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Regolamento di Polizia Rurale

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE

COMUNE DI VACRI DI VACRI

* * * * *

Regolamento di Polizia Rurale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.° del

(2)

INDICE

CAPO I - Scopo del regolamento-generalità

Art. 1 Scopo del regolamento ……… .... Pag. 3 Art. 2 Oggetto del servizio di Polizia Rurale ……….. Pag. 3 Art. 3 Incaricati del servizio di Polizia Rurale………. Pag. 3 Art. 4 Ordinanze del Sindaco……… Pag. 3

CAPO II - Cani a guardia, pozzi e depositi su strade vicinali o aree uso pubblico

Art. 5 Cani a guardia di edifici rurali ………. Pag. 4 Art. 6 Pozzi ………... Pag. 4

CAPO III - Fossi canali-distanze alberi-rami protesi e radici

Art. 7 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque……… Pag. 4 Art. 8 Spurgo di fossi, canali e cunette………Pag. 5 Art. 9 Recisioni di rami protesi e potatura delle siepi……… Pag. 5 Art. 10 Lavorazione dei terreni adiacenti le strade, canali e opere consortili . Pag. 5

Art. 11 Terreni incolti………. Pag. 6 Art. 12 Transito con mezzi cingolati e simili……….. Pag. 6 Art. 13 Impedimento libero flusso delle acque………. Pag. 6 Art. 14 Variazioni di quota e miglioramento fondiario……….. Pag. 7

CAPO IV - Sanzioni

Art. 15 Accertamento delle violazioni e sanzioni………. Pag. 7 Art. 16 Rimessa in prestito ed esecuzione di ufficio……… Pag. 7 Art. 17 Omessa ottemperanza di ordinanze del Sindaco………Pag. 8 Art. 18 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco……… Pag. 8 Art. 19 Entrata in vigore del regolamento………. Pag. 8

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CAPO I

Scopo del regolamento-generalità

Art. 1

Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Esso ha lo scopo di dettare le norme idonee a garantire nel territorio comunale la tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell’agricoltura.

Art. 2

Oggetto del servizio di Polizia rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l’applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune, nell’interesse generale della coltura agraria e della vita sociale nelle campagne, nonché la vigilanza sull’adempimento dei servizi ad essa connessi.

Art. 3

Incaricati del servizio di Polizia rurale

Il servizio di Polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Agenti municipali e/o da Ufficiale e agenti di P.G. di cui all’art. 221 del c.p.p. e/o da altre figure individuate dal Consiglio Comunale legalmente costituite che devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi che attengono alla Polizia rurale.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri demandatigli ai sensi dell’art. 54 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, in materia di Polizia locale, Igiene, Sanità e Sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l’adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l’ intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

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CAPO II

Cani a guardia, pozzi e depositi su strade vicinali o aree a uso pubblico

Art. 5

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena, con apposizione di cartello che ne indichi la presenza.

Per violazione del presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 6 Pozzi

I pozzi devono essere protetti da parapetti idonei con altezza non inferiore ad un metro, visibili e chiusi in modo da garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.

La realizzazione dei nuovi pozzi è concessa previa semplice comunicazione all’Ufficio tecnico al fine della realizzazione della mappatura e censimento delle fonti di approvvigionamento comunali.

Per violazione del presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

CAPO IIII

Fossi canali-distanze alberi-rami protesi e radici

Art. 7

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali privati, tra due o piu’ privati, privati di uso pubblico e di proprietà pubblica in modo da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l’esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade situati a valle.

E’ proibito ricolmare i fossi e i condotti delle strade comunali, vicinali ed a uso pubblico, deviare il corso delle acque che vi affluiscono in modo da farle scorrere nelle suddette strade oppure alterare in altro modo il letto di detti canali.

E’ severamente proibito depositare o abbandonare sui cigli o nei fossi materiali di diversa natura destinati a raccolta differenziata o rifiuti speciali.

(5)

Per violazione al presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 2.500,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 8

Spurgo di fossi, canali e cunette

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitu’ di scolo di fossi o canali privati, privati ad uso pubblico e di proprietà pubblica è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri, in maniera che, anche i caso di piogge e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue, quali strade vicinali, comunali, provinciali e statali.

I fossi, i canali e le cunette delle strade comunali, vicinali e di uso pubblico, devono essere spurgati, ripuliti e mantenuti in modo tale che si serbino sempre netti, liberi ed aperti così che le acque defluiscano senza recare pregiudizio e danni alle proprietà contermini e alle summensionate strade contigue, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, ogni volta che effettuando lavori sul proprio fondo causano occlusione e deformazione delle cunette e fossi laterali e impediscono il libero flusso delle acque.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell’ inadempiente restando la sanzione per la violazione accertata.

Per violazione al presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 9

Recisioni di rami protesi e potatura delle siepi

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade pubbliche, vicinali e di uso pubblico ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

Per violazione al presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

(6)

Art. 10

Lavorazione dei terreni adiacenti le strade, canali e opere consortili

I frontisti confinanti con le strade pubbliche, vicinali, canali consortili ed altri in uso pubblico, non possono lavorare i loro fondi sul lembo delle strade e canali ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna dove l’aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo inverte la marcia e non effettuare operazioni colturali, senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

Le ripe o le scarpate dei fondi laterali delle suddette strade e i fondi rialzati rispetto al piano viabile delle suddette strade, devono essere mantenute in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno con relativo ingombro del fosso, canale, cunetta o del piano viabile.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario del fondo o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amministrazione Comunale farà eseguire i lavori per il ripristino dei danni causati alle opere stradali, a spese dell’inadempiente, ferma restando la sanzione per violazione accertata.

Per violazione al presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 2.500,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 11 Terreni incolti

I proprietari di terreni lasciati incolti in prossimità di fabbricati o strade comunali devono provvedere a mantenerli liberi da erbacce e sterpaglie in modo tale da non costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

Per violazione al presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 12

Transito con mezzi cingolati e simili

E’ assolutamente vietato qualsiasi danneggiamento del fondo stradale con mezzi meccanici industriali, cingolati agricoli e simili non aventi pattini muniti di idonee protezioni in gomma, nelle strade pubbliche, vicinali e di uso pubblico al fine del preservamento del manto stradale.

Inoltre in caso di insudiciamento del piano viabile delle suddette strade depolverizzate o brecciose, causa la caduta di sostanze viscide (terra o altro) da qualsiasi veicolo, è fatto obbligo al conducente o proprietario del veicolo stesso, di sgomberare immediatamente il piano viabile dalle suddette sostanze viscide.

Per violazione al presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

(7)

Art. 13

Impedimento libero flusso delle acque

E’ vietato ai frontisti delle strade pubbliche, vicinali e di uso pubblico sprovviste di cunette, il ricarico del ciglio stradale o eseguire opere atte ad impedire il libero flusso delle acque.

Inoltre è vietato convogliare con opere di canalizzazione o altro le acque dei terreni contigui le strade comunali, nel piano viabile delle stesse.

E’ proibito altresì di praticare canali d’immissione, o simili, delle acque nei fondi contigui alle strade comunali, vicinali o di uso pubblico, nelle cunette o canali che fiancheggiano le strade suddette. Comunque tali opere dovranno eventualmente essere eseguite in modo tale da impedire il deflusso violento verso le cunette o canali.

Per violazione al presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 14

Variazioni di quota e miglioramento fondiario

I lavori di variazione di quota, cambi di pendenza, miglioramento fondiario (aratura, scasso) che comportano alterazione delle pendenze del terreno e variazione del normale deflusso delle acque piovane, devono essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio tecnico del Comune senza sostenere costi amministrativi.

L’Ufficio tecnico potrà avvalersi del parere di apposita commissione, formata dai consiglieri nominati con apposita deliberazione consiliare.

Per violazione al presente articolo i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689.

CAPO IV Sanzioni

Art. 15

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Uffici ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate direttamente presso l’Ufficio di Polizia Municipale o tramite conto corrente intestato allo stesso, da parte del trasgressore, di una somma corrispondente all’oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali l’

Amministrazione comunale ha ammesso l’oblazione immediata e ne ha fissata la misura .

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Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n.689.

Art. 16

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 38 della legge 8.6.1990, n. 142.

L’esecuzione d’ufficio è a spese degli interessati.

Art. 17

Omessa ottemperanza di ordinanze del Sindaco

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall’art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a

€ 2.500,00, con applicazione delle sanzioni secondo le disposizioni previste dall’art.

16 legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 18

Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune o dell’autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o dell’autorizzazione nei casi seguenti :

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento inerenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario ;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere la durata massima di 30 giorni.

Essa proporrà sino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione fu inflitta.

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Art. 19

Entrata in vigore del regolamento

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 08.10.1991, esecutiva, il Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso di deposito.

Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente periodo.

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