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OGGETTO: Approvazione Variante 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” LA GIUNTA COMUNALE - Premesso:

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\ OGGETTO: Approvazione Variante 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO”

LA GIUNTA COMUNALE - Premesso:

a) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 29/06/2006, è stato approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” ed il relativo schema di convenzione urbanistica, presentato dalla SOGEI s.r.l., dall’Impresa Edile Schiavone Giuseppe e Figlio s.n.c., dalla C.E.I. s.r.l., dalla Maurizi Case s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e Cavina Osvaldo;

b) che con atto a rogito Studio Notarile Barisone Rep. n. 34607/3106 del 11/10/2006 é stata stipulata la convenzione urbanistica che disciplina i rapporti tra Comune di Imola ed i lottizzanti per l’attuazione del Piano “N4” suddetto, sottoscritta in conformità alla deliberazione precitata;

c) che con delibera G.C. n. 191 del 3/2/2013 è stata approvata la Variante 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4” presentata dalla SOGEI s.r.l., dall’Impresa Edile MULINARI, dalla DOMUS ROMAGNA s.r.l., dalla ECOEDIL COSTRUZIONI s.r.l., dalla C.E.I. s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e D’Onofrio M. Carmela, consistente nell’accorpamento di due lotti (uno di proprietà C.E.I. e uno di proprietà Padula/D’Onofrio) e nella realizzazione di n. 4 fabbricati residenziali in luogo di 3 previsti dal Piano approvato, ferma la superficie utile di mq 4.600 e la superficie edilizia totale (Set) di mq 9.200;

d) che la Variante 1 precitata non ha comportato necessità di modifica della convenzione urbanistica a rogito Notaio Barisone Rep. n. 34607/3106 del 11/10/2006;

e) che i lavori relativi alle opere di urbanizzazione sono ultimati, mentre gli interventi edilizi sono in corso di ultimazione;

- richiamato:

1) che il Piano Particolareggiato riguarda un’area destinata alla realizzazione di un insediamento residenziale, posta tra la Chiesa di San Francesco e l’impianto sportivo esistente in Via Salvo D’Acquisto e tra Viale D’Agostino ed il futuro asse attrezzato – 2° stralcio (“Bretella”);

2) che l’area di intervento della superficie complessiva di mq 19.233 circa è distinta al Catasto Terreni al Foglio 150 particelle 1868 – 1869 – 1870 – 1871 – 1872 – 1873 – 1877 – 1879 – 1880 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884 – 1889 – 1890 – 1891 – 1892 – 1893 – 1894;

3) che il Piano Particolareggiato “N 4” è conforme al PSC-RUE adottato con delibera C.C. n. 41 del 27/3/2013;

- vista la richiesta di approvazione della Variante 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata

“N4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” presentata dalla C.E.I. s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e D’Onofrio Carmela, in qualità di proprietari dei lotti in corso di completamento, in data 2/4/2014 prot. gen. 12874 e successive integrazioni, corredata dai seguenti elaborati:

1) Relazione

2) Norme Tecniche di Attuazione del Piano

- evidenziato in particolare, che la Variante proposta modifica gli artt. 3 e 5 delle N.T.A. e riguarda:

a) l’adeguamento dell’altezza massima degli edifici ancora da realizzare, al parametro ammesso dalla scheda di P.R.G. da 7,5 m. a 8,5 m.;

b) la divisione del lotto 6 in due lotti (lotto 6 e lotto 6a) e conseguente adeguamento della tabella dati di progetto delle N.T.A. del Piano Particolareggiato;

c) spostamento della Su e Set tra i lotti 4-5-6-6a nella misura massima del 10%;

(2)

d) inserimento della possibilità di realizzare autorimesse pertinenziali anche fuori terra (oltre che seminterrate e interrate) fermo restando il numero dei piani;

- atteso che la sopracitata richiesta di variante e gli elaborati che ne formano parte integrante, sono rimasti depositati a libera visione del pubblico presso il Servizio Pianificazione Urbanistica per sessanta giorni consecutivi e precisamente dal 4/6/2014 al 2/8/2014 e che entro tale termine chiunque ha potuto presentare osservazioni ed opposizioni;

- che l’avviso di deposito precitato é stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 162 del 4/6/2014, all’albo pretorio del Comune dal 4/6/2014 al 2/8/2014 e ne è stata data informazione sul sito Internet del Comune;

- richiamato che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

- visti agli atti:

1) il parere favorevole Prot. 33757/2014 pervenuto in data 19/9/2014 prot. gen. 38952 sotto l’aspetto igienico-sanitario dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. di Imola, a termini dell’art. 19 comma 1, lett. h) della L.R. 19/1982 e s.m.;

2) il parere favorevole espresso dall’ARPA – Distretto Territoriale di Imola Prot. 11959 del 2/9/2014, sotto il profilo ambientale, acquisito al prot. gen. 36626 del 4/9/2014 a condizione siano mantenute e rispettate le condizioni già espresse nel parere Prot. 1256 del 24/3/2006 e Prot. 54142 del 2/10/2012 relativamente agli ambienti di vita più sensibili, rispetto alle fonti di rumore;

- dato atto che il parere reso dalla Provincia di Bologna – Sett. Ambiente – Serv. Pianificazione Paesistica – Uff. Tutela e conservazione del Suolo di Bologna pervenuto in data 13/10/2005 prot.

gen. n. 53314, resta valido in quanto le modifiche al Piano non hanno rilevanza sismica;

- visto l’art. 6, commi 3 e 3bis del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – parte Seconda che stabilisce che la valutazione ambientale di piani e programmi di pianificazione territoriale che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento;

- visto il punto 3.6 della Circolare Regione Emilia Romagna Prot. n. 269360/2008 del 12 novembre 2008 che individua le ipotesi di esclusione di strumenti e varianti da ogni valutazione ambientale;

- visto inoltre, l’art. 5, comma 5 della L.R. 24/03/2000 n. 20 che individua i casi di esclusione delle varianti dalla procedura di valutazione ambientale;

- ritenuto di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 4/2008, trattandosi solo di adeguamenti a valori già previsti dalla scheda di P.R.G., e pertanto ricade tra i casi di esclusione di cui all’art. 5, comma 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. ed in particolare nella lett. c) “modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi”;

a) che la condizione posta dall’ARPA è già contenuta nella convenzione urbanistica alla voce

“Prescrizioni Particolari” e dovrà essere recepita in sede di rilascio dei permessi di costruire dei singoli edifici;

b) che le modifiche proposte non incidono sui parametri urbanistico-edilizi previsti nel Piano approvato e pertanto non si rende necessario modificare la convenzione urbanistica;

c) che la presente Variante non comporta modifiche al progetto della rete fognaria, già realizzata e collaudata e pertanto, non necessita dell’acquisizione del parere di competenza di HERA spa previsto dal vigente Regolamento di fognatura e depurazione;

(3)

- visto l’art. 5 comma 13 D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito in L. 12/07/2011 n. 106 per effetto della quale a decorrere dal 12/09/2011 la competenza ad approvare i piani attuativi conformi al P.R.G. è della Giunta Comunale;

- visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 entrato in vigore il 20 aprile 2013, che individua gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare l’art. 39 riguardante la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio;

- dato atto che la bozza del presente provvedimento e gli elaborati tecnici, sono stati pubblicati nel web del Comune nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

- visto l’art. 25 della L.R. 7/12/1978 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

- visto l’art. 41 comma 2 della L.R. n. 20 del 24/03/2000 come modificato dall’art. 1 L.R. 34/2000, che consente l’approvazione di piani attuativi secondo le disposizioni previste nella legislazione nazionale e regionale previgente;

- visto l’art. 1.1.3 del PSC adottato che definisce che “per gli strumenti urbanistici attuativi, in qualsiasi modo denominati, di iniziativa privata concertati e autorizzati alla presentazione alla data di adozione del PSC il RUE prevede che restino in vigore le norme dei PRG previgenti;

- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Ing. Laura Ricci sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che in assenza del Dirigente, il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal Segretario Generale, dott.ssa D'Amore Simonetta che lo sostituisce in virtù dell’atto sindacale prot. gen. 2112 del 2/1/2014;

- con voti

D E L I B E R A

1) di approvare, per quanto in premessa rappresentato, ex art. 25 L.R. 47/78 e s.m., la Variante 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO”, composta dai seguenti elaborati:

a) Relazione

b) Norme Tecniche di Attuazione del Piano

2) di precisare che l’elaborato “Norme Tecniche di Attuazione del Piano” sostituisce il corrispondente approvato con delibera C.C. n. 111/2006 e modificato dalla Variante 1 approvata con delibera C.C. n. 191/2013, mentre sono confermati nel loro contenuto i restanti elaborati del Piano approvati e modificati con le medesime delibere, non oggetto della presente Variante;

3) di dare atto che l’approvazione della presente Variante non comporta necessità di modifica della convenzione urbanistica a rogito Studio Notarile Barisone Rep. n. 34607/3106 del 11/10/2006 che disciplina i rapporti tra Comune di Imola e lottizzanti in adempimento della deliberazione C.C. n. 111 del 29/06/2006;

4) di stabilire che, a norma art. 3 – 4° comma della L.R. 8/11/1988 n. 46 e successive modifiche, copia della Variante 2 al Piano Particolareggiato “N 4”, venga trasmessa alla Giunta Regionale ed alla Giunta Provinciale entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione.

LR/ro

(4)

\ OGGETTO: Approvazione Variante 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO”

LA GIUNTA COMUNALE - Premesso:

a) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 29/06/2006, è stato approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” ed il relativo schema di convenzione urbanistica, presentato dalla SOGEI s.r.l., dall’Impresa Edile Schiavone Giuseppe e Figlio s.n.c., dalla C.E.I. s.r.l., dalla Maurizi Case s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e Cavina Osvaldo;

b) che con atto a rogito Studio Notarile Barisone Rep. n. 34607/3106 del 11/10/2006 é stata stipulata la convenzione urbanistica che disciplina i rapporti tra Comune di Imola ed i lottizzanti per l’attuazione del Piano “N4” suddetto, sottoscritta in conformità alla deliberazione precitata;

c) che con delibera G.C. n. 191 del 3/2/2013 è stata approvata la Variante 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4” presentata dalla SOGEI s.r.l., dall’Impresa Edile MULINARI, dalla DOMUS ROMAGNA s.r.l., dalla ECOEDIL COSTRUZIONI s.r.l., dalla C.E.I. s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e D’Onofrio M. Carmela, consistente nell’accorpamento di due lotti (uno di proprietà C.E.I. e uno di proprietà Padula/D’Onofrio) e nella realizzazione di n. 4 fabbricati residenziali in luogo di 3 previsti dal Piano approvato, ferma la superficie utile di mq 4.600 e la superficie edilizia totale (Set) di mq 9.200;

d) che la Variante 1 precitata non ha comportato necessità di modifica della convenzione urbanistica a rogito Notaio Barisone Rep. n. 34607/3106 del 11/10/2006;

e) che i lavori relativi alle opere di urbanizzazione sono ultimati, mentre gli interventi edilizi sono in corso di ultimazione;

- richiamato:

1) che il Piano Particolareggiato riguarda un’area destinata alla realizzazione di un insediamento residenziale, posta tra la Chiesa di San Francesco e l’impianto sportivo esistente in Via Salvo D’Acquisto e tra Viale D’Agostino ed il futuro asse attrezzato – 2° stralcio (“Bretella”);

2) che l’area di intervento della superficie complessiva di mq 19.233 circa è distinta al Catasto Terreni al Foglio 150 particelle 1868 – 1869 – 1870 – 1871 – 1872 – 1873 – 1877 – 1879 – 1880 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884 – 1889 – 1890 – 1891 – 1892 – 1893 – 1894;

3) che il Piano Particolareggiato “N 4” è conforme al PSC-RUE adottato con delibera C.C. n. 41 del 27/3/2013;

- vista la richiesta di approvazione della Variante 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata

“N4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” presentata dalla C.E.I. s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e D’Onofrio Carmela, in qualità di proprietari dei lotti in corso di completamento, in data 2/4/2014 prot. gen. 12874 e successive integrazioni, corredata dai seguenti elaborati:

1) Relazione

2) Norme Tecniche di Attuazione del Piano

- evidenziato in particolare, che la Variante proposta modifica gli artt. 3 e 5 delle N.T.A. e riguarda:

a) l’adeguamento dell’altezza massima degli edifici ancora da realizzare, al parametro ammesso dalla scheda di P.R.G. da 7,5 m. a 8,5 m.;

b) la divisione del lotto 6 in due lotti (lotto 6 e lotto 6a) e conseguente adeguamento della tabella dati di progetto delle N.T.A. del Piano Particolareggiato;

c) spostamento della Su e Set tra i lotti 4-5-6-6a nella misura massima del 10%;

(5)

d) inserimento della possibilità di realizzare autorimesse pertinenziali anche fuori terra (oltre che seminterrate e interrate) fermo restando il numero dei piani;

- atteso che la sopracitata richiesta di variante e gli elaborati che ne formano parte integrante, sono rimasti depositati a libera visione del pubblico presso il Servizio Pianificazione Urbanistica per sessanta giorni consecutivi e precisamente dal 4/6/2014 al 2/8/2014 e che entro tale termine chiunque ha potuto presentare osservazioni ed opposizioni;

- che l’avviso di deposito precitato é stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 162 del 4/6/2014, all’albo pretorio del Comune dal 4/6/2014 al 2/8/2014 e ne è stata data informazione sul sito Internet del Comune;

- richiamato che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

- visti agli atti:

1) il parere favorevole Prot. 33757/2014 pervenuto in data 19/9/2014 prot. gen. 38952 sotto l’aspetto igienico-sanitario dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. di Imola, a termini dell’art. 19 comma 1, lett. h) della L.R. 19/1982 e s.m.;

2) il parere favorevole espresso dall’ARPA – Distretto Territoriale di Imola Prot. 11959 del 2/9/2014, sotto il profilo ambientale, acquisito al prot. gen. 36626 del 4/9/2014 a condizione siano mantenute e rispettate le condizioni già espresse nel parere Prot. 1256 del 24/3/2006 e Prot. 54142 del 2/10/2012 relativamente agli ambienti di vita più sensibili, rispetto alle fonti di rumore;

- dato atto che il parere reso dalla Provincia di Bologna – Sett. Ambiente – Serv. Pianificazione Paesistica – Uff. Tutela e conservazione del Suolo di Bologna pervenuto in data 13/10/2005 prot.

gen. n. 53314, resta valido in quanto le modifiche al Piano non hanno rilevanza sismica;

- visto l’art. 6, commi 3 e 3bis del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – parte Seconda che stabilisce che la valutazione ambientale di piani e programmi di pianificazione territoriale che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento;

- visto il punto 3.6 della Circolare Regione Emilia Romagna Prot. n. 269360/2008 del 12 novembre 2008 che individua le ipotesi di esclusione di strumenti e varianti da ogni valutazione ambientale;

- visto inoltre, l’art. 5, comma 5 della L.R. 24/03/2000 n. 20 che individua i casi di esclusione delle varianti dalla procedura di valutazione ambientale;

- ritenuto di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 4/2008, trattandosi solo di adeguamenti a valori già previsti dalla scheda di P.R.G., e pertanto ricade tra i casi di esclusione di cui all’art. 5, comma 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. ed in particolare nella lett. c) “modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi”;

a) che la condizione posta dall’ARPA è già contenuta nella convenzione urbanistica alla voce

“Prescrizioni Particolari” e dovrà essere recepita in sede di rilascio dei permessi di costruire dei singoli edifici;

b) che le modifiche proposte non incidono sui parametri urbanistico-edilizi previsti nel Piano approvato e pertanto non si rende necessario modificare la convenzione urbanistica;

c) che la presente Variante non comporta modifiche al progetto della rete fognaria, già realizzata e collaudata e pertanto, non necessita dell’acquisizione del parere di competenza di HERA spa previsto dal vigente Regolamento di fognatura e depurazione;

(6)

- visto l’art. 5 comma 13 D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito in L. 12/07/2011 n. 106 per effetto della quale a decorrere dal 12/09/2011 la competenza ad approvare i piani attuativi conformi al P.R.G. è della Giunta Comunale;

- visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 entrato in vigore il 20 aprile 2013, che individua gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare l’art. 39 riguardante la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio;

- dato atto che la bozza del presente provvedimento e gli elaborati tecnici, sono stati pubblicati nel web del Comune nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

- visto l’art. 25 della L.R. 7/12/1978 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

- visto l’art. 41 comma 2 della L.R. n. 20 del 24/03/2000 come modificato dall’art. 1 L.R. 34/2000, che consente l’approvazione di piani attuativi secondo le disposizioni previste nella legislazione nazionale e regionale previgente;

- visto l’art. 1.1.3 del PSC adottato che definisce che “per gli strumenti urbanistici attuativi, in qualsiasi modo denominati, di iniziativa privata concertati e autorizzati alla presentazione alla data di adozione del PSC il RUE prevede che restino in vigore le norme dei PRG previgenti;

- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Ing. Laura Ricci sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che in assenza del Dirigente, il parere di regolarità tecnica è stato espresso dal Segretario Generale, dott.ssa D'Amore Simonetta che lo sostituisce in virtù dell’atto sindacale prot. gen. 2112 del 2/1/2014;

- con voti

D E L I B E R A

1) di approvare, per quanto in premessa rappresentato, ex art. 25 L.R. 47/78 e s.m., la Variante 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO”, composta dai seguenti elaborati:

a) Relazione

b) Norme Tecniche di Attuazione del Piano

2) di precisare che l’elaborato “Norme Tecniche di Attuazione del Piano” sostituisce il corrispondente approvato con delibera C.C. n. 111/2006 e modificato dalla Variante 1 approvata con delibera C.C. n. 191/2013, mentre sono confermati nel loro contenuto i restanti elaborati del Piano approvati e modificati con le medesime delibere, non oggetto della presente Variante;

3) di dare atto che l’approvazione della presente Variante non comporta necessità di modifica della convenzione urbanistica a rogito Studio Notarile Barisone Rep. n. 34607/3106 del 11/10/2006 che disciplina i rapporti tra Comune di Imola e lottizzanti in adempimento della deliberazione C.C. n. 111 del 29/06/2006;

4) di stabilire che, a norma art. 3 – 4° comma della L.R. 8/11/1988 n. 46 e successive modifiche, copia della Variante 2 al Piano Particolareggiato “N 4”, venga trasmessa alla Giunta Regionale ed alla Giunta Provinciale entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione.

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