
A differenza del settore agro-pastorale, in quello forestale si è ritenuto per molto tempo che il fuoco fosse comunque dannoso, e per tale motivo si è cercato di limitarne l’uso
anche come strumento di lavoro. Le acquisi- zioni scientifiche del XX secolo hanno tuttavia dimostrato che non sempre il fuoco ha effetti negativi per l’ambiente e che alcuni ecosistemi forestali si mantengono con specifici regimi di fuoco (b ond e van W IlGen , 1996; s Ilva et al., 2010).
Dalla convinzione di ottenere effetti utili in ambito silvo-pastorale applicando fronti di fiamma alla vegetazione è nata la tecnica del fuoco prescritto, definita come l’applicazione esperta e autorizzata del fuoco su superfici pia- nificate, adottando precise prescrizioni e proce- dure operative, per conseguire specifici obiet- tivi integrati nella pianificazione territoriale (a scolI et al., 2012).
– L’Italia Forestale e Montana / Italian Journal of Forest and Mountain Environments 67 (4): 347-358, 2012 © 2012 Accademia Italiana di Scienze Forestali doi: 10.4129/ifm.2012.4.04
Il fuoco prescritto per la gestione del territorio (prevenzione incendi, conservazione habitat, gestione pastorale) sta riscontrando un crescente interesse in Italia. L’assenza di indirizzi chiari nella normativa è tuttavia uno dei principali limiti per la diffusione di questa tecnica. Il presente lavoro ha l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte della disciplina italiana sul fuoco prescritto, evidenziandone gli aspetti salienti, eventuali carenze e necessità di variazione. Su 236 documenti consultati, inerenti all’ambito forestale e antincendio boschivo (leggi regionali, regolamenti, strumenti pianificatori), 32 testi disciplinano il fuoco prescritto in 14 Regioni. L’analisi evidenzia un’elevata eterogeneità a livello regionale che riguarda aspetti terminologici, obiettivi, individuazione delle figure coinvolte (proponente, progettista, responsabile dell’applicazione), indicazione dell’iter amministrativo, definizione degli elementi progettuali e prescrizioni per specifici obiettivi. Vengono commentati gli aspetti innovativi e critici di alcune norme quali, ad esempio, la confusione fra fuoco prescritto e abbruciamento agricolo, fra danno ed effetto, o la carenza di indicazioni di carattere progettuale. Nelle conclusioni, vengono individuati elementi utili a migliorare la regolamentazione della materia e affidare al forestale un ruolo di primo piano per la pianificazione, progettazione e applicazione del fuoco prescritto.
Parole chiave: fuoco prescritto; normativa forestale; pianificazione antincendi boschivi.
Key words: prescribed burning; forest legislation; fire management.
Citazione – b ovIo G., a scolI d., 2012 – Fuoco prescritto: stato dell’arte della normativa italiana. L’Italia Forestale e Montana, 67 (4): 347-358. http://dx.doi.org/10.4129/ifm.2012.4.04
GIOVANNI BOVIO (*) (°) - DAVIDE ASCOLI (*)
FUOCO PRESCRITTO:
STATO DELL’ARTE DELLA NORMATIVA ITALIANA
(*) Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del Territorio, via Leonardo da Vinci 44, 10095 Grugliasco (TO).
(°) Autore corrispondente; [email protected]
Ai fini del presente lavoro, è necessario di- stinguere il concetto di incendio, che è una combustione senza controllo, da quello di fuoco prescritto, che viene gestito da chi lo applica per specifici obiettivi (l ázaro e m ontIel , 2010). Inoltre, la tecnica del fuoco prescritto si distingue da un abbruciamento con finalità agro-pastorali per la qualità pre- scrittivo-progettuale del fuoco, sottolineata nell’aggettivo “prescritto” e la sua collocazione nell’ambito della pianificazione territoriale.
Progettare il fuoco prescritto significa, in- fatti, individuare precise modalità applicative per ottenere gli obiettivi gestionali stabiliti dagli strumenti pianificatori. Il fuoco pre- scritto richiede la professionalità del fore- stale che è in grado di progettare interventi sia con finalità di prevenzione antincendi sia di gestione ambientale (es. conservazione habitat). Rispetto al passato il forestale ha a disposizione sistemi informativi territoriali e strumenti di supporto alle decisioni, come modelli di previsione meteorologica, del peri- colo incendi e del comportamento del fuoco (es. F ernandes et al., 2012), che rendono pos- sibile prevedere e verificare se le condizioni ambientali al momento dell’accensione corri- spondano a quelle definite in fase di progetto.
Inoltre, negli ultimi decenni sono stati com- piuti numerosi approfondimenti della tecnica del fuoco prescritto in Europa con ricerche di carattere nazionale ed internazionale (s Ilva
et al., 2010). Attualmente, il fuoco prescritto viene applicato su superfici crescenti in diversi paesi europei per finalità di prevenzione dagli incendi boschivi, di conservazione di habitat, di gestione delle risorse pastorali e di forma- zione per il personale addetto alla lotta antin- cendi (l ázaro , 2010). Anche in Italia questa tecnica inizia ad attrarre interesse e recente- mente sono state realizzate alcune esperienze in diverse Regioni (a scolI et al., 2012).
Tuttavia, ogni approfondimento tecnico non può essere disgiunto dagli aspetti normativi.
L’assenza di indirizzi chiari nella normativa italiana viene infatti riconosciuta come uno dei limiti principali per lo sviluppo del fuoco pre- scritto nel nostro territorio (l eone et al., 1999;
l ázaro e m ontIel , 2010; a scolI et al., 2012).
2. o bIettIvo del lavoro
In questo lavoro si vuole analizzare lo stato dell’arte della normativa italiana relativa al fuoco prescritto, evidenziandone gli aspetti salienti, eventuali carenze e necessità di varia- zione.
Attraverso una panoramica sulle leggi e re- golamenti attuali che trattano questa materia si intende facilitare la comprensione dei passi necessari per applicare il fuoco prescritto in alcune Regioni italiane. Inoltre, l’analisi com- parativa delle norme a livello regionale vuole offrire lo spunto per migliorare le stesse, ed estenderle anche ad altre Regioni per arrivare ad applicare il fuoco prescritto senza dubbi procedurali in tutto il territorio nazionale.
3. a nalIsI della normatIva
3.1. Documenti consultati
Per le finalità di questo lavoro si è fatto rife- rimento alla disciplina che contempla il fuoco prescritto, prendendo in considerazione leggi nazionali e regionali in materia forestale ed antincendi boschivi, regolamenti, prescrizioni e documenti di pianificazione forestale che in diverso modo trattano l’argomento. L’elenco dei documenti indicati in Tabella 1 viene ripor- tato in appendice al testo. Inoltre, a completare il quadro normativo di riferimento sono stati esaminati altri documenti come alcuni Piani Forestali Regionali, Piani di Protezione Civile Comunali, Intercomunali e Provinciali, Ordi- nanze Comunali, regolamenti di uso del fuoco per finalità agricole, Prescrizioni Regionali An- tincendio Boschivo, ed i bandi per la Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e in- terventi preventivi nell’ambito del Piano di Svi- luppo Rurale 2007-2013, per un totale di 236 documenti.
Sul totale dei testi consultati, 32 contengono riferimenti relativi alla tecnica del fuoco pre- scritto (30 testi come riportati in Tabella 1, a cui si aggiungono 2 documenti non compresi nelle tipologie indicate in tabella).
Per quanto riguarda le leggi a livello nazio-
nale, nella Legge-quadro in materia di incendi
boschivi (L. 353/2000) il concetto di incendio viene definito precisamente, distinguendo ine- quivocabilmente questa fattispecie dal fuoco prescritto. La distinzione fra incendio e fuoco prescritto è infatti un aspetto importante da disciplinare, al fine di chiarire anche da un punto di vista terminologico la materia. Tale precisazione è utile ad evitare l’uso di espres- sioni fuorvianti come – ad esempio – “incendio prescritto”, che talvolta è proposta e usata nel linguaggio corrente.
La L. 353/2000 tuttavia non regolamenta il fuoco prescritto, che invece compariva nel suo Progetto di legge n. 6303/2000 del 1° luglio 1999. Questo evidenzia come l’argomento fosse noto e considerato dal legislatore, anche se non recepito nella versione definitiva della legge.
Tuttavia, si può intravedere un riferimento della L. 353/2000 al fuoco prescritto nell’art. 8, in cui si prevede che il Ministro dell’Ambiente, d’intesa con le Regioni interessate e su propo- sta degli Enti gestori, predisponga un apposito piano per i Parchi Nazionali e le Riserve Natu- rali statali. Per la redazione di detto strumento pianificatorio, che costituisce apposita sezione del Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta degli Incendi Boschivi (Piano AIB), previsto all’art. 3 della legge, è stata pubblicata sulla G.U. del 26.2.2002 S.G. n. 48 una prima versione di linee guida che indicano i punti sa- lienti da seguire. Nel 2009 è stato quindi predi- sposto lo “Schema di Piano” per i Parchi Na- zionali che suggerisce l’applicazione del fuoco prescritto sia a fini preventivi sia per la gestione di particolari ambienti in cui il passaggio pe-
riodico del fuoco rappresenta un importante fattore ecologico. Questo provvedimento è di notevole importanza poiché prevedere l’uso del fuoco in aree protette dimostra che tale tecnica non è traumatica per l’ambiente, tanto da po- terla proporre proprio nei Parchi Nazionali.
Quanto alle Riserve Naturali statali, l’ag- giornamento dello Schema di Piano AIB del 2010 non prevede l’applicazione del fuoco prescritto. Tuttavia, detto documento spe- cifica che qualora gli Enti gestori si trovino a fronteggiare particolari esigenze antincendi boschivi o emergenze naturalistiche, potranno redigere ed integrare il proprio piano seguendo lo schema previsto per i Parchi Nazionali. Si introduce così di fatto la possibilità di usare il fuoco prescritto anche nelle Riserve. L’analisi condotta su 84 Piani AIB di Riserve Naturali statali ha infatti rilevato riferimenti al possibile uso del fuoco prescritto in due documenti, ri- spettivamente nei piani delle Riserve Naturali dello Stato gestite dall’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Siena e delle Riserve Naturali Statali del Molise.
Nelle Leggi Regionali dedicate agli incendi boschivi solo in 2 casi si regola il fuoco pre- scritto. Si tratta delle Regioni Piemonte e Basi- licata che affrontano l’argomento nel contesto della prevenzione antincendi a distanza di 11 anni l’una dall’altra. Per le Regioni Calabria, Campania, Lazio, Liguria e Lombardia lo stesso argomento è trattato nell’ambito di leggi regio- nali forestali, regolamenti forestali e prescri- zioni di massima di polizia forestale (PMPF), e piani forestali (Piano Forestale Generale
Tabella 1 – Numero di documenti consultati e numero di documenti che contengono specifici riferimenti al fuoco prescritto divisi per tipologia di disposizione normativa.
Tipologia di documento N. totale dei N. documenti con
documenti consultati riferimenti al fuoco prescritto
Leggi e progetti di legge nazionali forestali ed AIB 3 1
Leggi e Regolamenti Forestali (o PMPF) Regionali 39 7
Leggi Regionali Antincendio boschivo 11 2
Linee guida per la pianificazione AIB 4 1
Piani AIB Regionali 20 10
Piani AIB Parchi Nazionali 22 6
Piani AIB Riserve Naturali Statali e Parchi Regionali 85 3
2009-2013 della Campania), ed è pertanto in- teso nel contesto della gestione forestale. In questo caso tra la prima e l’ultima disposizione intercorrono 23 anni. Similmente, i primi Piani AIB Regionali che trattano la materia risalgono agli anni ‘70 (es. Piemonte), ma in alcune Re- gioni la possibilità di usare il fuoco prescritto è stata introdotta solo nell’ultimo aggiorna- mento del piano. Queste indicazioni temporali evidenziano come la sensibilità necessaria per introdurre in disposizioni il fuoco prescritto sia maturata in tempi differenti, spesso a seguito di iniziative emerse al di fuori dell’operatività e comunque di carattere locale, sempre disgiunte da indicazioni nazionali.
In merito agli altri documenti consultati, di- versi da leggi antincendio e forestali e dai Piani AIB, è interessante sottolineare la disciplina dei bandi per la Misura 226 del PSR 2007-2013, che prevede interventi di prevenzione AIB. In nessuno bando consultato per questa Misura (n. 32 bandi), è stata infatti prevista la possi- bilità di ottenere finanziamenti per la proget- tazione e realizzazione di interventi di fuoco prescritto. Questo fatto può essere interpretato come una sfiducia nei confronti di questa tec- nica in ambito forestale, proprio perché poco
disciplinata e probabilmente non ancora cono- sciuta in tutte le realtà professionali.
3.2. Gli obiettivi del fuoco prescritto nella normativa italiana
In tutti i documenti consultati il fuoco pre- scritto viene inteso principalmente come stru- mento di prevenzione degli incendi boschivi, con particolare riferimento alla gestione di viali tagliafuoco, alla riduzione dei combustibili di lettiera in comprensori forestali di conifere, oppure in formazioni erbacee e arbustive.
Emergono differenze tra le varie Regioni per quanto riguarda la possibilità di utilizzare que- sta tecnica anche per altri obiettivi (Figura 1a).
In Abruzzo, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta si fa riferimento solamente alla prevenzione an- tincendi. In Lazio e Sardegna la prevenzione viene affiancata anche dalla possibilità di usare il fuoco prescritto come strumento di alta for- mazione del personale AIB. Infatti, il fuoco prescritto è un ottima “palestra” per gli ope- ratori AIB, sopratutto nei lunghi periodi di inattività quando si rendono necessarie eserci- tazioni per mantenere l’efficienza operativa. Il fuoco prescritto, inoltre, ha grande valenza for-
Figura 1 – (a) Percentuale di documenti, sul totale dei 32 che contengono riferimenti al fuoco prescritto, divisi per gruppi
di obiettivi gestionali; (b) percentuale di documenti che contengono riferimenti a specifici aspetti necessari per realizzare un
intervento di fuoco prescritto.
mativa per il fatto di richiedere la gestione del fronte di fiamma con caratteristiche previste da un apposito progetto. In tale modo i discenti possono esercitarsi con fronti di fiamma il cui comportamento è preconfigurato, e valutare in campo l’influenza delle variabili predisponenti (d eloGu , 2009; a scolI et al., 2012).
In altre Regioni (Calabria, Campania, Ligu- ria, Lombardia e Piemonte) la connotazione preventiva rimane la principale, ma viene af- fiancata da altre finalità che spesso risultano integrate nelle prevenzione AIB, come la ge- stione delle risorse pastorali e la conservazione di habitat. Ne sono esempi la regolamentazione dell’uso del fuoco pastorale per la conserva- zione delle brughiere a Calluna vulgaris Hull.
(L.) (Habitat 4030 - Direttiva Habitat 92/43/
CEE) in Piemonte (riportata dal Piano AIB regionale), la conservazione di popolamenti planiziali di Pinus sylvestris L. in Lombardia (prevista dal Piano AIB del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate) e di formazioni a Liliaceae ed Orchidaceae in Campania (come in- dicato nel Piano AIB del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano).
Vari documenti prevedono, inoltre, la possi- bilità di realizzare interventi di fuoco prescritto a scopo di ricerca. In un solo caso, nella L.R.
22/84 della Liguria, il fuoco prescritto può es- sere usato anche per l’assestamento venatorio, per il contenimento di fitopatogeni e per la ge- stione dei castagneti da frutto.
Le differenze in merito agli obiettivi fra le disposizioni a livello regionale sono proba- bilmente legate al modo di intendere il fuoco prescritto ed alle conoscenze sui suoi possibili usi. In alcuni casi emergono anche aspetti con- tradditori. In Piemonte, per esempio, la L.R.
16/94 prevede l’uso del fuoco prescritto per la conservazione di paesaggi e habitat, ma il Piano AIB 2011-2014 ritiene opportuno evitarne l’ap- plicazione nei parchi che includono la maggior parte dei paesaggi e habitat di interesse della Regione. Nasce inoltre una distonia tra le possi- bilità di applicazione del fuoco prescritto a fini preventivi e la possibilità di gestione ambien- tale nei Parchi Nazionali in territorio piemon- tese (Gran Paradiso e Val Grande), in quanto prevista dalle sopracitate linee guida, e le aree
Regionali Protette nell’ambito della stessa Re- gione.
Un altro caso particolare dove emergono in- dicazioni imprecise riguarda la Sicilia, poiché nel Piano AIB si indica che il fuoco prescritto non è ammesso, ma si precisa altresì che deve essere regolarmente autorizzato fissando mo- dalità e termini di applicazione. Si ritiene che nella revisione del Piano AIB, attualmente in elaborazione, la Regione Siciliana recepirà in modo più approfondito la regolamentazione di questa tecnica.
4. a sPettI salIentI e caratterI aPPlIcatIvI del Fuoco PrescrItto IndIcatI nelle reGole
4.1. Terminologia adottata nella normativa Con riferimento alla documentazione esa- minata si evidenzia che nel 50% dei casi viene data una precisa definizione di fuoco prescritto (Figura 1b). Si dispone così di una descrizione univoca di questa tecnica e, pertanto, non vi è rischio di confusione con altri usi del fuoco. Per contro, nei restanti documenti non viene indi- cata alcuna definizione. Quest’ultimo aspetto potrebbe fare intendere che la conoscenza sugli aspetti generali del fuoco prescritto e sulle sue modalità di applicazione venga data per acqui- sita, fatto su cui possono sorgere dei dubbi.
Essi sono alimentati dal fatto che, anche se nella maggior parte dei documenti esaminati (70%
dei casi) si usa l’espressione corretta di “fuoco prescritto” in altri, anche se meno numerosi, si adottano altri termini come “fuoco control- lato”, “uso autorizzato del fuoco” e “abbrucia- mento prescritto”.
L’espressione “fuoco controllato” (ricorrente
anche nel linguaggio comune) viene quasi sem-
pre usata nella convinzione che quando si usa
il fuoco i danni siano probabili. Spesso, questa
impostazione viene favorita da portatori di in-
teressi che non ritengono di potere conciliare il
fuoco con la buona gestione forestale e ambien-
tale. Tuttavia, l’uso di questa espressione porta
con sé il retaggio della superata impostazione
di gestione forestale in cui si voleva dominare
ogni variabile dell’ambiente e semplificarlo
(c IancIo , 2010; n ocentInI , 2009; b ovIo , 2011). L’aggettivo “controllato” appare infatti fuorviante perché sottolinea come l’aspetto di rilievo sia dominare l’evento e non gestirlo e di- rigerlo sulla base delle indicazioni di progetto.
Diretta conseguenza di questa impostazione è un eccesso di precauzioni sia operative che burocratiche che limitano la possibilità di ap- plicare il fuoco prescritto che di per sé ha già ristrette finestre operative.
In una parte minore dei documenti ricorre l’espressione di “uso autorizzato del fuoco”
rinunciando completamente ad attribuire alla tecnica del fuoco prescritto la sua connotazione progettuale, ritenendo sufficiente osservare un procedimento autorizzativo che, non essendo accompagnato da prescrizioni operative, di- viene uno sterile controllo formale. In alcuni documenti (es. r eGIone v eneto , 2010) viene usato il termine “abbruciamento prescritto” de- finito come uso del fuoco con minimo danno, affermando erroneamente che questo tipo di fuoco è dannoso e inducendo a confondere il concetto di danno con quello di effetto pianifi- cato e progettato.
4.2. Indicazioni di carattere progettuale
Per quanto riguarda le indicazioni di carat- tere progettuale (prescrizioni di applicazione, realizzazione di un progetto o relazione tecnica, individuazione delle figure responsabili), ven- gono riportate soprattutto nei documenti più completi di recente elaborazione. Solo nel 18%
dei casi si richiede un progetto per ottenere l’autorizzazione a realizzare il fuoco prescritto.
Nel 15% dei documenti esaminati vengono dettagliate le prescrizioni per l’applicazione.
Solo nel Piano AIB del Piemonte si richiede espressamente il piano operativo di cui si forni- sce un modello di riferimento (Figura 1b).
Dall’analisi dei documenti che prevedono l’elaborazione di progetti di fuoco prescritto ai fini di ottenere l’autorizzazione all’intervento, sono emersi alcuni aspetti comuni sui conte- nuti tecnici richiesti (Tabella 2). Nel progetto devono essere indicati gli obiettivi specifici che si vogliono ottenere, espressi in forma quanti- tativa (es. riduzione dell’80% del carico della lettiera), la descrizione delle caratteristiche
Tabella 2 – Elementi del progetto di fuoco prescritto indi- cati nei documenti esaminati.
– Obiettivi specifici dell’intervento;
– Planimetria della superficie interessata con indicazione dell’uso del suolo della particella e di quelle adiacenti;
– Descrizione della vegetazione e dei combustibili interessati;
– Prescrizioni di applicazione: comportamento del fuoco di progetto; finestre ambientali in cui operare, tecniche di accensione da adottare;
– Descrizione delle modalità operative dell’intervento;
– Valutazione sulla riduzione del materiale combustibile presente;
– Verifica di non significatività sulla conservazione del suolo e sulla stabilità idrogeologica.
stazionali e dei combustibili sia dell’area diret- tamente interessata sia di quelle adiacenti. Il progetto deve quindi definire le prescrizioni di applicazione indicando le finestre ambientali in cui operare e i parametri desiderati di compor- tamento del fronte di fiamma. Assieme alle pre- scrizioni di applicazione, il progetto deve dare indicazioni anche sulle tecniche di accensione che il progettista intende utilizzare per conse- guire il comportamento del fuoco progettato.
Tali indicazioni dovranno essere confermate o variate al momento dell’attuazione in funzione delle condizioni meteorologiche. Nella rela- zione di progetto si richiede, inoltre, di valutare gli effetti del passaggio del fronte di fiamma e di accertare la non influenza sulla conserva- zione del suolo e sulla stabilità idrogeologica.
Anche la valutazione degli effetti deve essere
strettamente commisurata all’obiettivo da rag-
giungere. A titolo di esempio si sottolinea come
nel valutare il consumo di biomassa e il trasferi-
mento di calore al suolo minerale sia necessario
distinguere a seconda che si voglia ridurre la
biomassa a fini preventivi, quindi senza inte-
ressare gli orizzonti organici del suolo, o che si
voglia contenere una specie vegetale invasiva
traumatizzandone l’apparato radicale con un
maggiore trasferimento di calore al suolo. Un
interessante esempio di come le prescrizioni
possono variare in funzione degli obiettivi e
dell’ambiente in cui opera si trova nel Piano
AIB del Piemonte in cui le finestre operative
per applicare il fuoco prescritto a fini preventivi
in formazioni erbacee e basso arbustive ed in
rimboschimenti di conifere (Pinus nigra, Pinus
sylvestris, Pinus pinaster) differiscono marca- tamente soprattutto per il comportamento del fuoco desiderato (Tabella 3).
Per quanto riguarda l’individuazione del progettista e del personale responsabile delle operazioni di gestione del fronte di fiamma, il 12% dei documenti esaminati individua tali fi- gure nel CFS (L.R. 22/84 della Liguria; Piano AIB 2010-2012 della Lombardia; L.R. 16/94 del Piemonte) o nel Corpo Forestale Regionale (Piano AIB 2011-2013 della Sardegna) (Figura 1b). Si ritiene che tale scelta sia valida ma non debba essere limitata solo al Corpo Forestale.
Infatti, sarebbe opportuno allargare ai profes- sionisti forestali sia la funzione pianificatoria e di progettazione sia quella di affiancamento alle operazioni di applicazione del fuoco pre- scritto. In questo senso, è necessario separare il concetto di fuoco prescritto da quello di estin- zione. Infatti, se questa tecnica viene applicata correttamente nella maggior parte dei casi non richiede interventi di estinzione ed uso dell’ac- qua, da cui l’espressione di “fuoco secco”.
Nelle disposizioni consultate non viene invece definito chi può promuovere interventi di fuoco prescritto. Si ritiene che il committente possa essere sia pubblico che privato. Le iniziative di autoprotezione da parte di privati documentate in a scolI et al. (2012), mostrano infatti come l’esigenza di applicare il fuoco prescritto non arrivi solo da chi gestisce il pubblico (es. Enti Parco; Amministrazioni territoriali) ma anche
da soggetti privati che ravvisano l’esigenza di realizzare interventi di prevenzione incendi a costi accettabili (v alese e H eld , 2009).
5. a sPettI crItIcI
Dall’analisi dei testi esaminati sono emerse alcune criticità spesso dovute alla confusione tra tecniche di prevenzione e di estinzione, e tra fuoco prescritto e abbruciamento agricolo.
5.1. Abbinamento delle indicazioni su fuoco prescritto e controfuoco
Alcune disposizioni (L.R. 22/84 e L.R. 4/99 della Liguria; L.R. 16/94 del Piemonte; L.R.
13/05 della Basilicata; Piano AIB 2010 della Campania) trattano il fuoco prescritto e il con- trofuoco nello stesso capo, o addirittura nello stesso articolo. Tuttavia, mentre il primo è una tecnica di prevenzione antincendi il secondo è un tecnica distruttiva di estinzione. Per evitare pericolose confusioni, si sottolinea che è neces- sario avere profonda contezza delle differenze e delle finalità delle due tecniche in argomento (come specificato nel Piano AIB 2010-2012 della Lombardia). L’affiancare la descrizione e la regolamentazione di queste due tecniche, invece di tenerle separate, connota una regola- mentazione degli incendi boschivi unicamente mirata alla estinzione senza considerare la ge- stione ambientale.
Tabella 3 – Confronto fra le prescrizioni di applicazione del fuoco prescritto per la gestione dei combustibili in formazioni erbacee ed arbustive ed in popolamenti di conifere previste dal Piano AIB del Piemonte.
Elementi delle prescrizioni Formazioni erbacee ed arbustive Rimboschimenti di conifere Obiettivo gestionale Riduzione del carico e della continuità orizzontale del combustibile
Stagione dicembre-gennaio dicembre-gennaio
Frequenza (anni) 4-5 5-6
Intensità vento (km hr
-1) 6-7 4-5
Temperatura aria (°C) 5-8 6-10
Umidità aria (%) 40-50 35-50
N° giorni senza pioggia 5-10 4-12
Umidità combustibile fine (%) 15-25 15-20
Velocità del fuoco (m min
-1) 3-5 0,2-0,4
Intensità (kw m
-1) 800-1000 70-80
Tecniche di accensione Controvento e pendenza - Strisce parallele Controvento e pendenza
5.2. Abbruciamento agricolo e fuoco prescritto In diverse Regioni italiane vi è una consoli- data tradizione di abbruciamenti agricoli (d e -
loGu , 2009; F ornI , 2011; a scolI et al., 2012).
Nel caso si voglia realizzare il fuoco prescritto in assenza di riferimenti normativi chiari, il pro- gettista forestale può essere tentato di prendere come riferimento le disposizioni relative agli abbruciamenti con finalità agricole. Gli abbru- ciamenti, tuttavia, fanno riferimento alle norme per il mantenimento dei terreni in buone con- dizioni agronomiche e ambientali, di cui al Regolamento CE n. 1782/2003, ed al Decreto n. 12541 del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21/12/2006 (Obiet- tivo 2, Norma 2.1). Lo spirito di queste dispo- sizioni è il mantenimento della sostanza orga- nica del suolo nei terreni seminativi al termine dei cicli produttivi. Tali indicazioni riprese da dispositivi regionali sono riferite all’ambiente agronomico e non coincidono con l’applica- zione del fuoco prescritto.
Un esempio, che si ritiene utile citare, è il DGR n. 49-5399 del 26/2/07 della Regione Piemonte che consente abbruciamenti agricoli esclusivamente in assenza di vento, indicazione che non può essere riferita al fuoco prescritto la cui esecuzione ideale avviene invece in cor- rispondenza di precisi campi di vento indivi- duati in fase progettuale. Sempre in Piemonte, il Regolamento per l’abbruciamento di stoppie e residui vegetali in genere emanato dalla Provin- cia di Vercelli (1998), fa riferimento all’elimina- zione di residui vegetali del raccolto stagionale di prodotti agricoli e viene attuato soprattutto per la gestione delle risaie; tale regolamento, individua il periodo in cui può essere realizzato l’abbruciamento delle stoppie dal 1° marzo al 15 dicembre. Adottare questa finestra tem- porale, che sottende a criteri agronomici, dif- ferisce sostanzialmente da quella utile per un intervento di fuoco prescritto che in Piemonte non può essere applicato durante la stagione vegetativa, come stabilito dalla L.R. 16/94, e la cui collocazione temporale deve discendere da indicazioni di progetto.
La distinzione fra abbruciamento agricolo e fuoco prescritto deve essere chiara a tutti gli ad- detti ai lavori. Talvolta, anche solo nel proporre
la terminologia, non si tiene in debito conto la veloce evoluzione della materia antincendi e si adottano espressioni che erano valide fino al recente passato ma non più attuali (es. “abbru- ciamento prescritto”). Queste definizioni abbi- nano concetti assai differenti e contribuiscono, inoltre, a diffondere la convinzione errata che comunque il fuoco prescritto comporti conse- guenze negative.
6. c onclusIonI
La normativa italiana che regolamenta il fuoco prescritto è variegata e vi sono differenze marcate tra le Regioni. Spesso non viene data una definizione né si indicano i possibili obiet- tivi di questa tecnica. Le norme più complete disciplinano in dettaglio la materia, altre affron- tano genericamente il fuoco prescritto, altre ancora lo considerano solo marginalmente. I differenti termini adottati per definire questa tecnica evidenziano la mancanza di un’idea univoca ed il permanere di conoscenze errate sulle sue funzioni e i suoi effetti.
Dall’analisi condotta sono emersi alcuni punti salienti fra cui:
– Eccessiva attenzione per le regole di sicu- rezza e scarso approfondimento degli ele- menti progettuali. I due aspetti sono legati.
Infatti, se si cura il progetto, la sicurezza diviene un aspetto conseguente che, se pur necessario, risulta ridimensionato.
– Immotivata preoccupazione legata alle pa- ventate conseguenze negative del fuoco anche se condotto a regola d’arte. Anche in questo caso gli aspetti di progetto e la pre- cisione delle finestre ambientali escludono effetti negativi sulla vegetazione, sul suolo e sulla stabilità idrogeologica.
– In alcuni casi si percepisce che importanti elementi progettuali, come le prescrizioni di applicazione, vengano derivati da dispo- sizioni di altre Regioni e che quindi potreb- bero non essere adatti agli obiettivi e alle realtà ambientali in cui si vuole applicarli.
– Nella maggior parte dei casi la normativa
non individua le figure preposte alla proget-
tazione, al rilascio dell’autorizzazione e alla
realizzazione delle accensioni. Si ritiene che la diffusa mancanza di queste indicazioni sia una carenza che impedisce la possibilità di introdurre il fuoco prescritto anche in quelle Regioni in cui la disciplina lo prevede.
– Nelle disposizioni dovrebbe essere dato maggiore spazio alla professionalità del fo- restale. Questo comporterebbe un effettivo miglioramento della prevenzione e della ge- stione forestale antincendi. Si sottolinea, in- fatti, l’importanza del fuoco prescritto per la formazione degli addetti all’estinzione. Tale aspetto è di grande interesse, per esempio, per il volontariato antincendi boschivi par- ticolarmente bisognoso di formazione e dif- fuso, anche se con differente importanza, in tutte le Regioni.
Il quadro tracciato nel presente lavoro evi- denzia come le carenze in ambito normativo sul tema specifico del fuoco prescritto siano ancora numerose. Sarebbe, quindi, di grande utilità l’intervento del legislatore nazionale per uniformare la disciplina della tecnica con l’o- biettivo di raggiungere una base comune. In questa direzione sono maturate, nell’ambito di progetti di ricerca con finanziamenti euro- pei (s Ilva et al., 2010), proposte per la defini- zione di una Direttiva Europea che armonizzi la normativa dei singoli Stati (r eGo e m ontIel , 2010). Si potrebbe così diffondere una tecnica ecologicamente sana e utile per la prevenzione degli incendi boschivi, contenendo l’errore di sopravvalutare l’estinzione. Per queste finalità si ritiene che il presente lavoro possa portare un contributo evidenziando come molte regole siano già attuali ma come sia necessario avere contezza del quadro generale per maturare la collettiva convinzione dell’opportunità di ap- profondire e migliorare le norme di attuazione della tecnica del fuoco prescritto.
n ota
Lavoro svolto nell’ambito del progetto PRIN 2009 “inFLAMING: Sperimentazione di mo- delli e tecniche innovative per la gestione in- tegrata dei combustibili nella prevenzione degli incendi boschivi in foreste mediterranee
e temperate” (coordinatore nazionale: P. Co- rona) finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
SUMMARY
Legal framework related to prescribed burning in Italy Prescribed burning for land management goals (fire hazard reduction, habitat conservation, grazing management) is attracting an increasing interest in Italy.
Nevertheless, the lack of a clear legislative framework is one of the main factors which hamper prescribed burning application in our territory. The objective of this study was to analyse the state of art of the normative about prescribed burning in Italy. In total, 236 legislative documents pertaining the forestry and fire management sectors were analysed. Prescribed burning was ruled in 32 texts of 14 Administrative Regions. The study emphasizes the high heterogeneity at the regional level, which regards the used terminology, objectives, the identification of the personnel involved (e.g., the responsible of the implementation), the set of a clear administrative process, the structure of the prescribed burning plan and prescriptions for specific objectives.
Innovative and critical aspects are discussed, such as the misunderstanding between prescribed burning and agricultural fire, and between damage and desired effect.
In conclusion, useful elements to ameliorate the legislative framework in Italy are suggested.
bIblIoGraFIa
a scolI d., c atalanottI a., v alese e., c abIddu s., d eloGu G., d rIussI m., e sPosIto a., l eone v., l o -
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a PPendIce
In corsivo vengono evidenziate le disposizioni con specifici riferimenti al fuoco prescritto.
t
IPodIdocumentor
IFerImentonormatIvoconsultatoLegge forestale nazionale D. lgs 227/2001 Legge antincendio nazionale e suo progetto L. 353/2000
di legge Progetto di legge 6303/2000
Leggi forestali regionali, Abruzzo: LR 38/82 - LR 28/1994;
Regolamenti Forestali e PMPF Basilicata: LR 42/1998 - PMPF;
Bolzano: LP 21/1996 - DGP 29/2000;
Calabria: LR 20/1992 - PMPF 2011;
Campania: LR 11/96 - PMPF 1996 – LR 14/2006;
Emilia-Romagna: LR 30/81 - PMPF 1995;
Friuli Venezia Giulia: LR 9/2007 - RF 2003;
Lazio: LR 39/2000 - RF 7/2005;
Liguria: LR 22/1984 - LR 4/1999 – RF 1/1999;
Lombardia: LR 27/2004 – RF 5/2007;
Marche: LR 6/2005 – PMPF 2001;
Molise: LR 6/2000;
Piemonte: LR 4/2009; RF 8/2011;
Puglia: RF 1/2002;
Sardegna: LR 24/1999 – PMPF 2006;
Sicilia: LR 16/1996 – PMPF 2006;
Toscana: LR 39/2000 – RF 48/2003;
Trentino: LP 3/2005 – LP 11/2007;
Umbria: LR 28/2011 – RF 2001;
Valle d’Aosta LR 67/1992;
Veneto: LR 52/78 – PMPF 2006.
Leggi antincendio boschivo regionali Basilicata: LR 13/2005;
Friuli Venezia Giulia: LR 8/1977 - LR 36/1981;
Lazio: LR 4/1974;
Liguria: LR 9/2000;
Lombardia: LR 33/72;
Piemonte: LR 16/1994;
Puglia: LR 18/2000;
Trentino: LR 30/1977;
Valle d’Aosta: LR 85/1982;
Veneto: LR 6/1992.
Linee guida per la pianificazione AIB Linee guida per i Piani AIB delle Regioni (GU n. 48 del 26.2.2002);
Linee guida per i Piani AIB nei Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali (GU n. 48 del 26.2.2002);
Schema di Piano per i Parchi Nazionali, aggiornamento 2009;
Schema di Piano per le Riserve Naturali Statali, aggiornamento 2010.
Piani AIB Regionali Abruzzo: piano 2011-2012;
Basilicata: piano 2009-2011;
Calabria: piano 2010-2012;
Campania: piano 2011;
Emilia Romagna: piano 2007-2011;
Friuli Venezia Giulia: piano 1998;
Lazio: piano 2008-2011;
Liguria: piano 2010;
Lombardia: piano 2010-2012;
Marche: piano 2002;
Molise: piano 2007-2013;
Piemonte: piano 2011-2014;
Puglia: piano 2004-2006;
Sardegna: piano 2011-2013;
Sicilia: piano 2004-2008;
Toscana: piano 2009-2011;
Trentino Alto Adige: piano 2010-2012;
Umbria: piano 2009;
Valle d’Aosta: piano 2005-2010;
Veneto: piano 1999-2001.
(segue)
Piani AIB Parchi Nazionali Abruzzo, Lazio e Molise: piano 2010-2014;
Alta Murgia: piano 2008-2013;
Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese: piano 2011-2014;
Appennino Tosco-Emiliano: piano 2009-3013;
Arcipelago di La Maddalena: piano 2008-2012;
Arcipelago Toscano: piano 2011-2015;
Asinara: piano 2007-2011;
Aspromonte: piano 2008-2011;
Cilento, Vallo di Diano e Alburni: piano 2007-2011;
Cinque Terre: piano 2008-2012;
Circeo: piano 2007-2011;
Dolomiti Bellunesi: piano 2010-2014;
Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna: piano 2007-2011;
Gargano: piano 2009-2011;
Gran Paradiso: piano 2008-2012;
Gran sasso e Monti della Laga: piano 2008-2012;
Majella: piano 2008-2012;
Monti Sibillini: piano 2008-2012;
Pollino: piano 2007-2011;
Sila: piano 2007-2009;
Val Grande: piano 2007-2011;
Vesuvio: piano 2008-2013.
Piani AIB Riserve Naturali Statali RNS del Molise, RNS della Prov. di Siena
1Parchi regionali Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate
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