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DETPRES DEL 14 FEBBRAIO 2019 N. 49 Convenzione tra Unioncamere e Inail per lo scambio di informazioni e dati a fini istituzionali.

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DETPRES DEL 14 FEBBRAIO 2019 N. 49

Convenzione tra Unioncamere e Inail per lo scambio di informazioni e dati a fini istituzionali.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione “, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013 n. 10 e successive modificazioni;

vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e, in particolare, l’art. 18 comma 2;

tenuto conto che l’art. 3 del d.l. n. 103/1991, convertito con modificazioni dalla legge n.

166/1991 stabilisce che non è considerata violazione del segreto d’ufficio lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni e Camere di commercio ai fini della verifica degli obblighi contributivi e fiscali;

considerato che l’art. 32 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, dispone che, al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, sia attivata l’interconnessione telematica tra i sistemi informativi dell’Ufficio del Registro delle Imprese e quelli dell’Inail, con apposita convenzione;

visto l’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici al fine di accrescere l’efficienza delle Amministrazioni e ne definisce l’ambito di applicazione;

visti il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento UE n. 2016/679 che dispongono, tra l’altro, che i titolari del trattamento dei dati personali sono tenuti ad adottare le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;

visto l’articolo 50 del d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale - CAD” così come modificato dall’art. 34 del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, prevede, tra l’altro, che:

“qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvo i casi previsti dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle

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altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”;

visto, altresì, l’articolo 73, “Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC)” commi 1 e 3-quater del predetto CAD, come modificati dall’articolo 57 del d.lgs. 26 agosto 2016, n.

179, che prevedono il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati nonché le relative regole tecniche;

considerata la determinazione del Direttore generale in qualità di commissario straordinario dell’Agenzia per l’Italia Digitale 24 luglio 2013, n. 126 “Linee Guida per la stesura di convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 58 del Codice dell’Amministrazione Digitale riguardante “Modalità della fruibilità del dato”;

vista la Convenzione tra Inail e Unioncamere per lo scambio di informazioni e dati a fini istituzionali sottoscritta il 30 gennaio 2013;

tenuto conto dei benefici ottenuti nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Inail mediante la consultazione e fruizione dei dati forniti da Unioncamere nel periodo di vigenza del precedente accordo;

ritenuto opportuno sottoscrivere una nuova Convenzione con Unioncamere per l’espletamento delle attività istituzionali;

preso atto che l’Istituto ha necessità di avere, per l’attività amministrativa e ispettiva, specifiche aggregazioni di dati detenuti da Unioncamere e che, a tale fine, si è reso necessario prevedere, sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, prestazioni di elaborazioni aggiuntive, a titolo oneroso e all’uopo predisposte per Inail;

preso atto, altresì, che i costi connessi alle prestazioni per elaborazioni aggiuntive, sono stati quantificati in euro 100.000,00 (IVA esclusa) per ogni anno di vigenza dell’accordo e saranno imputati, a partire dall’esercizio 2019, sulla voce di spesa U.1.03.02.05, V livello 003, Missione 1 “Politiche previdenziali”, programma 1.1 “Gestioni tariffarie ed economiche degli assicurati” e che il rimborso di detti costi avverrà dietro presentazione, da parte di Unioncamere, di apposito rendiconto e riscontro dei flussi informatici;

visti la relazione del Direttore generale in data 5 febbraio 2019 e lo schema di Convenzione tra Inail e Unioncamere ivi allegato,

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DETERMINA

di approvare lo schema di Convenzione tra Unioncamere e Inail che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione

La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Responsabile della direzione centrale rapporto assicurativo.

f.to prof. Massimo De Felice

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