Il nuovo Assegno Unico Universale per i figli a carico.
Le principali previsioni in attesa del parere definitivo
Assegno Unico
Il 18 novembre 2021 è stato approvato, in Consiglio dei Ministri, il decreto attuativo sull’assegno universale di cui alla legge 1°aprile 2021 n. 46 (art. 2). Il provvedimento dovrà passare, comunque, al vaglio delle commissioni competenti delle Camere per il parere prima del via libera definitivo.
Si tratta di un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo e sarà corrisposto sulla base della condizione economica dei nuclei familiari (prendendo a riferimento l’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159).
Sarà riconosciuto in relazione al numero e all’età dei figli e sarà maggiorato per le famiglie numerose, oltre che nel caso in cui siano presenti figli con disabilità, nelle ipotesi in cui i genitori percepiscano entrambi redditi da lavoro e per le madri di età inferiore a 21 anni, alle quali è riconosciuta una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Assegno Unico
L’assegno unico e universale per i figli a carico andrà a sostituire interamente le seguenti misure:
detrazioni Irpef sui figli a carico;
assegni al nucleo per figli minori;
detrazioni per le famiglie numerose;
bonus bebè;
premio alla nascita;
fondo natalità per le garanzie sui prestiti.
Il decreto legislativo che riscrive le misure di sostegno alla genitorialità non prevede dunque un’abolizione generalizzata degli strumenti ad oggi in vigore ma ne rimodula la gestione. Ciò posto, resteranno invariate le detrazioni spettanti per peri figli naturali, adottivi o affidati e a carico, di età superiore a 21 anni, per i quali non è previsto il riconoscimento dell’assegno unico e universale.
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Assegno Unico
Potrà essere richiesto all’INPS dal 01/01/2022 ma sarà erogato a partire dal mese di marzo 2022 fino a febbraio 2023 e a regime sarà erogato per un periodo di 12 mesi da marzo di ciascun anno a febbraio dell’anno successivo.
Verrà erogato direttamente sul conto corrente indicato in fase di domanda (oppure mediante bonifico domiciliato).
La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica all’INPS (quindi anche autonomamente con il proprio SPID) oppure presso gli istituti di Patronato.
L’INPS avrà 20 giorni di tempo da quando avverrà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento per definire tutti i dettagli per l’invio della domanda.
In caso di nuove nascite durante la fruizione dell’assegno, sarà possibile comunicare la modifica della composizione del nucleo familiare entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno dal settimo mese di gravidanza.
Principali regole
Spetta dal 7 ° mese di gravidanza fino a 21 anni del figlio, se il figlio sarà ancora a carico, con possibile corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede.
E’ pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e sarà corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza ( senza necessità di presentazione della domanda).
Sarà riconosciuto per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a condizione che lo stesso:
I. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
II. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
III. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
Assegno Unico
Importi spettanti
“per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante".
“per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari a 40.000 euro. Per livelli di Isee superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante";
“per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media”;
“a decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo”.
Importi spettanti
“per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili”;
“per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante”;
“per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio;
“nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta”;
Maggiorazione di salvaguardia temporanea per i nuclei con ISEE non superiore a 25.000 euro
E’ stata prevista una maggiorazione - a valere per i primi 3 anni - “al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività”.
Tale maggiorazione è prevista alle seguenti condizioni:
valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
effettiva percezione, nel corso dell’anno 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione sarà erogata in maniera decrescente per ciascuna annualità.
In particolare, l’importo mensile della maggiorazione spetta:
per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
Esempi di raffronto
1 - ESEMPIO
Attuale tabella ANF entrambi i genitori più 1 figlio minore
tabella 11 - NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
Reddito fino a € 15.011,44
Quindi con un reddito di € 15.000,00, l’importo ANF spettante, con 1 figlio, è pari ad €135,95 più maggiorazione €37,50 (Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79) totale ANF spettante €173,45
*Detrazione per figlio a carico con reddito di € 15000,00 - € 800,00/12 = 66.66 al mese
Totale importo mensile tra ANF e detrazione € 240,11 (di cui € 173.45 come netto in busta e € 66,66 a scomputo dell’imposta).
Esempi di raffronto
1 - ESEMPIO
Importo Assegno Unico con ISEE fino a € 15.000,00
Importo Assegno Unico €175,00 (più eventuali maggiorazioni) Eventuale maggiorazione di € 30 se lavorano entrambi i genitori
Eventuale maggiorazione per le mamme di età inferiore a 21 anni €20,00 Eventuale maggiorazione di salvaguardia temporanea
Quindi la base è di euro 175,00 al mese, poi, in relazione a requisiti, del tutto soggettivi, si può percepire la maggiorazione.
Esempi di raffronto
1 - ESEMPIO
Attuale tabella ANF entrambi i genitori più 1 figlio minore
tabella 11 - NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
Importo ANF spettante con 3 figli e reddito ISEE pari a €15.000
Importo ANF € 373,08 più maggiorazione €55,00 *3 (Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79) = Totale ANF mensile € 538,08 Detrazioni 3 figli = 2.400,00
Detrazione coniuge= € 690 in busta paga
Detrazione lavoro dipendente= € 690 in busta paga
Totale detrazioni € 3.780,00 totale IRPEF annuo = 3450,00 (le detrazioni superano l’imposta)
Quindi Totale generale 538,08+287,50 (3450/12) = € 825,58 al mese con detrazioni fino a concorrenza dell’imposta Importo Assegno Unico con ISEE fino a € 15.000,00
Esempi di raffronto
2 – ESEMPIO
Importo Assegno Unico con ISEE fino a € 15.000,00
Importo Assegno Unico €525+ 85,00=€ 610,00 al mese
Più detrazioni coniuge e lavoro dipendente € 1380/12= 115= € 725,00 Eventuale maggiorazione di € 30 se lavorano entrambi i genitori
Eventuale maggiorazione per le mamme di età inferiore a 21 anni €20,00 Eventuale maggiorazione di salvaguardia temporanea
Quindi la base è di euro 610,00 al mese, poi, in relazione a requisiti del tutto soggettivi si può percepire la maggiorazione
GREEN PASS – WORK IN PROGRESS
Emendamento sostitutivo del disegno di legge n. 2394 di conversione del decreto legge 127/2001 – Legge 165/2021
Nuove regole per trasporto pubblico e merci Cosa ci attende per il futuro?
Emendamento sostitutivo – cosa cambia?
Anche la Camera dei Deputati, dopo il Senato, ha approvato l’emendamento sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto legge 127/2021, che introduceva a partire dal 15 ottobre 2021, la verifica della certificazione verde per tutti i lavoratori pubblici e privati che accedono ai luoghi di lavoro.
Non sono apportate modifiche rispetto al testo approvato dal Senato.
Possibile semplificazione dell’attività di verifica del possesso della certificazione verde per coloro che accedono ai luoghi di lavoro.
Per tutti
E’ stata introdotta, per i lavoratori sia del settore pubblico che di quello privato, la possibilità - su base volontaria - di richiedere di consegnare al datore di lavoro copia del proprio Green Pass, In questo modo, tali lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da
Consegnare volontariamente il Green Pass al Datore di lavoro per semplificare: cosa ne pensa il Garante?
Il Garante della Privacy, in merito alla possibilità di consegnare copia della certificazione verde al proprio datore di lavoro, non si trova d’accordo e ha inviato una segnalazione al Parlamento, esponendo punti critici della nuova opzione e chiedendo «un approfondimento ulteriore».
Secondo il Garante infatti, questa nuova “semplificazione” non solo non garantisce la riservatezza di dati sensibili, impone ulteriori misure organizzative per il trattamento e la conservazione a norma di queste informazioni, ma riduce anche l’efficacia del controllo.
La consegna del Green Pass, seppur volontaria, pone la «nuova» questione del TRATTAMENTO DEL DATO a norma del G.D.P.R.
Emendamento sostitutivo – cosa cambia?
Cosa succede se il Green Pass scade durante l’orario di lavoro?
Il Parlamento ha voluto dare precisazione anche in merito a questo punto: viene definito che, sia nel settore pubblico che privato, nel caso in cui la certificazione scada durante l’orario di lavoro, il lavoratore può restare sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno. Ovviamente, questo non dà luogo alle sanzioni previste.
Rimane confermata la regola per cui anche i luoghi di lavoro costituiti da abitazioni private necessitano dell’obbligo del green pass, come nel caso dei lavoratori domestici.
Per tutti
Mentre non è richiesto l’obbligo della certificazione verde per coloro che svolgono il proprio lavoro in modalità agile.
Emendamento sostitutivo – cosa cambia?
Anche i lavoratori in somministrazione, ovviamente, devono essere in regola con il green pass.
Il testo originario del decreto legge 127/2021 non chiariva chi si dovesse occupare del controllo, ossia se un tale onere fosse di competenza dell’azienda somministratrice oppure dell’utilizzatore.
Con la legge di conversione viene specificato che la verifica del rispetto delle regole compete all'utilizzatore, mentre al somministratore spetta soltanto l’onere di informare i lavoratori riguardo alla sussistenza delle predette prescrizioni.
Lavoratori in somministrazione
Emendamento sostitutivo – cosa cambia?
Viene poi modificata anche la parte che autorizza l’azienda con meno di 15 dipendenti a sostituire il lavoratore assente da almeno 5 giorni per mancanza di green pass.
Resta il diritto per il lavoratore assente ingiustificato di conservare il posto di lavoro
Aziende con meno di quindici dipendenti
Il primo contratto di sostituzione ha durata di 10 giorni, i quali sono tutti giorni lavorativi Alla scadenza dei 10 giorni il rapporto di lavoro è rinnovabile di 10 giorni in 10 giorni, anche più volte (unico limite è la fine Stato di Emergenza, che impone la necessità del green pass, ad oggi 31/12/2021)
Nuove regole per trasporto pubblico e merci
Su taxi e NCC (Noleggio Con Conducente) oltre all’autista potranno salire a bordo del mezzo solo due passeggeri.
All’interno del veicolo è possibile installare paratie divisorie tra conducente e passeggero.
Se i passeggeri sono componenti dello stesso nucleo familiare possono essere più di due.
Vietato in ogni caso sedersi accanto al conducente.
Ordinanza approvata dal ministero della salute e dal ministero dei trasporti per aggiornare le norme vigenti contro i rischi covid nei trasporti italiani
Nuove regole per trasporto pubblico e merci
Il controllo del Green pass deve essere effettuato preferibilmente prima della salita sui treni (nelle stazioni).
Diversamente, ove non possibile, il controllo potrà essere effettuato dal personale di bordo (capo treno o controllore) insieme alla verifica del biglietto.
Ordinanza approvata dal ministero della salute e dal ministero dei trasporti per aggiornare le norme vigenti contro i rischi covid nei trasporti italiani
Durante il viaggio, in caso di passeggeri con sintomi riconducibili al Covid, le autorità sanitarie e la polizia ferroviaria possono decidere, valutate le condizioni, di fermare il treno per procedere a interventi d’urgenza o di prevedere appositi spazi dedicati.
Il convoglio in questione dovrà poi essere sanificato prima di tornare operativo.
Nuove regole per trasporto pubblico e merci
Nei bus e nei tram è previsto il riavvio graduale della vendita dei biglietti e delle attività di controllo a bordo e c’è la possibilità per i passeggeri di usare anche la porta anteriore; sarà installato un separatore protettivo dell’area di guida. I mezzi dovranno essere sanificati almeno una volta al giorno
Ordinanza approvata dal ministero della salute e dal ministero dei trasporti per aggiornare le norme vigenti contro i rischi covid nei trasporti italiani
Per il trasporto Marittimo e Portuale, l’ordinanza raccomanda di evitare quanto più possibile i contatti tra il personale di terra e il personale di bordo e comunque è raccomandata la distanza di almeno un metro.
Per il personale e i passeggeri è previsto l’obbligo della mascherina.
Nuove regole per trasporto pubblico e merci
Trasporto merci:
Gli autisti sprovvisti di mascherina devono rimanere a bordo, mentre se scendono ed entrano in contatto con altri operatori dovranno indossare la mascherina.
Le attività di carico/scarico delle merci devono avvenire in condizioni di sicurezza, con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori e autisti.
L’accesso agli uffici in aziende diverse dalla propria è consentito secondo modalità previste dalla stessa che prevedrà servizi igienici dedicati.
E’ raccomandato l’utilizzo di modalità di pagamento online o no contact.
Ordinanza approvata dal ministero della salute e dal ministero dei trasporti per aggiornare le norme vigenti contro i rischi covid nei trasporti italiani
Cosa ci attende per il futuro?
L’obbligo di effettuare la terza dose o il richiamo scatterà per il personale sanitario e per i lavoratori che entrano nelle Rsa, le residenze per anziani.
Terza dose di vaccino
Appena arriverà il via libera dell’Aifa, l’Agenzia Italiana per il Farmaco, si potrà effettuare la terza dose o il richiamo cinque mesi dopo l’ultima inoculazione (ora 6 mesi).
Si valuta se estendere l’obbligo vaccinale al personale scolastico, alle forze dell’ordine e ai lavoratori della pubblica amministrazione a contatto col pubblico.
Cosa ci attende per il futuro?
La durata del green pass sarà abbreviata.
Alla scadenza del periodo stabilito se non si effettua la terza dose o il richiamo il certificato non è più valido.
DURATA GREEN PASS
Sembra scontato che si passerà da 12 a 9 mesi.
Qualche scienziato ha proposto di ridurre la validità a 6 mesi, quindi bisognerà attendere il parere del Cts.
Cosa ci attende per il futuro?
Divieti e restrizioni legati alla vita sociale e alle attività commerciali e produttive dovranno valere solo per i non vaccinati.
L’idea prevalente nel governo è precludere ai non vaccinati la possibilità di frequentare bar e ristoranti al chiuso, palestre, piscine, stadi, cinema, teatri, musei, impianti sciistici.
GREEN PASS AI VACCINATI
Con quali modalità sarà differenziato l’accesso nei luoghi della cultura o del divertimento?
L’ipotesi più probabile è che si conceda il green pass soltanto a chi è vaccinato.
Se passerà questa linea, chi non è vaccinato continuerà a dover effettuare il tampone per recarsi al lavoro.
Eventuali limitazioni per attività all’aperto ancora da decidere.
Cosa ci attende per il futuro?
Chi non è vaccinato potrà effettuare il tampone per salire sui treni dell’alta velocità e sugli aerei.
TRASPORTI
L’idea di imporre il tampone per prendere la metropolitana o salire sugli autobus ha provocato la reazione dei sindacati.
Sembra difficile che possa arrivare il via libera soprattutto per la difficoltà di garantire controlli adeguati.
Cosa ci attende per il futuro?
Il governo è orientato a far scattare i divieti per chi non è vaccinato solo al momento dell’eventuale passaggio di una regione in zona arancione. Ma c’è anche chi pensa che le restrizioni per i no vax debbano essere imposte subito in tutta Italia, anche nelle zone bianche e gialle
ZONE DI RISCHIO
Sembra scontata la riduzione della durata di validità del tampone: molecolare a 48 ore e antigenico a 24 ore, ma anche su questo si attende il parere del Cts.