CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO E MEDPLUS PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA
TRA
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico (appresso denominata “Fondazione”) - (C.F. e P.I. 04724150968), con sede in Milano - Via Francesco Sforza 28 - nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante delegato, Dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica ove sopra
E
Medplus S.r.l. Struttura privata non convenzionata con il SSR - (di seguito denominata “Contraente”), con sede in San Vittore Olona (MI), Strada Statale del Sempione, 264 (P.I. 10499600962) in persona del legale rappresentate Dr. Franco Mantini, domiciliato per la carica presso la sede in San Vittore Olona (MI), Strada Statale del Sempione, 21
PREMESSO CHE
- il Contraente è una struttura sanitaria privata non convenzionata con il SSR, autorizzata dall’ATS competente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
- il Contraente ha chiesto la disponibilità della Fondazione tesa ad ottenere l’espletamento di attività specialistica, presso i propri locali da parte di personale Dirigente Medico dipendente della Fondazione, appartenente alle discipline specialistiche indicate all’art. 2 della stessa;
- l’art. 117, comma 7, del CCNL della Dirigenza Medica 2016-2018, prevede la possibilità di svolgimento di attività professionale richiesta a pagamento da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all’azienda e svolta, fuori dall’ orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali;
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1984 del 08/07/2022 - Allegato Utente 1 (A01)
- l’art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000, che regolamenta l’attività libero professionale precisa che l’attività resa per conto dell’azienda all’esterno della struttura, se svolta fuori dall’orario di servizio, può essere considerata attività libero professionale, garantendo il rispetto dei principi di fungibilità e rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- la Fondazione disponendo di personale qualificato, in possesso delle specialità richieste, accetta di mettere a disposizione della struttura richiedente detto personale, nel rispetto di ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia di attività libero professionale.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – La Fondazione autorizza il personale dipendente della Dirigenza Medica, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica a favore della struttura gestita dal Contraente per le specialità specificate nell’all. 1.
Art. 3 – L’attività prevista sarà resa mediante accessi da effettuare fuori dall’orario di servizio, al fine di non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale medico individuato dalla Fondazione, per la specialità prevista dalla presente convenzione, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione.
Art. 4 – L’attività consiste nello svolgimento delle prestazioni indicate nella tabella allegata alla presente convenzione, all. 1, alle tariffe riportate. Le Parti si riservano di regolare, mediante semplice scambio di corrispondenza, eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell’attività, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione in materia.
Art. 5 – Ulteriori prestazioni specialistiche afferenti a specialità non previste nella presente convenzione, di cui il Contraente avesse necessità in futuro, potranno essere richieste mediante compilazione e sottoscrizione dell’allegato alla presente
convenzione, all. 2, e saranno autorizzate dalla Fondazione, con apposito provvedimento, ai sensi di quanto disciplinato dalla presente convenzione.
Art. 6 – Si conferma che l’attività viene resa, da parte dei dirigenti medici dipendenti della Fondazione, in adempimento alla presente convenzione. Eventuali iniziative riguardanti detto personale dovranno, pertanto, essere definite d’intesa tra la
Fondazione e il Contraente.
Art. 7 –. L’attività prevista dalla presente convenzione non è compatibile con qualsiasi forma di pubblicità che riguardi i professionisti della Fondazione, le loro specialità, i loro curricula, diffusi a mezzo brochure informative a stampa, o attraverso banner e sito web della struttura. La promozione delle prestazioni erogate dalla struttura potrà
aver luogo esclusivamente prescindendo dal professionista che le eroga.
Art. 8 – Relativamente alle attività espletate, ai fini dell’ emissione della fattura da parte della Fondazione, il Contraente, a cadenza mensile, dovrà trasmettere all’Ufficio Libera Professione della Fondazione, un prospetto dalla quale risulti il numero totale degli accessi e la tipologia di prestazioni effettuate nel periodo considerato dal personale dipendente, con le relative tariffe, le date e gli orari di espletamento dell’attività. La trasmissione dovrà avvenire entro il giorno 5 del mese successivo, tramite posta elettronica all’indirizzo email [email protected], con invio in copia (cc) all’indirizzo email [email protected]
Art. 9 – Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di
mora nella misura del saggio legale.
Art. 10 - La Fondazione provvederà a trattenere dal corrispettivo lordo la quota di propria competenza e a corrispondere il restante importo al Dirigente Medico che ha espletato l’attività subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.
Art. 11 - Il Contraente si impegna a garantire, a proprie cura e spese, adeguata copertura assicurativa per il personale operante nell’ambito della presente convenzione e manleva tale personale e la Fondazione per i danni eventualmente causati a terzi nell’espletamento dell’attività oggetto della convenzione.
Art. 12 - La presente convenzione decorre dal 15 luglio 2022 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2023. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con preavviso scritto di trenta giorni, mediante raccomandata R.R.
Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti interessate.
Art. 13 - Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare i dati secondo le modalità e le finalità definite dal Contraente e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione. Il Contraente, in adempimento agli obblighi sanciti dall’art.28 del Regolamento UE 679/2016, nomina la Fondazione, tramite la sottoscrizione del presente atto, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati connessi con l’espletamento del presente incarico. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l’accettazione della nomina quale responsabile del esterno del trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.
Art. 14 – Il Contraente dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ex legge 190/2012, e del Codice
Etico della Fondazione, di cui ha preso visione sul sito internet (www.policlinico.mi.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenuti.
Art. 15 - La presente convenzione:
- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, all. A, Tariffa, parte I del D.P.R.
26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del
D.P.R. 131/86.
Art. 16 - Le spese inerenti l’imposta di bollo sono a carico del Contraente.
Art. 17 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo, quello di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, ________________
FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ezio Belleri ………
MEDPLUS SRL
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Dott. Franco Mantini ..……….…….