N. 1585-B
CAMERA DEI DEPUTATI —
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 febbraio 2019 (v. stampati Senato nn. 214, 515 e 805)
APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 9 maggio 2019
APPROVATA, IN SECONDA DELIBERAZIONE,
CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l’11 luglio 2019
D
’
INIZIATIVA DEI SENATORIQUAGLIARIELLO; CALDEROLI, PERILLI; PATUANELLI, ROMEO
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica l’11 luglio 2019
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI—
DOCUMENTIPROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE __
T
ESTO APPROVATO,
IN SECONDA DELIBERAZIONE,
DAL
S
ENATO DELLAR
EPUBBLICAArt. 1.
(Numero dei deputati)
1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « sei- centotrenta » è sostituita dalla seguente:
« quattrocento » e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « otto »;
b) al quarto comma, la parola: « sei- centodiciotto » è sostituita dalla seguente:
« trecentonovantadue ».
Art. 2.
(Numero dei senatori)
1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: « tre- centoquindici » è sostituita dalla seguente:
« duecento » e la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro »;
b) al terzo comma, dopo la parola:
« Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « tre »;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
« La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applica- zione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo cen- simento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 1585-B
Art. 3.
(Senatori a vita)
1. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il Presidente della Repubblica può no- minare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e lette- rario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Re- pubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ».
Art. 4.
(Decorrenza delle disposizioni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVIII LEGISLATURA A.C. 1585-B
*18PDL0069170*
*18PDL0069170*