Allegato 1 alla circ. n. 8/2004 RIEPILOGO PER GLI ANNI 1994 – 2003
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE, A LIVELLO NAZIONALE, DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE
(1)
Tipologie di lavoratori 1994
e 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
fino al 30.6 dal
1.7 fino al 30.6 dal
1.7 fino al 30.6 dal
1.7 fino al
30.6 dal 1.7
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
(2)
detenuti ed internati
(art. 4, n. 9, T.U.) 30,29 33,40 36,81 37,40 38,37 39,41 40,36
allievi dei corsi di istruzione
professionale (art. 4, n. 5, T.U.) 30,29 33,40 36,81 37,40 38,37 39,41 40,36
lavoratori in lav. socialmente utili 30,29 33,40 36,81 37,40 38,37 39,41 40,36
lavoratori in tirocini formativi e di orientamento
(3)
30,29 33,40 36,81 37,40 38,37 39,41 40,36
lavoratori in lav. di pubblica utilità (4)
33,40 36,81 37,40 38,37 39,41 40,36
lavoratori in P.I.P.
lavoratori in borse lavoro
(5) 834,98 920,24 934,96 959,28 985,25 1.008,88
Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c.
(6) 30,30 33,40 36,82 37,40 38,38 39,42 40,37
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994
(7)
62,04 x 12
68,37
x 12 69,46
x 12 71,27
x 12 73,19
x 12 74,95
x 12
Note:
(1) Sono indicate le retribuzioni convenzionali di cui ai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 della circolare n.36/2003 (importi in euro).
(2) E’ indicato l’importo giornaliero (minimale di rendita : 300), ad eccezione dell’importo mensile relativo a P.I.P. e borse lavoro (minimale di rendita : 12).
(3) L’importo di €. 30,29 (L. 58.656) era in vigore dal 10.6.1995 (v. D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).
(4) L’importo di €. 33,40 (L. 64.670) era in vigore dal 16.12.1997 (v. D.lgs. n. 468/1997).
(5) Dal 2001 sono stati attivati solo i P.I.P.
(6) La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.
(7) Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite con D.M. 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).
Dal 1.1.1996 il D.M. 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.