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L’ELABORAZIONE DEL DUVRIValutazione dei rischi da interferenze

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(1)

L’ELABORAZIONE DEL DUVRI

Valutazione dei rischi da interferenze

Edizione 2013

INAIL - Direzione Centrale Comunicazione Piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma dccomunicazione@inail.it

www.inail.it

ISBN 978-88-7484-361-9

L ’ELABORAZIONE DEL DUVRI V alutazione dei rischi da interfer enze

Edizione 2013

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI

Valutazione dei rischi da interferenze

Edizione 2013

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Pubblicazione realizzata da

INAIL

Settore Ricerca

Dipartimento Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Edizione settembre 2013 a cura di

Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi, SPP Ricerca con la collaborazione di

Andrea Cordisco INAIL, Dipartimento Installazioni di Produzione e Insediamenti Antropici

CONTATTI

INAIL - Settore Ricerca

Dipartimento Processi Organizzativi Servizio Prevenzione e Protezione Via Alessandria, 220/E - 00198 Roma r.spp@inail.it

r.dpo@inail.it www.inail.it

© 2013 INAIL

La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l’indicazione della fonte.

ISBN 978-88-7484-361-9

Tipolitografia INAIL - Milano, finito di stampare nel mese di febbraio 2014

(4)

INDICE

LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA ... 6

1.1LE INTERFERENZE LAVORATIVE NELLEVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ... 6

1.2ALCUNE DEFINIZIONI ... ... 6

1.3L’ART.26 DEL D.LGS.81/08 E S.M.I. ... 8

1.4CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE LAVORATIVE ... 10

1.5LE NOVITÀ APPORTATE DAL “DECRETO DEL FARE” ... 11

1.6I REQUISITI E I COMPITI DELL’”INCARICATO”... 11

1.7IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ... 13

1.8IL DUVRI E LA DELEGA DI FUNZIONI ... . 15

IL DUVRI: QUANDO E COME? ... ... 18

2.1GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLART.26 ... 18

2.2LA STRUTTURAZIONE DEL DUVRI ... .... 25

2.3IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL DUVRI... 26

2.4IL DUVRI NELLA P.A. ... ... 30

2.5IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ... 33

2.6LA FORNITURA E LO SCARICO IN CANTIERE DELCALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ... 36

I COSTI DELLA SICUREZZA NEL DUVRI ... 40

3.1I COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALI E ORDINARI) ... 40

3.2COME COMPUTARE I COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE ... 42

UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ... 46

4.1L’APPROCCIO METODOLOGICO ... ... 46

4.2UN POSSIBILE MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ... 47

4.3I CASI IN CUI NON VA REDATTO IL DUVRI ... 48

4.4IL MODELLO ... ... 49

UN ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ... 70

5.1IL DUVRI PRELIMINARE (REV.0) ... .... 70

5.2IL DUVRI DEFINITIVO (REV.1) ... ... 92

5.3IL DUVRI(REV.2) ... ... 95

5.4IL DUVRI(REV.3) ... ... 116

BIBLIOGRAFIA ... ... 131

(5)
(6)

La normativa vigente in materia

(7)

L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

6

La normativa vigente in materia

1.1 Le interferenze lavorative nell’evoluzione della normativa

L’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all’interno della propria Azienda.

In realtà, il d.lgs. 626/94 e s.m.i., all’art. 7, aveva già introdotto per la prima volta (nei Decreti del ‘55 e del ‘56 non si rileva infatti un esplicito riferimento) l’obbligo di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa allorché siano affidati dei lavori all’interno di Aziende, Enti, ecc., ad Imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, (contratti di appalto o contratti d’opera) promuovendo, in sostanza, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Imprese Committenti e Imprese appaltatrici.

1.2 Alcune definizioni Contratto d’appalto:

contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 e segg. Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

Appalti pubblici di forniture:

appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti (comma 9 art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Appalti pubblici di servizi:

appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del d.lgs.163/06 (comma 10 art.3 d.lgs. 163/06).

Concessione di servizi:

contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'art. 30 del d.lgs. 163/06 (comma 12 art.3 d.lgs.163/06).

Contratto d’opera:

si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 e segg. Codice Civile); definito anche contratto di lavoro autonomo.

Contratto di somministrazione:

contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile).

Contratto misto:

contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture (comma 1 art.14 d.lgs. 163/06)

Datore di Lavoro Committente (DLC):

è il soggetto che, avendone l'autorità, affida “lavori, servizi e forniture” ad un operatore economico (Impresa o lavoratore autonomo) all'interno della propria Azienda; è il titolare degli obblighi di cui all’art. 26.

Interferenza:

circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Rischi da interferenze:

sono tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o concessioni, all’interno dell’Azienda o dell’unità

(8)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

8 1.3 L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., nell’attuale formulazione della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recita:

“Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’Impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’Azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico-professionale delle Imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’Impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter (*), con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’Impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle Imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

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uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’Imprenditore committente risponde in solido con l’Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’Appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, debbono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro debbono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografi a, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.”

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

11 1.5 Le novità apportate dal “Decreto del Fare”

Il cosiddetto “Decreto del Fare”, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), modifica l’art. 26 introducendo ai commi 3 e 3 bis le seguenti innovazioni:

1. Previsione dell’incaricato (comma 3):

in alternativa al DUVRI, il DLC potrà individuarlo, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico; la Norma ha l’obiettivo di tramutare un adempimento spesso meramente formale (il DUVRI) in adempimento sostanziale attraverso l’individuazione di una figura in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali tipiche di un preposto, che conosca e sia presente sul luogo di lavoro e, pertanto, sia in grado di intervenire efficacemente al fine di scongiurare possibili rischi da interferenze, nell’azione di cooperazione e coordinamento.

2. Esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra (comma 3 bis):

relativamente all’affidamento di servizi di natura intellettuale (es.: consulenti, tecnici interpellati per la redazione di progetti, ecc.), alle mere forniture di materiali o attrezzature (in quanto non generano interferenze da gestire tra attività lavorative), ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

In caso di attività a basso rischio infortunistico il DUVRI potrà essere sostituito dall’individuazione dell’incaricato; in tali contesti, questi potrà quindi sovrintendere anche ad attività di rilevante importanza, in termini di durata temporale e di lavoratori impegnati, anche se di durata superiore ai cinque uomini-giorno.

1.6 I requisiti e i compiti dell’“incaricato”

La figura dell’incaricato, come emerge dalla Norma, deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta.

Peraltro, nella medesima Norma, non sono state definite le caratteristiche relative a tale esperienza, rimanendo in capo al DLC la responsabilità dell’individuazione della figura idonea.

Nell’attuale silenzio normativo, che nemmeno rimanda ad una successiva normazione specifica, si presume che la necessaria formazione dell'incaricato debba essere quella prevista dall'Accordo Stato Regioni e quindi, attualmente, quella obbligatoria per i lavoratori (quattro più quattro ore per rischio basso), quella particolare aggiuntiva per il preposto (di otto ore) e l'aggiornamento quinquennale di sei ore.

L'incaricato dovrà essere individuato, ai fini probatori, per iscritto e con data certa; seguirà quindi accettazione da parte dell’interessato, con modalità analoghe.

Il contratto relativo all’affidamento del lavoro/servizio/fornitura, nel quale sarà data chiara evidenza all’individuazione dell’incaricato, dovrà attribuire al medesimo poteri di coordinamento per la sicurezza ampi e ben definiti, analogamente a quanto avviene nel caso del cantiere per il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (CSE), figura che, concettualmente, corrisponde alla nuova figura dell'incaricato.

Tali poteri, che pongono in essere altrettanti doveri, consistono essenzialmente in:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni normative e aziendali di sicurezza del lavoro, dei verbali di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;

b) organizzare tra i Datori di Lavoro presenti, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;

c) segnalare al DLC o al Dirigente, ove allo scopo delegato, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge, e aziendali, di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di coordinamento e delle relative procedure adottate;

d) proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dai luoghi di lavoro, o la risoluzione del contratto;

e) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

(13)

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(14)

L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

13

1.7 Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Il DUVRI deve essere elaborato, nei casi previsti, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'Impresa esterna, o a dei lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

Il DUVRI è necessario anche nelle fattispecie nelle quali l’oggetto dell’appalto prevede l’impianto di cantieri temporanei anche per quella parte, non trascurabile, di lavori non soggetti all'obbligo di designazione del Coordinatore della sicurezza per la progettazione dei lavori (CSP) e relativa stesura del PSC.

In tali casi, il DLC corrisponde a quel soggetto che nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è denominato semplicemente “Committente” e, come tale, deve fornire all’Impresa appaltatrice, e ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di poter attuare quest’obbligo il Legislatore ha introdotto l’obbligo per il DLC di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di quei “datori di lavoro e subappaltatori” che contrattualmente operano all’interno della propria Azienda.

Nel documento, infatti, dovranno essere fornite indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, ovvero “l'interferenza tra attività lavorative”.

La redazione del DUVRI, quindi, costituisce onere dell'Azienda Committente, sia essa pubblica o privata.

Questa è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività oggetto dell’appalto, prendere visione dei rischi riportati nel documento in parola e riconsegnarlo al Committente vistato per accettazione.

Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali, le semplici attività di consegna di merce o beni e ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno secondo le previsioni del comma 3 bis dell’art. 26.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera e deve essere adeguato, come vedremo più avanti, dinamicamente, in funzione dell’evoluzione dell’affidamento.

Si ribadisce che nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (art. 90 e segg.), salvo che in cantiere non sia presente un’unica Impresa, l'analisi dei rischi da interferenze e la relativa stima dei costi sono contenuti nel PSC e, pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI.

Riassumendo:

Il DUVRI è redatto dal DLC, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d'appalto, d'opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implichino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio (contratto cosiddetto non rischioso)

Il DUVRI è un documento UNICO per tutti gli appalti e per questo DINAMICO, in quanto deve essere aggiornato in caso si ravvisino nuovi rischi da interferenza, all'ingresso di nuove Imprese, ove si presentino variazioni nella struttura e nella tecnologia delle varie Imprese, in caso di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature da parte dell’Azienda, ecc.;

Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

14

Prima di entrare, nel prossimo capitolo, nel dettaglio del disposto dell'art. 26, è opportuno soffermarsi ancora sulle figure che sono soggette ai diversi obblighi vigenti in quanto, è dall'agosto del 2007, da quando cioè fu modificato l'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., che alcuni consulenti del lavoro non hanno pienamente colto il senso e il contenuto, dell'art. 7 prima e dell'art. 26 oggi, causando aggravi economici alle Aziende senza, peraltro, condurre ad alcun incremento concreto della sicurezza.

L'applicazione standardizzata del DUVRI ha determinato, infatti, una sproporzionata proliferazione di documenti cartacei (spesso in ciclostile) senza produrre alcun effetto sulla sicurezza reale dei lavoratori interessati, spesso del tutto inutili e inutilizzati, predisposti (e poi riposti) al solo fine di una eventuale dimostrazione all'organo di vigilanza.

Tuttavia il Legislatore ha esplicitamente individuato i destinatari degli obblighi e gli ambiti di applicazione del DUVRI, ma l’errata prassi comune e, sovente, occorre segnalarlo, il business dei consulenti ne hanno spesso travisato il significato.

Nell'art. 26, il Legislatore ha voluto chiaramente esprimere, come già nel precedente art. 7 del d.lgs. n.

626/94 e s.m.i., determinati obblighi di sicurezza in funzione delle differenti situazioni di lavoro; all'interno dell'art. 26, infatti, ha utilizzato i seguenti termini:

a. il Datore di Lavoro (comma 1) b. i Datori di Lavoro (comma 2)

c. il Datore di Lavoro Committente (comma 3)

che non possono che avere precisi significati, diversi fra di loro, che il Legislatore ha confermato con l'ultima modifica legislativa non avendone modificato la formulazione.

Al comma 1, con la dizione Datore di Lavoro si vuole intendere quel soggetto che, all'interno della propria attività produttiva, intende affidare a terzi determinati lavori o prestazioni ottemperando a determinati obblighi.

Al comma 2, invece, tutti i Datori di Lavoro, interessati all’appalto che deve essere eseguito, i quali debbono cooperare e coordinarsi fra di loro per informarsi dei rischi che ognuno introdurrà nell'ambiente di lavoro, anche al fine di eliminare, con una pianificata programmazione delle proprie attività, i rischi interferenti per i rispettivi lavoratori.

Al comma 3, invece, è previsto che il DLC deve promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare, o per ridurre al minimo, i rischi da interferenza.

Risulta evidente che il Legislatore, prima con la modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i., nell'agosto del 2007, e poi con la conferma delle stesse formulazioni nell'ambito dell'art. 26, abbia costantemente confermato nel tempo una linea ben precisa.

È palese, di conseguenza, che il DUVRI dovrà essere elaborato unicamente quando negli appalti commissionati possa esserci interferenza fra i lavoratori delle Imprese appaltatrici e quelli del DLC (contratto rischioso); infatti, è solo quest'ultimo che può sapere come eliminare i rischi di interferenza fra i propri lavoratori e quelli delle altre Imprese.

Se così non fosse, il comma 2 dell’art. 26 non avrebbe più ragion d’essere, in quanto non sarebbe necessaria alcuna cooperazione e alcun coordinamento fra le Imprese esecutrici, dal momento che tale incombenza ricadrebbe esclusivamente sul DLC.

Questo non è assolutamente vero, considerata la reiterata conferma del Legislatore, e si auspica, pertanto, che, ferma restando la necessità di operare un attento esame delle attività da appaltare, relazionandole al contesto specifico, il DUVRI venga redatto solamente nei casi ove risulti davvero necessario, nella convinzione che la sicurezza vera si realizzi concretamente con la cooperazione fra le Imprese e non con i pezzi di carta.

È doveroso segnalare, inoltre, che il DUVRI deve essere elaborato solo laddove sia possibile eliminare o ridurre i rischi da interferenza fra i lavoratori del Committente e quelli delle Imprese affidatarie.

Ove questo non risulti possibile, come peraltro può accadere, il DUVRI consisterà in una dichiarazione del DLC che formalizzerà l’impossibilità di eliminare, o ridurre, i rischi da interferenza con le specifiche giustificazioni del caso; in questi casi risulteranno fondamentali, ai fini della sicurezza, le decisioni assunte in sede di riunione di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro interessati, in primis quello Committente.

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

15 1.8 Il DUVRI e la delega di funzioni

La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore di Lavoro; parallelamente l’elaborazione del DUVRI è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale elaborazione a terzi.

Il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, può quindi essere oggetto di delega di funzioni.

Il DUVRI, come peraltro il DVR, debbono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e sulla quale il DLC ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’affidamento.

Si ritiene che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, non ricorra in automatico la previsione dell’art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, e sia comunque necessaria la delega di cui all’art. 16 del citato Decreto.

Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall’art. 26, che questi, per essere trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati.

Si pensi in un’Azienda, ad esempio, a quei soggetti, inquadrati contrattualmente come impiegati, ma che operativamente sono dei fiduciari del Datore di Lavoro, con ampi poteri direttivi (responsabili di linee di produzione, responsabili di area, ecc.) i quali, in assenza di specifica delega, diverrebbero oggetto di gravosi oneri senza, al limite, esserne a conoscenza!

Si segnala infine, che l’elaborazione del DUVRI non può diventare onere per l’RSPP, a meno che questi non sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (vedi art. 16).

(17)
(18)

Il DUVRI: quando e come?

(19)

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L’ELABORAZIONE DEL DUVRI – Valutazione dei rischi da interferenze

20

In relazione alla definizione di interferenza lavorativa si può far riferimento alla Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture(AVCPLSF), nella quale è precisato che si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui sarà espletato il lavoro/servizio/fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

¾ immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;

¾ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;

¾ esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;

¾ derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si possono distinguere inoltre:

¾ rischi in entrata: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;

¾ rischi in uscita: rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell’attività dell’Appaltatore:

¾ rischi da contiguità fisica e di spazio: derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;

¾ rischi da commissione: derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’Appaltatore).

La Determinazione ha inoltre escluso la possibilità d’interferenze nei seguenti casi:

Î la mera fornitura, senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC, come precisato al paragrafo 2.5);

Î i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (intesa come amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti di cui al comma 33 dell’art. 3 del d.lgs.163/06), intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Î i servizi di natura intellettuale.

In definitiva, si ha interferenza quando vi è una sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi, sia in termini di contiguità fisica e di spazio, sia in termini di condivisione di attività lavorativa.

Sono esaminate le diverse possibili situazioni indicate di seguito ai casi da a) a d) .

I casi a) e d) sono pacifici; il caso b) merita invece alcune considerazioni: sovente si osserva che nei documenti in questione si perviene, frettolosamente, a liquidare la questione DUVRI asserendo l’assenza di interferenze lavorative, in quanto le varie attività sono eseguite in fasce orarie diverse, come ad esempio nel caso di un’Impresa di pulizie che operi nelle ore precedenti l’ingresso in sede dei lavoratori del DLC.

Tale affermazione, apparentemente del tutto oggettiva, si ritiene comunque meritevole di ulteriore valutazione; nel caso la citata Impresa di pulizie adoperasse prodotti particolarmente persistenti, a livello di percezione sensoriale, un certo tipo di interferenza, seppure differita, potrebbe crearsi, con la conseguente necessità di dover far fronte, almeno in fase di coordinamento, ad obblighi trascurati in prima battuta.

Parimenti, in relazione al caso c), l’inesistenza di interferenza spaziale, di per sé non comporta l’automatica assenza di interferenze lavorative; si pensi ad una ristrutturazione edile, magari di una certa consistenza, di un piano sovrastante un altro, nel quale continuano ad operare, in contemporanea, i lavoratori del DLC.

(22)

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