Accertamenti bancari e onere della prova: Cassazione
14 Aprile 2021Redazione
È il contribuente a dover dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili
Presunzioni legali in favore dell’erario e onere della prova in capo al contribuente
Le presunzioni legali in favore dell’erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice.
Cassazione civile sez. trib., 09/03/2021, n.6405
Il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R.
n.600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili; pertanto il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione, mentre gli accertamenti bancari assumono da soli una significativa valenza probatoria, determinando una presunzione iuris tantum che i relativi movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Gli accertamenti bancari assumono, da soli, una significativa valenza probatoria, determinando una presunzione iuris tantum che i relativi movimenti bancari si riferiscono ad operazioni imponibili, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, tramite dimostrazione analitica dell’estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili.
Comm. trib. reg. Ancona, (Marche) sez. III, 23/12/2020, n.1112
Accertamento bancario su conti correnti intestati al convivente more uxorio
In tema di accertamenti bancari su conti correnti intestati a convivente more uxorio, è consentito all’Amministrazione finanziaria procedere alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive, utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i
conti correnti bancari del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa. Opera quindi la presunzione legale in caso di contitolarità del conto corrente con il convivente con cui sussista uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, n.13505
Accertamenti bancari e presunzione legale in favore dell’erario
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n.
633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, n.13112
Accertamenti bancari: prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti
In tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi.
Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, n.30786
Accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare:
risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci
In tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell’ente di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa.
Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, n.30098
Indagini bancarie ed onere probatorio del contribuente per escludere illeciti
A fronte della presunzione legale da accertamenti bancari, in virtù della quale le movimentazioni di denaro risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni, non essendo comunque sufficiente una prova generica, ma dovendo il contribuente fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività.
Cassazione civile sez. trib., 28/06/2018, n.17156
In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni
singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.
Cassazione civile sez. VI, 03/05/2018, n.10480
In tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, l’onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur” (o “divieto di doppie presunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt.
2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie.
Cassazione civile sez. trib., 16/06/2017, n.15003
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