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COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.8.2018 C(2018) 5488 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 16.8.2018

relativa a un piano coordinato di controllo riguardante i controlli ufficiali sulle vendite online di cani e gatti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 16.8.2018

relativa a un piano coordinato di controllo riguardante i controlli ufficiali sulle vendite online di cani e gatti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali1, in particolare l'articolo 53,

considerando quanto segue:

(1) Gli scambi via Internet di cani e gatti sono in rapido aumento. Tali scambi, e le tecnologie digitali in generale, possono creare notevoli difficoltà alle autorità competenti degli Stati membri che operano entro i confini nazionali, in particolare in conseguenza del fatto che i loro sistemi di controlli ufficiali potrebbero non essere opportunamente adeguati a far fronte alla rapida evoluzione e al carattere transfrontaliero degli scambi via Internet. Gli scambi via Internet di cani e gatti pongono sfide in termini del loro controllo fisico nonché del monitoraggio del rispetto di varie disposizioni legislative in materia di salute degli animali, nonché di scambi, importazione e benessere degli animali.

(2) Nel dicembre 2015 la Commissione ha pubblicato uno studio sul benessere di cani e gatti coinvolti in pratiche commerciali2, che ha riscontrato la necessità di migliorare l'applicazione della legislazione nazionale e unionale da parte degli Stati membri.

(3) Se la maggior parte delle vendite online di cani e gatti non comporta un movimento transfrontaliero degli animali e la consegna di detti animali al nuovo proprietario è disciplinata dalle disposizioni nazionali, vi sono casi in cui le vendite online di cani e gatti comportano il movimento transfrontaliero di tali animali verso uno Stato membro. Tali movimenti transfrontalieri dovrebbero avvenire conformemente alle disposizioni della direttiva 92/65/CEE del Consiglio3 o, se gli animali sono introdotti

1 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

2 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial- practices_en.pdf.

3 Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I,

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in un altro Stato membro come animali da compagnia, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

(4) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio stabilisce le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali, compresi i cani e i gatti. Essa dispone che gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché formino oggetto di scambi unicamente i cani e i gatti che sono accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato E, parte I, di tale direttiva. In tale certificato sanitario il veterinario ufficiale attesta che gli animali provengono da aziende o esercizi commerciali soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente e non sottoposti a misure restrittive per motivi di polizia sanitaria, compresa la rabbia, e che gli animali soddisfano le norme sanitarie di cui alla suddetta direttiva.

(5) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio5 stabilisce le norme relative al trasporto di animali vertebrati vivi, inclusi i cani e i gatti trasportati in relazione con un'attività economica condotta all'interno dell'Unione, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono. Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, compresi i cani e i gatti, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti.

(6) I controlli ufficiali sulle vendite via Internet dovrebbero essere rafforzati al fine di rispondere alle sfide cui devono far fronte gli Stati membri nell'applicazione delle norme sanitarie stabilite nella legislazione dell'Unione nel contesto degli scambi via Internet di cani e gatti, in particolare allo scopo di tutelare la salute pubblica e degli animali nell'Unione europea da pratiche commerciali sleali che possono comportare una diffusione incontrollata di malattie, comprese zoonosi come la rabbia. Al fine di rafforzare l'applicazione delle norme nazionali e dell'Unione in relazione alle vendite online di cani e gatti, la Commissione raccomanda di avviare un piano coordinato di controllo comprendente un approccio armonizzato per verificare i siti web sospettati di non fornire informazioni per quanto riguarda l'età degli animali7; l'identificazione del singolo animale o l'identificazione della madre8; i dati delle vaccinazioni e, se gli animali sono destinati a un paese incluso nell'elenco di cui al regolamento di

4 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

5 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

6 Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

7 Allegato I, capo I, punto 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1/2005 e articolo 11 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

8 Articolo 6 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE e articolo 17 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di

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esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, il trattamento antiparassitario9; il paese di origine, vale a dire il paese in cui l'animale è nato, lo status dell'operatore e le sue attività.

(7) Il piano coordinato di controllo ha lo scopo di contribuire a stabilire il livello di pratiche fraudolente nelle vendite online di cani e gatti su un periodo di un mese. Il piano coordinato di controllo raccomandato comprende tre azioni. La prima azione consiste nel cercare in Internet i siti che offrono in vendita cani e gatti e, in caso di mancanza di una o più delle informazioni specifiche di cui all'allegato I, punto 3, lettera f), di avviare la seconda azione prevista nel piano, segnatamente procedere a un'ispezione in loco dell'asserito sito di vendita o di allevamento al fine di verificare la conformità alla normativa veterinaria nazionale e dell'UE in materia di scambi di cani e gatti. Tali ispezioni contribuiranno a determinare le pratiche fraudolente. La terza azione consiste nel notificare alla Commissione le offerte sui siti web non conformi alla normativa dell'UE in materia di vendita online di cani e gatti e le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti.

(8) I piani coordinati di controllo negli Stati membri dovrebbero essere limitati nel tempo in modo da consentire alla Commissione di effettuare un'analisi riferita a un determinato periodo dell'insieme dei risultati e presentare tali risultati agli Stati membri.

(9) Sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri dovrebbero attuare un piano coordinato di controllo sulle vendite online di cani e gatti dal 15 ottobre al 15 novembre 2018, conformemente all'allegato I.

2. Gli Stati membri dovrebbero comunicare entro il 15 febbraio 2019 i risultati dei controlli ufficiali effettuati conformemente al punto 1 ed eventuali misure di esecuzione adottate, secondo il modello fornito nell'allegato II della presente raccomandazione.

9 Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani e che

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3. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 16.8.2018

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione

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