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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E L ORGANIZZAZIONE DEL S.U.E. SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA

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Unione di Comuni dei Fenici

Comuni di Cabras - Palmas Arborea - Riola Sardo - Santa Giusta – Villaurbana Loc. Gutturu Olias, 09090 Palmas Arborea (OR) - Tel. 0783.28.92.93 – Fax 0783.25.52.02

unionedeifenici@gmail.com – www.unionecomunifenici.it

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE, IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DEL S.U.E.

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

FASE SPERIMENTALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato approvato e adottato con Deliberazione di C.d.A. n. 28 del 26/11/2014 In vigore dal 02/12/2014

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Sommario

Capo I - Aspetti generali 3

Art. 1 - Oggetto 3

Art. 2 - Definizioni 3

Art. 3 - Finalità 4

Art. 4 - Principi 5

Art. 5 - Ambito di applicazione e competenze del Servizio SUE 5

Capo II - Organizzazione e struttura 7

Art. 6 - Criteri organizzativi 7

Art. 7 - Struttura 8

Art. 8 - Responsabile del Servizio SUE 8

Art. 9 - Compiti del Responsabile del Servizio SUE 9

Art. 10 - Compiti del Responsabile del Procedimento 9

Art. 11 - Responsabilità e compiti degli uffici comunali collegati ai procedimenti del servizio SUE 11

Capo III - Del procedimento 13

Art. 12 - Presentazione delle pratiche al servizio SUE dell’Unione 13

Art. 13 – Procedimento per i Comuni aderenti al modello centralizzato (Art. 6.a). 13 Art. 13 - Procedimento per i Comuni aderenti al modello periferico (Art. 6.b). 13

Capo IV - Disposizioni finali 15

Art. 14 - Impegno finanziario da parte dei Comuni aderenti 15

Art. 15 - Nuove adesioni 15

Art. 16 - Modifica del modello organizzativo prescelto e diritto di recesso 16

Art. 17 – Diritti di Istruttoria a carico dei richiedenti. 16

Art. 18 - Rinvio alle norme generali 16

Art. 19 - Pubblicità 17

Art. 20 - Entrata in vigore 17

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Capo I - Aspetti generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D. Lgs 267/2000, del D. Lgs 165/2001 e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione di Comuni dei Fenici, definisce i criteri organizzativi e i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per l’Edilizia (di seguito SUE) nella sua fase sperimentale, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001, della delibera della Giunta Regionale n. 37/17 del 12 settembre 2013, in accordo con le Linee Guida Regionali per l’attuazione della disciplina sperimentale dello Sportello Unico per l’Edilizia.

2. Il Regolamento stabilisce, altresì, i principi che regolano i rapporti tra SUE, quale Servizio Associato dell’Unione di Comuni dei Fenici, e uffici interni dei Comuni Associati, sia costituenti l’Unione che esterni, nonché i criteri generali ai quali uniformare il rapporto con l’utenza e con le Amministrazioni esterne coinvolte nei procedimenti di interesse.

3. Il Servizio SUE è destinato a qualsiasi procedimento amministrativo inerente l’effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, nonché interventi sugli edifici esistenti, soggetti all’acquisizione di uno o più titoli abilitativi e non ricadenti nel campo di competenza del SUAP.

4. La sede del Servizio SUE è fissata presso l’Unione dei Comuni in Località “Gutturu Olias” a Palmas Arborea. L’Unione dei Fenici metterà a disposizione il personale, proprio o trasferito dai comuni, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento degli uffici associati di cui è sede.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

 per SUE si intende Io Sportello Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Titolo I art. 5) e ss.mm.ii.;

 il SUE è un servizio come definito dall’Art. 13 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione di Comuni dei Fenici approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°8/2010;

 per Responsabile del Servizio SUE si intende il funzionario della struttura dotato di posizione organizzativa presso la quale ha sede il Servizio SUE;

 per Responsabile del Procedimento si intende il responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990;

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 per “provvedimento” si intende l'atto conclusivo del procedimento che rappresenta, agli effetti di legge, il titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto (concessione, autorizzazione, certificazione, accertamenti, sanzioni, ecc.).

Art. 3 - Finalità

1. Il Servizio SUE costituisce lo strumento mediante il quale l’Unione, in sinergia con gli Enti esterni coinvolti nel procedimento unico, assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso.

2. Il Servizio SUE gestisce il procedimento unico sia con riferimento alle strutture operative locali (altri uffici comunali), sia con riferimento agli enti esterni, o enti terzi (acquisizione di pareri, convocazione di eventuali conferenze dei servizi ecc.). Il Servizio SUE svolge la funzione di unico punto di accesso per il privato richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso. Il Servizio SUE fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.

3. L’organizzazione assicura economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La gestione in forma associata assicura l’esercizio delle funzioni di carattere:

- Amministrativo: per la gestione del procedimento secondo le modalità stabilite dalla Legge n.

241/1990;

- Informativo: per l’assistenza e l’orientamento ai privati, ai professionisti e all’utenza in genere;

- Relazionale: per i rapporti con le altre Amministrazioni, Enti e Privati;

- Tecnico: per la valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;

5. Il Servizio SUE in forma associata intende realizzare le seguenti finalità:

- Migliorare le relazioni tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini;

- Ridurre i tempi di tutti i procedimenti necessari all’ottenimento dei titoli abilitativi;

- Favorire la trasparenza amministrativa;

- Fornire assistenza e consulenza ai professionisti;

- Migliorare il servizio prestato, attraverso:

- la compiuta definizione delle procedure e dei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico;

(5)

- il monitoraggio sull’efficacia della gestione del procedimento unico e degli strumenti operativi adottati

- Migliorare l’organizzazione del lavoro tramite il fattore di scala;

- Favorire l’utilizzo delle capacità e potenzialità dei tecnici tramite la specializzazione e la distinzione delle funzioni interne e dei procedimenti;

- Favorire la standardizzazione delle procedure comunali;

- Migliorare il controllo sulla produttività dei dipendenti;

- Incrementare l’efficacia di controlli e sanzioni;

- Favorire e migliorare le procedure di accesso alle pratiche da parte del cittadino e dei professionisti grazie alla digitalizzazione dei servizi;

- Favorire lo scambio, la condivisione e l’interazione tra i singoli uffici comunali in rete;

- Favorire l’uniformizzazione degli strumenti informatici;

- Razionalizzare il rapporto con enti superiori ed enti esterni;

- Permettere l’eventuale implementazione del Servizio ovvero l’attivazione di nuovi servizi coi risparmi conseguiti;

Art. 4 - Principi

1. L’organizzazione in forma associata è improntata ai seguenti principi:

- Massima attenzione alle esigenze dell’utenza;

- Preciso rispetto dei termini per lo svolgimento di tutte le fasi istruttorie e anticipazioni degli stessi, ove possibile;

- Rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative attraverso il confronto con il coordinamento regionale SUE, i privati, i professionisti e gli altri enti coinvolti nel procedimento;

- Divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione con l’eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

- Costante innovazione tecnologica tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, attraverso l’utilizzo ordinario della modalità telematica di trasmissione e gestione delle pratiche e mediante l’uso della firma elettronica e della posta elettronica certificata.

Art. 5 - Ambito di applicazione e competenze del Servizio SUE

1. La competenza del Servizio SUE si estende a qualsiasi procedimento amministrativo inerente l’effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, nonché di

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interventi sugli edifici esistenti, soggetti all’acquisizione di uno o più titoli abilitativi e non ricadenti nel campo di competenza del SUAP.

In particolare rientrano nella competenza del Servizio SUE:

- Gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati non qualificabili come imprenditori e non aventi ad oggetto locali o impianti destinati funzionalmente all’esercizio di attività produttive di beni e servizi;

- Gli interventi edilizi non funzionali all’esercizio di attività produttive e di beni e di servizi, realizzati da imprese ma non attinenti l’attività da esse esercitata.

- L’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

- La ricezione di tutte le istanze in argomento di attività edilizia nel territorio dell’Unione e dei comuni esterni aderenti al Servizio SUE associato;

- Il rilascio degli atti di assenso, titoli abilitativi comunque denominati, nonché dei certificati di agibilità, delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

- La cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo unico per l’edilizia;

- L’acquisizione diretta o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;

- La tenuta e la conservazione in sicurezza in formato digitale di tutte le pratiche trattate e il riordino degli archivi delle pratiche pregresse in capo ai comuni con l’istituzione di banca dati unica di immediata consultazione e lavorazione da parte degli uffici.

- La creazione a regime del fascicolo elettronico del fabbricato e il suo aggiornamento, attraverso la riunificazione e il riordino dei dati in possesso degli uffici comunali e degli enti esterni e l’inserimento degli stessi nel software gestionale GIS del Servizio SUE ; il fascicolo dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati, gli estremi e l’oggetto degli atti autorizzativi comunque denominati;

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Capo II - Organizzazione e struttura

Art. 6 - Criteri organizzativi

1. Ogni singolo Comune dell’Unione oppure Comune esterno che intenda associarsi al Servizio SUE, può scegliere di aderire a uno dei due modelli organizzativi e procedurali proposti:

a. Il modello centralizzato: il Servizio SUE Associato dell’Unione svolge tutte le funzioni, front- office, back-office, istruttorie dell’ufficio tecnico e conclusione del procedimento con rilascio del provvedimento in tutti gli ambiti del procedimento unico.

b. Il modello periferico: gli Uffici dei Comuni aderenti a questa modalità operativa svolgono le funzioni di enti terzi. Pertanto il Servizio SUE funziona da raccordo operativo di smistamento delle pratiche, gestisce i controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni di requisiti, i rapporti con gli Enti terzi e si limita al rilascio del provvedimento. L’istruttoria tecnica delle pratiche è invece svolta ancora dagli uffici tecnici comunali che pertanto mantengono funzione discrezionale relativamente alla conformità degli interventi e quindi all’emissione del parere, vincolante al rilascio del provvedimento;

2. Il front office consiste nello svolgimento dell’attività amministrativa secondo l’ordine sotto indicato:

a.accoglienza e assistenza ai privati e ai professionisti;

b.accoglimento e registrazione delle istanze (Dichiarazione Unica Edilizia – D.U.E.- e altre);

c.verifica della correttezza formale, completezza e congruenza della dichiarazione e dei relativi allegati; eventuale richiesta di integrazione della pratica;

3. Il back office consiste nella gestione istruttoria amministrativa delle diverse pratiche, successivamente all’accettazione della DUE e delle altre istanze con i compiti di:

a. curare i rapporti con gli uffici interni ed enti terzi coinvolti nel procedimento, oltre che il rapporto con i privati e i professionisti in relazione alla pratica;

b. trasmettere la pratica agli enti coinvolti nel procedimento nel rispetto della tempistica della normativa in materia;

c.verificare presso gli altri uffici (comunali e di altri enti) il possesso di requisiti prescritti dalle norme di settore;

d. gestire i flussi documentali tra privati, professionisti e enti coinvolti nel procedimento unico;

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e. verificare la conformità del progetto allegato alla pratica alla normativa vigente ed emissione del parere tecnico (solo per i Comuni che optano per il modello centralizzato, mentre per gli aderenti al modello periferico questa funzione è svolta ancora dagli uffici tecnici comunali);

f. trasmettere le istruttorie, le verifiche e i pareri all’ufficio del Responsabile del Servizio SUE (rif. Art.10 del presente Regolamento) per il rilascio del provvedimento;

g.archiviazione delle pratiche e aggiornamento degli archivi tramite GIS.

Art. 7 - Struttura

1. Il Servizio SUE dispone delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche adeguate alle finalità da perseguire come enunciate nel capo precedente secondo i programmi definiti dagli organi politici e alle esigenze istruttorie imposte dalla normativa di riferimento.

2. La struttura centrale del Servizio SUE, costituita come servizio associato presso la sede dell’Unione di Comuni dei Fenici è così configurata:

a. Responsabile del Servizio;

b. Responsabili dei procedimenti, addetti all’istruttoria per le fasi di front office e back office per i profili amministrativi;

c. Responsabili del procedimento addetti all’istruttoria per le fasi di front office e back office per i profili tecnici, competenti in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 8 - Responsabile del Servizio SUE

1. Alla direzione del Servizio SUE è preposto un funzionario responsabile, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 165/2001 e dall’Art. 13 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione di Comuni dei Fenici.

2. Al Responsabile del Servizio sono attribuiti tutti i compiti previsti dal D. Lgs 267/2000, dal D. Lgs n. 165/2001, dallo Statuto dell’Unione di Comuni dei Fenici e dai Regolamenti di Attuazione;

3. Il Responsabile del Servizio è nominato dal Presidente dell’Unione. L'incarico è conferito a tempo determinato tenuto conto delle disposizioni del Regolamento dell’Unione di organizzazione degli uffici e dei servizi.

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4. Il provvedimento di nomina indica l'incaricato per la sostituzione del Responsabile in caso di temporaneo impedimento, situazioni di incompatibilità od assenza. Il nominativo del Responsabile e del sostituto vengono comunicati senza ritardo ai Comuni aderenti.

5. Il Responsabile del Servizio Sportello Unico Edilizia svolge la propria attività, con responsabilità di risultato, in piena autonomia gestionale ed organizzativa delle risorse umane, autonomi poteri di spesa e strumentali, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Presidente dell’Unione e dal Segretario – Direttore Generale dell’Unione, ciascuno in relazione alle rispettive competenze.

Art. 9 - Compiti del Responsabile del Servizio SUE

1. Al responsabile del Servizio SUE, oltre a quanto stabilito dall’art. 19 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni dei Fenici, compete in particolare:

- l’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e in particolare il rilascio dei provvedimenti conclusivi riguardanti il Servizio;

- l’individuazione e la nomina, per ogni procedura relativa ai vari interventi facenti capo al Servizio SUE, del Responsabile del Procedimento il cui nominativo va comunicato, nei termini stabiliti dalla legge, agli interessati e a richiesta, a chiunque ne abbia interesse; fino a quando quest’ultimo non sia stato individuato, è considerato responsabile del singolo procedimento il Responsabile del Servizio SUE;

- l’individuazione degli strumenti organizzativi, informatici e telematici per il conseguimento dei risultati nell’ambito dei programmi definiti dagli organi di governo;

- il coordinamento delle attività del Servizio SUE con gli altri servizi dell’Unione in particolare col Servizio associato SUAP, Servizio Tecnico associato Funzioni Paesaggistiche, Servizio Tecnico associato Ambiente, Servizio Tecnico associato Urbanistica –CDU, e gli altri uffici associati in capo all’Unione.

Art. 10 - Compiti del Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs 241/1990:

- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i

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- accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

- propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14 del D. Lgs 241/1990;

- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

- adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal Responsabile del Procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

2. Inoltre il Responsabile del Procedimento:

- cura l’istruttoria tecnica;

- richiede, acquisisce e ordina, avvalendosi del Servizio SUE, i prescritti pareri dagli uffici comunali nonché i pareri di cui all’art. 5 comma 3 del DPR n. 380/2001, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente;

- cura le comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 7 e seguenti ed ex art. 10 bis della legge n. 241/1990;

- valuta la conformità del progetto alla normativa vigente;

- formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto;

- qualora ritenga sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, nel termine previsto dalla legge, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni e fissando un termine per la pronuncia dell’interessato;

- interrompe il termine per il rilascio del provvedimento conclusivo per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente;

- propone al responsabile del Servizio SUE, o eventualmente indice se autorizzato, la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli art. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nell’ipotesi in cui, ai fini del rilascio del provvedimento

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conclusivo, sia necessario acquisire atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni diverse da quelle di cui all’art. 5 comma 3 del DPR n. 380/2001;

- dispone, con motivata risoluzione, il raddoppio dei termini previsti dalla legge per l’istruttoria del provvedimento conclusivo in relazione a richieste o a progetti particolarmente complessi;

- cura e coordina gli atti istruttori in relazione alle attività di vigilanza edilizia, accertativi e sanzionatori, ed ogni altra attività attinente ai procedimenti edilizi o autorizzativi a lui attribuiti;

- sottoscrive, in calce, il provvedimento conclusivo, nel quale sarà indicato il nominativo dello stesso Responsabile del Procedimento nonché i contenuti sintetici e le motivazioni della proposta in forza della quale viene emesso il medesimo provvedimento conclusivo;

- cura l’invio delle comunicazioni che, in relazione al procedimento a lui attribuito, la legge impone di trasmettere ad altri Enti e/o Amministrazioni per l’esercizio dei compiti e delle funzioni a questi attribuiti;

- cura il mantenimento e l’aggiornamento delle banche dati e degli archivi informatici delle pratiche svolte e pregresse.

Art. 11 - Responsabilità e compiti degli uffici comunali collegati ai procedimenti del servizio SUE

1. Tutti gli uffici comunali, uffici tributi, uffici ragioneria, uffici anagrafe e amministrativi in genere, uffici tecnici per le parti non associate, uffici di polizia locale, servizi sociali, eccetera, dei comuni aderenti al Servizio associato SUE, dipendono funzionalmente dai propri Settori di competenza comunali, continuando a svolgere le attività istruttorie e le funzioni istituzionali proprie. Quando coinvolti nel procedimento unico SUE, sia come Enti Terzi puri, sia come uffici tecnici istruttori delle pratiche SUE (modello periferico) si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure ed i provvedimenti utili al buon funzionamento del Servizio associato SUE. Sono responsabili, al pari degli altri Enti Terzi, per le rispettive competenze, dell’istruttoria degli endoprocedimenti inerenti le iniziative proposte con la DUE.

In particolare operano e si relazionano con il SUE al fine di garantire l’unicità del procedimento e la conclusione nei tempi di legge.

2. In particolare, sono tenuti a:

- istruire e verificare tecnicamente le dichiarazioni rese con riferimento alle materie di competenza, nel pieno rispetto dei termini di legge;

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- solo nel caso del modello periferico, svolgere l’istruttoria tecnica e produrre il parere di competenza vincolante ai fini del rilascio del provvedimento da parte del Servizio SUE nei tempi prescritti;

- nel caso riscontrino una carenza nella documentazione non rilevata nell’esame preliminare da parte del front office, segnalare al Servizio SUE la necessità di acquisire dal richiedente le integrazioni necessarie;

- ove vi sia l’esigenza di chiarimenti che non comportino integrazioni e/o modifiche documentali, è data facoltà agli Uffici competenti di rivolgersi direttamente al richiedente, qualora questo possa dare riscontro immediato;

- trasmettere al Servizio SUE, l’esito delle verifiche endoprocedimentali e, nel caso di modello periferico, il parere tecnico risultante dall’istruttoria;

- garantire sollecita risposta alle richieste di informazione, di approfondimento o di valutazione necessarie al coerente svolgimento del procedimento unico, in fase consultiva di avvio e di conclusione del procedimento;

- informare preventivamente il Servizio SUE sulle eventuali modifiche organizzative e/o regolamentari che possono influenzare la gestione del Servizio SUE stesso;

- comunicare con la massima tempestività al Servizio SUE e agli altri soggetti che gestiscono i servizi informativi, gli archivi e le banche dati, tutte le informazioni necessarie al loro continuo aggiornamento.

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Capo III - Del procedimento

Art. 12 - Presentazione delle pratiche al servizio SUE dell’Unione

1. Il richiedente presenta l’istanza o la pratica direttamente al Servizio SUE dell’Unione senza passare per i singoli Comuni.

2. Presso il Servizio SUE è istituito un protocollo interno per la pronta identificazione, archiviazione e rintracciabilità delle pratiche.

3. In merito ai criteri con cui effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione rese dai richiedenti è prevista, ai sensi di legge, la verifica di tutte le pratiche in ordine ai requisiti dichiarati.

4. Ai fini della ricevibilità della pratica i richiedenti devono provvedere contestualmente alla presentazione della DUE, ad allegare la ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria, degli oneri concessori nonché dei diritti di istruttoria dovuti a favore egli altri enti coinvolti nel procedimento unico.

Art. 13 – Procedimento per i Comuni aderenti al modello centralizzato (Art. 6.a).

1. Il procedimento ha inizio con la presentazione della DUE (Dichiarazione Autocertificativa Edilizia) o eventuale altra istanza per cui la DUE non sia necessaria, da parte del richiedente presso il Servizio SUE dell’Unione di Comuni dei Fenici.

2. La funzione amministrativa di front office/back office di cui all’Art. 6 e all’Art. 7 viene svolta dal Servizio SUE dell’Unione di Comuni dei Fenici.

3. Le funzioni di ufficio tecnico, quindi sostanzialmente l’esame del progetto e la conformità dello stesso alle normative di riferimento e la conseguente emissione del parere tecnico, vengono svolte anch’esse dal Servizio SUE dell’Unione di Comuni dei Fenici.

4. La produzione degli atti conclusivi e il rilascio del provvedimento vengono effettuate dal Servizio SUE dell’Unione di Comuni dei Fenici.

Art. 13 - Procedimento per i Comuni aderenti al modello periferico (Art. 6.b).

1. Il procedimento ha inizio con la presentazione della DUE (Dichiarazione Autocertificativa Edilizia) o eventuale altra istanza per cui la DUE non sia necessaria, da parte del richiedente presso il Servizio SUE dell’Unione di Comuni dei Fenici.

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2. La funzione amministrativa di front office/back office di cui all’Art. 6 e all’Art. 7 viene svolta dal Servizio SUE dell’Unione di Comuni dei Fenici.

3. Le funzioni di ufficio tecnico, quindi sostanzialmente l’esame del progetto e la conformità dello stesso alle normative di riferimento e la conseguente emissione del parere tecnico, vincolante alla successiva emissione del provvedimento di cui al punto successivo, vengono svolte presso i singoli uffici tecnici dei Comuni associati; questi svolgono quindi la funzione di enti terzi e trasmettono il proprio parere vincolante al Servizio SUE dell’Unione di Comuni dei Fenici

4. La produzione degli atti conclusivi viene effettuata dal servizio SUE dell’Unione di Comuni dei Fenici.

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Capo IV - Disposizioni finali

Art. 14 - Impegno finanziario da parte dei Comuni aderenti

1. La partecipazione finanziaria dei Comuni alla gestione associata consiste nella copertura dei costi generali relativi all’esercizio associato della funzione di Servizio SUE in base al modello organizzativo tra quelli indicati nell’art. 6 del presente regolamento (centralizzato/periferico), secondo le deliberazioni adottate in merito dal Consiglio di Amministrazione dell’Unione su proposta del Responsabile del Servizio SUE.

2. Con apposita Deliberazione di Consiglio di Amministrazione è approvato annualmente il Quadro di Ripartizione dei costi generali tra i Comuni aderenti per il primo anno che resta in vigore fino a nuova Deliberazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire partecipazioni differenziate per i Comuni aderenti che fanno parte dell’Unione rispetto a Comuni aderenti esterni all’Unione oltre che in relazione al modello organizzativo prescelto (centralizzato/periferico).

4. Il Servizio SUE dell’Unione si impegna ad attivare, anche per conto degli altri comuni convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione.

Art. 15 - Nuove adesioni

1. La forma associativa del servizio SUE è aperta alle adesioni che dovessero pervenire da parte di altri Comuni, anche esterni all’Unione. In tale evenienza, saranno determinati i criteri di partecipazione alla spesa.

2. Ai fini di quanto disposto nel comma 1 del presente articolo, i Comuni, nella propria delibera di adesione, devono indicare il modello organizzativo prescelto tra quelli normati nell’art. 6 (centralizzato/periferico).

3. L’adesione deve avere durata minima di un anno e ha decorrenza comunque dal giorno successivo all’adesione fino almeno al 31 Dicembre dell’anno successivo.

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Art. 16 - Modifica del modello organizzativo prescelto e diritto di recesso

1. I Comuni con propria deliberazione possono recedere dal modello organizzativo prescelto e aderire ad un’altra delle forme organizzative indicate all’articolo 6.

2. E’ fatto salvo il diritto di recesso unilaterale dal servizio SUE associato, mediante l’adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e formale comunicazione all’Unione dei Comuni dei Fenici a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell’anno solare.

3. Il recesso è operativo a decorrere dal primo Gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell’ente recedente, fino alla data di operatività del recesso, le eventuali spese derivanti dall’adesione.

Art. 17 – Diritti di Istruttoria a carico dei richiedenti.

1. Con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio SUE associato, il soggetto richiedente è tenuto, al momento di presentazione della pratica e a pena di irricevibilità, ad allegare la ricevuta di pagamento dell’importo previsto, come stabilito nel Piano Tariffario SUE.

2. Il Piano Tariffario SUE per le prestazioni di competenza del Servizio SUE associato con l’indicazione delle tariffe e dei rimborsi spese è approvato annualmente con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Unione e comunicata ai Comuni aderenti.

3. Alla pratica SUE dovranno inoltre essere allegati da parte del richiedente, oltre che la ricevuta del pagamento dei diritti di cui alla tabella A, anche le attestazioni di versamento dei diritti di segreteria/istruttoria eventualmente versati a favore di altri Enti esterni coinvolti nel procedimento.

4. Solo nel caso di pratiche provenienti da Comuni aderenti al modello periferico di cui all’Art. 6, il richiedente deve allegare l’attestazione di versamento dei diritti di segreteria/istruttoria pagati in favore dell’Ufficio Tecnico del Comune sede di intervento secondo le indicazioni dello stesso ufficio.

Art. 18 - Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di SUE e SUAP, alla legge 7 agosto 1990 n. 241, allo Statuto

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2. E’ fatta salva l’immediata applicazione di norme statali o regionali seppur contrastanti con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 19 - Pubblicità

1. Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità, anche attraverso la pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni dei Fenici e dei Comuni aderenti, nonché nei siti web istituzionali affinché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni dei Fenici ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

FINE

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