• Non ci sono risultati.

(1)Oggetto: Approvazione Variante 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” LA GIUNTA COMUNALE - Premesso: a) che con deliberazione del Consiglio Comunale n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)Oggetto: Approvazione Variante 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” LA GIUNTA COMUNALE - Premesso: a) che con deliberazione del Consiglio Comunale n"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

Oggetto: Approvazione Variante 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO”

LA GIUNTA COMUNALE - Premesso:

a) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 29/06/2006, è stato approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” ed il relativo schema di convenzione urbanistica, presentato dalla SOGEI s.r.l., dall’Impresa Edile Schiavone Giuseppe e Figlio s.n.c., dalla C.E.I. s.r.l., dalla Maurizi Case s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e Cavina Osvaldo;

b) che con atto a rogito Studio Notarile Barisone Rep. n. 34607/3106 del 11/10/2006 é stata stipulata la convenzione urbanistica che disciplina i rapporti tra Comune di Imola ed i lottizzanti per l’attuazione del Piano “N4” suddetto, sottoscritta in conformità alla deliberazione precitata;

- richiamato:

1) che il Piano Particolareggiato riguarda un’area destinata alla realizzazione di un insediamento residenziale, posta tra la Chiesa di San Francesco e l’impianto sportivo esistente in Via Salvo D’Acquisto e tra Viale D’Agostino ed il futuro asse attrezzato – 2° stralcio (“Bretella”);

2) che l’area di intervento della superficie complessiva di mq 19.233 circa è distinta al Catasto Terreni come segue:

Foglio 150 particelle 1868 – 1869 – 1870 – 1871 – 1872 – 1873 – 1877 – 1879 – 1880 – 1881 – 1882 – 1883 – 1884 – 1889 – 1890 – 1891 – 1892 – 1893 – 1894

3) che il Piano Particolareggiato “N 4” è conforme al PSC-RUE adottato con delibera C.C. n.

41 del 27/3/2013;

4) che i lavori relativi alle opere di urbanizzazione sono ultimati, mentre gli interventi edilizi sono in corso di ultimazione;

- vista la richiesta di approvazione della Variante 1 al Piano Particolareggiato “N 4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” presentata in data 5/4/2012 (acquisita al prot. gen.

n. 16393 del 10/04/2012) e successiva integrazione del 19/7/2012, dalla SOGEI s.r.l., dall’Impresa Edile Mulinari, dalla Domus Romagna s.r.l. dalla ECOEDIL COSTRUZIONI s.r.l. dalla C.E.I. s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e D’Onofrio M. Carmela, attuali proprietari delle aree incluse nel Piano, composta da:

1) Relazione tecnica 2) Tav. 2 Stato di progetto

- dato atto che la Variante 1 al Piano Particolareggiato presentato è finalizzata a consentire il completamento degli interventi edilizi e riguarda l’accorpamento di due lotti (uno di proprietà C.E.I. e uno di proprietà Padula/D’Onofrio) e la realizzazione di n. 4 fabbricati residenziali in luogo di 3 previsti dal Piano approvato, ferma la superficie utile di mq 4.600 e la superficie edilizia totale (Set) di mq 9.200;

- atteso:

a) che gli elaborati costituenti la Variante 1 al Piano Particolareggiato “N 4”, sono rimasti depositati a libera visione del pubblico presso il Servizio Pianificazione Urbanistica per sessanta giorni consecutivi e precisamente dal 01/08/2013 al 29/09/2013 e che entro tale termine chiunque ha potuto presentare osservazioni ed opposizioni;

(2)

b) che l’avviso di deposito precitato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, all’albo pretorio del Comune e ne è stata data informazione sui giornali locali (Sabato Sera e Nuovo Diario Messaggero) e sul sito internet del Comune;

- richiamato che entro i termini di legge non sono pervenute osservazioni;

- visti agli atti:

a) il parere favorevole Prot. 32644/2012 pervenuto in data 12/11/2012 prot. gen. 51015 sotto l’aspetto igienico-sanitario dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. di Imola, a termini dell’art. 19 comma 1, lett. h) della L.R. 19/1982 e s.m.;

b) il parere favorevole espresso dall’ARPA – Distretto Territoriale di Imola Prot. 54142 del 2/10/2012 acquisito al prot. gen. 46327 del 12/10/2012 a condizione siano mantenute e rispettate le condizioni già espresse nel parere Prot. 1256 del 24/3/2006 relativamente agli ambienti di vita più sensibili, rispetto alle fonti di rumore;

c) il parere favorevole del Forum Pedagna espresso nella seduta del 18/9/2012 pervenuto in data 3/10/2012 prot. gen. 44426;

- dato atto:

a) che la condizione posta dall’ARPA è già contenuta nella convenzione urbanistica alla voce

“Prescrizioni Particolari” e dovrà essere recepita in sede di rilascio dei permessi di costruire dei singoli edifici;

b) che le modifiche proposte non incidono sui parametri urbanistico-edilizi previsti nel Piano approvato e pertanto non si rende necessario modificare la convenzione urbanistica;

c) che la presente Variante non comporta modifiche al progetto della rete fognaria, già realizzata e collaudata e pertanto, non necessita dell’acquisizione del parere di competenza di HERA spa previsto dal vigente Regolamento di fognatura e depurazione;

- visto l’art. 6, commi 3 e 3bis del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – parte Seconda che stabilisce che la valutazione ambientale di piani e programmi di pianificazione territoriale che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento;

- visto il punto 3.6 della Circolare Regione Emilia Romagna Prot. n. 269360/2008 del 12 novembre 2008 (“Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9”) che individua le ipotesi di esclusione di strumenti e varianti da ogni valutazione ambientale;

- visto inoltre, l’art. 5, comma 5 della L.R. 24/03/2000 n. 20 che individua i casi di esclusione delle varianti dalla procedura di valutazione ambientale;

- considerato che la superficie fondiaria e la capacità edificatoria complessiva restano invariate, trattandosi solo di una diversa conformazione dei lotti e degli edifici ancora da edificare e pertanto la variante in oggetto non incide in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti;

- ritenuto di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 4/2008 in quanto ricadente tra i casi di esclusione di cui all’art. 5, comma 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. ed in particolare nella lett. c) “modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi”;

- ritenuto di approvare la Variante 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO”, negli elaborati sopra indicati che sono allegati

(3)

all’originale della presente deliberazione e che sostituiscono i corrispondenti approvati con delibera C.C. n. 111/2006;

- precisato che i sottoriportati elaborati grafici costituenti il Piano Particolareggiato (approvato con delibera C.C. n. 111/06) restano invariati:

a) Tav. n. 1 – Stato di fatto e sezioni b) Tav. n. 3 – Opere di urbanizzazione c) Tav. n. 4 – Viste – Tipologie – Particolari

d) Tav. n. 5 – Relazione – P.R.G. – Norme di Attuazione – Convenzioni e) Tav. n. 6 – Documentazione fotografica

f) Relazione geologica Geol. Brunaldi Dott. Raffaele g) Valutazione previsionale del clima acustico

- evidenziato che la tabella che indica le superfici assegnate ai lotti contenuta nell’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di cui alla Tav. n. 5 del Piano approvato, è sostituita dalla tabella contenuta nella Tav. n. 2 della presente Variante;

- visto l’art. 25 della L.R. 07/12/1978 n. 47 e successive modifiche;

- visto l’art. 41 comma 2 della L.R. n. 20 del 24/03/2000 come modificato dall’art. 1 L.R.

34/2000, che consente l’approvazione di piani attuativi secondo le disposizioni previste nella legislazione nazionale e regionale previgente;

- visto l’art. 5 comma 13 D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito in L. 12/07/2011 n. 106 per effetto della quale a decorrere dal 12/09/2011 la competenza ad approvare i piani attuativi conformi al P.R.G. è della Giunta Comunale;

- visto il D.lgs. 33/2013 art. 39 che individua gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dato atto che la bozza del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito web del Comune nell’apposita sezione;

- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Ing. Laura Ricci sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- con voti

D E L I B E R A

1) di approvare, a termini dell’art. 25 della L.R. n. 47/78 e successive modifiche, la Variante 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4: SAN FRANCESCO – VIALE D’AGOSTINO” presentata dalla SOGEI s.r.l., dall’Impresa Edile MULINARI, dalla DOMUS ROMAGNA s.r.l., dalla ECOEDIL COSTRUZIONI s.r.l., dalla C.E.I. s.r.l. e dai Sigg.ri Padula Antonio e D’Onofrio M. Carmela, composta da:

a) Relazione tecnica b) Tav. 2 Stato di progetto

2) di precisare che la tabella che indica le superfici assegnate ai lotti contenuta nell’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di cui alla Tav. n. 5 del Piano approvato, è sostituita dalla tabella contenuta nella Tav. n. 2 della presente Variante;

3) di precisare inoltre, che gli elaborati che compongono la presente Variante 1 Piano Particolareggiato “N 4”, sostituiscono i corrispondenti approvati con delibera C.C. n.

111/2006, mentre sono confermati nel loro contenuto i restanti elaborati del Piano approvati con la medesima delibera, non oggetto della presente Variante;

5) di dare atto che l’approvazione della presente Variante non comporta necessità di modifica della convenzione urbanistica a rogito Studio Notarile Barisone Rep. n. 34607/3106 del

(4)

11/10/2006 che disciplina i rapporti tra Comune di Imola e lottizzanti in adempimento della deliberazione C.C. n. 111 del 29/06/2006;

6) di stabilire che, a norma art. 3 – 4° comma della L.R. 08/11/1988 n. 46 e successive modifiche, copia della Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N 4”, venga trasmessa alla Giunta Regionale ed alla Giunta Provinciale entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione.

TV/ro

Riferimenti

Documenti correlati

I percorsi interni alla fascia di verde pubblico che fiancheggia le strade provinciali avranno una larghezza minima pari a m. 1.50, saranno finiti con pavimentazione drenante in

- a rappresentare con forza nel rapporto con la Soprintendenza la contrarietà del Consiglio Comu- nale e del tessuto economico sangimigmanese, dopo un nuovo confronto con

RITENUTO che nell’aver recepito le istanze provenienti dai cittadini, nelle misure compatibili con la pianificazione strutturale comunale unitamente agli adeguamenti, grafici

Il riscontro d’aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.). Le scale che collegano più di due piani compreso il

Abbattere il rudere e ricostruirlo in stile contemporaneo equivarrebbe a distruggere quanto rimane delle sue forme, dei suoi materiali e dei suoi indubbi elementi di

1) Sarà obbligo dei convenzionati, suoi successori ed aventi causa garantire un utilizzo funzionale e una decorosa manutenzione delle aree e manufatti da cedere al

EDIFICI DI NUOVA EDIFICAZIONE DI BASE RESIDENZIALE 1 – Gli edifici di nuova edificazione sono progettati all’interno dei lotti individuali nelle planimetrie di progetto, nel

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato