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1 e 2) che - ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo Unico approvato con D.P.R

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 56 del 6 novembre 1991

Oggetto: Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1991. Riflessi sui premi speciali unitari degli alunni e studenti delle scuole non statali e sui premi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991 sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 6 e 7 agosto 1991 (all. nn.

1 e 2) che - ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificati dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'articolo 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - fissano le nuove misure della retribuzione annua minima e massima per il settore industriale e convenzionale per il settore agricolo, relativamente al periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1993.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1991 è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'8 agosto 1991 (all. n.

3) che - ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dell'articolo 20, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - stabilisce la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, relativamente al periodo 1° luglio 1991 - 30 giugno 1992.

Per il settore agricolo, il rispettivo decreto fissa altresì le misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, per i fini di cui alla norma transitoria contenuta nell'articolo 2, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37 (cfr. circ. n.

58/1977).

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DAL 1° LUGLIO 1991

Le nuove misure retributive - di seguito precisate - sostituiscono quelle indicate nella circolare n. 67/1989 ed operano, a decorrere dal 1° luglio 1991, in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

1. Settore industriale

- Retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite L. 15.048.000

- Retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite L. 27.947.000

2. Settore agricolo

2.1 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per i casi verificatisi entro il 31 dicembre 1976:

- fino al 90° giorno:

a) per età non superiore ai 16 anni L. 24.350

b) per età superiore ai 16 anni L. 42.880

- dopo il 90° giorno anche non continuativo:

a) per età non superiore ai 16 anni L. 31.980

b) per età superiore ai 16 anni L. 54.930

Le misure sopra riportate riguardano unicamente i casi di ricaduta per malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976, indennizzabili entro l'ultimo termine revisionale, atteso che, per gli infortuni avvenuti alla stessa data, la scadenza di detto termine ha ormai reso inoperante la norma transitoria di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge n. 37/1977 sopra richiamata.

2.2 Ad ogni buon fine, si confermano i criteri di liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta spettante alle varie categorie di lavoratori agricoli.

Lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale, a norma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1982.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982 (v. circolare n. 24/1982), fatto salvo il limite minimo di L. 42.520.

Lavoratori agricoli di cui all'articolo 205, lettera b), del Testo Unico, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1982.

L'indennità va calcolata sulla retribuzione giornaliera prevista per gli "specializzati", fissata annualmente per provincia (v.

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circolare n. 48/48 T.U./1982).

2.3 Retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite L. 22.714.000

La stessa retribuzione di L. 22.714.000 (che ha avuto un incremento pari al coefficiente dell'1,1180 rispetto alla precedente di L.

20.317.000) si applica per la liquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli autonomi e subordinati a tempo determinato, infortunatisi in attività previste dall'articolo 209 del vigente Testo Unico.

2.4 Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, infortunatisi dal 1° gennaio 1982, le rendite sono calcolate (ai sensi della legge n. 54/1982 -v. circolare n. 24/1982), sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.

3. Assegno per assistenza personale continuativa

Dal 1° luglio 1991, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno previsto dagli articoli 76 e 218 del Testo Unico e rivalutato secondo la stessa percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed ammonta a L. 496.000 mensili.

Poiché l'assegno in parola viene adeguato alla nuova misura solo in occasione della rivalutazione delle rendite, le concessioni di assegno per assistenza personale continuativa, che entreranno nella gestione meccanizzata successivamente al rateo di pagamento dei conguagli di rivalutazione, dovranno indicare l'importo della prestazione già rivalutato al 1° luglio 1991, ovvero, nell'ipotesi che la concessione decorra da data antecedente, dovrà indicarsi l'importo in vigore fino al 30 giugno 1991 e la relativa decorrenza e quello in vigore dal 1° luglio 1991 con pari decorrenza.

4. Assegno "una tantum" in caso di morte

Sempre dal 1° luglio 1991, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982, l'importo dell'assegno "una tantum" in caso di morte è fissato nella misura di L. 1.986.000.

5. Particolari categorie di assicurati

5.1 Medici esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Dal 1° luglio 1991 la retribuzione annua da assumere a base per la riliquidazione delle rendite in favore dei medici radiologi e dei loro superstiti e pari a Lire 47.054.000.

L'assegno "una tantum" in caso di morte ai superstiti dei medici radiologi è rapportato a tale retribuzione, secondo le seguenti misure:

- un terzo della retribuzione nel caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del Testo Unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i prescritti requisiti;

- un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85 T.U..

Per la categoria di assicurati in parola non si è proceduto alla rivalutazione delle rendite dal 1° luglio 1990, non essendo intervenuta nella retribuzione iniziale del medico radiologo - dal 1988 al 1989 - una variazione pari al 10%.

5.2 Studenti.

In conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative agli alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 1991, conformemente al disposto dell'articolo 2 del D.M. 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle di cui alla circolare n. 67/1989:

a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti L. 15.048.000

b) per gli alunni e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti L.

15.843.000

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 22° anno di età in poi L. 17.165.000

RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE IN CORSO DI GODIMENTO AL 1° LUGLIO 1991

Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale, ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico n. 1124/1965 e successive modifiche, il citato decreto ministeriale del 6 agosto 1991 fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

- per gli anni 1988 e precedenti 1,1788

- per l'anno 1989 1,0896

- per l'anno 1990 e per il primo semestre 1991 1,0000

(3)

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo e di quelle a favore dei medici esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1991, nonché dell'assegno per assistenza personale continuativa, provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali, secondo i criteri illustrati nell'allegato n. 4 alla presente circolare.

Farà carico, invece, alle competenti Unità operative la riliquidazione riguardante:

A) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (v. all. n. 4 alla presente circolare, punto 3.14, ultimo capoverso e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso);

B) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale" che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 251/1982, dovranno essere adeguati dal 1° luglio 1991 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (v. circolare n. 41/1985);

C) le prestazioni segnalate da questa Direzione generale con appositi tabulati e precisamente:

1. liquidazioni particolari;

2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 1991;

3. rendite unificate.

Relativamente alle rendite sub 3., si rammenta che per tutte le rendite unificate, di competenza degli anni 1989, 1990 e 1991, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico.

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 1991, questa Direzione generale - Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali provvederà alla riliquidazione della rendita sulla base della retribuzione già acquisita e contemporaneamente predisporrà un tabulato di tutti i casi di rendita con anno di competenza 1989, 1990 e 1991, liquidati sulla retribuzione riferita all'ultimo evento e unificati con una rendita pregressa di competenza degli anni 1989 e precedenti.

Per queste ultime sarà indicata la retribuzione rivalutata al 1° luglio 1991.

Le Unità operative dovranno operare il raffronto fra le due retribuzioni e, qualora risulti più favorevole la retribuzione della rendita pregressa, dovranno comunicare quest'ultima secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata delle rendite e precisamente:

- richiamare la mappa "basi di calcolo";

- digitare nei campi "Retr. riv. att." e "retr. riv. pregressa" le retribuzioni rivalutate al 1° luglio 1991;

- far memorizzare i dati con il doppio "invio", controllando attentamente che la data impostata automaticamente nel campo "art.

80/147" sia quella dell'evento sulla cui retribuzione deve cadere la scelta;

- determinare l'inizio del biennio di calcolo, sottraendo 24 decorrenze alla data presunta di elaborazione della variazione;

- alla data così ottenuta, calcolare i ratei sulle due retribuzioni e determinarne la differenza;

- moltiplicare la differenza per tanti mesi quanti sono quelli intercorrenti tra la data di inizio biennio e 06/1991;

- digitare tale importo nel campo "Regolazione" della mappa "elementi accessi basi di calcolo" attribuendo allo stesso il cod. 1;

- verificare, validare e trasmettere le variazioni.

INTEGRAZIONE RENDITA

Si richiama l'attenzione delle Unità operative sulla necessità che, per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di ottobre 1991 (cioè non pervenuti al Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali entro il 20 settembre), il pagamento della prestazione sia effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI - MISURE DAL 1° LUGLIO 1991

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli importi degli assegni continuativi mensili previsti per i settori industriale ed agricolo sono stati rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, a decorrere dal 1° luglio 1991:

settore industriale settore agricolo

- inabilità dal 50 al 59% 279.000 348.000

- inabilità dal 60 al 79% 390.000 487.000

- inabilità dall'80 all'89% 725.000 835.000

- inabilità dal 90 al 100% 1.116.000 1.183.000

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Al relativo adeguamento provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali.

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE

Questa Direzione generale invierà agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc entro il corrente mese di ottobre.

COMUNICAZIONE ALLE SEDI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE

Anche in occasione dell'attuale rivalutazione, questa Direzione generale - Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e per le elaborazioni centrali invierà alle Direzioni regionali ed interregionali, alla Direzione provinciale di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I-mecc. E 151/I-mecc., perché venga distribuito alle dipendenti Unità operative.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE

Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° luglio (anziché al 1° gennaio), secondo la prassi stabilita già in occasione della rivalutazione 1° luglio 1984.

Pertanto, le Unità operative dovranno procedere al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI

Assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali.

In conseguenza dell'intervenuta variazione delle suddette retribuzioni ai fini del calcolo delle rendite, la misura del premio speciale unitario annuo pro-capite, dovuto per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del D.M. 15 luglio 1987 e proporzionalmente aumentata a decorrere dal 1° luglio 1991 a L. 2.400.

Pertanto, per il quadrimestre luglio-ottobre 1991, riferito all'anno scolastico 1990/1991, va applicata una integrazione di L. 120 del premio speciale unitario di L. 2.040 già richiesto. Di conseguenza, le Sedi provvederanno a richiedere direttamente la predetta integrazione agli istituti ed alle scuole interessati e dovranno tenerne conto in sede di trasmissione dei dati di gestione a questa Direzione generale.

A decorrere dall'anno scolastico 1991/1992, che ai fini contributivi inizia convenzionalmente il 1° novembre 1991, va applicata la nuova misura di premio annuo pro-capite di L. 2.400.

Assicurazione dei lavoratori delle Compagnie e Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione.

Per effetto della rivalutazione automatica prevista dall'articolo 2 del D.M. 13 novembre 1987 (cfr. circolare n. 52/1988), le retribuzioni convenzionali dei lavoratori delle Compagnie e dei Gruppi portuali di cui all'articolo 110 del Codice della navigazione, da valere dal 1° luglio 1991 ai fini contributivi e indennitari, sono:

- per le Compagnie portuali (lavoratori permanenti e avventizi) L. 93.170 giornaliere

- per i Gruppi portuali L. 50.220 giornaliere.

Il numero delle giornate da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione e sempre di 12 al mese o di 144 all'anno.

Allegato n. 4 alla circ. n. 56/1991

CRITERI DI RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE ED AI SUPERSTITI IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 1991.

1. GESTIONE INDUSTRIALE

1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive.

Le rendite per infortuni avvenuti e per malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1991 liquidate su retribuzioni annue effettive - eventualmente già rivalutate ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche - sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 1991 sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti di variazione stabiliti con decreto ministeriale del 6 agosto 1991 entro i nuovi limiti minimo e massimo di L.

15.048.000 e L. 27.947.000.

- inabilità del 100% + a.p.c. 1.612.000 1.679.000

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In particolare, si precisa che:

- tecnici sanitari di radiologia medica le rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti sono ricalcolate sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti retributivi del settore industriale. Quelle dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi rimangono invariate in base a quanto stabilito con la circolare n. 65/1990 (retribuzione convenzionale di L.

23.099.250 per l'anno 1988), atteso che la retribuzione relativa all'anno 1989 - fissata in L. 24.561.880 dal D.M. 9 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1991 - comporta una variazione inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedente;

- artigiani

le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite agli artigiani, scelte fra classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e quindi da assimilare alle effettive.

Tali retribuzioni sono state quindi rivalutate secondo il corrispondente coefficiente di variazione ai fini della riliquidazione delle rendite.

1.2 Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali.

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1991, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate (articolo 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) sulle retribuzioni convenzionali in vigore al 30 giugno 1991, semprechè queste ultime abbiano subito un incremento non inferiore al 10% rispetto a quelle in vigore al 30 giugno 1989.

Nell'ipotesi in cui non siano intervenute variazioni retributive o queste, non essendo a livello nazionale, non risultino acquisite da questa Direzione generale, le rendite sono determinate sulla retribuzione minima di L. 15.048.000 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 1991 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di L. 27.947.000.

Per la corretta determinazione delle rendite in parola le Unità operative segnaleranno a questa Direzione generale - Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative le categorie di lavoratori per le quali siano intervenuti a livello locale, negli anni 1989, 1990 e nel 1° semestre 1991, provvedimenti di adeguamento delle retribuzioni convenzionali in misura superiore al nuovo minimale.

In particolare, si precisa che:

- le rendite relative ai lavoratori portuali, per i quali, come reso noto con la circolare n. 52/1988, in base al D.M. del 13 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7.12.1987), è prevista la rivalutazione automatica delle retribuzioni convenzionali, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione più elevato (1,1788) alle retribuzioni in essere al 1° luglio 1989 (L.

23.712.000 per le Compagnie portuali e L. 12.781.400 per i Gruppi portuali).

Pertanto, dal 1° luglio 1991 le rendite degli appartenenti alle Compagnie portuali sono riliquidate sul massimale di L. 27.947.000 e quelle degli appartenenti ai Gruppi portuali sono riliquidate sulla retribuzione di L. 15.066.000.

Le rendite relative ai lavoratori portuali del ramo industriale, ai carenanti e agli ormeggiatori del Porto di Genova, essendo intervenuto il D.M. 6 marzo 1991 che fissa in L. 93.000 giornaliere il salario medio convenzionale della categoria dal 1° dicembre 1990, sono riliquidate su L. 27.900.000 (93.000 x 300);

- le rendite riguardanti gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul salario minimo di L. 15.048.000, atteso quanto previsto dal D.M. 26 ottobre 1970, che ha fissato in L. 2.267 giornaliere la retribuzione convenzionale per tale categoria per tutto il territorio nazionale, facendone salva la rivalutazione automatica in rapporto alle variazioni salariali adottate ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico;

- le rendite relative a studenti di scuole non statali sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nella circolare cui la presente nota è allegata;

- le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate ai sensi del Titolo I del Testo Unico sono riliquidate sul minimale di L. 15.048.000, tenuto conto che le retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 31 marzo 1980 sono tutte inferiori al limite in parola;

- le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari, sono riliquidate sul minimale di L. 15.048.000, essendo le relative retribuzioni convenzionali memorizzate, moltiplicate per 300, inferiori alla misura anzidetta. Qualora le Unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni;

- le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare per le quali, come reso noto con le circolari n. 42/1989 e n.

24/1990, in base al D.M. 27 dicembre 1988, articolo 2 (G.U. n. 48 del 27/2/1989), è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di riliquidazione più elevato (1,1788) alla retribuzione di L.

42.560 in essere dal 1° gennaio 1990, e cioè sulla retribuzione annua di L. 15.051.000 (50.169 x 300 = 15.050.700 arrotondata).

- le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati, liquidate sulle specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi, vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui alla circolare n. 15/1991, ovviamente entro il massimale ed il minimale di legge dell'industria.

2. GESTIONE AGRICOLA

Tutte le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1991 sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 22.714.000.

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La stessa retribuzione è applicata, ai sensi del D.M. del 29 luglio 1977 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 5 settembre 1977), per la riliquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'articolo 209 del Testo Unico.

Sempre sulla retribuzione annua convenzionale di L. 22.714.000 vanno riliquidate le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nei Paesi non convenzionati nel settore agricolo.

Come precisato al punto 2.3 della circolare cui la presente nota è allegata, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982 le rendite, liquidate sulla retribuzione effettiva, sono riliquidate in base al coefficiente dell'industria, entro i nuovi limiti retributivi stabiliti per lo specifico settore.

3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'articolo 190 del Testo Unico, alle rendite per inabilita permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato, assicurati ai sensi dell'articolo 127 dello stesso Testo Unico, nonché a quelle attribuite a speciali gestioni a carico dello Stato.

Si precisa in particolare che:

3.1 le prestazioni economiche agli infortunati già assicurati presso Istituti dell'ex Impero Austro-Ungarico sono riliquidate sul minimale di L. 15.048.000 a norma dell'articolo 9 della legge n. 251/1982;

3.2 le prestazioni economiche a cittadini italiani indennizzati per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania, del pari, a norma della legge anzidetta, articolo 10, sono riliquidate sul minimale di legge di L. 15.048.000;

3.3 le rendite afferenti ad infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive rivalutate con i coefficienti indicati nella circolare cui la presente nota è allegata, entro i nuovi limiti minimo e massimo; l'importo delle rendite è peraltro raddoppiato ai sensi del D.L.L. 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche;

3.4 le rendite riguardanti studenti di scuole o istituti di istruzione statale, per effetto del D.M. 12 dicembre 1968, sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nella circolare cui la presente nota è allegata;

3.5 le rendite riguardanti detenuti, internati per misure di sicurezza e minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato (convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia - vedi circolare n. 10/1980), sono riliquidate sul minimale di L. 15.048.000 o sulla eventuale retribuzione effettiva rivalutata;

le rendite riguardanti detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore (1° giugno 1979) della citata convenzione - che, come è noto, ha stabilito l'applicazione indiscriminata del Titolo I del Testo Unico - sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli;

3.6 le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del Trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del Territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di L. 15.048.000; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai previsti coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

3.7 le rendite a favore delle persone colpite dalla catastrofe del Vajont (legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 22) sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione della rendita, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su tale retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per le persone la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme della assicurazione infortuni (D.M.

5 febbraio 1966) secondo i seguenti criteri:

- per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro in agricoltura, sul minimale di L. 15.048.000;

- per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di L. 15.048.000 o sul maggior reddito eventualmente accertato, a suo tempo, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L. 27.947.000;

- per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di L.15.048.000;

3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti in Sicilia (D.L. 27 febbraio 1968, n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241), le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamita naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 (D.L. 18 dicembre 1968, n. 1232 convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6), le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalle calamita naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970 (D.L. 16 ottobre 1970, n. 723 convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979), le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (D.L. 1° aprile 1971, n. 119 convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n.

288) e le rendite relative ai cittadini dei Comuni colpiti dalle alluvioni nel dicembre 1972 e gennaio 1973 in Sicilia ed in Calabria (D.L. 22 gennaio 1973, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36), sono riliquidate:

(7)

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura;

c) per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:

- per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di L. 15.048.000 ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di L. 27.947.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di L. 15.048.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura;

3.9 le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti nel Friuli - Venezia Giulia (D.L. 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e D.L. 18 settembre 1976, n. 648 convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730) sono riliquidate ai sensi dell'articolo 39 della sopraindicata legge n. 336/1976, sul nuovo limite minimo previsto per l'industria;

3.10 le rendite a favore di cittadini colpiti dal terremoto del novembre 1980 in Campania ed in Basilicata (D.L. 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874), sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 15.048.000;

3.11 le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del luglio 1985 in Val di fiemme (D.L. 24 settembre 1985, n. 48 convertito con modificazioni, nella legge 21 novembre 1985, n. 662) sono riliquidati, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 15.048.000;

3.12 le rendite a favore di cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987 (D.L. 19 settembre 1987, n. 384 convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470), sono riliquidate, ai sensi della predetta legge, sul nuovo minimale di L. 15.048.000;

3.13 le rendite erogate al personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva (v. circolare n. 42/1981) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;

3.14 le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (D.L. 28 agosto 1970, n. 622 convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e D.M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di L. 15.048.000 o sulla retribuzione di L. 22.714.000 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico.

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o romeno, restano confermati i criteri di cui alle circolari nn. 113/1970 (pagg. 2, 3 e 4) e 1/1975 (pagg. 2 e 3).

Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o romeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla nuova retribuzione prevista per il settore agricolo, le rendite medesime devono essere integrate, a cura delle Unità operative che provvedono al relativo pagamento, fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

3.15 le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette alla operatività dell'articolo 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per cui la relativa riliquidazione e effettuata sulla base del massimale di L. 27.947.000.

Per le rendite per le quali al 1° luglio 1991 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita ai sensi della legge n. 1115/1962 e quella erogata dal Fonds des Maladies Professionnelles di Bruxelles, tuttora escluse dalla gestione meccanizzata, la riliquidazione deve essere operata a cura delle competenti Unità operative.

Sempre a cura delle competenti Unità operative devono essere ovviamente riliquidate dal 1° luglio 1991 le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.

Riferimenti

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