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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

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COM(93)225 def. - SYN 346 Bruxelles, 15 giugno 1993

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

riguardante il distacco di lavoratori nel quadro della prestazione

di servizi

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE)

(2)

MOTIVAZIONE

Il Parlamento e il Comitato economico e sociale hanno presentato il loro parere sulla proposta di direttiva del Consiglio riguardante il distacco di lavoratori nel quadro della libera prestazione di servizi. La proposta modificata qui presentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 149 del Trattato tiene conto degli emendamenti del Parlamento approvati il lo febbraio 1993 e del parere del Comitato economico e sociale approvato il 16 dicembre 1991, nonché degli sviluppi delle discussioni in seno al gruppo di lavoro Affari sociali del Consiglio. E* stata incorporata una serie di miglioramenti tecnici per garantire una maggiore certezza e coerenza

giuridica.

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 è stato riformulato per meglio chiarirne il significato e per sottolineare il fatto che l'impresa in questione può aver sede in uno Stato membro o in un paese terzo. L'emendamento corrisponde a quanto auspicato dal Parlamento ed è conforme al vasto consenso che si è manifestato in seno al gruppo di lavoro Affari sociali del Consiglio.

Articolo 2

Il punto (e) è stato modificato su richiesta del Parlamento. La sostituzione del termine originale "ubicata" con l'espressione raccomandata dal Parlamento

"che svolge la sua attività" rende il testo più chiaro e preciso.

Articolo 3

L'emendamento al paragrafo 1 punto (a) ed il nuovo paragrafo 4 sono stati introdotti per tener conto dei desiderata espressi a stragrande maggioranza dal Parlamento europeo. Essi perseguono un duplice obiettivo: innanzi tutto chiarificare il testo originario eliminando il termine "erga omnes" ignoto in alcuni Stati membri e assicurare l'applicazione di accordi collettivi ai livelli nazionale, regionale o altro che devono essere rispettati da tutte le imprese nazionali operanti nelle categorie professionali o industrie interessate; in secondo luogo, consentire agli stati membri, in mancanza degli accordi collettivi (o arbitrati) summenzionati, di includere quelli rispettati dalla stragrande maggioranza delle imprese su base nazionale nelle categorie professionali o industrie interessate. Il fatto che un numero economicamente insignificante di imprese su base nazionale non rispetti gli accordi (o arbitrati) collettivi in questione non dovrebbe di per sé impedirne l'applicazione alle imprese di cui all'articolo 2. Un fattore chiave sarà rappresentato dalla misura in cui tali imprese risultino potenziali concorrenti delle imprese di cui all'articolo 2. L'espressione

"imprese su base nazionale in posizione analoga" va interpretata nel senso di imprese aventi la propria sede nello Stato membro interessato, che svolgono attività od operazioni consimili e che hanno volume o dimensioni equivalenti.

Per garantire inoltre la certezza legale, l'articolo 4 (3) prevede che gli Stati membri provvedano affinchè le informazioni vengano pubblicate ufficialmente e siano di facile accesso alle imprese estere al fine di consentire a queste ultime di individuare gli accordi collettivi che in genere loro si applicano ai sensi dell'articolo 3 (l)(a). In mancanza di siffatte informazioni, non si possono applicare ai fornitori esteri di servizi gli accordi collettivi precitati.

Il paragrafo 1 punto (b) è stato modificato in risposta ai tre emendamenti presentati dal Parlamento con l'aggiunta dei termini "giorni di sabato" e

"lavoro a turno", "giorni festivi" e "orientamento sessuale" rispettivamente al punto b (i), (ii) e (vii).

(3)

Il paragrafo 1, punto (b) (iii) è stato modificato, su richiesta del Parlamento, cancellando le parole "escluse le indennità erogate da regimi professionali privati". È ora chiaro che le indennità di lavoro in caso di maltempo, i pagamenti relativi ai giorni di ferie e festivi sono di responsabilità del datore di lavoro qualora prescritto dalla legislazione del paese ospite. Se egli debba o meno versare contributi a fondi speciali istituiti dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 3, dipenderà dalle circostanze concrete e dalla regola in base alla quale le persone prestatarie di servizi non devono subire discriminazioni né essere costrette a rispettare obblighi incompatibili con la prestazione di servizi quale sancita dall'articolo 59 del Trattato (Causa Seco, SA, 62 e 63/81).

Il paragrafo 2 è stato modificato su richiesta del Parlamento. Esso riduce ad un mese il limite originario di tre mesi. Il nuovo limite consente una maggiore flessibilità, può essere considerato più favorevole ai lavoratori ed è conforme all'articolo 4(3) della direttiva del Consiglio 91/533/CEE del 14 ottobre 1991 relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori sulle condizioni applicabili ai loro contratti di lavoro. Tale articolo evita al datore di lavoro di dover rilasciare una nuova dichiarazione scritta per un lavoratore il cui distacco duri meno di un mese.

E' stato inserito un nuovo paragrafo 3 per tener conto del parere espresso dal Parlamento volto a garantire l'applicazione delle condizioni di lavoro più favorevoli previste dalla legge applicabile, normalmente dalla legge del paese di provenienza.

Articolo 4

L'articolo 4 è stato introdotto alla luce dei pareri espressi dal Parlamento e dal Comitato economico e sociale.

Il paragrafo 1 assicura la cooperazione fra le pubbliche autorità del paese di provenienza e del paese ospite per quanto riguarda l'applicazione della direttiva. Vi si prevede l'istituzione di uffici di collegamento per facilitare una tale cooperazione.

Il paragrafo 2 contiene un elenco non esaustivo di questioni sulle quali si dovrebbero fornire informazioni alla pubblica autorità che ne faccia richiesta. L'elenco prevede informazioni sulle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati in conformità dell'articolo 3, il movimento transfrontaliere di lavoratori, compresi gli abusi apparenti o eventuali casi di attività transfrontaliere illegali.

Il paragrafo 3 risulta chiarificato all'articolo 3 (4).

Articolo 5

L'articolo rispecchia il parere del Parlamento e del Comitato economico e sociale ed è conforme ad altre proposte della Commissione. Prevede provvedimenti adeguati in caso di mancata ottemperanza.

Articolo 6

L'articolo 6 modifica la data, non più valida, di cui all'articolo 4 originario.

Articolo 7

Il presente articolo è stato aggiunto su richiesta del Parlamento. Prevede una revisione dell'attuazione della direttiva cinque anni dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 6.

(4)

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante il distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi

PROPOSTA ORIGINALE

Proposta di direttiva del consiglio riguardante il distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio riguardante il distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi

Il Consiglio delle Comunità europee, Il Consiglio delle Comunità europee,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 57(2) e 66,

Invariato

Vista la Commissione,( *)

proposta della Invariato

in cooperazione con il Parlamento europeo,(2)

Invariato

Visto il parere del Comitato economico e sociale,(3)

Invariato

considerando che conformemente all'Articolo 3(c) del Trattato CEE l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità;

Invariato

considerando che per la prestazione di servizi il Trattato vieta a partire dalla fine del periodo transitorio restrizioni basate sulla nazionalità o requisiti di residenza;

Invariato

(1) GU n.

(2) GU n.

(3) GU n.

(5)

Testo mancante Considerando che la libera prestazione di servizi nel contesto del Mercato unico è un principio fondamentale del Trattato CEE nell'interpretazione datane dalla corte di Giustizia;

considerando tuttavia che possono esservi introdotte talune restrizioni se giustificatoda motivi d'interesse pubblico;

considerando che la realizzazione del Mercato interno offre un quadro dinamico per la prestazione di servizi e in materia di appalti transnazionali inducendo un crescente numero di imprese a distaccare temporaneamente all'estero i loro dipendenti per eseguire lavori sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui essi sono abitualmente occupati;

Invariato

considerando che la prestazione di servizi può assumere la forma sia di esecuzione di lavori da parte del prestatore di servizi o la forma di fornitura di manodopera ad un'impresa utilizzatrice nel quadro di un appalto pubblico o privato;

Invariato

considerando che questo sviluppo della prestazione transnazionale di servizi esige un clima di leale concorrenza che non può essere ottenuto senza misure che garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori;

considerando che questo sviluppo della prestazione transnazionale di servizi esige un clima di leale concorrenza che non può essere ottenuto senza misure che garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori;

considerando che la transnazionalizzazione dei rapporti di

lavoro solleva problemi in ordine alla legislazione applicabile al rapporto di lavoro e che è precipuo interesse delle parti definire le condizioni che disciplinano il rapporto di lavoro considerato;

Invariato

considerando che il diritto comunitario non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, della loro legislazione o di contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali alle persone che sono occupate, anche temporaneamente, sul loro territorio malgrado il loro datore di lavoro risieda in un altro Stato membro; considerando che il diritto comunitario non vieta agli stati membri di garantire con mezzi

adeguati il rispetto di queste norme;

Invariato

(6)

considerando che la direttiva del Consiglio 71/305/CEE del 26 luglio 1971 riguardante il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici^4), da ultimo modificata dalla direttiva del Consiglio 89/440/CEE<5) del 18 luglio 1989 stabilisce rigide norme per la verifica dell'idoneità degli appaltatori sulla base delle loro capacità economiche, finanziarie o tecniche;

Invariato

considerando che la direttiva del Consiglio 89/440/CEE e la direttiva del Consiglio 90/531/CEE del 17 settembre 1990 relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni(6) hanno introdotto una clausola di trasparenza grazie alla quale l'ente committente può fornire agli offerenti le necessarie informazioni riguardanti le condizioni di lavoro applicabili ai lavori previsti;

Invariato

considerando che la Convenzione UIL 94 riguardante le clausole sociali negli appalti pubblici è entrata in vigore il 20 settembre 1952;

Invariato

considerando che la Convenzione sulla legislazione applicabile agli obblighi contrattuali firmata a Roma il 19 giugno 1980(?) da otto Stati membri è entrata in vigore il 1* aprile 1991 nella maggioranza degli Stati membri;

Invariato

(4) GU n. L 185 del 16.8.1971, pag.5 (5) GU n. L 210 del 21.7.1989, pag. 1 (6) GU n. L 297 del 29.10.1990, pag. 1 (7) G.U. L 260 del 9.10.1980

(7)

considerando che il suo articolo 3 sancisce, come regola generale, la libera scelta della legislazione ad opera delle parti; considerando che in assenza di scelta il contratto sarà disciplinato in conformità dell'articolo 6(2) dalla legge del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro in esecuzione del contratto, anche nel caso in cui sia temporaneamente occupato in un altro paese; ovvero, qualora il lavoratore non svolga abitualmente il suo lavoro in un paese determinato, dalla legge del paese in cui si trova il centro di attività che lo ha assunto, a meno che risulti dalle circostanze nel loro complesso che il contratto sia più strettamente legato ad un altro paese, nel qual caso il contratto sarà disciplinato dalla legislazione di questo paese;

Invariato

considerando che in conformità dell'articolo 6(1) di detta Convenzione la scelta della legislazione ad opera delle parti non deve avere come risultato quello di privare il lavoratore della protezione offertagli dalle norme vincolanti della legge che sarebbe applicabile in virtù del paragrafo 2 in assenza di scelta;

Invariato

considerando che, in conformità del principio di preminenza del diritto comunitario la Convenzione di Roma, al suo articolo 20, lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni che, in relazione ad una data materia, stabiliscono la facoltà di scelta delle norme giuridiche riguardanti gli obblighi contrattuali e che sono o saranno contemplate in testi * delle istituzioni delle Comunità europee o in legislazioni nazionali armonizzate in applicazione di detti testi;

Invariato

considerando che è già avvenuto un modesto riawic inamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di lavoro; considerando tuttavia che sussistono differenze per i diritti sociali garantiti dalle legislazioni nazionali e dai contratti collettivi vigenti;

Invariato

(8)

considerando che a tal fine le legislazioni degli Stati membri devono essere coordinate per definire un nucleo di norme vincolanti ai fini della protezione minima da rispettare nel paese ospite da parte del datore di lavoro che distacca dipendenti a svolgere un lavoro temporaneo nel territorio di uno Stato membro dove i servizi vengono forniti;

considerando che fino a quando verranno meno le differenze in materia di diritti sociali le legislazioni degli stati membri devono essere coordinate per definire un nucleo di norme vincolanti ai fini della protezione minima da rispettare nel paese ospite da parte del datore di lavoro che distacca dipendenti a svolgere un lavoro temporaneo nel territorio di uno Stato membro dove i servizi vengono forniti; considerando che tale coordinamento può essere effettuato soltanto in forza della normativa comunitaria;

considerando che la stabilità del rapporto di lavoro per distacchi di breve durata non dovrebbe subire pregiudizio riguardo al salario minimo e alle ferie minime retribuite;

considerando pertanto che deve essere prevista una eccezione a talune disposizioni della direttiva;

Invariato

considerando tuttavia che il prestatore di servizi deve osservare, a prescindere dalla durata del distacco dei lavoratori, un "nucleo fermo" di norme protettive chiaramente definite;

Invariato

testo mancante considerando tuttavia che le norme vincolanti di protezione minima in vigore nel paese ospite non devono ostacolare l'applicazione di termini e condizioni di lavoro previsti dalla legge applicabile che siano più favorevoli ai lavoratori;

considerando che per raggiungere i fini e gli obiettivi di questa direttiva le imprese con sede all'esterno della Comunità devono essere soggette allo stesso "nucleo fermo" di norme protettive riguardo ai loro lavoratori che svolgono un lavoro temporaneo nel territorio di uno Stato membro;

Invariato

considerando che la direttiva non pregiudica le legislazioni nazionali relative alla cessione di lavoratori, in particolare per le attività delle agenzie di lavoro temporaneo, come pure l'ingresso, il soggiorno e l'occupazione di lavoratori provenienti da paesi terzi.

considerando che senza pregiudizio delle altre disposizioni della normativa comunitaria la presente direttiva non impone l'obbligo di riconoscere legalmente l'esistenza di agenzie di lavoro temporaneo, né pregiudica l'applicazione delle legislazioni nazionali degli Stati

(9)

testo mancante membri relative alla cessione di lavoratori e agenzie di lavoro temporaneo ad imprese che non risiedono sul loro territorio ma che operano nell'ambito della prestazione di servizi;

considerando che la presente direttiva non interessa gli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi né la legislazione degli Stati membri relativa all'accesso ai loro territori da parte di prestatari di servizi di paesi terzi; considerando che la presente direttiva non reca pregiudizio alle legislazioni nazionali relative all'ingresso, alla residenza e all'accesso all'occupazione da parte di lavoratori di paesi terzi;

(10)

testo mancante considerando che le autorità competenti dei vari Stati membri devono collaborare fra di loro per garantire l'applicazione della presente direttiva; considerando inoltre che gli Stati membri

appropriati i casi di devono prevedere

provvedimenti per

mancato adeguamento alla presente direttiva;

considerando che cinque anni dopo la data prevista per l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione verificherà la sua applicazione in modo da proporre, se del caso, eventuali emendamenti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni ivi specificati, alle imprese, a prescindere dallo Stato in cui esse hanno sede, che esercitano le loro attività nel quadro della prestazione di servizi ai sensi del Trattato.

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai rapporti di lavoro nel quadro della prestazione di servizi di cui all'articolo 2, a prescindere dal fatto che l'impresa prestataria abbia sede in uno Stato membro o in paese terzo.

Articolo 2 Articolo 2

La direttiva si applica nel caso che l'impresa di cui all'articolo 1:

Invariato

(a) nel corso dello svolgimento di un appalto di lavori o servizi distacchi un lavoratore sul territorio di uno stato membro per conto proprio e sotto la propria direzione; o

(a) Invariato

(b) in quanto agenzia di lavoro temporaneo distacchi un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente sede o un centro di attività in uno stato membro qualora durante il periodo di distacco sussista un rapporto di lavoro fra l'agenzia di lavoro temporaneo e il lavoratore; o

(b) Invariato

(11)

te) distacchi un lavoratore presso uno dei suoi stabilimenti o presso un'altra impresa ubicata in uno stato membro qualora durante il periodo di distacco sussista un rapporto di lavoro fra la prima impresa e il lavoratore.

(e) distacchi un lavoratore presso uno dei suoi stabilimenti o presso un'altra impresa che svolga la sua attività in uno stato membro qualora durante il periodo di distacco sussista un rapporto di lavoro fra la prima impresa e il lavoratore.

Articolo 3 Articolo 3

1. Gli Stati membri dovranno vigilare affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, l'impresa non privi il lavoratore delle modalità e delle condizioni di lavoro che trovano applicazione per lavori dello stesso tipo nel luogo in cui essi vengono temporaneamente svolti, purché:

1. Gli Stati membri dovranno vigilare affinchè, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, l'impresa di cui all'articolo 2 non privi il lavoratore delle modalità e delle condizioni di lavoro che trovano applicazione per lavori dello stesso tipo nel luogo in cui essi vengono temporaneamente svolti, purché :

(a) esse siano stabilite da leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, accordi collettivi o arbitrati che

trovano applicazione per

1'intera categoria professionale e industria

interessata e con effetto

"erga omnes" e/o giuridicamente vincolanti nella categoria e industria interessate, e

(a) esse siano stabilite da leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, accordi collettivi o arbitrati ai sensi del paragrafo 4;

(b) esse riguardino i seguenti aspetti:

(b) esse riguardino i seguenti aspetti:

(i) ore massime di lavoro giornaliere e settimanali, periodi di riposo, lavoro domenicale e lavoro notturno;

(i) ore massime di lavoro giornaliere e settimanali, periodi di riposo, lavoro di sabato e domenica, lavoro notturno e lavoro a turno;

(ii) ferie minime retribuite; (ii) giorni festivi e ferie minime retribuite;

(iii) tariffe salariali minime, comprese tariffe

per lavoro straordinario e indennità, escluse le indennità erogate da regimi professionali privati;

(iii) tariffe salariali minime, , comprese tariffe per lavoro straordinario e indennità;

(12)

(iv) le condizioni di cessione di lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di agenzie di lavoro temporaneo;

(iv) Invariato

(v) salute, sicurezza igiene sul lavoro;

(v) Invariato

(vi) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro di donne incinte o puerpere, bambini, giovani e altri gruppi che godono di una tutela speciale;

(vi) Invariato

(vii) parità di trattamento fra uomo e donna e divieto di

discriminazioni in base al colore, razza, religione, idee, origine nazionale o estrazione sociale.

(vii) Parità di trattamento fra uomo e donna e divieto di discriminazioni in base al colore, razza, religione, idee, origien nazionale, estrazione sociale o orientamento sessuale.

I paragrafi 1(b) (ii) e (iii) non si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 qualora la durata del distacco dei lavoratori sia inferiore a tre mesi su un periodo di riferimento di un anno a partire dall'inizio del distacco. Nel calcolo di questo periodo di tre mesi si dovrebbe tener conto dei periodi precedenti durante i quali il posto è stato occupato da un lavoratore distaccato.

I paragrafi 1(b) (ii) e (iii) si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 qualora la durata del distacco dei lavoratori sia inferiore a un mese su un periodo di riferimento di un anno a partire dall'inizio del distacco. Nel calcolo di questo periodo di un mese si deve tener conto di tutti i periodi precedenti in cui il posto è stato occupato da un lavoratore distaccato.

Testo mancante 3. Il paragrafo 1 non ostacola l'applicazione di termini e condizioni di lavoro previsti dalla legge applicabile e che siano più favorevoli ai lavoratori.

(13)

4. Testo mancante 4. Ai sensi del paragrafo 1, punto (a), gli accordi collettivi o gli arbitrati sono quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese nell'area geografica

• nella professione o industria interessate. In loro mancanza, gli Stati membri possono includere gli accordi collettivi o arbitrati che sono in genere applicabili nell'area o nella professione o nell'industria in questione, a condizione che la loro applicazione ali ' impresa di cui all'articolo 2 assicuri la parità di trattamento quanto agli aspetti di cui al paragrafo 1, punto (b), fra tale impresa e le imprese su base nazionale in posizione analoga.

Articolo 4 Articolo 4

Testo mancante

1. Gli Stati membri garantiranno la cooperazione fra le pubbliche autorità in materia di applicazione della presente direttiva. A tal fine istituiranno appositi uffici di collegamento. I dettagli saranno comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Testo mancante

L'assistenza di cui al paragrafo consisterà in particolare nel rispondere ad ogni richiesta motivata di informazione a proposito delle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati in conformità dell'articolo 3 e la fornitura transfrontaliera di

compresi gli abusi evidenti lavoratori,

o eventuali casi di attività transfrontaliere illegali. La reciproca assistenza amministrativa sarà fornita titolo gratuito.

(14)

3. Testo mancante 3. Gli Stati membri dovranno vigilare affinchè le informazioni ufficiali sugli accordi collettivi che in genere si applicano in forza dell'articolo 3 (4) vengano

pubblicate dall'autorità competente e siano rapidamente

disponibili per l'impresa di cui all'articolo 2. In mancanza di tali informazioni l'impresa in questione non sarà vincolata dagli accordi collettivi precitati.

Articolo 5 Articolo 5

Testo mancante Gli Stati membri dovranno prevedere adeguati interventi in caso di mancato adeguamento alla presente direttiva e in particolare garantire adeguati procedimenti su denuncia dei lavoratori dei loro rappresentanti per 1'attuazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 4 Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre due anni dalla sua adozione.

Essi ne immediatamente Commissione.

informano la

Quando gli Stati membri recepiranno le presenti disposizioni, queste ultime dovranno contenere riferimenti alla presente direttiva o essere corredate di tali riferimenti all'atto della pubblicazione ufficiale. La procedura relativa a tali riferimenti sarà adottata dagli Stati membri stessi.

Invariato

(15)

Articolo 7 Articolo 7

Testo mancante Cinque anni dopo la scadenza di cui all'articolo 6 la Commisisone verifica le modalità di attuazione della presente direttiva proponendo,

modifiche.

se del caso, eventuali

Articolo 5 Articolo 8

Gli Stati membri sono della presente direttiva.

destinatari Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(16)

IT

COM(93) 225 def.

DOCUMENTI

04

N. di catalogo : CB-CO-93-256-IT-C ISBN 92-77-55947-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

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