• Non ci sono risultati.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI"

Copied!
23
0
0

Testo completo

(1)

ALLEGATO SUB “A”

COMUNE di PACECO

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

FUNEBRI E CIMITERIALI

(2)

INDICE

Articolo 1 Disposizioni preliminari ed oggetto del regolamento Articolo 2 Danni causate da persone estranee al servizio Articolo 3 Facoltà di disporre della salma

Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento

Articolo 5 Orari del servizio e diritto di accesso agli atti Articolo 6 Dichiarazione di morte

Articolo 7 Denuncia della causa di morte Articolo 8 Accertamenti necroscopici

Articolo 9 Rapporto all’autorità giudiziaria

Articolo 10 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane Articolo 11 Termini da osservare prima del seppellimento

Articolo 12 Periodo di osservazione Articolo 13 Obitorio

Articolo 14 Autorizzazione al trasporto e alla sepoltura della salma

Seppellimento di salme, di nati morti, di resti mortali, ossa umane Articolo 15 Trasporti funebri

Articolo 16 Servizio di trasporto gratuito ed a pagamento Articolo 17 Pagamento del diritto fisso per il trasporto Articolo 18 Trasporti di salme, resti e ceneri

Articolo 19 Imprese di onoranze funebri Articolo 20 Orario dei trasporti funebri

Articolo 21 Condotta professionale delle imprese Articolo 22 Controlli

Articolo 23 Ammissione delle salme nel cimitero Articolo 24 Inumazioni

Articolo 25 Tumulazioni

Articolo 26 Deposito provvisorio Articolo 27 Esumazioni ordinarie Articolo 28 Esumazioni straordinarie Articolo 29 Estumulazioni ordinarie Articolo 30 Estumulazioni straordinarie Articolo 31 Oggetti da recuperare

Articolo 32 Autorizzazione alla cremazione

Articolo 33 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri Articolo 34 Disciplina dell’ingresso

Articolo 35 Divieti speciali

Articolo 36 Riti funebri, epigrafi ed ornamenti Articolo 37 Concessioni cimiteriali

Articolo 38 Durata delle concessioni Articolo 39 Modalità di concessione Articolo 40 Diritto d’uso di sepoltura

Articolo 41 Ricostruzione titolo di concessione Articolo 42 Manutenzione

Articolo 43 Revoca della concessione

(3)

Articolo 44 Decadenza della concessione Articolo 45 Estinzione o rinnovo

Articolo 46 Retrocessione delle concessioni Articolo 47 Accesso al cimitero

Articolo 48 Divieti

Articolo 49 Autorizzazioni e concessioni all’esecuzione di opere Articolo 50 Responsabilità

Articolo 51 Orario di lavoro

Articolo 52 Vigilanza lavori privati

Articolo 53 Ufficio e vigilanza servizi funebri e cimiteriali Articolo 54 Obblighi e divieti per il personale comunale Articolo 55 Tombe private esistenti

Articolo 56 Cautele

Articolo 57 Modalità di pagamento degli oneri Articolo 58 Norme finali

(4)

Articolo 1

Disposizioni preliminari ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi, nell’ambito del territorio di Paceco, relativi all’attività di polizia mortuaria e cimiteriale, intendendosi come tale l’attività riferita alle salme, ai trasporti funebri, alla gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla edificazione di sepolcri privati, alla cremazione, ed in genere a tutte le diverse operazioni connesse con la cessazione della vita umana.

2. Le norme regolamentari che seguono sono formulate in conformità a quanto statuito dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie. 27 luglio 1934, n.1265, dal D.P.R. 10/09/90, n. 285, dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998, dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, dal D.P.R. n. 254 del 10/07/2003, dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla Legge Regionale 5 agosto 2010.

3. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.

4. Il Sindaco, all'occorrenza, in ottemperanza alle norme di legge in materia e del presente regolamento adotta le ordinanze ed i provvedimenti che ritiene necessari ed opportuni.

5. L'Azienda Sanitaria Provinciale vigila e controlla il funzionamento del cimitero ed, ove necessario, propone al Sindaco i consequenziali provvedimenti.

6. Gli organi gestionali di esecuzione delle presenti norme regolamentari sono costituiti dal Responsabile del Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale, e dai dipendenti comunali preposti all’espletamento delle funzioni pertinenziali.

7. Fa eccezione l’espletamento delle seguenti funzioni che rimangono di competenza gestionale dei seguenti responsabili:

 Responsabile del Settore, cui è annesso l’Ufficio Contratti, per quanto attiene l’espletamento delle funzioni inerenti i seguenti articoli: art. 3, art. 26, art. 39, art. 40, art. 41, art. 43, art.

44, art. 45 (per quanto attiene il rinnovo della concessione), art. 46.

 Responsabile del Settore, cui è annesso il servizio dello stato civile, per quanto attiene l’espletamento delle funzioni inerenti i seguenti articoli: art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 14 (per quanto riguarda il regime autorizzativo), art. 17 (per quanto riguarda la verifica dell’avvenuto pagamento del diritto fisso dovuto per l’autorizzazione al trasporto), art.

32, art. 33 (per quanto riguarda la procedura di affidamento dell’urna cineraria e di dispersione delle ceneri).

 Responsabile del Settore, cui è annesso il servizio di urbanistica, per quanto attiene l’espletamento delle funzioni inerenti i seguenti articoli: art. 49, art. 52.

Articolo 2

Danni causati da persone estranee al servizio

1. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi all’interno della struttura cimiteriale da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da quanto consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile o del Codice Penale se l’illecito costituisce reato.

(5)

Articolo 3

Facoltà di disporre della salma

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli eredi testamentari o legittimi fino al sesto grado.

2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per estumulazioni, esumazioni e trasferimenti salma o resti mortali, fatta eccezione per il coniuge, passato in seconde nozze, che decade da qualsiasi facoltà a riguardo.

Articolo 4

Servizi gratuiti ed a pagamento 1. Sono gratuiti i seguenti servizi:

a) il trasporto funebre richiesto dall’autorità giudiziaria;

b) l’inumazione delle salme in campo comune per coloro che si trovano in stato di totale indigenza,

c) accertata dal servizio solidarietà sociale;

d) la deposizione delle ossa nell’ossario comune;

e) la fornitura del feretro nei casi di accertata situazione di totale stato di indigenza.

2. Tutti gli altri servizi effettuati a richiesta degli interessati sono a pagamento.

Articolo 5

Orari del servizio e diritto di accesso agli atti

1. Nell’entrata principale del Cimitero deve essere apposto un cartello con l'orario di apertura e chiusura della struttura.

2. Presso l’ufficio cimiteriale sono tenuti, per le esigenze del servizio ed a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 unitamente ad ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07/08/90, n. 241.

Articolo 6

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata tempestivamente e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all’Ufficiale di Stato Civile.

2. La dichiarazione deve essere presentata da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (impresa di onoranze funebri); in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal dipendente dell’ufficio comunale anagrafico preposto che ha controllato ed apposto le eventuali correzioni sui dati anagrafici del defunto.

5. I decessi avvenuti in ospedali, cliniche, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo e nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

(6)

Articolo 7

Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa della morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'ASP.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. 6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Direttore Sanitario della ASP o medico da lui delegato, dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Articolo 8

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopico provvede alla visita di accertamento della morte, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi in cui, per le modalità del decesso, la medesima tempistica viene ridotta (maciullamento, decapitazione) o allungata (sospetti di morte apparente) .

2. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denunzia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopico compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate, alle dipendenze del Direttore Sanitario dell'ASP, da un medico nominato dalla medesima azienda sanitaria.

4. Le funzioni di medico necroscopico per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato, al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Articolo 9

Rapporto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 365 e 4 rispettivamente del codice penale e del codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico elementi che possano far ritenere che la morte sia dovuta a reato, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 10

Rinvenimento di cadavere, resti mortali o ossa umane.

(7)

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'ASP.

2. Inoltre l'ASP provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopico, segnalando i risultati all’Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Articolo 11

Termini da osservare prima del seppellimento

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopico con l'ausilio dell'elettrocardiografo, nei casi di malattia infettiva, diffusiva o di iniziata putrefazione e, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Direttore Sanitario della ASP o da un medico da Lui delegato.

3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte come predetto.

4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 644 che prevedono il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Articolo 12 Periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Articolo 13 Obitorio

1. Il Comune deve avere un apposito locale per ricevere le salme di persone da tenere sotto osservazione oppure da tenere in deposito nelle more della tumulazione o inumazione.

2. Qualora per ragioni non imputabili al Comune la salma dovesse permanere in deposito oltre il periodo di cinque (5) giorni, si applicherà il diritto di deposito oltre i 5 giorni previsto dal vigente tariffario.

Resta salva ed immutata la facoltà del Comune di intraprendere ulteriori azioni a danno dei familiari del defunto per ovviare al prolungarsi del deposito in argomento.

3. Nell’obitorio può essere consentito l’accesso ai familiari, su disposizione del Coordinatore dei Servizi Cimiteriali o della Autorità Giudiziaria, se la salma è sottoposta ad indagine giudiziaria.

Articolo 14

Autorizzazione al trasporto e alla sepoltura della salma Seppellimento di salme, di nati morti, di resti mortali, ossa umane.

(8)

1. L’autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile su delega del Sindaco.

2. Salvo i casi, richiamati dall’art. 9, in cui il nulla osta deve essere rilasciato dall’Autorità Giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall’autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dallo Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

3. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di parti di cadavere, di ossa umane.

4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'azienda sanitaria competente.

5. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

6. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all’ASP accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 15 Trasporti funebri

1. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DPR N. 285/90 sotto la vigilanza ed il controllo dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

2. In attuazione dell’art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.

285/90, nel territorio comunale è consentito l’esercizio del trasporto funebre a qualsiasi impresa in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento.

Articolo 16

Servizio di trasporto gratuito ed a pagamento

1. Il trasporto funebre delle salme di persone decedute nel territorio comunale, anche se residenti altrove, è:

a) gratuito ed in modo decoroso:

 per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal servizio solidarietà sociale, comprensivo della fornitura del feretro, dell’inumazione nei campi comuni a rotazione decennale e del cippo indicativo recante il numero della fossa e la data di nascita e di morte del defunto;

 per salme di militari il cui trasporto è eseguito dalle medesime amministrazioni con mezzi propri;

 per salme il cui trasporto è eseguito da confraternite mediante l’ausilio di mezzi propri.

b) a pagamento per tutti gli altri.

Articolo 17

Pagamento del diritto fisso per il trasporto

1. Il diritto fisso, nella misura stabilita dal tariffario comunale, è dovuto per tutti i trasporti a pagamento effettuati nel territorio comunale, per tutti i trasporti di salme provenienti da altri Comuni o Stati e per tutti i trasporti di salme destinati ad altri Comuni o Stati.

(9)

2. Una copia dell’avvenuto pagamento del diritto fisso deve essere consegnata al Coordinatore dei Servizi Cimiteriali che curerà la sepoltura e all’Ufficiale dello stato civile che autorizza il trasporto.

Articolo 18

Trasporti di salme, resti e ceneri

1. Per il trasporto la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio, dalle caratteristiche prescritte all’art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

2. Nel caso in cui il feretro è destinato ad altro Comune, distante oltre 100 km., non è necessaria la cerchiatura se alla cassa metallica è stata applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di putrefazione.

3. Il trasporto di salme da avviare all’inumazione in altro Comune, la cui distanza è inferiore ai 100 km., può essere effettuato con la sola cassa di legno.

4. E' obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del cognome e nome, la data di nascita e di morte del defunto.

5. Il trasporto di cassette per ossario e urne cinerarie in altri comuni è subordinato ad autorizzazione e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di carro funebre.

6. Nell’ipotesi di trasporto di salme morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria competente deve prescrivere i necessari provvedimenti da adottare a tutela della salute pubblica.

Articolo 19

Imprese di onoranze funebri

1. Le imprese che intendono esercitare l’attività di trasporti funebri nell’ambito del territorio comunale di Paceco devono essere in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza, di cui all’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .

2. Le imprese di onoranze funebre, all’atto di ogni accesso al cimitero comunale, rilasciano apposita dichiarazione, ai sensi DPR 445/2000, su modello predisposto dall’Amministrazione comunale in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Presso l’ufficio del Cimitero comunale è tenuto un apposito registro in cui vengono annotate le imprese di onoranze funebre che hanno operato nel territorio di Paceco.

4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione prodotta.

Articolo 20

Orario dei trasporti funebri

(10)

1. Nelle giornate feriali i trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, mentre nelle giornate festive nelle sole ore antimeridiane.

Articolo 21

Condotta professionale delle imprese

1. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri, sia all'interno che all'ingresso degli edifici comunali, Cimitero compreso, di fare offerte e contrattazioni attinenti ai servizi funebri.

2. L’inosservanza delle prescrizioni di legge in materia e del presente regolamento comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, mentre nel caso in cui si ravvisano estremi di reato, si provvederà anche a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

Articolo 22 Controlli

1. L’ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che per l’attività si avvale del personale degli uffici comunali all’uopo preposti.

2. Alla manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione contemplate dalle leggi vigenti e ritenute più congeniali per una migliore efficacia, efficienza del servizio.

3. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASP controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 23

Ammissione delle salme nel cimitero

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, i resti o le ceneri di persone nate, decedute o residenti nel territorio comunale di Paceco.

Non possono, comunque, essere ricevute e seppellite le salme di persone nate a Paceco, ma già sepolte in altri cimiteri prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, in quanto in vita non residenti a Paceco.

Per la tumulazione di salma di persona anche non residente è possibile concedere il loculo ove è tumulata la salma del coniuge defunto, a condizione che quest’ultima sia riducibile in cassetta ossario e previo pagamento del prezzo della nuova concessione.

2. Sono, altresì, accolte:

a) le salme, i resti o le ceneri delle persone aventi diritto di sepoltura in tomba privata sia individuale che di famiglia;

b) le salme destinate alla tumulazione in loculi comunali già occupati da salme di consanguinei i cui resti ossei dovranno preventivamente essere raccolti in apposita cassetta metallica, sempre che sia concluso il processo di mineralizzazione sui resti mortali;

c) i resti o le ceneri destinati alla tumulazione in loculi comunali occupati da salme di familiari.

Articolo 24

(11)

Inumazioni

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali le cui caratteristiche del suolo, ampiezza, divisione dei riquadri, ordine e rispettive misure devono risultare conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/90.

2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici (legno o marmo), portante un numero progressivo e la indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

3. Non è consentito nei campi di inumazione l’installazione di lapidi che bloccano o rallentano i processi di mineralizzazione delle salme.

4. Le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 25 Tumulazioni

1. Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette per ossario o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l’intenzione da parte dei familiari del defunto di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, sia costruita dal Comune che dai concessionari di aree, deve avere soletta con pendenza verso l’interno del 2%, e stabilità per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato, dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

 lunghezza mt. 2,25;

 altezza mt. 0,70;

 larghezza mt. 0,75.

4. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

5. E’ consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in unico loculo, sia o meno presente un feretro.

6. E' autorizzata, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad

assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 26 Deposito provvisorio

1. A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente depositato in un loculo comunale disponibile, previo pagamento del relativo canone di concessione previsto dal vigente tariffario.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per feretri estumulati da sepolcri familiari ove dovranno essere effettuati lavori di ripristino;

b) per feretri in attesa di essere tumulati in sepolcro privato in corso di edificazione e fino alla agibilità dello stesso.

3. La durata della concessione provvisoria è condizionata al periodo previsto per l’ultimazione dei

(12)

4. Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di anno sono computate con scadenza trimestrale.

5. Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.

6. Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per la inumazione della salma in campo comune.

All’interessato saranno addebitate le spese delle relative operazioni cimiteriali come da vigente tariffario.

7. I resti mortali di defunti, già raccolti in cassetta ossario, o di urne cinerarie, estumulate da tombe familiari ove sono in corso lavori di ripristino, tenuto conto che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica, potranno essere depositate gratuitamente nei locali del cimitero fino al periodo previsto per il completamento dei lavori.

Articolo 27 Esumazioni ordinarie

1. Ai sensi dell’art.82 del D.P.R. 285/90 nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque mese dell’anno.

3. E’ compito del Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale, autorizzare le operazioni di esumazione ordinaria curando la stesura degli elenchi con l’indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della esumazione ordinaria, provvedendo alla pubblicazione degli stessi elenchi all’albo pretorio ed all’albo cimiteriale per un periodo di almeno giorni trenta.

4. L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune, previa comunicazione al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASP, è fissato con comunicazione di servizio da affiggere sia all’albo cimiteriale che pretorio, con congruo anticipo e previa comunicazione di avvio della procedura ai familiari viventi dei defunti.

Qualora si sconoscano i familiari viventi, la comunicazione di avvio della procedura dovrà essere pubblicata all’albo pretorio ed all’albo cimiteriale per almeno sessanta giorni

5. I resti mortali saranno collocati nell’ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

Articolo 28

Esumazioni straordinarie

1. L’esumazione straordinaria delle salme inumate nei campi comuni può essere effettuata prima del termine ordinario di scadenza (10 anni), per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro Autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art.84 del D.P.R.

285/90.

3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica e del personale comunale addetto al servizio.

(13)

4. Le esumazioni straordinarie sono soggette al pagamento delle spese relative alle operazioni cimiteriali, come da vigente tariffario.

Articolo 29

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione del loculo.

2. Annualmente il Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale, curerà la stesura degli elenchi con l’indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della estumulazione ordinaria.

3. Tali elenchi dovranno essere pubblicati all’albo cimiteriale e pretorio per un periodo di almeno trenta giorni.

4. Le operazioni di estumulazione ordinaria vengono eseguite in qualunque mese dell’anno, previa comunicazione al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL, secondo la programmazione stabilita dal Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale, e previa comunicazione di avvio della procedura ai familiari viventi dei defunti.

1. Qualora si sconoscano i familiari viventi, la comunicazione di avvio della procedura dovrà essere pubblicata all’albo pretorio ed all’albo cimiteriale per almeno sessanta giorni

5. I resti mortali saranno collocati nell’ossario comune oppure, previa richiesta da parte dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta ossario e tumulati in cellette ossario o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che non è stata richiesta altra destinazione da parte dei familiari, esso è ritumulato nel medesimo loculo oppure avviato per l’inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco.

Articolo 30

Estumulazioni straordinarie

1. L’estumulazione straordinaria può essere eseguita prima dello scadere della concessione per provvedimento della Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro Autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero o per cremazione.

2. Il Sindaco può autorizzare l’estumulazione di più salme, appartenute alla stessa famiglia, da loculi comunali per effettuarne la traslazione in altri loculi adiacenti, previo pagamento dei relativi oneri.

3. Tali autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente per salme di defunti aventi rapporti di parentela fino al II grado fra gli stessi.

4. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica e del personale comunale addetto al servizio.

5. Le estumulazioni straordinarie sono soggette al pagamento delle spese relative alle operazioni cimiteriali, come da vigente tariffario.

Articolo 31 Oggetti da recuperare

1. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati, da parte degli operatori cimiteriali ai parenti più prossimi dei defunti o depositati presso il Comando di Polizia Municipale per almeno un anno.

(14)

2. Gli oggetti di cui al comma 1 decorso un anno dal rinvenimento potranno essere liberamente

alienati dal Comune, secondo le procedure del Regolamento di Contabilità dello Stato, ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento della struttura cimiteriale.

Articolo 32

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale dello stato civile in cui è avvenuto il decesso, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

2. In mancanza si procede ai sensi dell’art. 3 della legge 30 marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Articolo 33

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 05/08/2010, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno il sigillo del crematorio e l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi diritti, l’urna può essere collocata in celletta, in loculo o in nicchia cineraria o in sepoltura privata; altresì, l’urna cineraria può essere affidata, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera d) della L.R. 05/08/2010, al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all’atto della scelta dell’affido.

4. La procedura di affidamento dell’urna cineraria è regolata dall’art. 2 comma 4 della L.R.

05/08/2010.

5. La dispersione delle ceneri è regolamentata dall’art. 3 L.R. 05/08/2010 e dall’art. 3 della legge 30 marzo 2001 n. 130.

Articolo 34

Disciplina dell’ingresso

1. Per motivi di salute, comprovati da apposita certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche che attestino l’inabilità temporanea o permanente al 100%, il Responsabile del Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale, può concedere l’autorizzazione all’accesso di veicoli privati secondo i seguenti orari:

 orario antimeridiano dalle ore 9,30 alle ore 12,30

 orario pomeridiano dalle 14.30 alle 16.30

2. Il Coordinatore dei Servizi Cimiteriali può, al di là degli orari fissati, consentire l’ingresso a veicoli di servizio delle imprese che svolgono lavori all’interno del cimitero per il tempo necessario a scaricare i materiali indispensabili ad effettuare i lavori.

Articolo 35

(15)

Divieti speciali 1. Nel cimitero è vietato:

a) fotografare tombe, operazioni cimiteriali, fermo restando che per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l’assenso dei familiari interessati;

b) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza preventiva richiesta dei concessionari;

c) qualsiasi attività commerciale.

2. La violazione dei divieti di cui alle lettere a), b) e c) implica la pena pecuniaria di € 100,00 oltre eventuali provvedimenti consequenziali che l’Amministrazione attiverà in relazione alla natura e gravità dell’infrazione.

Articolo 36

Riti funebri, epigrafi ed ornamenti

1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per collettività di defunti.

2. Per celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Coordinatore dei Servizi Cimiteriali.

3. Sulle tombe possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura.

4. Le epigrafi devono essere in lingua italiana.

5. E’ consentita la collocazione di piantine di fiori e di sempreverdi nonché di vasi avendo però cura che non invadano le tombe ed i passaggi attigui e che consentano una buona movimentazione delle scale.

6. In caso di violazione di tali norme il Responsabile del Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale, disporrà per la rimozione, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’albo cimiteriale ed albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Articolo 37 Concessioni cimiteriali

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia e collettività.

2. Le concessioni in uso dei manufatti a sistema di tumulazione individuale costruiti dal Comune riguardano i loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie.

Articolo 38 Durata delle concessioni

1. Le concessioni per il diritto d’uso di loculi comunali, per adulti e per bambini, ai sensi dell’art.

92 del D.P.R. 285/90, sono a tempo determinato ed il periodo è fissato in 99 anni, rinnovabile per uguale periodo di tempo dietro pagamento dei relativi oneri.

2. Il periodo di concessione per il diritto d’uso di cellette per ossario, urne cinerarie ed aree per la costruzione di tombe private, resta fissato in 99 anni, rinnovabile per uguale periodo di tempo dietro pagamento dei relativi oneri.

(16)

Articolo 39 Modalità di concessione

1. La concessione di aree ad uso di sepolture per famiglie e collettività è data, in ogni tempo e secondo la disponibilità, a persona, ente o comunità osservando i criteri di priorità che seguono.

2. In occasione dell’approvazione di progetti di lottizzazioni delle aree del cimitero comunale che individuino lotti per costruzioni di manufatti ( cappelle e/o sarcofagi) l’amministrazione comunale procederà a rendere noto ai cittadini, mediante affissione di avviso all’albo pretorio e di specifici manifesti nelle principali aree di circolazione del comune, la possibilità di presentare apposite istanze che devono pervenire al protocollo generale del comune entro e non oltre, a pena di esclusione, trenta giorni dalla data di affissione dell’avviso all’albo pretorio.

3. I lotti di terreno per costruzioni di manufatti (cappelle e/o sarcofagi) potranno essere dati in concessione esclusivamente a persone che risiedano da almeno tre anni, riferiti alla data della richiesta, nel territorio comunale di Paceco.

4. L’ordine dei criteri per la valutazione delle domande, fermo restando il requisito della residenza nel territorio comunale di Paceco da almeno tre anni riferiti alla data della richiesta, è il seguente: in via prioritaria l’avere il coniuge o un discendente di I grado o un ascendente di I grado tumulato presso un loculo del cimitero comunale.

Nell’ordine si darà priorità rispettivamente al coniuge, al discendente di I grado all’ascendente di I grado.

In via subordinata si considererà l’età anagrafica dei richiedenti ed, a seguire, la data ed il numero d’assunzione al protocollo della richiesta.

Nel caso in cui l’istanza sia inoltrata da due richiedenti per la concessione in solido a due famiglie di sarcofagi a due file o di cappelle gentilizie, ai fini della valutazione delle domande di cui al precedente comma del presente articolo, si considererà l’età anagrafica del richiedente più anziano tra i due.

5. Tale concessione non può essere rilasciata ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione o a persone che siano già titolari di una concessione di area, sarcofago o cappella privata in questo Comune.

6. Ciascun lotto di terreno destinato alla costruzione di sarcofagi a due file o cappelle gentilizi potrà essere concesso a non più di due famiglie, in solido, e con esplicito divieto di concessione a terzi; ciascun lotto di terreno destinato alla costruzione di sarcofagi ad una fila potrà essere concesso ad una sola famiglia, e con esplicito divieto di riconcessione a terzi.

7. Con riferimento all’art. 92, comma 3, del D.P.R. n° 285/90, per ciascun lotto di terreno destinato alla costruzione di sarcofagi o cappelle gentilizie, i concessionari dovranno effettuare presso la tesoreria comunale un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della ultimazione dei lavori entro il termine massimo di tre anni dalla data di stipula dell’atto di concessione, pari ad euro 500,00 per sarcofagi sia ad una che a due file e ad euro 1000,00 per cappelle gentilizie.

Trascorso il termine di tre anni dalla data di stipula della concessione senza che i lavori di costruzione siano stati ultimati, la concessione sarà decaduta e la cauzione sarà incamerata dal comune, salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

A richiesta del concessionario, prima della scadenza del periodo di validità dei tre anni, il termine per l’ultimazione dei lavori potrà essere prorogato, per una sola volta, di anni 1 (uno), previo nuovo versamento della intera cauzione.

Se la costruzione verrà ultimata entro i tre anni dalla stipula della concessione, la cauzione versata sarà restituita ai concessionari; se la costruzione verrà ultimata nell’anno di proroga eventualmente richiesto, sarà incamerata la cauzione originaria e sarà restituita la seconda; se la costruzione non sarà ultimata nell’anno di proroga eventualmente richiesto, tutte le cauzioni costituite saranno incamerate dal Comune e la concessione sarà decaduta.

(17)

Sarà consentita la tumulazione di salme nei manufatti (sarcofagi e cappelle) solo ad ultimazioni dei lavori e dopo che i tecnici del comune (del Settore cui è annesso il servizio urbanistica) abbiano dichiarato che la costruzione corrisponde ai requisiti prescritti mediante rilascio di idonea certificazione (certificato di usabilità).

8. La concessione di sepoltura individuale (loculi, cellette, nicchie) è data solo in presenza della salma, dei resti mortali o delle ceneri.

In presenza dei solo resti mortali o delle ceneri, l’assegnazione del loculo è subordinata alla ragionevole impossibilità di trovare una sistemazione alternativa.

La presente concessione non può essere rilasciata a persone viventi.

9. Al fine di consentire la tumulazione attigua di coniugi, potranno concedersi loculi adiacenti, previo pagamento dei relativi oneri concessori e con conguaglio del costo già sostenuto per il loculo precedentemente occupato.

10.L’assegnazione delle sepolture disponibili avviene a scelta dei familiari entro il termine massimo di cinque (5) giorni; trascorso tale termine senza che i familiari abbiano effettuato la scelta, l’assegnazione del loculo sarà fatta dall’Ufficio Contratti, provvedendo, previa comunicazione alla famiglia, alla tumulazione nel loculo libero di costo inferiore: in tal caso l’ufficio attiverà le procedure per il recupero degli oneri inerenti la concessione e delle spese relative.

11.La concessione di qualunque sepoltura privata non può essere oggetto di trasferimento tra privati.

E’ fatto obbligo a tutti coloro che siano titolari di concessioni cimiteriali, di comunicare all’ufficio competente per le concessioni tutte le eventuali variazioni di residenza per qualunque evenienza dovesse insorgere.

I canoni di concessione di qualunque sepoltura privata sono stabiliti dalla Giunta comunale.

Per la determinazione dei canoni di concessione di qualunque sepoltura privata sarà applicata la tariffa vigente al momento della richiesta della concessione.

Articolo 40

Diritto d’uso di sepoltura

1. Il diritto d’uso delle sepolture private costruite su aree concesse dal Comune è riservato alla persona del concessionario (firmatario del contratto di concessione dell’area e fondatore del sepolcro) e a quelle della sua famiglia, fino al completamento del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.

2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta, dal coniuge, e dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado del o dei concessionari. Ha diritto alla tumulazione nella stessa sepoltura anche la salma o resti mortali o ceneri del convivente del concessionario, purché la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso del convivente.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore originario all’atto dell’ottenimento della concessione; per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione o da coloro che sono subentrati nella titolarità della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da presentare al Coordinatore dei Servizi Cimiteriali.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso di sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile, ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Si intende titolare della concessione la o le persone cui è stata trasferita la concessione in virtù di atto di successione legittima o in qualità di erede in linea retta ed, in mancanza, in linea collaterale.

(18)

Ai sensi di legge, non si intende per “coniuge” il soggetto divorziato o il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo o del cui matrimonio siano stati dichiarati cessati gli effetti civili.

7. Può, altresì, essere consentita, su richiesta dei concessionari o dei titolari della concessione la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi anagraficamente, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari o dei titolari della concessione; tale condizione dovrà essere espressa dal concessionario o da coloro che subentrano nella titolarità della concessione con una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare o ai titolari della concessione in uno dei modi sopra esposti.

9. Nelle tombe per comunità sono tumulate solo le salme o resti mortali o ceneri di salme appartenenti a persone che furono membri effettivi e regolari della comunità medesima secondo le disposizioni dei relativi statuti vigenti al momento del decesso delle persone stesse.

Articolo 41

Ricostruzione titolo di concessione

1. È vietata la cessione fra privati di aree, loculi o interi manufatti cimiteriali.

2. È consentita la ricostruzione del titolo di concessione nel caso in cui il concessionario o suoi aventi causa non possono dimostrare la titolarità del diritto di concessione del sepolcro familiare e negli archivi comunali non è possibile accertare tale titolarità

3. Allo scopo gli interessati dovranno produrre al competente Ufficio Contratti istanza in bollo corredata da atto notorio dal quale risulti il nominativo del concessionario fondatore del sepolcro e tutti i suoi eredi legittimi o testamentari, per dimostrare che la tomba, dal momento della sua realizzazione, appartiene alla famiglia del richiedente.

4. L’istanza di ricostruzione del titolo, a pena di nullità, deve essere corredata del diritto fisso di ricostruzione del titolo di concessione per ogni loculo disponibile e dovrà essere supportata oltre che dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (art. 47 del DPR 445/2000) da qualche elemento certo di prova in possesso del richiedente.

5. Costituiscono elementi di prova di cui al precedente comma le quietanze di pagamento, ricevute di diritti di concessione dell’area cimiteriale, progetti, ricevute di pagamento di diritti comunali riferite a trascorse tumulazioni di salme nella tomba di famiglia.

6. La richiesta di cui al comma 4 corredata da tutti gli allegati sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune ed esposta in bacheca ben visibile al pubblico presso l’albo cimiteriale.

7. A conclusione dell’istruttoria sarà adottata apposita determina per la ricostruzione del titolo di concessione, se invece, a conclusione dell’istruttoria, non sarà possibile stabilire il possesso del diritto di concessione, l’istanza sarà rigettata.

Articolo 42 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari e comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti da esso costruiti ad esclusione delle lapidi e delle parti decorative istallati sui loculi, cellette, nicchie dati in concessione.

(19)

Articolo 43 Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall’art. 92, secondo comma, del D.P.R. n°285/90, è facoltà dell’Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi tali casi, la concessione viene revocata dal Sindaco e verrà concesso, agli aventi diritto, l’uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura, rimanendo a carico dell’Amministrazione Comunale le relative spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.

3. L’atto di revoca della concessione dovrà essere notificato al concessionario almeno trenta giorni prima dalla data fissata per la traslazione delle salme o, qualora si sconosca il concessionario, l’atto dovrà essere pubblicato all’albo pretorio ed all’albo cimiteriale per almeno sessanta giorni.

4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 44

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro i sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall’Amministrazione;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti dall’art.

42;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili; in difetto la diffida verrà pubblicata all’albo pretorio e all’albo del cimitero per la durata di almeno trenta giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei presupposti da parte del Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune;

dopodichè disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato, restando nella piena disponibilità del Comune i materiali e le opere.

5. Nei citati casi di decadenza nulla è dovuto per rimborso di spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

Articolo 45 Estinzione o rinnovo

1. Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza se non rinnovate. La concessione viene

(20)

Per avente diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà alla relativa collocazione rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune, attivando la procedura per le estumulazioni ordinarie di cui all’art. 35 del presente regolamento.

3. Le concessioni cimiteriali di qualsiasi tipo potranno essere rinnovati alla scadenza per altri periodi di eguale durata dagli aventi causa del concessionario originario.

All’atto della richiesta di tumulazione, in qualsiasi tipo di sepoltura, di un salma o resti mortali o ceneri è data facoltà agli interessati di chiedere il rinnovo , della concessione in essere per un altro periodo pari al precedente e con decorrenza dalla stipola dell’atto di concessione.

Per il rinnovo delle concessioni gli interessati dovranno presentare specifica istanza diretta al Sindaco, presso il protocollo generale, a partire da non oltre sei mesi prima della scadenza delle concessioni in atto.

Dovrà essere osservato il medesimo termine anche nel caso in cui gli interessati, alla scadenza della concessione, intendano dare alle salme un diversa sistemazione.

4. Sei mesi prima della scadenza della concessione, il Comune provvederà, nei modi ritenuti più

efficaci, ad invitare i concessionari a presentarsi presso l’Ufficio del Coordinatore dei Servizi Cimiteriali, onde comunicare loro la data in cui sarà compiuta la estumulazione delle salme e/o dei resti mortali e prendere accordi per l’eventuale rinnovo della concessione o per una diversa sistemazione delle salme. Qualora le ricerche del concessionario si rilevassero infruttuose, il Comune provvederà a quanto sopra mediante forme di comunicazione ritenute più opportune (avvisi all’Albo Pretorio, all’albo del cimitero e sulle tombe interessate, ecc.).

Articolo 46

Retrocessione delle concessioni 1. La retrocessione delle concessioni avviene nei seguenti casi:

a) quando le tombe stesse non siano state occupate;

b) quando si trasferisca la salma in altra tomba in concessione;

c) quando si trasferisca la salma in cimitero di altro comune.

2. Per la retrocessione di concessioni non è prevista alcuna apposita istanza da parte dei parenti della salma e non è ammesso alcun rimborso da parte dell’amministrazione di somma pagata già dal concessionario.

Articolo 47 Accesso al cimitero

1. Per l’esecuzione di nuove costruzioni, restauri e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati si avvalgono dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, nelle modalità e nei termini prescritti dal regolamento edilizio cimiteriale.

Articolo 48 Divieti

1. E’ tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(21)

2. Il personale delle imprese addette ai lavori edilizi privati all’interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

3. E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali ovvero occupare spazi attigui.

Articolo 49

Autorizzazioni e concessioni all’esecuzione di opere

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, previo parere favorevole della Azienda Sanitaria, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n.

285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento ed in quello edilizio cimiteriale.

2. Nella concessione edilizia viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Qualsiasi variante, anche in corso d’opera, deve essere approvata secondo le vigenti norme urbanistiche.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le autorizzazioni e le concessioni per la esecuzione delle opere possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 50 Responsabilità

1. I concessionari delle sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 51 Orario di lavoro

1. L’orario di lavoro per le imprese edilizie è affisso all’albo dell’ufficio cimiteriale.

2. E’ vietato lavorare nei giorni festivi ed almeno due giorni prima della Commemorazione dei Defunti.

3. Nei periodi indicati al comma 2 le imprese devono sospendere i lavori, provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi e, in generale, mettere in sicurezza i cantieri.

Articolo 52

Vigilanza lavori privati

1. Il Settore, cui è annesso il servizio di urbanistica, vigila e controlla, con le modalità previste dalla normativa vigente, che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati.

Può, altresì, impartire disposizioni, fare rilievi o comunicare contestazioni.

Articolo 53

Ufficio dei Servizi Cimiteriali

(22)

1. Il Responsabile del Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale, è il responsabile dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria e si avvale dell’operato dei dipendenti in servizio presso l’ufficio cimiteriale.

2. Esso attende a tutta l’attività dei servizi, in conformità delle norme contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n° 285/90 ed in ogni altra disposizione di legge in materia.

3. Sono compiti specifici del Responsabile del Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale, gli adempimenti prescritti dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, la vigilanza sul personale dipendente, sulle operazioni di tumulazione e inumazione, estumulazione ed esumazione.

4. Per l’assolvimento di tali compiti si avvale dal personale dipendente in organico ed in maniera particolare dal Coordinatore dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 54

Obblighi e divieti per il personale comunale

1. Il personale del cimitero è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico ed all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2. E’ vietato espressamente al personale in organico ai servizi cimiteriali:

a) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;

a) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno che all’esterno del cimitero ed in qualsiasi momento;

c) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Articolo 55

Tombe private esistenti

1. Le propaggini e le cripte funerarie esistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n.1880, ove in passato siano già state effettuate delle tumulazioni di salme, per le quali non risulta essere stato approvato regolare progetto di costruzione e, quindi, non risultano essere state collaudate, possono essere utilizzate alla tumulazione di salme nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 25, 40 e 42 del presente Regolamento.

2. Le tombe (cappelle, edicole funerarie, sarcofagi) realizzate da privati su aree date in concessione ed ubicate nel Cimitero Comunale, per le quali - dopo accurate ricerche presso gli archivi comunali - non è stato possibile reperire il relativo certificato di collaudo e che in passato siano state già adibite alla tumulazione di salme, possono essere ancora utilizzate a condizione che i concessionari o loro aventi causa, producano al Responsabile del Settore, cui è annesso il servizio funebre e cimiteriale, la seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, asseverante la conformità del manufatto alla normativa vigente all’epoca della costruzione ed alla norme igienico-sanitarie;

b) certificato di idoneità statica attestante anche la buona conservazione delle strutture portanti del manufatto cimiteriale.

c) copia del progetto approvato o, in mancanza, rilievo dell’esistente.

(23)

Articolo 56 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, traslazioni, cremazioni, estumulazioni, ecc.) od una concessione o l’esecuzione di opere, si intende agisca per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione, l’Amministrazione Comunale s’intenderà e resterà estranea all’azione che eventualmente ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato, opportunamente notificata al Sindaco.

Articolo 57

Modalità di pagamento degli oneri

1. I pagamenti relativi alle tariffe, oneri e diritti di cui al presente regolamento dovranno essere effettuati tramite versamento in c/c postale intestato al Comune di Paceco - Servizio di Tesoreria - indicando la relativa causale.

2. La ricevuta del versamento relativo alla fornitura del servizio richiesto dovrà essere esibita al Coordinatore dei Servizi Cimiteriali prima di procedere ad effettuare l’apposito servizio.

3. Qualora per carenza di risorse umane, il Comune non fosse più in condizione di assicurare l’esecuzione delle usuali operazioni cimiteriali: tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, ecc., è facoltà dell’Amministrazione procedere all’appalto di talune operazioni oppure a forme di esternalizzazione del servizio.

Articolo 58 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge vigenti che regolano la specifica materia.

2. Le disposizioni regolamentari in materia, emanate nel tempo, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Riferimenti

Documenti correlati

- diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione degli stessi nell'ossario comune del

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni sono a cura e spese degli interessati, i quali dovranno provvedervi nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all’art. 49 del presente regolamento salvo i casi di decadenza quando

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed f) di

Nelle foto sopra, un laminato probabilmente trattato con un prodotto lava e incera Il prodotto ha filmato in modo uniforme sulla superficie. La superficie è lavabile e per il

Viene garantita la partecipazione del cittadino-utente all’erogazione delle prestazioni, sia per tutelare il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per

 Controllo qualitativo e sul rispetto delle condizioni/clausole previste da contratti e convenzioni stipulati dall’Area o da altre Aree dell’Amministrazione con i

II Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle o tombe Private nel Cimitero Comunale. Le concessioni di aree hanno una