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DETPRES DEL 9 GENNAIO 2019 N. 2 Decreto legislativo n. 38/2000, art. 13.

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DETPRES DEL 9 GENNAIO 2019 N. 2

Decreto legislativo n. 38/2000, art. 13. Adeguamento della “Tabella indennizzo danno biologico” approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

visto l’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 che prevede la revisione quinquennale delle tabelle dei coefficienti di capitalizzazione Inail;

visto l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che disciplina l’indennizzo del danno biologico in casi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;

considerato che il comma 3 del predetto articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, stabilisce che le tabelle previste dal comma 2 del medesimo articolo, i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL;

visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 che dispone l’approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

visto il decreto ministeriale 22 novembre 2016 che dispone l’approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l’uso delle medesime;

considerato che la tabella vigente sull’indennizzo del danno biologico non risulta più coerente con le basi tecniche, demografiche e attuariali e con i predetti coefficienti di capitalizzazione e, pertanto occorre procedere al suo adeguamento;

vista la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C- 318/13;

viste la relazione del Direttore generale in data 8 gennaio 2019 e la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale, ivi allegata, contenente la nuova tabella per la liquidazione dell’indennizzo del danno biologico in capitale che dal 1° gennaio 2019 sostituisce quella approvata con il citato D.M. 12 luglio 2000;

(2)

considerato che gli oneri derivanti dall’approvazione della “Nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” gravano sul bilancio dell’Istituto e che gli stessi sono stati considerati in sede di determinazione dei tassi di tariffa oggetto di revisione ai sensi dell’art.

1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

visto l’art. 1, comma 1121 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha scontato gli effetti complessivi della nuova Tariffa sulla finanza pubblica dal 1° gennaio 2019 garantendone la copertura finanziaria,

DETERMINA

di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2019, la “Nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” che, allegata, forma parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del relativo decreto, ai sensi dell’art. 13 comma 3 del decreto legislativo n.

38/2000.

f.to prof. Massimo De Felice

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