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1), che, ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo Unico approvato con D.P.R

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 54 del 17 settembre 1983

Oggetto: Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo con decorrenza dal 1° luglio 1983.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 18 agosto 1983 sono stati pubblicati i decreti ministeriali del 14 luglio 1983 (all. n. 1), che, ai sensi degli articoli 116 e 234 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fissano le nuove misure della retribuzione annua, minima e massima per il settore industriale, e convenzionale per il settore agricolo, relativamente al periodo 1° luglio 1983 - 30 giugno 1984.

Per il settore agricolo il rispettivo decreto fissa altresì le misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta limitatamente agli infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 1976, esclusi dall'operatività dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1977, n.37 (cfr. circ. n.58/1977).

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DAL 1° LUGLIO 1983

Le nuove misure retributive di seguito precisate sostituiscono quelle indicate nella circolare n. 38/1980 ed operano a decorrere dal 1° luglio 1983 in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti.

1. Settore industriale

- Retribuzione annua minima per il calcolo delle rendite L. 7.576.000.-

- Retribuzione annua massima per il calcolo delle rendite L. 14.069.000.-

2. Settore agricolo

2.1.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per gli infortuni verificatisi entro il 31 dicembre 1976:

- fino al 90° giorno:

a) per età non superiore ai 16 anni L. 12.530.-

b) per età superiore ai 16 anni L. 22.060.-

- dopo il 90° giorno anche non continuativo:

a) per età non superiore ai 16 anni L. 16.450.-

b) per età superiore ai 16 anni L. 23.260.-

Le misure sopra riportate costituiscono, in virtù dell'articolo 2 della legge n. 37/1977, il limite minimo della prestazione anche per gli infortuni verificatisi dal 1° gennaio 1977. Per tali eventi - salvo che non si tratti di casi relativi a lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato avvenuti dal 1° gennaio 1982 - è quindi operante il trattamento previsto nei confronti dei lavoratori di età superiore ai 16 anni qualora risulti più favorevole rispetto a quello derivante dall'applicazione della retribuzione media giornaliera fissata annualmente per provincia, con decreto ministeriale a norma del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

2.2

Retribuzione annua convenzionale per il calcolo delle rendite L. 11.689.000.-

La stessa retribuzione di L. 11.689.000 si applica per la liquidazione delle rendite relative ai lavoratori

(2)

agricoli autonomi e subordinati infortunatisi in attività previste dall'articolo 209 del vigente Testo Unico.

2.3.

Per i lavoratori agricolo subordinati a tempo indeterminato, le rendite sono calcolate (ai sensi della legge n. 54/1982 - v. circ. n. 24/1982), sulla retribuzione effettiva compresa entro i limiti minimo e massimo previsti per il settore industriale.

Per quanto riguarda l'indennità per inabilità temporanea assoluta è fatto salvo il limite minimo di L.

19.100, stabilito dal D.M. 5 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 13 aprile 1982 (v.all.

n.3 alla circ. n. 24/1982), aumentato dal 1° gennaio 1983 a L. 22.180 in base alla variazione percentuale dell'indice del costo della vita pari al +16,1% (v. circ. n.11/1983).

3. Particolari categorie di assicurati

3.1. Studenti

In conseguenza della variazione delle retribuzioni minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 1983, conformemente al disposto dell'articolo 2 del D.M. 12 dicembre 1968, sulle seguenti retribuzioni convenzionali, che sostituiscono quelle di cui alla circolare n. 38/1980:

a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti L. 7.576.000.-

b) per gli alunni e studenti della scuola secondaria di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti L. 7.976.000.-

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore e, comunque, dal 21° anno di età in poi L. 8.641.000.-

3.2. Medici radiologi

Le retribuzioni minima e massima riferite al settore industriale non sono applicabili per la liquidazione delle rendite ai medici radiologi, per i quali verrà emanata apposita normativa. Per il momento rimangono in vigore le disposizioni di cui alla circolare n. 34/1981.

RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE IN CORSO DI GODIMENTO AL 1° LUGLIO 1983

Ai fini della riliquidazione delle rendite del settore industriale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 116 del Testo Unico, il citato decreto ministeriale del 14 luglio 1983 fissa i seguenti coefficienti di rivalutazione delle basi retributive:

- per l'anno 1979 e precedenti 1,7542

- per l'anno 1980 1,4478

- per l'anno 1981 1,1643

- per l'anno 1982 e per il primo semestre 1983 1,0000

Alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo in corso di godimento alla data del 1° luglio 1983, provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, secondo i criteri illustrati nell'allegato n.2.

Farà carico invece alle competenti unità operative la riliquidazione riguardante:

A) le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata (v. allegato 2, punto 3.12, ultimo capoverso e punto 3.13, ultimo capoverso);

B) gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause

(3)

estranee all'infortunio e alla malattia professionale", che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n.251/1982, dovranno essere adeguati dal 1° luglio 1983 alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi.

Per il riesame - e conseguente eventuale ripristino dei pagamenti - dei casi cessati anteriormente a tale data, verranno fornite apposite istruzioni

C) le prestazioni segnalate da questa Direzione generale con appositi tabulati e precisamente:

1 - liquidazioni particolari;

2 - rendite cessate successivamente al 1° luglio 1983;

3 - rendite unificate.

Relativamente a queste ultime si dispone che - in relazione ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato - dal 1° luglio 1983, per tutte le rendite unificate sottoposte per la prima volta alla riliquidazione, venga nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico.

Questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione, provvederà alla riliquidazione della rendita sulla base della retribuzione già acquisita e contemporaneamente predisporrà un tabulato di tutti i casi di rendita unificata con data di costituzione successiva al 1° luglio 1980. Le unità operative, dopo aver integrato i dati del tabulato con la retribuzione relativa alla rendita pregressa, dovranno operare il raffronto tra le due retribuzioni rivalutate al 1° luglio 1983. Qualora risulti più favorevole una retribuzione diversa da quella segnalata in sede di costituzione, le unità medesime dovranno comunicare la nuova retribuzione, secondo le modalità previste per la gestione meccanizzata della rendite.

Contemporaneamente, al fine di dare automatico avvio ai conteggi dal 1° luglio 1983, dovranno segnalare il valore "0" nel campo 63 del mod.150/I-mecc., con periodo "dal...al..." uguale a "06.83".

ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI-MISURE DAL 1° LUGLIO 1983

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli importi degli assegni continuativi mensili previsti per i settori industriale ed agricolo sono stati rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite a decorrere dal 1° luglio 1983.

Al relativo adeguamento provvederà direttamente questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione.

PRESTAZIONI ESCLUSE DALLA RILIQUIDAZIONE O RIVALUTATE CON COEFFICIENTE 1

Ai sensi di legge restano escluse dalla riliquidazione le seguenti prestazioni:

- rendite relative a medici colpiti da malattie o lesioni causate dall'azione di raggi X e da sostanze radioattive per le quali, come già detto, verrà emanata apposita normativa;

- assegno per assistenza personale continuativa: rimane invariato nella misura di L. 250.000 in quanto detta prestazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 251/1982, deve essere rivalutata nella stessa misura percentuale della rendita di competenza dell'anno di entrata in vigore della legge stessa (1982), il cui coefficiente di variazione è pari a 1;

- assegno una volta tanto in caso di morte: per i motivi anzidetti, rimane invariato nella misura di L.

1.000.000 fissata dagli articoli 7 e 8 della legge n. 251/1982.

Settore industriale Settore agricolo

Inabilità dal 50 al 59% 140.500 179.000

Inabilità dal 60 al 79% 196.600 250.700

Inabilità dall'80 all'89% 365.200 429.700

Inabilità dal 90 al 100% 561.900 608.600

(4)

RATEAZIONE DELLE RENDITE

A modifica di quanto è stabilito al riguardo dalla ripetuta circolare n. 38/1980 e con decorrenza dal 1°

luglio 1983, in attuazione della deliberazione adottata il 12 luglio 1983 dal Comitato esecutivo ed approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera del 3 agosto 1983, la rateazione delle rendite è disciplinata come segue:

- pagamento bimestrale per le rendite per inabilità permanente di importo fino a L. 1.300.000 annue;

- pagamento mensile per le rendite per inabilità permanente di importo superiore a L. 1.300.000 annue e per le rendite ai superstiti di qualunque ammontare.

Potrà essere autorizzato, caso per caso, un diverso frazionamento ai titolari di rendita che lo chiedano e comprovino di averne effettiva necessità. In tale ipotesi il pagamento dei ratei dovrà essere gestito direttamente dalle unità periferiche con contemporanea sospensione del caso dall'archivio magnetico centrale delle rendite.

COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DEL PROVVEDIMENTO DI RILIQUIDAZIONE

Contestualmente al pagamento del rateo rivalutato e del conguaglio, questa Direzione generale fornirà la relativa comunicazione agli interessati mediante i nuovi modd.170/I-Mecc. e 171/I-Mecc., di cui si allega esemplare e che verranno illustrati con successiva apposita circolare (all. nn.3 e 4).

STAMPA DEI MODD. 150/I-MECC. E 151/I-MECC.

Tenuto conto della cadenza annuale della rivalutazione delle rendite non si ritiene di procedere ogni anno alla stampa dei modd.150/I-mecc. e 151/I-mecc. per tutte le rendite in vigore e per le rendite cessate con data uguale o successiva al 1° luglio 1983.

I moduli suddetti saranno sostituiti da appositi tabulati che questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione invierà ad ogni Ispettorato regionale nel prossimo mese di ottobre.

Peraltro i moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. continueranno ad essere stampati per le singole rendite ogni qualvolta intervenga una variazione degli elementi anagrafico-contabili delle stesse.

AZIONE DI SURROGA E REGRESSO - AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DI RENDITE

Nell'occasione si dispone di provvedere con la massima sollecitudine ad una nuova formulazione delle richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature dovranno chiedere anche il rinvio delle cause ad evitare che - tanto in primo grado quanto in sede di appello - esse vengano rimesse al Collegio su conclusioni non aggiornate.

All. n.4

Allegato n. 1 alla circolare n. 54/1983

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 226

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 luglio 1983.

Rivalutazione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(5)

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1982 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 3 luglio 1980;

Decreta:

Art. 1

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione media giornaliera è fissata per l'anno 1° luglio 1983 - 30 giugno 1984, nella misura di L. 36.075, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 14.069.000 e di L. 7.576.000.

Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 20.260.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 17.164.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 15.617.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1979 e precedenti: 1.7542;

anno 1980: 1.4478;

anno 1981: 1.1643;

anno 1982 ed oltre: 1.0000.

Art. 2

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa rimane stabilito nella misura di L. 250.000 mensili.

Art. 3

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251 l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto rimane stabilito nella misura di L.

1.000.000.

DECRETO 14 luglio 1983

Rivalutazione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(6)

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1982 è risultato pari a 408,9 rispetto alla base 1975 assunta uguale a 100;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, rispetto all'indice accertato per l'anno 1979, è intervenuta una variazione del 75.19 per cento, in misura, quindi, non inferiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per l'anno 1°

luglio 1983 - 30 giugno 1984, nella misura di L. 11.689.000.

Art. 2

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione ai casi d'infortunio avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976, è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 22.060 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 12.530.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 28.260 ed a L. 16.450.

Art. 3

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per assistenza personale continuativa rimane fissato nella misura di L. 250.000 mensili.

Art. 4

A norma dell'art. 233 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, rimane stabilito nella misura di L.

1.000.000.

Allegato n. 2 alla circolare n. 54/1983

CRITERI DI RILIQUIDAZIONE DELLE RENDITE D'INABILITA' PERMANENTE ED AI SUPERSTITI IN CORSO DI GODIMENTO ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 1983.

1. GESTIONE INDUSTRIALE

1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive.

(7)

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1983 liquidate su retribuzioni annue effettive - eventualmente già rivalutate ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 1983, sulle retribuzioni, rivalutate secondo i coefficienti di variazione stabiliti con decreto ministeriale del 13 luglio 1983, entro i nuovi limiti minimo e massimo di L. 14.069.000.

1.2. Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali.

Le rendite per infortuni avvenuti e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 1983 liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate (art. 118 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) sulle retribuzioni convenzionali in vigore al 30 giugno 1983 semprechè queste ultime abbiano subito un incremento non inferiore al 10% rispetto a quelle in vigore al 30 giugno 1980.

Nell'ipotesi in cui non siano intervenute variazioni retributive o queste, non essendo a livello nazionale, non risultino acquisite da questa Direzione generale, le rendite sono determinate sulla retribuzione minima di L. 7.576.000, qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 1983 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entri il massimale di L. 14.069.000.

Per la corretta determinazione delle rendite in parola le unità operative segnaleranno a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative - le categorie di lavoratori per le quali siano intervenuti a livello locale, nel triennio 1° luglio 1980 - 30 giugno 1983, provvedimenti di adeguamento delle retribuzioni convenzionali in misura superiore al nuovo minimale.

In particolare si precisa che:

- le rendite relative ai lavoratori portuali sono riliquidate sul massimale di L. 14.069.000 per le "compagnie portuali" e sul minimale di L. 7.576.000 per i "gruppi portuali" tenuto conto della retribuzione convenzionale fissata dal D.M. 29 giugno 1983 (G.U. n. 207 del 29 luglio 1983);

- le rendite riguardanti gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul salario minimo di L. 7.576.000, atteso quanto previsto dal D.M. 26 ottobre 1970, che ha fissato in L. 2.267 giornaliere la retribuzione convenzionale per tale categoria per tutto il territorio nazionale, facendone salva la rivalutazione automatica in rapporto alle variazioni salariali adottate ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico;

- le rendite relative a studenti di scuole non statali sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali indicate nella circolare cui e allegata la presente nota;

- le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate ai sensi del titolo I del Testo Unico sono riliquidate sul minimale di L. 7.576.000 tenuto conto che le retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 31 marzo 1980 sono tutte inferiori al limite in parola.

- le rendite relative ai lavoratori addetti ai lavori domestici e familiari nonché ai servizi di riassetto e pulizia dei locali sono riliquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui alla circolare n. 11/1983 ovviamente entro i nuovi limiti retributivi.

2. GESTIONE AGRICOLA

Tutte le rendite in corso di godimento al 1° luglio 1983 sono riliquidate sulla retribuzione annua convenzionale di L. 11.689.000.

La stessa retribuzione è applicata, ai sensi del D.M. del 29 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 5 settembre 1977, per la riliquidazione delle rendite relative ai lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'articolo 209 del Testo Unico.

Come precisato al punto 2.3 della circolare cui la presente nota è allegata, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato infortunatisi dal 1° gennaio 1982 le rendite, liquidate sulla retribuzione effettiva che non subisce rivalutazioni essendo il coefficiente pari a 1, sono eventualmente riliquidate sui nuovi limiti retributivi stabiliti per il settore industriale.

3. GESTIONE PER CONTO DELLO STATO

(8)

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati, a norma dell'articolo 190 del Testo Unico, alle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome dello Stato assicurati ai sensi dell'articolo 127 dello stesso Testo Unico nonché a quelle attribuite a speciali gestioni a carico dello Stato.

Si precisa in particolare che:

3.1 le prestazioni economiche agli infortunati già assicurati presso Istituti dell'ex Impero Astro-Ungarico sono riliquidate sul minimale di L. 7.576.000, a norma dell'articolo 9 della legge n. 251/1982;

3.2 le prestazioni economiche a cittadini italiani indennizzati per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica Federale di Germania, del pari, a norma della legge anzidetta, articolo 10, sono riliquidate sul minimale di legge di L. 7.576.000;

3.3 le rendite afferenti ad infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive rivalutate con i coefficienti indicati nella circolare cui è allegata la presente nota entro i nuovi limiti minimo e massimo; l'importo delle rendite è peraltro raddoppiato ai sensi del D.L.L. 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche;

3.4 le rendite riguardanti detenuti, internati per misure di sicurezza e minori sottoposti a misure rieducative occupati in lavorazioni condotte direttamente dallo Stato (convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di Grazia e Giustizia - vedi circolare n. 10/1980), sono riliquidate sul minimale di L.

7.576.000 o sulla eventuale retribuzione effettiva rivalutata; le rendite riguardanti detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima della entrata in vigore (1° giugno 1979) della citata convenzione - che, com'è noto, ha stabilito l'applicazione indiscriminata del Titolo I del Testo Unico - sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavori agricoli;

3.6 le rendite relative a cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del trattato di pace nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, già riliquidate sul minimale di L. 4.319.000, nei quali sono state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai citati coefficienti, entro i nuovi limiti retributivi;

3.7 le rendite a favore delle persone colpite dalla catastrofe del Vajont (legge 31 maggio 1964, n. 357, art.

22) sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni (D.M. 5 febbraio 1966) secondo i seguenti criteri;

- per i lavoratori autonomi e prestatori d'opera a terzi dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro in agricoltura, sul minimale di L.

7.576.000;

- per gli esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di L.

7.576.000 o sul maggiore reddito eventualmente accertato, a suo tempo, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i citati coefficienti, ovviamente entri il limite massimo di L. 14.069.000;

- per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno nonché per i minori di anni 15, sul minimale di L. 7.576.000;

3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti da terremoti in Sicilia (legge 18 marzo 1968, n. 241); le rendite assegnate ai cittadini colpiti dalle calamita naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 (legge 12 febbraio 1969, n. 6);

le rendite relative ai cittadini colpiti dalle calamita naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 1970 (legge 12 dicembre 1970, n. 979); le rendite relative ai cittadini colpiti dal terremoto in provincia di Viterbo (legge 26 maggio 1971, n. 288); le rendite relative ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973 in Sicilia ed in Calabria (legge 23 marzo 1973, n. 36), sono riliquidate:

a) per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo

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determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su questa ultima retribuzione rivalutata con i citati coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo;

b) per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura;

c) per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:

- per gli esercenti libere professioni e lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di L. 7.576.000 ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i citati coefficienti ovviamente entro il limite massimo di L. 14.069.000;

- per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per la agricoltura;

3.9 le rendite a favore di cittadini colpiti da terremoti nel Friuli (legge 29 maggio 1976, n. 336; legge 30 ottobre 1976, numero 730) già liquidate sul minimale di L. 4.319.000 ai sensi dell'articolo 39 della sopraindicata legge n. 336/1976, sono riliquidate sul nuovo limite minimo previsto per l'industria;

3.10 le rendite a favore di cittadini colpiti dal terremoto del novembre 1980 in Campania ed in Basilicata (legge 22.12.1980, numero 874), già liquidate sul minimale di L. 4.319.000 ai sensi della predetta legge, sono riliquidate sul nuovo minimale di lire 7.576.000;

3.11 le rendite erogate al personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva (v. circolare n.

42/1981), sono riliquidate in base ai coefficienti di variazione sopra indicati, entro i limiti di legge;

3.12 le rendite a favore di cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (legge 19 ottobre 1970, n. 744 e D.M. 6 novembre 1973) sono riliquidate sul minimale di L.

7.576.000 o sulla retribuzione di lire 11.689.000 prevista per il settore agricolo a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo Unico.

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o romeno, restano confermati i criteri di cui alle circolari nn. 113/1970 (pagg. 2 e 3) e 1/1975 (pag.2).

Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o romeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria o alla nuova retribuzione prevista per il settore agricolo, le rendite medesime devono essere integrate, a cura delle Unità operative che provvedano al relativo pagamento, fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

3.13 le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere del Belgio (legge 27 luglio 1962, n. 1115) sono soggette all'peratività dell'articolo 116 del Testo Unico, su conforme parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del massimale di L. 14.069.000.

Per le rendite per le quali al 1° luglio 1983 era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita ai sensi della legge n. 1115/1962 e quella acquisita ai sensi della legge belga 24 dicembre 1963, tuttora escluse dalla gestione meccanizzata, la riliquidazione deve essere operata a cura delle componenti Unità operative.

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