• Non ci sono risultati.

Camera dei Deputati

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Camera dei Deputati"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

N. 1585-B

CAMERA DEI DEPUTATI —

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 febbraio 2019 (v. stampati Senato nn. 214, 515 e 805)

APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 9 maggio 2019

APPROVATA, IN SECONDA DELIBERAZIONE,

CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l’11 luglio 2019

D

INIZIATIVA DEI SENATORI

QUAGLIARIELLO; CALDEROLI, PERILLI; PATUANELLI, ROMEO

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica l’11 luglio 2019

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI

(2)

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE __

T

ESTO APPROVATO

,

IN SECONDA DELIBERAZIONE

,

DAL

S

ENATO DELLA

R

EPUBBLICA

Art. 1.

(Numero dei deputati)

1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « sei- centotrenta » è sostituita dalla seguente:

« quattrocento » e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « otto »;

b) al quarto comma, la parola: « sei- centodiciotto » è sostituita dalla seguente:

« trecentonovantadue ».

Art. 2.

(Numero dei senatori)

1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « tre- centoquindici » è sostituita dalla seguente:

« duecento » e la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

b) al terzo comma, dopo la parola:

« Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « tre »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applica- zione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo cen- simento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1585-B

(3)

Art. 3.

(Senatori a vita)

1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può no- minare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e lette- rario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Re- pubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ».

Art. 4.

(Decorrenza delle disposizioni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1585-B

(4)

*18PDL0069170*

*18PDL0069170*

Riferimenti

Documenti correlati

Nell’esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata, il vettore aereo o i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente, oltre ai diritti specificati al

2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a

Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de- creti legislativi per la revisione della

Sono proprio tali modifiche – insieme con l’ob- bligo di « parlamentarizzazione » delle crisi generate dalle dimissioni volontarie del Pre- sidente del Consiglio dei ministri

2. Con decreto del Ministro dell’econo- mia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare

L’articolo 3 prevede che il Ministro del- l’istruzione, di concerto con il Ministro della salute, adotti linee di orientamento per la prevenzione dei disturbi

La scelta irre- vocabile del lavoratore di aderire al regime fiscale incentivante per tutto il quinquen- nio di vigenza del beneficio (prevista dalla lettera f) del comma

Infatti, la presente proposta di legge prevede un periodo sperimentale di tre anni nel corso del quale il presidente della regione può comportarsi come un commis- sario