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Della liquidazione degli onorari degli avvocati, dell’art.14 del Decreto legislativo n.150 del 1°/9/2011 e dell’art. 54 della legge delega n.69/2009 - Judicium

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1 Nicola Arcieri

Della liquidazione degli onorari degli avvocati, dell’art.14 del Decreto legislativo n.150 del 1°/9/2011 e dell’art. 54 della legge delega n.69/2009

La legge n. 69/2009 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili regolati da legislazione speciale ponendo preliminarmente quali limiti della delega conferita:

a) che restino fermi i criteri di competenza e quelli di composizione dell’organo giudicante della legislazione vigente;

b) che i procedimenti contenziosi regolati dalla legislazione speciale siano ricondotti nell’ambito di tre modelli processuali secondo le analitiche previsioni contenute nei numeri 1, 2 e 3 dell’art.54 della “legge delega” anzidetta.

Omettiamo qui di dar conto di tutte le assai dibattute questioni interpretative che i modelli processuali di cui ai nn.1,2 e 3 hanno sollevato e limiteremo l’indagine ad una sola delle norme contenute nel capo III del decreto lgs delegato n.150/2011 cioè all’art.14 che regola unicamente due della fattispecie rientranti nel modello 2 dell’art.54.

In tale ristretto ambito quest’ultima norma statuisce, sotto il titolo “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati”, quanto segue: “Le controversie previste dall’art.28 (e, adde: dai successivi artt.29 e 30) della L.13/6/42 n.794 e l’opposizione proposta a norma dell’art.645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante gli onorari, e i diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali, sono regolate dal rito sommario di cognizione (adde: di cui all’art.702 bis c.p.c.) ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

Il medesimo art.14 cpv. 2 soggiunge “che è competente a conoscere e decidere l’opposizione l’ufficio giudiziario adito per il processo di merito nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera e che il Tribunale decide in composizione collegiale”.

Così essendo, è necessario preliminarmente ricordare che:

a) l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c. è lo strumento processuale esclusivo con cui il debitore destinatario dell’ingiunzione di pagamento regolato dall’art.633 I comma c.p.c., può, in via generale, opporsi a qualsivoglia decreto, legittimamente emesso in favore di creditore ricorrente munito di prova scritta, dinanzi al Giudice che lo ha pronunciato, la cui competenza per territorio e valore è funzionale e come tale inderogabile;

b) per quanto attiene agli avvocati (oltre che agli altri soggetti ad essi equiparati) il medesimo art.633 n.2 tuttavia prevede che essi possono ottenere il decreto di pagamento nei confronti dei loro clienti debitori dei rimborsi e dei compensi corrispettivi delle loro prestazioni giudiziali e stragiudiziali allegando alla domanda, ai sensi dell’art.636 c.p.c., la sola parcella delle dette prestazioni munita dal parere di congruità espresso dalla “competente associazione professionale di appartenenza” che per gli avvocati è l’ordine professionale a cui sono iscritti;

c) l’art. 637 c.p.c. comma 2 prevede a sua volta “per i crediti e i ricorsi di ingiunzione richiesti dagli avvocati nei confronti dei clienti debitori una duplice competenza territoriale, alternativa rispetto a quella generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. e cioè la competenza dell’ufficio giudiziario che ha

“deciso” la causa di merito al quale il credito si riferisce (comma 2); e la competenza territoriale parimenti alternativa per i soli avvocati (e per i notai) del giudice competente per valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine nel cui albo essi (gli avvocati) sono iscritti (art.637 comma 3).

E dunque, sulla stregua delle norme suddette, è agevole osservare:

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d) l’art.14 del D.L.vo 150/2011 ha sicuramente abrogato il procedimento speciale di cui agli artt. 28, 29 e 30 della L.794/1942, che si concludeva con ordinanza non impugnabile (e non con decreto monitorio) che perciò era ricorribile solo per Cassazione ai sensi dell’art.111 Cost. e non suscettibile di essere oggetto di opposizione ai sensi dell’art.645 c.p.c..

d1) l’art.54 della legge delega e l’art.14 del decreto di delegato invece non hanno abrogato né espressamente né tacitamente l’art.633 c.p.c. in tutte le sue previsioni, giacché esso non rientra nel modello 2 della medesima legge delega né è menzionato in alcuno dei diciassette tassativi articoli di cui si compone il capo III (artt. 14-30) del D. L.vo 150/2011 né in qualsiasi altro;

d2) neppure risulta essere stato abrogato l’art. 637 c.p.c. terzo comma che prevede la competenza territoriale alternativa ad emettere il decreto ingiuntivo del Giudice del luogo in cui ha sede l’Ordine professionale a cui è iscritto l’avvocato ricorrente;

d3) conseguentemente la competenza a conoscere l’opposizione a tale decreto rimane territorialmente riservata al Giudice che lo ha emesso a cui già appartiene funzionalmente e inderogabilmente ai sensi dell’art.645 c.p.c. in stretta coerenza della tuttora vigente previsione dell’art. 633 c.p.c. n.2, di cui è la proiezione processuale necessaria in sede di cognizione ordinaria della domanda proposta con il ricorso;

d4) dunque – nell’ambito di applicazione del processo sommario previsto dall’art.14 ridetto – non può che rientrare la sola opposizione al decreto di cui al secondo e non al terzo comma dell’art.637 c.p.c. dal Giudice facente parte dell’ufficio giudiziario che ha non solo conosciuto ma anche deciso (v. comma 2 e giurisprudenza costante) il giudizio di merito a cui il credito dell’avvocato ricorrente si riferisce: e ciò è da ritenersi, sia per le ragioni espresse nei paragrafi d1), d2), d3) che precedono e sia perché il radicamento territoriale previsto dall’at. 637 comma 2 è il solo che non comporta modificazione ma anzi conferma della competenza previgente come vuole il cpv a) dell’art.54 L.69/2009;

d5) tale interpretazione è del resto insuperabilmente confermata dal fatto che mentre il decreto ingiuntivo di cui all’art.633 n.2 c.p.c. può essere chiesto ed ottenuto per conseguire il pagamento delle prestazioni rese dall’avvocato sia in sede giudiziale che stragiudiziale, il procedimento a cognizione sommaria introdotto dall’art.14 attiene invece unicamente alla opposizione al decreto di pagamento di crediti relativi a prestazioni giudiziali; che è il solo oggetto contemplato dal II comma dell’art.637 c.p.c. in connessione con la ratio che lo sorregge che presuppone l’avvenuta decisione e compiuta cognizione del processo di merito di riferimento.

Con la ulteriore conseguenza che se il patrono creditore chieda ed ottenga dal giudice di cui all’art.

633 c.p.c. n.2 decreto di pagamento per prestazioni giudiziali e stragiudiziali (come la detta norma tuttora consente, non essendo abrogata neppure per questa parte) l’opposizione nelle forme di cui agli art.702 bis e segg. risulterebbe proponibile con riferimento alle sole prestazioni giudiziali e non a quelle stragiudiziali che continuano ad essere opponibili ai sensi dell’art.645 c.p.c. nelle forme della cognizione ordinaria: con assurda e ingiustificabile frantumazione dell’unitarietà del decreto di condanna.

E perciò, se diversamente si opinasse, si determinerebbe la ancor più assurda divaricazione dell’opposizione in due processi distinti da instaurarsi innanzi a giudici e con modalità processuali del tutto diversi nei suoi altri possibili gradi.

A questo già dirimente argomento, è poi da aggiungerne un altro che si ricava dalla seconda parte del capoverso a) dell’art.54 della legge delega, che impone che siano conservati i criteri previgenti di composizione dell’organo giudicante; precetto che resta confermato per i giudizi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art-633 n.2 e 637 comma 3 che vengono decisi dal giudice

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monocratico ma risultano disattesi dall’art.14 che impone che l’opposizione ai decreti emessi dal Giudice che ha conosciuto (e deciso) il processo di merito, sia decisa dal Collegio.

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Ovviamente, qualora si volesse ritenere che l’art.14 del decreto legislativo 150/2009 sia indistintamente applicabile a tutti i giudizi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 633 n.2 ed abbia abrogato anche i commi primo e terzo dell’art.637 c.p.c., dovrebbe prospettarsi la illegittimità costituzionale di tale norma per eccesso di delega, siccome assunta in violazione di quanto ha disposto la legge delega n.69/2009 che con l’art.54 lett. a) ne ha fissato i limiti imponendo al legislatore delegato - come già ricordato - le norme previgenti in tema di competenza e di composizione dell’organo giudiziario chiamato a decidere l’opposizione di cui all’art.645 c.p.c..

Ma una tale ipotesi confliggerebbe intensamente con l’interpretazione letterale e logica dell’art.14 che abbiamo proposto in questo scritto.

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