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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29/03/2017

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 08:30, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Assente FERRINI FEDERICA Assente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Assente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Assente MENNUCCI ANTONELLO Presente ROSSI GIUSEPPE Assente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolò, Taddei Carolina.

(2)

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 96 del 20 dicembre 2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2006, è stata istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, o tariffa di igiene ambientale (TIA), per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’articolo n. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, ed è stata contestualmente soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni;

Vista la delibera consiliare n. 52 del 29 giugno 2011, con la quale è stata adottata la Tariffa di Igiene Ambientale TIA2 a far data dal 1 gennaio 2011;

Considerato che l’articolo n. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/11, ha istituito, dal 1 gennaio 2013, la TARES – Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi;

Preso atto che l’articolo n. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale –IUC, che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli articoli n. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con i quali sono state apportate modifiche alle norme in materia di TARI;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 70 del 29 settembre 2014 e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che, in assenza dei Regolamenti di attuazione di cui all’articolo n. 14 comma 12 del D.L. 201/2011, si applica il DPR n. 158/99, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Visto in particolare l’articolo n. 8 dello stesso DPR n. 158/99 in cui viene specificato come

“ai fini della determinazione della tariffa …, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani … ovvero i singoli comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall’ordinamento …Sulla base del Piano Finanziario l’ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell’arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo n. 12, determina l’articolazione tariffaria”;

Visto il D. Lgs. n. 22/97, nonché il Testo Unico sull’Ambiente D. Lgs. n. 152/2006 e loro successive modificazioni, nonché il D.L. n. 207/2008;

Richiamato il comma 683 dell’articolo n. 1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che:

(3)

“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma di leggi vigenti in materia;

Vista la comunicazione di ATO Toscana Centro prot. n. 483 del 3 luglio 2014 riguardo alle competenze di approvazione dei Piani Finanziari;

Visto che il comma 8 dell’articolo n. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, fissa i termini per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente, così come disposto dall’articolo n. 1 comma 169 della Legge n.

296/2006;

Dato atto che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall’articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l’anno 2017 è stato differito, inizialmente al 28 febbraio 2017 dall'articolo n. 1 comma 454 della Legge di Bilancio 2017, Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, successivamente al 31 marzo 2017 dall'articolo n. 5 comma 1 del D.L. “Milleproroghe”, n. 244 del 30 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo n. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'articolo n. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, Legge di Bilancio 2017, in cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016. Tale sospensione non si applica alla Tassa sui rifiuti TARI;

Preso atto della volontà di questo Ente di gestire direttamente la completa attività di accertamento e riscossione della TARI a far data dal 1 gennaio 2016, comunicata con apposita nota al precedente gestore SEI Toscana srl;

Preso atto che l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, ha effettuato l'approvazione del corrispettivo di ambito 2017 e la successiva ripartizione a base comunale per i Comuni dell'ATO Toscana Sud con apposita delibera assembleare n. 7 nella seduta del 20 marzo 2017 – e che il costo determinato secondo le modalità definite con la medesima Deliberazione Assembleare ammonta per il omune di San Gimignano a €. 2.229.718,36;

Accertato che il Piano Economico Finanziario di cui sopra, come trasmesso dall’ATO Toscana Sud non è comprensivo delle componenti di costo sostenute dall’Amministrazione Comunale, quali servizi opzionali, CARC e fondo svalutazione crediti, rientranti all’interno delle attività di cui al D.P.R. n. 158/99, in coerenza alla L. 147/2013, tutte voci inserite al fine di ottenere l’esatta quantificazione del Piano Economico Finanziario 2017;

(4)

Considerato che il suddetto piano debba essere integrato dalla componenti di costo sostenute dall’Amministrazione Comunale rientranti all’interno delle attività di cui al DPR 158/99 in coerenza alla L. n. 147/2013 quali:

+ €. 35.000,00 - servizi gestiti in economia - sacchi per porta a porta;

+ €. 65.062,00 CARC (costo accertamento, riscossione e contenzioso);

+ €. 129.545,00 pari ad una percentuale del 5% del PEF 2016 per gli eventuali crediti che si rendessero inesigibili;

- €. 4.681,00 per somme a carico del MIUR per le Istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo n. 33 bis del D.L. n. 248/2007,

si dà atto infine che il totale del PEF – Piano Economico Finanziario per l’anno 2017 ammonta a complessivi €. 2.454.644,00 e che con l’applicazione dell’addizionale provinciale del 5%, lo stesso, arriva a definitivi €. 2.577.377,00;

Tenuto conto che:

· le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI devono garantire, ai sensi del comma n. 654 della L. n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo n. 15 del D.L. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

· dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo n. 33 bis del D.L. n. 248/2007;

· le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

· la tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;

Ritenuto opportuno deliberare le percentuali dei costi complessivi imputabili alla parte domestica e la percentuale imputabile alla parte non domestica;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo n. 33/bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura come sotto determinata, determinate in applicazione del criterio stabilito dal DPR n. 158/1999, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel sopra citato DPR;

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, quantificabile per l’anno 2017 in €.

25.000,00 è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;

Preso atto che all'art. n. 33 (Riscossione) del già citato Regolamento TARI si stabilisce che quanto dovuto dai contribuenti a tale titolo debba essere riscosso suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di maggio e novembre, salvo

(5)

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 8 Votanti n. 8 Favorevoli n. 6

Contrari n. 2 (Pietroni, Mennucci) Astenuti n. 00

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.

2. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario del Comune di San Gimignano – Anno 2017- (Allegato A) redatto dall’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO TOSCANA SUD– secondo quanto statuito dal DPR 158/99 e sulla base dei seguenti documenti:

- contratto per l’affidamento del servizio di gestione integrata di Ambito sottoscritto tra l’Autorità di Ambito ATO Toscana Sud ed il Gestore Unico SEI TOSCANA scarl (oggi SEI TOSCANA srl) in data 27 marzo 2013;

- deliberazione assembleare n. 7 del 20 marzo 2016 “Approvazione Corrispettivo del Servizio di Ambito 2017 e ripartizione a base comunale per i Comuni dell’ ATO Toscana Sud (per il Comune di San Gimignano pagina n. 32);

- deliberazione assembleare n. 17 del 30 giugno 2014 “Linee guida per la definizione dei Piani Economici Finanziari di cui all’articolo n. 1 comma n. 683 della L. 147/2013”,

ammonta a complessivi €. 2.229.718,36.

3. Di stabilire che il valore da prendere a riferimento per la determinazione della tariffa relativa alla gestione de rifiuti urbani dovrà tener conto anche delle seguenti voci:

+ €. 35.000,00 - servizi gestiti in economia - sacchi per porta a porta;

+ €. 65.062,00 CARC (costo accertamento, riscossione e contenzioso);

+ €. 129.545,00 pari ad una percentuale del 5% del PEF 2016 per gli eventuali crediti che si rendessero inesigibili;

- €. 4.681,00 per somme a carico del MIUR per le Istituzioni scolastiche statali ai

(6)

4. Di dare atto e di approvare, infine, che il totale del PEF – Piano Economico Finanziario per l’anno 2017 (Allegato B) ammonta a complessivi €. 2.454.644,00 e che con l’applicazione dell’addizionale provinciale del 5%, lo stesso, arriva a definitivi €. 2.577.377,00.

5. Di dare atto inoltre che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, quantificabile per l’anno 2017 in €. 25.000,00 è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

6. Di accordare l’esenzione totale dal pagamento della tariffa, con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del 30 settembre 201 7 per nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ad €. 7.500,00, riferita ai redditi percepiti nell’anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare.

A tale scopo è necessario presentare apposita richiesta al Servizio Tributi di questo ente entro e non oltre la data come sopra indicata. Per i soggetti che dichiarano una ISEE uguale a zero, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali di competenza, che attesti che il soggetti ed il suo nucleo familiare usufruiscono di assistenza da parte dei citati servizi sociali. Nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, sempre in presenza di ISEE zero, o comunque incongrua (es. somma dei redditi del nucleo familiare dichiarato ai fini ISE di importo inferiore al canone di locazione), è richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento.

Sul 30% delle certificazioni presentate verrà effettuata un’attenta attività di controllo ed approfondimento fiscale.

Nel caso in cui le richieste di esenzione eccedano la disponibilità del fondo previsto, l’ammontare del contributo verrà assegnato:

- prioritariamente ai nuclei familiari composti da soggetti portatori di handicap riconosciuto da parte della competente commissione ASL ai sensi della Legge n.

104/1992, quale “persona handicappata in situazione di gravità”;

- in subordine ai richiedenti con indicatore ISEE più basso;

- a parità di indicatore ISEE sarà data la priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di figli a carico.

7. Di determinare per l’anno 2017 la ripartizione già stabilita per il precedente esercizio finanziario, dei costi fissi della tariffa di riferimento tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i seguenti tassi di copertura dei costi:

o 50% per le utenze domestiche, o 50% per le utenze non domestiche.

8. Di determinare per l’anno 2017, la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:

o 42,54% per le utenze domestiche, o 57,46% per le utenze non domestiche.

9. Di stabilire per le utenze domestiche, per l’anno 2017, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

(7)

Numero di componenti Ka Kb

1 componente 0,86 1

2 componenti 0,94 1,6

3 componenti 1,02 2

4 componenti 1,10 2,2

5 componenti 1,17 2,9

6 o più componenti 1,23 3,4

10.Di stabilire, per le utenze non domestiche, per l’anno 2017, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3a) e 3b), di cui all’allegato n. 1 del DPR n. 158/99 sulla base del seguente schema:

(8)

Cat. Descrizione

Valore kc

Valore Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di

culto 0,52 4,82

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,93

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

diretta 0,48 4,40

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,78 7,12

5 Stabilimenti balneari 0,56 5,15

6 Esposizioni, autosaloni 0,45 4,07

7 Alberghi con ristorante 1,08 12,31

7 1 Alberghi con ristorante fuori dei centri storici e di

zone ad alto interesse turistico 1,08 9,95

7 2 Agriturismi con somministrazione di pasti 1,08 9,95

8 Alberghi senza ristorante 1,02 9,39

8 1 Case vacanze e affitta camere 0,85 7,80

8 2 Agriturismi senza somministrazione di pasti 0,85 7,80

9 Case di cura e riposo 1,18 10,88

10 Ospedali 1,26 11,61

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,22 11,23

12 Banche e istituti di credito 0,86 7,89

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,07 9,86

13 1 Ferramenta 0,92 8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 11,03

15

Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,

commercio all'ingrosso 0,79 7,28

(9)

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,34 12,27

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,

barbiere, estetista 1,05 9,66

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,

idraulico, fabbro, elettricista 0,74 7,95

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 9,80

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 5,57 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43 6,05

21 1 Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-

alimentare 0,88 8,10

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 45,08

22 1

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub situati fuori dei centri storici e di zone ad alto interesse

turistico 3,25 29,93

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,5 32,20

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 33,10

24 1 Bar, caffè, pasticceria fuori dei centri storici e di

zone ad alto interesse turistico 2,45 22,55

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari 1,92 17,64

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,92 17,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90

28 Ipermercati di generi misti 1,73 15,86

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,03 46,25

30 Discoteche, nightclub 1,29 11,82

11.Di dare atto che tali tabelle formano parte integrale e sostanziale al presente atto.

12.Di confermare, come già deliberato per la TARI 2016, che l’importo calcolato per la rata di ACCONTO TARI 2017 sia pari al 66% della tariffa netta.

Successivamente;

(10)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 8 Votanti n. 8 Favorevoli n. 6

Contrari n. 2(Pietroni, Mennucci) Astenuti n. 00

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

(11)

PARTE FISSA PARTE VARIABILE IMPORTO IMPORTO

PARTE FISSA DELLA TARIFFA (TF)

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) 202.736 202.736

Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) 0 0

Costi Generali di Gestione (CGG) 686.789 686.789

Costi Comuni Diversi (CCD) 116.750 116.750

Altri Costi (AC) 50.285 50.285

Ammortamenti (AMM) 356.129 356.129

Accantonamenti (ACC) 32.356 32.356

Remunerazione (Rem) 134.776 134.776

TOTALE PARTE FISSA DELLA TARIFFA (TF) 1.579.820 1.579.820

PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA (TV)

Costi Raccolta e Trasporto (CRT) 138.623 138.623

Costi Trattamento e Smaltimento (CTS) 295.736 295.736

Costi Raccolta Differenziata (CRD) 253.537 253.537

Costi Trattamento e Recupero (CTR) -37.999 -37.999

TOTALE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA (TV) 649.898 649.898

SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA

Acquisto sacchi porta a porta (CRD) 35.000 35.000

TOTALE SPESE SERVIZI GESTITI IN ECONOMIA 35.000 35.000

COSTI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E

CONTENZIOSO (CARC) 65.062 65.062

ACC.TO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

5% su PEF anno precedente (CCD) 129.545 129.545

CONTRIBUTO MIUR (CCD) -4.681 -4.681

1.769.746 684.898 2.454.644

122.732

2.577.377 TOTALE GENERALE PEF 2017

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

RIEPILOGO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2017

ADDIZIONALE TEFA (tributo provinciale 5%)

TOTALE GENERALE DELLE CARTELLE EMESSE allegato B

VOCE DI COSTO SIGLA TOTALE

DATI PROVENIENTI DA PEF APPROVATO ATO TOSCANA SUD CON DELIBERAZIONE

ASSEMBLEARE n. 7 del 20/03/2017

(12)

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 07 DEL 20.03.2017

OGGETTO: Approvazione Corrispettivo di Ambito 2017 e ripartizione a base comunale per i Comuni dell’ATO Toscana Sud.

L’anno duemiladiciassette addì 20 del mese di Marzo alle ore 15.00 presso l’Auditorium della

“CONFESERCENTI”, S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell’Assemblea.

Risultano presenti all’argomento:

N. PRESENZE COMUNI QUOTE Presente Assente

1. ABBADIA S. SALVATORE 2,53% X

2. ANGHIARI 0,24% X

3. ARCIDOSSO 0,11% X

4. AREZZO 13,68% X

5. ASCIANO 6,87% X

6. BADIA TEDALDA 0,03% X

7. BIBBIENA 0,44% X

8. BUCINE 0,59% X

9. BUONCONVENTO 0,26% X

10. CAMPAGNATICO 0,05% X

11. CAMPIGLIA MARITTIMA 0,70% X

12. CAPALBIO 0,13% X

13. CAPOLONA 0,26% X

14. CAPRESE MICHELANGELO 0,06% X

15. CASOLE D'ELSA 0,28% X

16. CASTAGNETO CARDUCCI 0,90% X

17. CASTEL DEL PIANO 0,19% X

18. CASTEL FOCOGNANO 0,07% X

19. CASTEL SAN NICCOLO' 0,11% X

20. CASTELFRANCOPIANDISCO 0,53% X

21. CASTELL'AZZARA 0,07% X

22. CASTELLINA IN CHIANTI 0,18% X

23. CASTELNUOVO BERARDENGA 0,40% X

24. CASTIGLION FIBOCCHI 0,15% X

25. CASTIGLION FIORENTINO 0,50% X

26. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 0,88% X

27. CASTIGLIONE D'ORCIA 0,08% X

28. CAVRIGLIA 0,42% X

29. CETONA 0,16% X

30. CHIANCIANO TERME 0,59% X

31. CHITIGNANO 0,03% X

(13)

32. CHIUSDINO 0,07% X

33. CHIUSI 0,80% X

34. CHIUSI DELLA VERNA 0,11% X

35. CINIGIANO 0,07% X

36. CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 0,43% X

37. CIVITELLA PAGANICO 3,34% X

38. COLLE DI VAL D'ELSA 1,28% X

39. CORTONA 0,67% X

40. FOIANO DELLA CHIANA 0,39% X

41. FOLLONICA 1,66% X

42. GAIOLE IN CHIANTI 0,17% X

43. GAVORRANO 0,38% X

44. GROSSETO 11,86% X

45. ISOLA DEL GIGLIO 0,09% X

46. LATERINA 0,16% X

47. LORO CIUFFENNA 0,31% X

48. LUCIGNANO 0,14% X

49. MAGLIANO IN TOSCANA 0,19% X

50. MANCIANO 0,26% X

51. MARCIANO DELLA CHIANA 0,09% X

52. MASSA MARITTIMA 0,35% X

53. MONTALCINO 0,45% X

54. MONTE ARGENTARIO 0,48% X

55. MONTE SAN SAVINO 0,27% X

56. MONTEMIGNAIO 0,02% X

57. MONTEPULCIANO 0,98% X

58. MONTERCHI 0,06% X

59. MONTERIGGIONI 0,80% X

60. MONTERONI D'ARBIA 0,54% X

61. MONTEROTONDO M.MO 0,06% X

62. MONTEVARCHI 1,56% X

63. MONTICIANO 0,05% X

64. MONTIERI 0,04% X

65. MURLO 0,15% X

66. ORBETELLO 0,42% X

67. ORTIGNANO RAGGIOLO 0,06% X

68. PERGINE VALDARNO 0,20% X

69. PIANCASTAGNAIO 0,33% X

70. PIENZA 0,15% X

71. PIEVE SANTO STEFANO 0,15% X

72. PIOMBINO 6,02% X

73. PITIGLIANO 0,17% X

74. POGGIBONSI 6,03% X

(14)

75. POPPI 0,22% X

76. PRATOVECCHIOSTIA 0,20% X

77. RADDA IN CHIANTI 0,11% X

78. RADICOFANI 0,10% X

79. RADICONDOLI 0,05% X

80. RAPOLANO TERME 0,30% X

81. ROCCALBEGNA 0,01% X

82. ROCCASTRADA 0,43% X

83. SAN CASCIANO DEI BAGNI 0,12% X

84. SAN GIMIGNANO 0,66% X

85. SAN GIOVANNI VALDARNO 0,92% X

86. SAN QUIRICO D'ORCIA 0,19% X

87. SAN VINCENZO 0,91% X

88. SANSEPOLCRO 0,77% X

89. SANTA FIORA 0,10% X

90. SARTEANO 0,28% X

91. SASSETTA 0,02% X

92. SCANSANO 0,19% X

93. SCARLINO 0,29% X

94. SEGGIANO 0,03% X

95. SEMPRONIANO 0,02%

96. SIENA 3,85% X

97. SINALUNGA 0,83% X

98. SORANO 0,14% X

99. SOVICILLE 0,53% X

100. SUBBIANO 0,35% X

101. SUVERETO 0,13% X

102. TALLA 0,03% X

103. TERRANUOVA BRACCIOLINI 14,41% X

104. TORRITA DI SIENA 0,46% X

105. TREQUANDA 0,05% X

TOTALE 100,00%

Il Presidente dell’Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

E’ presente il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.

E’ presente il Facente Funzioni di Direttore Generale Dott.ssa Elisa Billi che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.

E’ presente il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

Allegati: si immediata eseguibilità: si

(15)

Il Presidente dell’Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (71/105) rappresentano il 93,64% delle quote di partecipazione, dichiara valida la seduta, ai sensi di quanto disposto all’art. 4 c. 3 dello Statuto.

Si passa quindi all’esame dell’ottavo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione Corrispettivo di Ambito 2017 e ripartizione a base comunale per i Comuni dell’ATO Toscana Sud”.

Omissis –

(16)

L’ASSEMBLEA PREMESSO CHE

- in data 27.3.2013, ad esito di idonea procedura ad evidenza pubblica, veniva sottoscritto con SEI Toscana S.c.a.r.l. (oggi SEI Toscana S.r.l.) il Contratto per l’Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito di seguito indicato “Contratto di Servizio”);

- con atto deliberativo n.22 del 19.12.2013 è stato preso atto dell’avvio della gestione del Servizio di Ambito a partire da data 01.01.2014, autorizzando il Direttore Generale, Prof.

Ing. Andrea Corti, alla stipula dell’Accordo Integrativo del Contratto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, stipula effettuata in data 24.12.2013 (di seguito “Accordo Integrativo”);

- con atto deliberativo n.17 del 30.6.2014 sono state definite le linee guida sulla base delle quali definire il PEF di cui all’art.1 comma 683 della L.147/2013, integrate successivamente con deliberazione assembleare n.8 del 08.05.2015, in relazione alle competenze di definizione della TARI da parte delle Amministrazioni Comunali;

- con atto deliberativo n.24 del 22.12.2014 è stato definito un meccanismo di accordo con il gestore unico SEI Toscana sottoscritto in data 16.11.2015 (di seguito “Accordo Pluriennale”) che definisce un arco temporale di anni 2014-2017 nei quali lo stesso accordo opera nell’ambito della modalità di definizione del corrispettivo per la determinazione della TARI, ovvero per la determinazione dei Piani Economici Finanziari di cui alla L. 147/2013;

- a partire dal 1.1.2016 è operante la gestione di ambito anche nei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto rientranti nella AOR LI-Val di Cornia, sulla base della previsione di cui alla Delibera Assembleare n.19 del 30.12.2015 e che tale gestione viene pienamente regolata ai sensi del Contratto di Servizio con SEI Toscana;

- con atto deliberativo n.29 del 2.12.2010 si provvedeva a definire un meccanismo di ripartizione del Corrispettivo di Ambito tra le Amministrazioni Comunali per la determinazione del Corrispettivo comunale;

- con atto deliberativo n.8 del 27.5.2016 è stato definito un meccanismo di accordo con il gestore unico SEI Toscana sottoscritto in data 29.7.2016 (di seguito “Accordo Integrativo Opzionali”) che definisce le modalità di trattazione di alcune fattispecie di Servizi Opzionali e in particolare del nuovo servizio Base “Fornitura e distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza”;

- con atto deliberativo n.25 del 26.10.2016 l’Assemblea ha provveduto ad approvare l’aggiornamento del Cronoprogramma relativamente ad interventi su Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta (SSR) di adeguamento e/o nuove realizzazioni relativo al subentro del Gestore Unico nella gestione delle stesse;

- con DFFDG n.04 del 26.1.2017 si è provveduto a definire una modalità di fatturazione in acconto per quello che riguarda i Terzi Gestori Impianti e il Gestore Unico SEI Toscana, rinviando alla definizione da parte dell’Assemblea di Ambito dei corrispettivi di preventivo eventuali situazioni di conguaglio rispetto a quanto fatturato in acconto dai gestori;

DATO ATTO CHE

(17)

- con atto deliberativo n.02 del 24.3.2016 è stato definito un meccanismo di accordo con il Gestore Unico SEI Toscana S.r.l. in riferimento ai Comuni della AOR LI-Val di Cornia – che odiernamente ancora non è stato portato a concreta stipula - che definisce un arco temporale di anni 2016-2019 nei quali lo stesso accordo opera nell’ambito della modalità di definizione del Corrispettivo di Ambito (di seguito anche “Accordo Pluriennale Val di Cornia”);

- con atto deliberativo n. 06 del 20.03.2017 l’Assemblea ha provveduto ad approvare il Corrispettivo Impianti per l’anno 2017 dovuto dai comuni dell’ATO Toscana Sud (CI-17);

- il Gestore Unico ha provveduto a consegnare formalmente il Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo 2017 (PSE-P17) con trasmissioni Prot.6133 del 21.10.2016 e Prot.7170 del 20.12.2016;

- l’Autorità ha provveduto a mettere a disposizione delle singole Amministrazioni Comunali gli elaborati progettuali del PSE-P17 consegnato ed a effettuare appositi incontri per l’analisi dello stesso con tutte le Amministrazioni Comunali interessate individuando puntuali revisioni richieste specificatamente al Gestore Unico;

- il Gestore Unico ha provveduto a riconsegnare formalmente il Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo 2017 (PSE-P17) revisionato con trasmissioni Prot.1030 del 27.2.2017 e Prot.1236 del 3.3.2017, P1365 del 10.03.2017, P1439 del 15.03.2017 (di seguito indicato come “PSE-P17 Consegnato”);

RITENUTO OPPORTUNO per quanto attiene alla determinazione del Corrispettivo di Ambito 2017 per l’AOR LI – Val di Cornia operare ai sensi dell’Accordo Pluriennale Val di Cornia pur non essendo odiernamente portato a concreta stipula.

RICHIAMATO CHE

- ai sensi dell’art.3.1 dell’Accordo Pluriennale è definito quanto dovuto al Gestore Unico per l’anno 2017, oltre a quanto da determinarsi sulla scorta dell’art.3.2 dello stesso Accordo Pluriennale;

- ai sensi dell’art.3.2 dell’Accordo Pluriennale Val di Cornia è definito quanto dovuto al Gestore Unico per l’anno 2017, oltre a quanto da determinarsi sulla scorta dell’art.3.3 dello stesso Accordo Pluriennale Val di Cornia;

- al fine della determinazione delle fattispecie di cui al richiamato art. 3.2 dell’Accordo Pluriennale e art. 3.3 dell’Accordo Pluriennale Val di Cornia si è operato la contabilizzazione degli effetti economici derivanti dal PSE-P17 Consegnato, pur non ricorrendo odiernamente le condizioni per la concreta approvazione del PSE-P17;

- l’approvazione del PSE-P17 in chiave tecnica - finalizzata alla concreta attestazione del servizio previsto per l’anno 2017, che costituisce di fatto elemento formale di integrazione del Contratto di Servizio vigente – potrà essere effettuata con successivo atto a seguito dell’espletamento del complesso di attività di verifica e controllo di dettaglio;

- quanto sopra definito, quale procedura differita tra la approvazione del PSE-P17 e la sua contabilizzazione economica ai fini del presente atto, rientra coerentemente nella odierna fase transitoria di regolazione alla base stessa dell’Accordo Pluriennale e dell’Accordo Pluriennale Val di Cornia e comunque opera una condizione di differenza tra il Corrispettivo del Servizio di Ambito di cui al Contratto di Servizio e l’odierno corrispettivo riconosciuto al

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Gestore Unico ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Pluriennale e dell’art. 3 dell’Accordo Pluriennale Val di Cornia;

RICHIAMATO INOLTRE CHE

- odiernamente non è stato possibile provvedere alla valutazione degli effetti della rettifica a consuntivo della gestione del servizio ai sensi del preesistente contratto tra il gestore Sienambiente e l’Autorità (Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti raccolta e spazzamento), limitatamente ai comuni della Provincia di Siena (in riferimento all’anno 2013) per il mancato completamento delle attività di verifica degli elementi di consuntivazione di SEI Toscana, in relazione alle funzioni proprie ad esito della cessione del ramo di azienda, a decorrere dal giorno 1.10.2013;

- in ragione di quanto sopra la valutazione del consuntivo di gestione dei servizi di raccolta per l’anno 2013 è da rinviarsi a successivi atti.

VALUTATO CHE

si renda odiernamente necessario:

- dare mandato agli Organi ed agli uffici dell’Autorità di avviare ogni attività utile e funzionale per il recepimento da parte del Gestore Unico delle indicazioni delle Amministrazioni Comunali nel Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo per l’anno 2018 (PSE-P18), così che lo stesso coniughi gli effetti dei Piani di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori (“PRS”) vigenti e sia predisposto entro i tempi previsti dal Contratto di Servizio;

- approvare il valore della Variazione del Costo Annuale Standard del Personale Operativo (∆CCONTR_PO) pari a 0% ai fini dell’Aggiornamento del Costo Standard del Personale Operativo e del Costo Standard del Personale di Coordinamento Tecnico validi per la valorizzazione economica del PSE-17 (preventivo e consuntivo) previsto ai sensi del Contratto di Servizio;

- approvare il valore della Variazione del Prezzo del Carburante (∆PCARB) pari a -13,33%, ai fini dell’Aggiornamento dei Costi Orari Standard degli Automezzi validi per la valorizzazione economica del PSE-17 (preventivo e consuntivo) previsto ai sensi del Contratto di Servizio;

- approvare il valore della variazione dell’indice ISTAT NIC (ΔNIC) pari a -0,1% ai fini dell’Aggiornamento dei parametri posti a base di Gara validi per la valorizzazione economica del PSE-17 (preventivo e consuntivo) previsto ai sensi del Contratto di Servizio;

- approvare l’inserimento all’interno del Corrispettivo di Ambito anno 2017 per le Province di Arezzo, Grosseto e Siena degli effetti delle componenti di corrispettivo relative alla valorizzazione del PSE-P17 Consegnato - servizi comunali (Spazzamento, Accessori, CK e Cind Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta), articolate a livello comunale e riportate in Allegato 4-A, nonché del Servizio Fornitura e Distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza articolate a livello comunale e riportate in Allegato 4-B;

- approvare l’inserimento all’interno del Corrispettivo di Ambito anno 2017 per l’AOR LI – Val di Cornia degli effetti delle componenti di corrispettivo relative alla valorizzazione del PSE- P17 Consegnato - servizi comunali (Spazzamento, Accessori, CK e Cind Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta), articolate a livello comunale e riportate in Allegato 4-A;

- approvare il Corrispettivo di Ambito per l’anno 2017 quale effetto dei seguenti elementi:

o quanto da riconoscersi al Gestore Unico ai sensi dell’Art. 3.1 dell’Accordo Pluriennale prevedendo che la ripartizione dell’incremento di corrispettivo per

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l’anno 2017 rispetto a quanto riconosciuto per l’anno 2016 sia attribuita a livello provinciale sulla base del valore del servizio;

o quanto da riconoscersi al Gestore Unico ai sensi dell’Art. 3.2 dell’Accordo Pluriennale, tra cui variazioni tra PSE-P17 Consegnato e PSE-P14 e le variazioni dovute all’effetto inflattivo e riportati in Allegato 4-C;

o effetti di cui alla DA n. 2 del 24.03.2016 in relazione a quanto da riconoscersi al Gestore Unico ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Pluriennale Val di Cornia;

o quanto da riconoscersi al Gestore Unico ai sensi dell’Art. 3.3 dell’Accordo Pluriennale Val di Cornia, tra cui variazioni tra PSE-P17 Consegnato e PSE-P16 Consegnato e le variazioni dovute all’effetto inflattivo e riportati in Allegato 4-C;

o Corrispettivo Impianti per l’anno 2017 dovuto dai comuni dell’ATO Toscana Sud (CI17) approvato con DA n. 06 del 20.03.2017;

o effetti di cui alla DA n.24 del 26.10.2016 relativamente alla gestione post-mortem delle sole gestioni post operative oggetto di Convenzionamento e della DA n.15 del 19.12.2013 relativamente alla gestione post-mortem della sola gestione post operativa della discarica sita in Località Cavernano nel Comune di Chianciano Terme, aventi effetti, limitatamente ai Comuni della Provincia di Siena, in termini di Corrispettivo per il Servizio di Gestione Post Operativa di Preventivo pari a 618.792,62 €/anno, al netto di IVA, (ovvero 309.396,31 €/anno, al netto di IVA, complessivi sulla scorta della ipotesi di attivazione di detti servizi dal 01.07.2017), tenuto conto che, in ragione della natura di servizio opzionale, in caso di mancato subentro ogni effetto di natura economica di corrispettivo dovrà trovare elementi di rettifica nell’ambito del corrispettivo di preventivo del primo anno utile;

o ogni altro elemento precedentemente richiamato.

- confermare gli effetti della voce “Crediti verso SEI” di cui alla DA n.10 del 16.05.2014 così come ripartiti con DA n.15 del 30.06.2014;

- confermare gli effetti della DFFDG n.4 del 26.01.2017 con cui il Facente Funzioni Direttore Generale ha operato in attesa delle odierne decisioni rispetto alle quali dovranno essere portate a conguaglio gli effetti determinati dal Corrispettivo di Ambito, rispetto a quanto fatturato sulla base della stessa determinazione DFFDG n4 del 26.01.2017;

RICHIAMATO CHE

- con atto deliberativo n.8 del 27.5.2016 è stato definito un meccanismo di accordo con il gestore unico SEI Toscana sottoscritto in data 29.7.2016 (di seguito “Accordo Integrativo Opzionali”) che definisce le modalità di trattazione di alcune fattispecie di Servizi Opzionali e in particolare del nuovo servizio Base “Fornitura e distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza”;

- il Gestore Unico ha provveduto ad inserire nel PSE-P17 Consegnato una prima proposta progettuale volta a fronteggiare le necessità delle Amministrazioni Comunali che hanno in previsione l’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

- in riferimento alla necessaria attività di trattazione degli effetti economici del nuovo Servizio Base “Fornitura e Distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza” di procedere sulla scorta delle indicazioni di seguito riportate:

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o corrispettivo di Preventivo con quantificazione per la componente relativa alla Fornitura dei Beni di Consumo del costo di acquisto sostenuto dal Gestore Unico per effetto delle procedure di evidenza pubblica intraprese dallo stesso per un importo complessivo pari 278.661 € e per la componente relativa alla Distribuzione dei Beni di Consumo pari a 86.696 € di cui all’Allegato 4-B

o trattazione, ai fini della determinazione del corrispettivo comunale, di tale servizio in analogia a quanto previsto per i Servizi Comunali;

o inserimento del Corrispettivo per la Fornitura dei Beni di Consumo nelle rispettive componenti CRT e CRD del Piano Economico Finanziario e del Corrispettivo per la Distribuzione dei Beni di Consumo, limitatamente al 50% dei Costi Diretti del Personale ed ai Costi Diretti degli Automezzi, nella componente CRD del Piano Economico Finanziario;

RICORDATO CHE

- in riferimento all’anno 2014 l’Assemblea, nell’ambito delle attività di ripartizione comunale del Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito, sulla scorta dei criteri della DA n.29 del 2.12.2010, aveva potuto valutare la complessità derivante dalle notevoli variazioni che tale criterio produceva e che pertanto la stessa Assemblea provvedeva a diversa definizione di criteri di ripartizione comunali con propri atti assembleari n.14, n.15 e n.16 del 30.06.2014;

- in riferimento all’anno 2015 con propria deliberazione n.8 del 8.05.2015 l’Assemblea ha approvato - ai fini della definizione della ripartizione a base comunale del Corrispettivo di Ambito 2015 - un nuovo meccanismo di ripartizione riportato nell’Allegato 1 della suddetta Deliberazione Assembleare che teneva conto dei diversi fattori di equità, solidarietà e progressiva sostenibilità sulla base dei seguenti principi:

a) tenere conto di una ripartizione del Corrispettivo a base provinciale sulla scorta dei costi che servizi e flussi di rifiuti raccolti su ogni territorio generano come corrispettivi riconosciuti al gestore unico ovvero ai Terzi Gestori Impianti;

b) tenere conto di costi specifici di ogni Comune in riferimento ai servizi di spazzamento e lavaggio strade, ai servizi accessori, ai costi di investimento e manutenzione delle Strutture di Supporto alla Raccolta realizzate sul territorio comunale;

c) tenere conto di una ripartizione che sposti progressivamente il corrispettivo storicamente assegnato ad un singolo comune verso il valore correttamente derivante dalla contabilizzazione dei servizi fruiti e dei flussi di rifiuto prodotti;

d) tenere conto di una progressiva valorizzazione dei servizi all’interno dell’area decisionale dove gli stessi sono definiti, ovvero all’interno dell’Area Omogenea di Raccolta (AOR);

e) garantire una ripartizione parziale solidaristica che vada a premiare le AOR ed i Comuni che singolarmente raggiungono le maggiori prestazioni di raccolta differenziata in termini percentuali;

- in riferimento all’anno 2016 con propria deliberazione n.5 del 24.03.2016 l’Assemblea ha approvato - ai fini della definizione della ripartizione a base comunale del Corrispettivo di

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Ambito 2016 - un nuovo meccanismo di ripartizione riportato nell’Allegato 1 della suddetta Deliberazione Assembleare definendone validità sostitutiva rispetto a quanto previsto con DA n.29 del 2.12.2010 e DA n.8 dell’8.5.2015, prevedendo contestualmente i seguenti criteri di ripartizione per le successive annualità:

o criteri per la ripartizione del Corrispettivo Provinciale a livello di AOR (al netto dei costi per i Servizi Comunali) sulla scorta del minimo 50% e massimo 70% della Competenza, per l’anno 2017, sulla scorta del minimo 80% e massimo 100% della Competenza, per l’anno 2018;

o premialità per la efficienza di raccolta differenziata raggiunta (riferita alla ultima certificazione regionale disponibile) pari al 3%, per l’anno 2017, e compresa tra il 4- 5%, per l’anno 2018, da applicarsi secondo il meccanismo solidaristico che vada sempre più a privilegiare, nelle AOR ove opera il PRS l’effetto sull’intera AOR.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

- in riferimento alla necessaria attività di ripartizione a base comunale del Corrispettivo di Ambito – al fine di concorrere alla definizione dei PEF ai sensi della L.147/13 e s.m.i. – applicare il meccanismo di ripartizione di cui all’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016 ovvero sulla scorta delle indicazioni definite nell’ambito del Comitato delle AOR di seguito indicate:

1) confermare che il valore dei Servizi Comunali sia attribuito interamente ai singoli Comuni di competenza così come definito nell’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016 ovvero, limitatamente ai CK e Cind Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta, anche sulla base delle convenzioni di utilizzo intercomunale attive e sulla base di richieste di diversa attribuzione formalizzate dalle singole AOR;

2) procedere, coerentemente con quanto previsto nella DA n.5 del 24.03.2016, ad un progressivo allineamento tra corrispettivo di AOR e competenza di gestione definita in ragione del servizio complessivamente reso entro la stessa AOR, operando la ripartizione del corrispettivo provinciale (al netto dei costi dei Servizi Comunali di cui al precedente punto 1) tra le AOR per il 50% in ragione del costo storico (modificando la sigla SDIVST70% in SDIVST50%) - in riferimento alla base 2016 - e per il 50% sulla base della Competenza (modificando la sigla SDIVCOMP30% in SDIVCOMP50%) così come definito nell’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016;

3) confermare un meccanismo di ripartizione comunale, operante entro ogni singola AOR, prioritariamente individuato dalla singola AOR di competenza, ovvero, in subordine, definito a livello assembleare secondo i criteri definiti nell’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016;

4) prevedere – al fine di vedere attivate le azioni di pianificazione su tutte le aree che ad oggi non hanno provveduto alla definizione/approvazione del proprio Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori – una modalità incentivante dei sistemi di raccolta differenziata ad alto livello di efficienza, ovvero premiante per le Aree/Comuni virtuose/i in termini di efficienza di raccolta differenziata, secondo un principio di premialità pari all’1,5% con riferimento alle AOR (modificando la sigla RDAOR1% in RDAOR1,5%) e all’1,5% con

(22)

riferimento al singolo Comune (modificando la sigla RDCOM1% in RDCOM1,5%) secondo il meccanismo definito nell’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016;

5) stabilire che il valore del Servizio Fornitura e Distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza sia attribuito interamente ai singoli Comuni di competenza in analogia a quanto definito al punto 1;

RITENUTO CHE nelle more del suddetto progressivo allineamento tra il corrispettivo di AOR e il corrispettivo di competenza di AOR sia da ritenersi accettabile un conglobamento degli effetti di cui alla DA n. 06 del 20.03.2017 entro il valore complessivo del Corrispettivo di Ambito al netto dei richiamati servizi comunali;

PRESO ATTO CHE

- per effetto del sopra richiamato meccanismo di ripartizione comunale il Corrispettivo di Ambito 2017 a livello di AOR al netto delle componenti Crediti verso SEI e Servizio Fornitura e Distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza è rappresentato da quanto indicato in allegato (“Allegato 1”);

- l’Autorità, operando secondo i criteri di ripartizione riportati in Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016, ha provveduto a predisporre una proposta di ripartizione comunale all’interno delle singole AOR inviata ai responsabili di Area in data 14.03.2017 e ha ulteriormente formalizzato agli stessi di voler comunicare eventuali proposte di deroga da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea di Ambito;

VISTO E PRESO ATTO INOLTRE CHE

 l’AOR AR – Val di Chiana Aretina in virtù di quanto previsto al punto 3 chiede di adottare una diversa ripartizione a livello comunale meglio specificata in atti formalmente consegnati alla presidenza dell’Assemblea;

 l’AOR AR - Valdarno in virtù di quanto previsto al punto 3 chiede di adottare una diversa ripartizione a livello comunale meglio specificata in atti formalmente consegnati alla presidenza dell’Assemblea;

 l’AOR SI – Chianti in virtù di quanto previsto al punto 3 chiede di adottare una diversa ripartizione a livello comunale meglio specificata in atti formalmente consegnati alla presidenza dell’Assemblea;

 l’AOR SI – Val di Merse in virtù di quanto previsto al punto 3 chiede di adottare una diversa ripartizione a livello comunale meglio specificata in atti formalmente consegnati alla presidenza dell’Assemblea;

 l’AOR SI – Val di Chiana Senese in virtù di quanto previsto al punto 3 chiede di adottare una diversa ripartizione a livello comunale meglio specificata in atti formalmente consegnati alla presidenza dell’Assemblea;

 l’AOR LI – Val di Cornia in virtù di quanto previsto al punto 3 chiede di adottare una diversa ripartizione a livello comunale meglio specificata in atti formalmente consegnati alla presidenza dell’Assemblea;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO

- approvare il complesso di risultanze derivanti dall’applicazione dei criteri di ripartizione comunale di cui all’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016 così come aggiornato ai

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precedenti punti 1-5, derogato in ordine alle ripartizioni comunali, secondo quanto richiesto dalle aree AR – Val di Chiana Aretina, AR - Valdarno, SI – Chianti, SI – Val di Merse, SI – Val di Chiana Senese, LI – Val di Cornia che concorre alla definizione dei prospetti del Corrispettivo di Ambito per l’anno 2017 a livello comunale al netto della componente Servizio Fornitura e Distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza di cui all’allegato (“Allegato 2”);

- approvare i corrispettivi comunali per il Servizio Fornitura e Distribuzione Beni di Consumo per i Servizi di Raccolta ad Utenza di cui all’allegato (“Allegato 4-B”);

- approvare l’articolazione del corrispettivo comunale della concessione, di cui all’Allegato 2 e all’Allegato 4-B, nelle voci del Piano Economico Finanziario Comunale della Concessione di cui all’Allegato 3, stabilendo fin d’ora che lo stesso corrisponde con la definizione dei PEF di cui alla L.147/2013 e s.m.i. sulla scorta delle linee guida di cui alla DA n.17 del 30.06.2014, della DA n.8 dell’8.05.2015 e della presente deliberazione;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Contratto per l’Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito del 27.03.2013, l’Accordo Integrativo del 24.12.2014, l’Accordo Pluriennale del 16.11.2015 e l’Accordo Integrativo Opzionali del 29.07.2016;

VISTA la Deliberazione Assembleare n.15 del 19.12.2013;

VISTA la Deliberazione Assembleare n.10 del 16.05.2014;

VISTE le Deliberazioni Assembleari n.14, n.15 e n.16 del 30.06.2014;

VISTE le Deliberazioni Assembleari n.17 del 30.06.2014 e n.24 del 22.12.2014;

VISTA la Deliberazione Assembleare n. 29 del 2.12.2010;

VISTE le DDG n.8 del 30.01.2015, n.15 del 30.03.2015 e n. 25 del 20.04.2015 VISTA la Delibera di Assemblea n.8 dell’8.05.2015;

VISTA la Deliberazione Assembleare n.2 del 24.03.2016;

VISTA la Deliberazione Assembleare n.5 del 24.03.2016;

VISTE le Deliberazioni Assembleari n.24 e n.25 del 26.10.2016;

VISTA la Deliberazione Assembleare n.(OdG-7) del 20.03.2017;

VISTA la DFFDG n.4 del 26.01.2017

VISTE le DFFDG n.11 e n. 12 del 17.03.2017

VISTO il prospetto di ripartizione del il Corrispettivo di Ambito 2017 a livello di AOR al netto delle componenti Crediti verso SEI e Servizio Fornitura e Distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza predisposto dall’Autorità (Allegato 1);

VISTO il complesso di risultanze derivanti dall’applicazione dei criteri di ripartizione comunale di cui all’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016 così come aggiornato ai precedenti punti 1-5, derogato in ordine alle ripartizioni comunali, secondo quanto richiesto dalle aree AR – Val di Chiana Aretina, AR - Valdarno, SI – Chianti, SI – Val di Merse, SI – Val di Chiana Senese, LI – Val di Cornia che concorre alla definizione dei prospetti del Corrispettivo di Ambito per l’anno 2017 a

(24)

livello comunale al netto della componente Servizio Fornitura e Distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza (Allegato 2);

VISTO il prospetto dei corrispettivi comunali per il Servizio Fornitura e Distribuzione Beni di Consumo per i Servizi di Raccolta ad Utenza (Allegato 3);

VISTA l’articolazione del corrispettivo comunale della concessione, di cui all’Allegato 2 e all’Allegato 3, nelle voci del Piano Economico Finanziario Comunale della Concessione di cui all’Allegato 4, stabilendo fin d’ora che lo stesso corrisponde con la definizione dei PEF di cui alla L.147/2013 e s.m.i. sulla scorta delle linee guida di cui alla DA n.17 del 30.06.2014, della DA n.8 dell’8.05.2015 e della presente deliberazione confermando comunque la possibilità da parte delle Amministrazioni Comunali di rimodulare le voci del Piano Economico Finanziario predisposto dall’Autorità al fine di garantire maggiore affinità con la strutturazione dei costi dei servizi di livello comunale con approvazione delle stesse a carico degli organi preposti della singola Amministrazione Comunale;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, RICHIAMATO, DATO ATTO, RITENUTO, RICORDATO, PRESO ATTO, VALUTATO e VISTO

DELIBERA

1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2. di rinviare la valutazione degli effetti della rettifica a consuntivo della gestione del servizio ai sensi del preesistente contratto tra il gestore Sienambiente e l’Autorità, limitatamente ai comuni della Provincia di Siena (in riferimento all’anno 2013), in attesa del completamento delle verifiche in corso da parte della stessa Autorità;

3. di approvare il valore della Variazione del Costo Annuale Standard del Personale Operativo (∆CCONTR_PO) pari a 0% ai fini dell’Aggiornamento del Costo Standard del Personale Operativo e del Costo Standard del Personale di Coordinamento Tecnico validi per la valorizzazione economica del PSE-17 (preventivo e consuntivo) previsto ai sensi del Contratto di Servizio;

4. di approvare il valore della Variazione del Prezzo del Carburante (∆PCARB) pari a -13,33%, ai fini dell’Aggiornamento dei Costi Orari Standard degli Automezzi validi per la valorizzazione economica del PSE-17 (preventivo e consuntivo) previsto ai sensi del Contratto di Servizio;

5. di approvare il valore della variazione dell’indice ISTAT NIC (ΔNIC) pari a -0,1% ai fini dell’Aggiornamento dei parametri posti a base di Gara validi per la valorizzazione economica del PSE-17 (preventivo e consuntivo) previsto ai sensi del Contratto di Servizio;

6. di approvare l’inserimento all’interno del Corrispettivo di Ambito anno 2017 per le Province di Arezzo, Grosseto e Siena degli effetti delle componenti di corrispettivo relative alla valorizzazione del PSE-P17 Consegnato - servizi comunali (Spazzamento, Accessori, CK e Cind Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta), articolate a livello comunale e riportate in Allegato 4-A, nonché del Servizio Fornitura e Distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza articolate a livello comunale e riportate in Allegato 4-B;

(25)

7. approvare l’inserimento all’interno del Corrispettivo di Ambito anno 2017 per l’AOR LI – Val di Cornia degli effetti delle componenti di corrispettivo relative alla valorizzazione del PSE-P17 Consegnato - servizi comunali (Spazzamento, Accessori, CK e Cind Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta), articolate a livello comunale e riportate in Allegato 4-B;

8. di approvare il Corrispettivo di Ambito per l’anno 2017 quale effetto dei seguenti elementi:

 quanto da riconoscersi al Gestore Unico ai sensi dell’Art. 3.1 dell’Accordo Pluriennale prevedendo che la ripartizione dell’incremento di corrispettivo per l’anno 2017 rispetto a quanto riconosciuto per l’anno 2016 sia attribuita a livello provinciale sulla base del valore del servizio;

 quanto da riconoscersi al Gestore Unico ai sensi dell’Art. 3.2 dell’Accordo Pluriennale, tra cui variazioni tra PSE-P17 Consegnato e PSE-P14 e le variazioni dovute all’effetto inflattivo e riportati in Allegato 4-C;

 effetti di cui alla DA n. 2 del 24.03.2016 in relazione a quanto da riconoscersi al Gestore Unico ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Pluriennale Val di Cornia;

 quanto da riconoscersi al Gestore Unico ai sensi dell’Art. 3.3 dell’Accordo Pluriennale Val di Cornia, tra cui variazioni tra PSE-P17 Consegnato e PSE-P16 Consegnato e le variazioni dovute all’effetto inflattivo e riportati in Allegato 4-C;

 Corrispettivo Impianti per l’anno 2017 dovuto dai comuni dell’ATO Toscana Sud (CI17) approvato con DA n. 06 del 20.03.2017;

 effetti di cui alla DA n.24 del 26.10.2016 relativamente alla gestione post-mortem delle sole gestioni post operative oggetto di Convenzionamento e della DA n.15 del 19.12.2013 relativamente alla gestione post-mortem della sola gestione post operativa della discarica sita in Località Cavernano nel Comune di Chianciano Terme, aventi effetti, limitatamente ai Comuni della Provincia di Siena, in termini di Corrispettivo per il Servizio di Gestione Post Operativa di Preventivo pari a 618.792,62 €/anno, al netto di IVA, (ovvero 309.396,31 €/anno, al netto di IVA, complessivi sulla scorta della ipotesi di attivazione di detti servizi dal 01.07.2017), tenuto conto che, in ragione della natura di servizio opzionale, in caso di mancato subentro ogni effetto di natura economica di corrispettivo dovrà trovare elementi di rettifica nell’ambito del corrispettivo di preventivo del primo anno utile;

 ogni altro elemento precedentemente richiamato.

9. di confermare gli effetti della voce “Crediti verso SEI” di cui alla DA n.10 del 16.05.2014 così come ripartiti con DA n.15 del 30.06.2014;

10. di confermare gli effetti della DFFDG n.4 del 26.01.2017 con cui il Facente Funzioni Direttore Generale ha operato in attesa delle odierne decisioni rispetto alle quali dovranno essere portate a conguaglio gli effetti determinati dal Corrispettivo di Ambito, rispetto a quanto fatturato sulla base della stessa determinazione DFFDG n. 4 del 26.01.2017;

11. in riferimento alla necessaria attività di trattazione degli effetti economici del nuovo Servizio Base “Fornitura e Distribuzione di Beni di Consumo per i servizi di raccolta ad utenza” di procedere sulla scorta delle indicazioni di seguito riportate:

 Corrispettivo di Preventivo con quantificazione per la componente relativa alla Fornitura dei Beni di Consumo del costo di acquisto sostenuto dal Gestore Unico per effetto delle procedure di evidenza pubblica intraprese dallo stesso per un importo

(26)

complessivo pari 278.661 € e per la componente relativa alla Distribuzione dei Beni di Consumo pari a 86.696 € di cui all’Allegato 4-B;

 Trattazione, ai fini della determinazione del corrispettivo comunale, di tale servizio in analogia a quanto previsto per i Servizi Comunali;

 Inserimento del Corrispettivo per la Fornitura dei Beni di Consumo nelle rispettive componenti CRT e CRD del Piano Economico Finanziario e del Corrispettivo per la Distribuzione dei Beni di Consumo, limitatamente al 50% dei Costi Diretti del Personale, nella componente CRD del Piano Economico Finanziario;

12. di dare mandato alla struttura tecnica dell’Autorità di avviare ogni attività utile e funzionale per il recepimento da parte del Gestore Unico delle indicazioni delle Amministrazioni Comunali nel Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo per l’anno 2018 (PSE-P18), così che lo stesso coniughi gli effetti dei Piani di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori vigenti e sia predisposto entro i tempi previsti dal Contratto di Servizio;

13. in riferimento alla necessaria attività di ripartizione a base comunale del Corrispettivo di Ambito – al fine di concorrere alla definizione dei PEF ai sensi della L.147/13 e s.m.i. – di applicare il meccanismo di ripartizione di cui all’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016 ovvero sulla scorta delle indicazioni definite nell’ambito del Comitato delle AOR di seguito indicate:

i. confermare che il valore dei Servizi Comunali sia attribuito interamente ai singoli Comuni di competenza così come definito nell’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016 ovvero, limitatamente ai CK e Cind Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta, anche sulla base delle convenzioni di utilizzo intercomunale attive e sulla base di richieste di diversa attribuzione formalizzate dalle singole AOR;

ii. procedere, coerentemente con quanto previsto nella DA n.5 del 24.03.2016, ad un progressivo allineamento tra corrispettivo di AOR e competenza di gestione definita in ragione del servizio complessivamente reso entro la stessa AOR, operando la ripartizione del corrispettivo provinciale (al netto dei costi dei Servizi Comunali di cui al precedente punto i) tra le AOR per il 50% in ragione del costo storico (modificando la sigla SDIVST70% in SDIVST50%) - in riferimento alla base 2016 - e per il 50% sulla base della Competenza (modificando la sigla SDIVCOMP30% in SDIVCOMP50%) così come definito nell’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016;

iii. confermare un meccanismo di ripartizione comunale, operante entro ogni singola AOR, prioritariamente individuato dalla singola AOR di competenza, ovvero, in subordine, definito a livello assembleare secondo i criteri definiti nell’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016;

iv. prevedere – al fine di vedere attivate le azioni di pianificazione su tutte le aree che ad oggi non hanno provveduto alla definizione/approvazione del proprio Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori – una modalità incentivante dei sistemi di raccolta differenziata ad alto livello di efficienza, ovvero premiante per le Aree/Comuni virtuose/i in termini di efficienza di raccolta differenziata, secondo un principio di premialità pari all’1,5% con riferimento alle AOR (modificando la sigla RDAOR1% in RDAOR1,5%) e all’1,5% con riferimento al singolo Comune (modificando la sigla RDCOM1% in RDCOM1,5%) secondo il meccanismo definito nell’Allegato 1 della DA n.5 del 24.03.2016;

Riferimenti

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