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CONVENZIONE TRA La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

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Academic year: 2022

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CONVENZIONE TRA

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (codice fiscale e partita IVA:

13109681000), con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, Prof.

Marco Elefanti (di seguito, anche la “Fondazione”);

E

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – CROB (Centro di Riferimento Oncologico Basilicata) Partita Iva: 0132315061, con sede in Rionero in Vulture (PZ), Via Padre Pio, 1, cap.

85028, in persona del Direttore Generale FF, Dott.ssa Cristiana Mecca (di seguito, anche “CROB”

e, insieme con la Fondazione, le “Parti”).

PREMESSO CHE

- l’IRCCS CROB ha richiesto di attivare una convenzione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS avente ad oggetto attività relative alla radioprotezione;

- a seguito di intercorsa corrispondenza si è addivenuti alla redazione del presente accordo convenzionale;

- con deliberazione n……..l’IRCCS CROB ha approvato il presente schema di convenzione;

- con deliberazione n…….. la Fondazione ha approvato il presente schema di convenzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1

1. Le Premesse e l’Allegato formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

1. La Fondazione assume l’impegno di erogare, in favore del CROB – nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo– i seguenti servizi:

a) sorveglianza fisica degli ambienti, con riferimento alla nomina di un Esperto Qualificato, con aspetti operativi quali misure, verifiche, valutazioni, prescrizioni ed elaborazione di documenti tecnici, nonché all’istituzione e all’aggiornamento dei registri di sorveglianza

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fisica, in osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (e s.m.i.);

b) sorveglianza fisica del personale afferente al CROB, mediante l’Esperto Qualificato nominato ai sensi della precedente lettera a), con aspetti operativi quali valutazioni e annotazione delle dosi di tutti il personale radioesposto nelle schede dosimetriche personali e, laddove previsti, nei libretti di radioprotezione;

(di seguito, congiuntamente, anche i “Servizi”; o, singolarmente, il “Servizio”).

2. I Servizi saranno erogati presso gli ambienti dell’Ospedale CROB;

(di seguito, congiuntamente, anche i “Locali”; o, singolarmente, il “Locale”).

3. La Fondazione erogherà i Servizi mediante personale afferente alla UOC di Fisica Sanitaria della medesima Fondazione (di seguito, anche il “Personale”);

4. Il Personale svolgerà l’attività oggetto della presente Convenzione, nelle modalità e negli orari concordati dai Referenti di cui al successivo articolo 6. Resta fermo, in ogni caso, che i Servizi dovranno essere erogati nel rispetto delle esigenze connesse con il regolare svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione.

5. La Fondazione si obbliga a erogare i Servizi mettendo a disposizione la strumentazione all’uopo necessaria e assicurando la piena idoneità e conformità alle norme di tale strumentazione.

Art. 3

1. L'attività del personale della UOC di Fisica Sanitaria dovrà essere espletata al di fuori dell'orario di servizio ordinario e straordinario e si sostanzierà in un minimo di 25 accessi per anno programmati con la cadenza prevista dai protocolli per l'effettuazione dei controlli di qualità ed accessi straordinari dettati da specifiche esigenze autorizzative.

2. Le spese di trasferta per il personale della Fondazione per le attività presso il CROB sono ricomprese nell’onorario previsto nel successivo Art. 4.

3. Il CROB, ove disponibili, mette a disposizione sistemazioni per il pernottamento del Personale di cui all’art. 2 comma 3.

Art. 4

1. Per i Servizi oggetto della presente Convenzione, il CROB si impegna a pagare alla Fondazione l’importo annuo omnicomprensivo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA, quale corrispettivo delle prestazioni effettuate in suo favore.

(3)

2. La Fondazione emetterà, con cadenza semestrale, una fattura intestata al CROB, allegando un prospetto riepilogativo delle prestazioni rese nel semestre di riferimento.

3. Il pagamento delle fatture dovrà essere compiuto dal CROB – con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Fondazione – nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

4. Il mancato o ritardato pagamento da parte del CROB farà maturare, in favore della Fondazione, interessi legali sulle somme scadute, senza necessità di formale costituzione in mora.

Art. 5

1. Fermo quanto previsto nell’articolo 2, comma 5, la Fondazione garantisce la piena idoneità e conformità delle attrezzature utilizzate nella (o, comunque, funzionali alla) esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione oltre all’idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto, già formato per lo svolgimento di tali attività.

Art. 6

1. Salvo diversa successiva comunicazione, vengono indicati quali Referenti delle Parti per lo svolgimento dei Servizi:

- per la Fondazione: Prof. Marco De Spirito - per il CROB: Dott. Luigi D’Angola

Art. 7

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal decreto legislativo n. 231/2001.

2. Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da ciascuna (pubblicati sui rispettivi siti internet www.policlinicogemelli.it e www.crob.it) e si impegnano a rispettarne tutte le disposizioni. In caso di violazione di tali disposizioni, ciascuna Parte avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ.

Art. 8

1. Le Parti s’impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

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2. il CROB, in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (Allegato n. 1) alla presente Convenzione e parte integrante della stessa, nomina la Fondazione Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. Sottoscritto l’atto, la Fondazione garantisce l’osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale dipendente, nonché di quello esterno incaricato per l’esecuzione della Convenzione. La validità dell’atto si intende altresì estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della presente Convenzione.

Art. 9

1. La presente Convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dal 16 Ottobre 2019 e potrà essere rinnovata o prorogata previo accordo scritto tra le Parti.

2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata.

3. La Fondazione avrà, in ogni caso, diritto al pagamento dell’attività svolta sino alla data di efficacia del recesso.

Art. 10

1. Le Parti precisano che eventuali modifiche o integrazioni della Convenzione potranno essere concordate tra i contraenti esclusivamente in forma scritta e avranno efficacia in quanto sottoscritte da entrambe.

Art. 11

1. Ogni controversia, riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione o comunque inerente alla stessa è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.

Art.12

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato, le Parti richiamano le norme del C.C. e le disposizioni di legge vigenti nella materia di cui alla presente Convenzione

Art. 13

1. Il presente atto, redatto in triplice originale, sarà soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 131 del 26/4/1986, e sconterà l’imposta fissa di registro (art. 4

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DPR 633/72). Le spese di bollo e registrazione saranno a carico di CROB.

* * * Si allega:

Allegato n. 1 Atto di nomina della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.

* * * Letto, approvato e sottoscritto

Roma, ………

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Il Direttore generale

Prof. Marco Elefanti

______________________________

Il CROB di Rionero in Vulture Il Direttore generale

……….

_______________________________

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