Comunicazione a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio (1) Caso 34.950 Eco-Emballages
(2000/C 227/03) (Testo rilevante ai fini del SEE)
I. NOTIFICA
1. Il 17 dicembre 1993, Eco-Emballages SA, con sede a Levallois-Perret, Francia (di seguito denominata «Eco-Em- ballages»), ha notificato una serie di accordi, allo scopo di ottenere un’attestazione negativa o, in subordine, una dichiarazione di esenzione dal divieto di accordi. Eco-Em- ballages organizza, sul territorio francese, un sistema di raccolta differenziata e di riciclaggio degli imballaggi do- mestici. Il sistema Ł inteso a rendere effettiva l’applica- zione del decreto francese sugli imballaggi. La notifica riguarda gli accordi su cui si fonda il funzionamento del sistema.
2. La Commissione ha quindi ricevuto numerosi comple- menti di informazione da Eco-Emballages, nonchØ infor- mazioni da una società concorrente (Adelphe SA, di se- guito denominata «Adelphe»). Infine, essa ha ottenuto informazioni e chiarimenti dalla direzione generale com- petente in materia di concorrenza, consumo e lotta con- tro le frodi del ministero francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria.
3. Fino ad ora non Ł stata presentata alcuna denuncia for- male contro il sistema notificato.
4. D’altro canto, Eco-Emballages ha chiesto, con lettera per- venuta il 12 aprile 1999, che la dichiarazione di esen- zione in oggetto abbia effetto retroattivo.
II. DECRETO FRANCESE SUGLI IMBALLAGGI
5. Il 1oaprile 1992, Ł stato adottato in Francia il decreto n.
92-377 recante applicazione, per i rifiuti risultanti dagli imballaggi da smaltire, della legge n. 75-633 del 15 luglio 1975 modificata, relativa allo smaltimento dei rifiuti e al recupero dei materiali (qui di seguito «il decreto») (2).
6. Ai sensi dell’articolo 1, tale decreto si applica a tutti gli imballaggi di origine domestica. In base alla definizione di cui all’articolo 2, si intende per «produttore» chiunque imballi o faccia imballare i propri prodotti in vista della loro immissione in commercio e per «imballaggio» qual- siasi contenitore o supporto destinato a contenere un prodotto e a facilitarne il trasporto o la presentazione per la vendita.
7. L’articolo 4 del decreto prevede che qualsiasi produttore o importatore i cui prodotti sono commercializzati in imballaggi oppure, qualora il produttore o 1’importatore non possano essere individuati, la persona responsabile della prima immissione in commercio di tali prodotti, sia tenuto a «contribuire o provvedere allo smaltimento di tutti i propri rifiuti di imballaggio» (di seguito il termine
«produttore» comprende tutti coloro che hanno tale ob- bligo). Nello stesso articolo si precisa che il produttore può rivolgersi a un organismo o a un’impresa omologata dalle autorità pubbliche per effettuare le operazioni di smaltimento, oppure può recuperare direttamente gli im- ballaggi creando un dispositivo di consegna o allestendo siti specificamente destinati a tale scopo.
8. Dall’articolo 6 del decreto discende che un organismo o un’impresa possono ricevere dai ministeri competenti (ministero dell’ambiente come responsabile principale) un’omologazione per tale attività per un periodo mas- simo di sei anni. Detto organismo o impresa conclude- ranno accordi con i produttori nonchØ con società inca- ricate del ritiro e del recupero e con le collettività terri- toriali. Alla richiesta di omologazione dovrà essere alle- gato un capitolato d’oneri in cui siano specificate le basi del contributo finanziario richiesto ai produttori al fine di consentire all’organismo o all’impresa di mettere a dispo- sizione, a valore nullo o positivo, gli imballaggi selezio- nati per tipo di materiale. Analogamente, il capitolato d’oneri deve fissare le basi dei versamenti effettuati dal- l’organismo o dall’impresa omologati al fine di garantire alle collettività territoriali il rimborso dei sovraccosti che possono risultare dalla cernita dei rifiuti.
9. In virtø dell’articolo 8 del decreto, l’organismo o l’impresa omologati sono tenuti a trasmettere annualmente a talune autorità pubbliche una relazione d’attività, nonchØ i risul- tati ottenuti in materia di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.
10. Il decreto Ł entrato in vigore il 1o gennaio 1993.
11. Con la circolare del 23 luglio 1992, relativa all’omologa- zione prevista dal decreto, Ł stata istituita una commis- sione consultiva di omologazione che comprende 33 membri: cinque rappresentanti dello Stato, sei delle col- lettività locali, sette di organizzazioni professionali rap- presentative delle imprese produttrici di beni imballati, cinque di organizzazioni professionali rappresentative di industrie produttrici di materiali di imballaggio e di im- ballaggi, due di organizzazioni professionali rappresenta- tive della distribuzione commerciale, due di organizza- zioni professionali rappresentative di imprese per lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei materiali, tre di associazioni per la difesa dell’ambiente e tre di organiz- (1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.
(2) Gli Stati membri hanno anche obblighi comunitari in materia, che derivano dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
zazioni dei consumatori. La commissione Ł stata interpel- lata in particolare per pareri in merito a richieste di omologazione ed Ł stata informata in merito alle rela- zioni annuali di attività degli organismi omologati.
III. ECO-EMBALLAGES E IL SUO SISTEMA DI RACCOLTA E DI RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
12. Eco-Emballages Ł una società per azioni di diritto privato fondata nel 1992. Suoi azionisti sono la Compagnie pour le financement d’Eco-Emballages, denominata Ecopar e costituita da produttori e da loro associazioni professio- nali (70 % del capitale), cinque settori del recupero indu- striale, vale a dire acciaio, allumimo, carta-cartone, pla- stica e vetro (4 % del capitale ciascuno), società operanti nella distribuzione e loro organismi professionali nonchØ, conformemente allo statuto, i suoi amministratori.
13. La società Ł stata omologata dai ministri competenti per occuparsi dello smaltimento dei rifiuti derivanti dagli im- ballaggi usati per la cui raccolta i produttori o gli impor- tatori di prodotti di uso o consumo domestico abbiano concluso accordi con la società stessa. La prima omolo- gazione, rilasciata il 12 novembre 1992 per una durata di sei anni a partire dal 1ogennaio 1993, Ł stata rinnovata il 30 agosto 1996 per altri sei anni a partire dal 1o luglio 1996, e ancora l’11 giugno 1999, sempre per sei anni a partire dal 1o gennaio 1999.
14. Eco-Emballages si ritiene «l’interfaccia» fra 1’industria e le collettività locali.
15. Il sistema da essa utilizzato prevede numerose categorie di contratti che si possono riassumere come segue:
contratti per 1’utilizzo del logo e del marchio «punto verde»;
contratti «produttore» con i produttori che non desi- derano occuparsi direttamente dello smaltimento dei rifiuti e che aderiscono al sistema di Eco-Emballages;
contratti «collettività locali» con singoli comuni o con- sorzi di comuni, responsabili, in base alla legge fran- cese, dello smaltimento dei rifiuti domestici in gene- rale e che possono in questo contesto concludere contratti con Eco-Emballages;
contratti «settore» o «convenzioni di recupero» con industrie che si impegnano a riciclare le materie prime recuperate; rientrano in questo quadro i con- tratti «operativi di recupero» fra le società designate per il recupero e le collettività locali; e
contratti di ricerca e sviluppo.
16. Eco-Emballages si assicura il proprio finanziamento tra- mite i corrispettivi versati dai produttori che partecipano al sistema. Con l’adesione a Eco-Emballages, il produttore adempie agli obblighi impostigli dal decreto e acquisisce
anche il diritto di utilizzare il logo e il marchio «punto verde», che appone sui suoi imballaggi per attestare tale adesione.
17. Eco-Emballages non raccoglie direttamente gli imballaggi domestici usati. Sono le collettività locali ad occuparsi, direttamente o tramite subappalto, di tale raccolta. Previa stipulazione di un contratto con Eco-Emballages, esse ricevono da quest’ultima un sostegno finanziario per la raccolta e la cernita dei rifiuti di imballaggi domestici, i quali, una volta selezionati, vengono consegnati alla(e) società incaricata(e) del loro recupero in vista del riciclag- gio. Eco-Emballages riceve regolarmente dalle collettività locali relazioni che attestano l’avvenuto riciclaggio.
18. Nel 1997, essa ha realizzato un fatturato netto di 565,6 milioni di franchi francesi e, tenuto conto del ricorso ad accantonamenti per oneri futuri, il totale dei proventi della gestione Ł ammontato a 1,463 miliardi di franchi.
Nel 1998, il fatturato Ł stato solo di 504,5 milioni di franchi francesi e il totale dei proventi della gestione di 790,5 milioni di franchi francesi. Nel 1998 si Ł registrato un aumento del 47 % degli oneri, dovuto in particolare alla rinegoziazione delle tariffe per le collettività locali.
Nel 1997, sono state raccolte circa 1,8 milioni di tonnel- late di imballaggi, di cui circa 1,3 milioni di tonnellate sono state riciclate e circa 500 000 tonnellate sono state utilizzate per la produzione di energia. Nel 1998, sono state riciclate oltre due milioni di tonnellate di imballaggi.
Alla fine del 1997, Eco-Emballages era presente in 9 664 comuni, raggruppati in 281 collettività locali (consorzi intercomunali), su oltre 36 000 comuni e oltre 2 000 collettività locali in cui Ł suddivisa la Francia. Alla fine del 1998, invece, era presente in 533 collettività locali che rappresentavano 13 862 comuni. Nel 1997, i produt- tori affiliati erano 9 135, oltre 700 dei quali con sede fuori dalla Francia, mentre nel 1998 erano 9 311.
19. Secondo Eco-Emballages, dal 1996 «i1 punto verde Ł presente su oltre il 90 % dei prodotti consumati a domi- cilio» in Francia. Dei 4,6 milioni di tonnellate di imbal- laggi domestici presenti sul mercato francese nel 1997, 3,3 milioni di tonnellate sono state commercializzate da membri di Eco-Emballages (3).
20. Obiettivo ufficiale di Eco-Emballages Ł il riciclaggio, nel 2002, di una percentuale degli imballaggi domestici dei produttori aderenti pari al 75 %. Attualmente, la percen- tuale di raccolta e di riciclaggio Ł già del 60 %.
21. Oltre a Eco-Emballages, esistono alcune altre imprese che organizzano il recupero e il riciclaggio di alcuni imbal- laggi domestici.
(3) I dati (del 1997) per i vari materiali sono i seguenti: contribuiscono a Eco-Emballages 1,24 milioni di tonnellate di vetro su 2,3 milioni di tonnellate, 0,81 milioni di tonnellate di materie plastiche su 0,9 milioni di tonnellate di carta-cartone su 1,0 milioni di tonnellate e 0,36 milioni di tonnellate di metalli su 0,4 milioni di tonnellate.
22. Fra di esse figura Adelphe, che il 5 febbraio 1993 ha ricevuto l’omologazione per la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi prodotti nel settore dei vini e degli alco- lici. In questo contesto, esisteva un contratto fra Adelphe e Eco-Emballages che prevedeva il trasferimento a que- st’ultima degli obblighi di Adelphe relativi a materiali diversi dal vetro. A seguito dell’estensione, il 15 ottobre 1996, dell’omologazione di Adelphe, tuttavia, quest’ul- tima può ora «concludere contratti con [i produttori] la cui attività riguarda principalmente il settore dei vini e degli alcolici, al fine di riciclare gli imballaggi domestici per i quali Ł concluso il contratto». Essa può dunque trattare imballaggi provenienti da tali imprese, indipen- dentemente dal materiale utilizzato, e non sono piø pre- visti pertanto contratti di trasferimento fra Adelphe e Eco-Emballages. Alla fine del 1997 contribuivano al si- stema quasi 12 000 produttori, quattro dei quali con sede fuori dalla Francia. Secondo Adelphe, nel 1997 la quota di imballaggi domestici del settore dei vini e degli alcolici da essa trattata Ł stata dell’ordine dell’88 %. Il 28 febbraio 2000, l’omologazione della società Ł stata rinnovata per un periodo di sei anni a decorrere dal 1o gennaio 1999 ed essa può quindi concludere ora contratti con società di tutti i settori allo stesso titolo di Eco-Emballages. Quanto ai contratti con le collettività locali, 1’attività di Adelphe si concentra attualmente su dipartimenti prevalentemente rurali.
23. L’associazione Cyclamed ha un’omologazione nel settore degli imballaggi di medicinali. La Società Leclerc ha rice- vuto un’omologazione per le sue borse per la spesa. La società Verrerie Cristalleries d’Arques Ł stata omologata per tutti i suoi imballaggi domestici, ma l’omologazione Ł scaduta e non Ł stata rinnovata.
IV. GLI ACCORDI NOTIFICATI
24. La notifica riguarda lo statuto di Eco-Emballages, il con- tratto per 1’utilizzo del «punto verde», il contratto tipo
«produttore», il contratto tipo «collettività locale», il con- tratto tipo «settore», il contratto tipo «operativo di recu- pero» (allegato ai contratti settore), nonchØ il contratto tipo «ricerca e sviluppo». BenchØ taluni contratti tipo notificati originariamente siano stati modificati nel corso della procedura, Eco-Emballages ha dichiarato che «ai contratti tipo notificati non sono state apportate modifi- che essenziali».
1. Statuto della società
25. A termini dello statuto, obiettivo di Eco-Emballages Ł, in particolare, 1’organizzazione di sistemi di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei materiali, e, piø specifica- mente, il trattamento degli imballaggi di imprese soggette agli obblighi previsti dalla succitata legge n. 75-633 e dai relativi decreti di applicazione.
26. La cessione delle azioni a un terzo non azionista Ł sog- getta all’approvazione della società, la quale non Ł tenuta a motivare le proprie decisioni.
27. Lo statuto prevede la costituzione di un consiglio di am- ministrazione composto da tre a dodici membri (ammini- stratori) scelti fra gli azionisti. In base a una decisione adottata recentemente, il numero di amministratori verrà portato a un massimo di 24.
28. In caso di saldo positivo, al netto di determinate detra- zioni, gli utili possono essere ripartiti fra gli azionisti.
2. Contratto di utilizzazione del «punto verde»
29. Il 3 dicembre 1992, Eco-Emballages ha concluso un con- tratto di coesistenza dei marchi con la società di diritto tedesco «Der Grüne Punkt Duales System Deutschland Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoff- gewinnung mbH» (di seguito denominata «DSD»), che le consente di utilizzare in Francia il «punto verde» di cui Ł proprietaria DSD. Tale marchio viene utilizzato nel si- stema di Eco-Emballages per identificare, come richiesto dalla legge, i beni dei produttori aderenti. Tale contratto rientra nella notifica originaria.
30. Dal 1995, il «punto verde» Ł controllato da Packaging Recovery Organisation Europe o ProEurope SPRL (qui di seguito «ProEurope»), e dal 10 dicembre 1996, grazie al contratto concluso con ProEurope, Eco-Emballages di- spone della licenza principale esclusiva, sul territorio francese, per l’utilizzo del «punto verde» e per la conces- sione di sottolicenze agli aderenti. Eco-Emballages, tutta- via, Ł tenuta a informare i propri aderenti del fatto che l’utilizzo del «punto verde» al di fuori della Francia Ł soggetto all’autorizzazione della parte competente, vale a dire la società titolare della licenza principale nel paese di importazione.
31. Dal 4 dicembre 1998, Eco-Emballages ha inoltre 1’ob- bligo di concedere sottolicenze ai sistemi regionali e/o ai sistemi che si occupano di materiali specifici in Fran- cia, a condizione che si conformino ai requisiti per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi previsti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi (4), e fatte salve talune condizioni prestabilite. Eco-Emballages ha concesso una sottolicenza non esclusiva a Adelphe per 1’utilizzo del «punto verde»
nel suo sistema sul territorio francese, fino al 31 dicem- bre 2002. Tale accordo prevede in particolare la possibi- lità di concludere contratti tripartiti con le collettività locali, nell’ambito dei quali Adelphe sarà responsabile della raccolta e del riciclaggio del vetro e Eco-Emballages della raccolta e del riciclaggio degli altri materiali. Adel- phe deve versare a EcoEmballages una somma corrispon- dente alla sua quota nei diritti richiesti da ProEurope.
(4) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
3. Contratto produttore
32. Eco-Emballages propone ai produttori un contratto di adesione standard oppure uno semplificato destinato a piccoli contributori singoli o raggruppati in sindacati o federazioni, il cui fatturato annuo totale sui prodotti im- ballati e destinati alle famiglie sul territorio francese, prima delle imposte, Ł inferiore a 2 milioni di franchi francesi.
33. Il produttore ottiene il diritto in realtà 1’obbligo per- chØ i prodotti che fanno parte del sistema devono obbli- gatoriamente essere identificati di apporre il «punto verde» sui propri imballaggi. Ai sensi dell’articolo 3, pa- ragrafo 1, del contratto tipo, il diritto di utilizzazione si estende a tutti prodotti fabbricati, importati, commercia- lizzati e/o immessi sul mercato dal contraente.
34. Spetta al produttore compilare, a posteriori, le dichiara- zioni sulla base delle quali viene calcolato il suo contri- buto e in cui devono essere indicati gli imballaggi con- trassegnati dal «punto verde» da lui commercializzati in Francia.
35. Il contributo finanziario del produttore Ł determinato in funzione di un tariffario. In base alle norme applicabili prima dell’ultima omologazione, tale importo veniva cal- colato in funzione del volume, per unità, oppure in fun- zione della quantità di materiale. A partire dal gennaio 1999, il tariffario si compone di un forfait per imballag- gio e di un contributo a peso, fissato per ciascun mate- riale. Quest’ultimo include il fabbisogno finanziario spe- cifico per ciascun materiale e una parte delle spese non imputabili.
36. Il contratto prevede che il tariffario possa variare nel corso della sua durata (articoli 5.1 e 5.6 e punto A della clausola aggiuntiva al contratto produttore). Eco-Emballa- ges può decidere di adeguare l’importo del corrispettivo al massimo una volta all’anno e previo accordo della commissione del tariffario (composta da membri scelti fra gli azionisti) e del comitato di gestione del tariffario (composto da rappresentanti dei produttori, dei settori e di Eco-Emballages, e istituito nel quadro dell’omologa- zione di quest’ultima). Le proposte vengono quindi sot- toposte al consiglio di amministrazione di EcoEmballages.
In base alle omologazioni del 1996 e del 1999, la modi- fica dipende dall’estensione delle attività del titolare presso le collettività locali e dalla valutazione del fabbiso- gno finanziario per materiale, quale definito all’articolo 6 del decreto. Tale fabbisogno si basa su valutazioni eco- nomiche, tecniche ed ecologiche, con 1’obiettivo di favo- rire la diminuzione alla fonte della quantità (peso e vo- lume) dei rifiuti di imballaggi. Il tariffario non deve «in- trodurre discriminazioni illegittime fra i materiali di im- ballaggio». Le risorse provenienti dall’applicazione del ta- riffario devono servire a garantire 1’equilibrio economico e finanziario del dispositivo, senza generare eccedenze operative a fine esercizio. Il sostegno finanziario versato per ciascun materiale, compresa la quota delle spese non imputabili, dovrebbe essere integralmente coperto dai
contributi ricevuti a titolo di tale materiale. Le risorse provenienti dall’applicazione del tariffario devono anche garantire un aumento progressivo e consistente della rac- colta, senza effetti soglia, chiaramente visibile a medio termine per i produttori.
37. Il tariffario modificato in base a tali principi deve ancora essere sottoposto alle autorità competenti per l’approva- zione.
38. Il capitolato d’oneri proposto da Eco-Emballages e alle- gato al rinnovo dell’omologazione del 1999 contiene, inoltre, i seguenti «principi»: «Il tariffario dei produttori Ł comune alle società omologate: viene calcolato in fun- zione del quantitativo di base globale di imballaggi che possono affluire a tali società. Saranno possibili trasferi- menti finanziari fra società omologate al fine di tenere conto della specificità del loro quantitativo di base in termini dei relativi materiali. Nelle previsioni di attività delle società omologate si tiene conto di tali trasferimenti finanziari, con 1’obiettivo di raggiungere, per ogni eser- cizio, un equilibrio (saldo in pareggio) dei trasferimenti da operare».
39. Nel contratto tipo notificato all’origine, i contratti di ade- sione avevano una durata di tre anni e venivano quindi rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta sei mesi prima della scadenza di uno dei periodi annuali di tacito rinnovo. Circa il 75 % dei contratti in corso alla fine del 1998, che rappresentavano circa il 94 % dei con- tributi, erano di questo tipo. Nella nuova omologazione, la durata Ł stata portata a sei anni, tacitamente rinnova- bile per tre anni. L’articolo 13 del contratto tipo prevede la risoluzione anticipata in caso di inadempimento di una delle parti.
40. Il contratto produttore prevede infine che Eco-Emballages garantisca una totale riservatezza in merito a tutte le informazioni finanziarie o commerciali comunicatele dai produttori o di cui essa può venire a conoscenza nell’at- tuazione del contratto.
4. Contratti colletività locale
41. In Francia le collettività locali sono responsabili dello smaltimento dei rifiuti domestici, compresi i rifiuti di imballaggi. Eco-Emballages propone loro un sostegno per il recupero e il riciclaggio di tali rifiuti. In tal modo, i fondi versati dai produttori vengono ridistribuiti alle collettività locali tramite numerosi tipi di contratti:
contratto «monomateriale», il cui obiettivo Ł prose- guire e sviluppare la raccolta differenziata, oppure contratto «tre materiali»;
contratto «programma di durata» per una raccolta multimateriale, vale a dire una raccolta differenziata dei cinque materiali;
contratto «staffetta» proposto per un periodo transito- rio di un anno in vista della firma di un contratto programma di durata (fino a fine 1998);
contratto «sito pilota», parallelo al contratto «pro- gramma di durata», concluso con collettività selezio- nate da una giuria indipendente sulla base di una griglia di criteri tecnici, economici e geografici, pre- ventivamente definiti. Oggetto di tale contratto era 1’attuazione di un programma pilota di raccolta dif- ferenziata e cernita degli imballaggi domestici. I 37 contratti «sito pilota», conclusi a seguito di un invito a presentare candidature nel 1993, sono scaduti al piø tardi il 31 dicembre 1996.
42. In base alle condizioni fissate nella sua omologazione, Eco-Emballages può stipulare contratti con tutte le collet- tività locali che ne facciano richiesta, per quantità mas- sime di imballaggi equivalenti a quelle per cui i produt- tori hanno concluso contratti con essa. Il contratto deve rispettare le disposizioni del codice generale delle collet- tività territoriali (parte legislativa) e del codice dei comuni (parte regolamentare).
43. In conformità delle condizioni dell’omologazione del 1996, a partire dal 31 dicembre 1996 non possono piø essere conclusi contratti «monomateriale». Alla scadenza, tali contratti dovevano essere integrati in contratti «pro- grammi di durata» o sostituiti, con una misura transitoria finalizzata a un contratto «programma di durata», da con- tratti «tre materiali» di durata biennale; in caso contrario, il sostegno finanziario relativo ai contratti «monomate- riale» doveva cessare al 31 dicembre 1998. L’omologa- zione del 1999 prevede anch’essa la conclusione di con- tratti «programma di durata» volti a sostenere la raccolta differenziata multimateriale.
44. Nella sua versione dell’8 luglio 1994, il contratto «pro- gramma di durata» viene stipulato per un periodo di sei anni. In base all’articolo 12, al momento del rinnovo dell’omologazione, Eco-Emballages deve proporre alle collettività una clausola aggiuntiva di proroga, la cui du- rata deve essere decisa fra le parti, senza tuttavia superare la durata della nuova omologazione. Secondo Eco-Embal- lages, la durata di sei anni soddisfa le collettività locali che, in considerazione dei consistenti investimenti richie- sti, desiderano una relazione per quanto possibile stabile con Eco-Emballages. Ai sensi dell’articolo 14 il contratto può essere risolto in caso di inadempimento di una delle parti.
45. Dopo il rinnovo dell’omologazione nel 1996, alcune col- lettività hanno optato per un contratto modificato (in particolare per quanto riguarda il tariffario dei sostegni),
mentre altre continuano con la vecchia versione del con- tratto fino al 2002 al piø tardi.
46. Nel quadro di un contratto «programma di durata», Eco- Emballages offre alle collettività locali la garanzia del recupero dei rifiuti di imballaggi domestici raccolti e se- lezionati al livello qualitativo richiesto (rispettando i re- quisiti tecnici minimi, qui di seguito «RTM») per il rici- claggio. La collettività ha la facoltà di non optare per questa garanzia in relazione ad alcuni o a tutti i materiali.
47. Quando la collettività opta per la garanzia di recupero, il contratto prevede che, per tutta la durata del contratto stesso, essa consegni tutte le tonnellate del materiale in oggetto, raccolte e selezionate in conformità degli RTM, alla(e) società designata(e) per il recupero. Secondo Eco- Emballages, tale requisito Ł stato adottato per consentire il calcolo dei sostegni da essa forniti e per verificare l’effettivo riciclaggio di tutti gli imballaggi.
48. Qualora tuttavia, nel corso del contratto, la collettività individui una formula di riciclaggio nuova e innovatrice, Ł possibile introdurre un’eccezione al principio del recu- pero da parte della società designata. Tale eccezione deve essere approvata dal settore che normalmente effettue- rebbe il riciclaggio.
49. Quando la collettività non opta per la garanzia di recu- pero per uno, piø o tutti i materiali, il contratto prevede che essa debba garantire che le società cui si rivolge per il recupero riciclino effettivamente tutte le tonnellate sele- zionate in conformità degli RTM e che ne informino trimestralmente la collettività ed Eco-Emballages. I nomi di tali società devono essere indicati nel contratto «pro- gramma di durata».
50. Nel quadro del contratto «programma di durata» e dell’ul- tima omologazione, indipendentemente dal fatto di avere optato per la garanzia di recupero, la collettività riceve da Eco-Emballages i seguenti sostegni:
un sostegno finanziario per ogni tonnellata selezio- nata in conformità degli RTM, d’importo variabile a seconda dal materiale;
un sostegno finanziario per il recupero energetico;
un sostegno per la comunicazione locale;
sostegni temporanei per situazioni particolari: avvio, habitat verticale, aree rurali a bassa densità di popo- lazione, «ambasciatori della raccolta differenziata»
nel quadro dei programmi per 1’occupazione giova- nile, . . .,
un aiuto per i contenitori nel caso di raccolta del vetro per apporto volontario.
51. Nell’ambito dei contratti «monomateriale» e «tre materiali»
verranno versati soltanto alcuni dei sostegni suddetti.
52. I sostegni disponibili prima dell’ultima omologazione erano analoghi.
53. Il metodo di calcolo dei sostegni citati Ł illustrato nei contratti e tiene conto, in particolare, della popolazione effettivamente coinvolta nella raccolta differenziata.
54. Il prezzo minimo di ritiro versato alla collettività dalla società designata Ł fissato nel contratto «programma di durata». In base tanto all’omologazione iniziale di Eco- Emballages quanto ai suoi successivi rinnovi, fatte salve alcune riserve, tale prezzo Ł positivo per acciaio, allumi- nio e vetro, mentre Ł fissato a zero per carta-cartone e plastica. Il comitato di gestione del tariffario Ł incaricato di elaborare proposte volte all’adeguamento concertato degli elementi del tariffario stesso, mentre la decisione finale spetta al consiglio di amministrazione di Eco-Em- ballages (cfr. qui sopra punto 36). Le modifiche al tarif- fario devono poi essere approvate dalle autorità compe- tenti.
55. Se la collettività locale non ha optato per la garanzia di recupero e stipula un contratto con una società di recu- pero di sua scelta, in base a quanto previsto nella richie- sta di omologazione di Eco-Emballages del 1996 essa deve vendere i prodotti a prezzi di mercato. In base all’omologazione iniziale, era possibile esigere che essa li vendesse «a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste nella garanzia di recupero». Questa clausola, tuttavia, Ł stata inserita solo nella convenzione di recupero dell’alluminio, con la conseguenza che, per garantire l’effettivo riciclaggio del materiale, la collettività non può accettare, dalla società di sua scelta, un prezzo inferiore a quello offerto dalla società di recupero desi- gnata nel quadro della garanzia di recupero (contratti che applicano il vecchio tariffario) oppure inferiore al prezzo di mercato (contratti che applicano il nuovo tariffario).
5. Contratto «settore» e contratto operativo di recu- pero
56. I contratti «settore» (o convenzioni di recupero) regola- mentano i rapporti fra Eco-Emballages e le imprese che si impegnano a ritirare e riciclare gli imballaggi raccolti, a condizione che tali imballaggi siano conformi agli RTM.
Come indicato sopra, esistono cinque settori di recupero:
Acciaio: inizialmente Sollac SA, i cui diritti e obblighi sono stati trasferiti, nel 2000, a Usinor-Packaging SA,
Alluminio: France Aluminium Recyclage SA,
Carta-cartone: Revipac,
Plastica: Valorplast SA, e
Vetro: Chambre syndicale des verreries mØcaniques de France o CSVMF.
57. Indipendentemente da un obbligo esplicito in tal senso, Eco-Emballages ritiene di non poter concludere contratti con piø imprese o organismi per uno stesso materiale.
58. Dopo il rinnovo, le convenzioni scadranno il 30 giugno 2004 (acciaio) e rispettivamente il 31 dicembre 2004 (alluminio, carta-cartone, plastica e vetro). Una decisione in merito alla proroga oltre tali date dovrà essere presa, in tutti i casi, al piø tardi tre mesi prima della scadenza.
59. Alle convenzioni di recupero Ł allegata anche una con- venzione di gestione che definisce le attribuzioni, l’orga- nizzazione e il funzionamento dei due comitati creati fra il settore in oggetto e Eco-Emballages, e che prevede l’elaborazione di un conto per materiale, che rappresenta la quota delle risorse nette di Eco-Emballages destinata a ciascun materiale. Oltre a ciò, le ultime clausole aggiun- tive prevedono un metodo di correzione mediante appli- cazione di un coefficiente correttore al fine di tenere conto, in particolare nell’assegnazione delle spese non imputabili, dei risultati eterogenei e dei diversi tassi di riciclaggio rilevati per i vari materiali.
60. Alcuni caratteri specifici delle varie convenzioni di recu- pero sono descritti qui di seguito.
Convenzione di recupero Acciaio
61. La convenzione di recupero Ł stata firmata con Sollac il 18 novembre 1993 e modificata e completata da ultimo l’8 marzo 2000, data in cui i diritti e gli obblighi di Sollac sono stati trasferiti a Usinor-Packaging.
62. La garanzia di recupero ivi contenuta implica che il set- tore si impegna a garantire, a qualsiasi collettività locale abbia concluso un contratto con Eco-Emballages, il ritiro e il riciclaggio delle sue tonnellate selezionate in confor- mità degli RTM. Il settore deve chiedere alle collettività di garantire ad esso o alle società designate 1’esclusiva sul recupero di tutte le tonnellate selezionate sul suo territo- rio per la durata del contratto stesso.
63. Le modalità per la definizione del prezzo minimo di ritiro sono descritte al punto 54.
64. Il settore deve inviare a Eco-Emballages una dichiarazione trimestrale in merito alle tonnellate selezionate ritirate e alle tonnellate selezionate rifiutate.
Convenzione di recupero Alluminio
65. La convenzione di recupero Ł stata firmata con France Aluminium Recyclage l’8 novembre 1993 e modificata e completata da ultimo il 23 dicembre 1999.
66. La garanzia di recupero ivi contenuta implica che il set- tore si impegna a garantire, a qualsiasi collettività locale abbia concluso un contratto con Eco-Emballages, il ritiro e il riciclaggio delle sue tonnellate selezionate in confor- mità degli RTM. Il settore deve chiedere alle collettività di garantire a esso o alle società designate per il recupero l’esclusiva sul recupero di tutte le tonnellate selezionate sul suo territorio per la durata del contratto stesso.
67. Le modalità per la definizione del prezzo minimo di ritiro sono descritte al punto 54.
68. Il settore deve inviare a Eco-Emballages una dichiarazione trimestrale in merito alle tonnellate selezionate ritirate e alle tonnellate selezionate rifiutate.
Convenzione di recupero Carta-cartone
69. La convenzione di recupero Ł stata firmata con Revipac l’8 dicembre 1993 e modificata e completata da ultimo il 4 aprile 2000.
70. La garanzia di recupero ivi contenuta implica che il set- tore si impegna a garantire, a qualsiasi collettività locale abbia concluso un contratto con Eco-Emballages, il ritiro e il riciclaggio delle sue tonnellate selezionate in confor- mità degli RTM. Il settore deve chiedere alle collettività di garantirgli 1’esclusiva sul recupero di tutte le tonnellate selezionate sul suo territorio per la durata del contratto stesso.
71. Le modalità per la definizione del prezzo minimo di ritiro sono descritte al punto 54.
72. La convenzione prevede inoltre che Eco-Emballages versi al settore cento franchi francesi per tonnellata ritirata, a titolo di «compensazione geografica», indipendentemente dall’ubicazione della collettività locale.
73. Il settore deve inviare a Eco-Emballages una dichiarazione trimestrale in merito alle tonnellate selezionate ritirate e alle tonnellate selezionate rifiutate.
Convenzione di recupero Plastiche
74. La convenzione di recupero Ł stata firmata con Valorplast il 10 dicembre 1993. Essa Ł stata poi sostituita dalla convenzione del 12 febbraio 1997 e quindi modificata e completata il 3 gennaio e il 27 marzo 2000.
75. La garanzia di recupero ivi contenuta implica che il set- tore si impegna a garantire, a qualsiasi collettività locale abbia concluso un contratto con Eco-Emballages, il ritiro e il riciclaggio delle sue tonnellate selezionate in confor- mità degli RTM. Il settore deve chiedere alle collettività di garantirgli 1’esclusiva sul recupero di tutte le tonnellate selezionate sul suo territorio per la durata del contratto stesso.
76. Alla convenzione di recupero Ł allegato un modello di contratto fra Eco-Emballages e una collettività locale. Tale contratto prevede in particolare che il ritiro sia gratuito in partenza dal centro di cernita e che la società designata per il recupero debba versare un forfait alla collettività locale in caso di trasporto del materiale.
77. La convenzione include disposizioni sulla commercializ- zazione delle tonnellate selezionate. Si prevede che il settore di recupero cerchi acquirenti, se possibile in Fran- cia (per limitare i costi di trasporto) o altrimenti all’in- terno dell’Unione europea, che permettano di smaltire le
«balle grezze» oppure il «prodotto trattato» (sottoposto ad un’ulteriore cernita). Per eventuali vendite al di fuori del- l’Unione europea Ł necessario 1’accordo preventivo di Eco-Emballages. Quanto al prezzo di vendita, il settore di recupero deve impegnarsi per individuare il miglior rapporto prezzo di vendita/prezzo di costo, anche pub- blicando inviti a presentare proposte.
78. Il settore deve inviare a Eco-Emballages una relazione mensile in cui figurino non solo le tonnellate selezionate ritirate e le tonnellate selezionate rifiutate, ma anche i prezzi di vendita e i nomi degli acquirenti, le tonnellate oggetto di una cernita supplementare e i relativi costi, i costi di trasporto e il livello delle varie scorte, il loro valore e i costi di magazzinaggio.
Convenzione di recupero Vetro
79. La convenzione di recupero Ł stata firmata con la Cham- bre syndicale des verreries mØcaniques de France o CSVMF il lodicembre 1993 ed Ł stata poi sostituita dalla convenzione del 26 novembre 1999.
80. La garanzia di recupero ivi contenuta implica che il set- tore si impegna a garantire, a qualsiasi collettività locale abbia concluso un contratto con Eco-Emballages, il ritiro e il riciclaggio delle sue tonnellate selezionate in confor- mità degli RTM dalle vetrerie francesi partecipanti. Il set-
tore deve chiedere alle collettività di garantire alla società designata l’esclusiva sul recupero di tutte le tonnellate selezionate sul suo territorio per la durata del contratto stesso.
81. Le modalità per la definizione del prezzo minimo di ritiro sono descritte al punto 54.
82. Nella convenzione si specifica che il vetro, reso alla fab- brica e pronto per essere riutilizzato, non può costare complessivamente piø della materia prima nuova. Le ve- trerie si impegnano a versare alla collettività un minimo di 150 franchi francesi per tonnellata di vetro, nel caso in cui essa provveda anche al trasporto fino al centro di lavorazione.
83. Il settore può modificare in qualsiasi momento l’elenco delle società designate per il recupero.
84. Le modalità di versamento alla collettività del sostegno per tonnellata selezionata e dell’aiuto alle zone periferiche da parte di Eco-Emballages dipendono da chi effettua la raccolta e il trasporto. Se dunque tali compiti sono svolti dalla collettività locale, i sostegni citati le sono versati direttamente. Se invece vi provvede la vetreria o un suo rappresentate, gli aiuti sono versati alla società designata dalla vetreria. Infine, se la raccolta Ł gestita dalla colletti- vità e il trasporto dalla vetreria o dal suo rappresentante, il primo aiuto viene versato direttamente alla collettività e il secondo alla società responsabile del trasporto.
85. Il settore deve inviare a Eco-Emballages una dichiarazione trimestrale in merito alle tonnellate selezionate ritirate e alle tonnellate selezionate raccolte, nonchØ alle condizioni di recupero.
Contratti operativi di recupero
86. Le operazioni di recupero, nel quadro di una garanzia di recupero, non sono svolte dai settori citati, ma da società designate da ciascuno di essi, cosiddette «società designate per il recupero» [repreneurs dØsignØs]. Eco-Emballages dichiara di non aver alcun influenza sulla scelta di tali società. Tuttavia, i contratti conclusi fra queste ultime e le collettività locali, denominati «contratti operativi di recu- pero», devono basarsi su contratti tipo, «al fine di non snaturare la garanzia fornita dai settori». In questo conte- sto, Eco-Emballages ha proposto un modello per ciascun settore tranne la plastica.
87. Per quanto riguarda l’acciaio, la carta-cartone, la plastica e il vetro, il contratto operativo viene concluso per la stessa durata della convenzione di recupero.
88. Per quanto riguarda l’alluminio, il contratto operativo ha durata triennale.
6. Contratti di ricerca e sviluppo
89. La partecipazione di Eco-Emballages alle attività di ricerca e sviluppo Ł di carattere essenzialmente finanziario. In cambio, il contraente si impegna ad attuare a livello indu- striale il processo in questione oppure a consentire a Eco-Emballages di farlo. Tali contratti disciplinano le que- stioni di proprietà intellettuale.
V. L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE, IN PARTICO- LARE NELLA DEFINIZIONE DEI TARIFFARI
90. La Commissione ha appreso che la proposta piø recente relativa ai tariffari di ogni organismo si basa su uno stesso studio indipendente dei costi della raccolta diffe- renziata dei rifiuti domestici e della gestione del sistema.
Ai costi così stimati, ripartiti per materiale, ma non per collettività locale, vanno aggiunte le spese relative alla struttura dell’organismo. Come si Ł già ricordato, la pro- posta dei tariffari viene sottoposta, per un parere, alla commissione consultiva in cui sono presenti tutte le parti interessate compresi i consumatori, prima che 1’organi- smo trasmetta ai ministri competenti, per 1’approva- zione, un capitolato d’oneri relativo al proprio disposi- tivo. Le autorità pubbliche controllano il rispetto di una serie di criteri generali preesistenti e hanno ancora la facoltà di imporre condizioni supplementari, rispetto alla richiesta di omologazione, oppure di non attenersi alle proposte formulate in tale richiesta.
91. Da quanto emerge, in Francia attualmente le autorità pubbliche fissano in modo identico i tariffari a monte (vale a dire i contributi dei produttori aderenti ai sistemi di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti di im- ballaggi domestici) e quelli a valle (i sostegni finanziari alle collettività locali) per tutti gli organismi omologati attivi nello stesso campo. Secondo le autorità francesi, infatti, tariffari a valle differenziati indurrebbero le collet- tività locali a orientarsi verso quello piø elevato, favo- rendo così un possibile aumento del tariffario a monte e quindi dei prezzi al consumo. A loro volta, tariffari a monte differenziati indurrebbero i produttori a collabo- rare con l’organismo che offrisse i prezzi piø bassi. Se- condo le autorità francesi, la presenza di tariffari diffe- renziati sarebbero quindi pregiudizievoli per l’equilibrio economico e finanziario, per il rendimento e per la con- tinuità dei dispositivi. Esse affermano che il manteni- mento di due o piø organismi omologati attivi nello stesso campo conduce così all’unicità dei tariffari, senza peraltro escludere differenziazioni per quanto concerne, ad esempio, la qualità del servizio e dei servizi comple- mentari offerti alle collettività, nØ soffocare la concor- renza che può riflettersi nella proposta di prestazioni migliori o di soluzioni innovative al momento della rine- goziazione delle omologazioni.
VI. GLI IMPEGNI ASSUNTI DA ECO-EMBALLAGES
92. Eco-Emballages ha assunto gli impegni in appresso spe- cificati.
93. Nei futuri contratti di adesione Eco-Emballages precisa che il diritto di utilizzazione del «punto verde» viene esteso a tutti i prodotti fabbricati, importati, commercia- lizzati e/o immessi sul mercato per i quali il contraente dichiari gli imballaggi, affinchØ sia chiaro che quest’ul- timo può decidere di aderire al sistema soltanto per al- cuni tipi di materiale e per la totalità oppure per una parte degli imballaggi in tale materiale. Per quanto ri- guarda i contratti in corso, Eco-Emballages s’impegna a comunicare per lettera tale precisazione ai suoi aderenti.
Eco-Emballages informerà inoltre i propri aderenti attuali e futuri del fatto che, qualora un aderente includa nella propria dichiarazione prodotti che non dovevano essere dichiarati, per esempio prodotti esportati, si impegna a restituire il relativo contributo dietro presentazione di pezze giustificative.
94. Eco-Emballages consente a tutti i produttori di porre fine ogni anno al contratto di adesione senza pagamento di alcuna indennità e inserisce nei nuovi contratti una clau- sola a tale effetto.
95. Eco-Emballages inserisce nei futuri contratti «programma di durata» la seguente precisazione: gli obiettivi di orga- nizzazione di una raccolta differenziata e di cernita di tre e successivamente di cinque materiali comprendono i materiali oggetto del contratto con un altro organismo omologato. Essa ne informa le collettività locali con le quali ha già concluso un contratto. Eco-Emballages può inoltre specificare che il suo contributo finanziario e la garanzia di recupero da essa proposta riguardano i ma- teriali oggetto del contratto.
96. Eco-Emballages informa le collettività locali con le quali ha già concluso un contratto che una collettività può, in qualsiasi momento, risolvere unilateralmente il suo con- tratto «programma di durata» senza pagamento di alcuna indennità, e inserisce tale clausola nei contratti futuri. La durata contrattuale di sei anni prevista da tali contratti, pertanto, vincola in realtà soltanto Eco-Emballages.
97. Su richiesta di una collettività locale che intenda risolvere il proprio contratto, Eco-Emballages fornirà tutti gli ele- menti necessari relativi alla propria proposta per consen- tire alla collettività di confrontare, per ciascun materiale, le offerte di organismi diversi. Qualora inoltre una collet- tività locale risolva parzialmente il proprio contratto per uno o piø materiali Eco-Emballages si impegna a continuare a mantenere il contratto per gli altri materiali, alle stesse condizioni previste fino a quel momento.
98. Eco-Emballages si impegna a concedere sottolicenze per l’utilizzo del «punto verde» nell’ambito del sistema in que- stione, a qualsiasi organismo che sia titolare in Francia dell’omologazione delle autorità competenti prevista dal decreto e che si impegni a rispettare i requisiti di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggi previsti dalla suc- citata direttiva 94/62/CE, da un lato, e dalle norme im- poste da ProEurope al titolare della licenza principale, dall’altro.
99. Eco-Emballages adotta tutte le misure necessarie affinchØ le modifiche dei contratti e gli altri impegni di cui sopra entrino in vigore e producano effetti a partire dal giorno di pubblicazione della presente comunicazione nella Gaz- zetta ufficiale delle Comunità europee.
VII. SEGUITO DELLA PROCEDURA DELLA COMMISSIONE 100. La Commissione intende non opporsi, in virtø dell’arti-
colo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, agli accordi notificati. Prima di adottare tale decisione, la Commissione invita i terzi interessati a far pervenire, entro un termine di un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, all’indirizzo sottoindicato;
le proprie osservazioni sull’argomento, indicando il nu- mero di riferimento «34.950 Eco-Emballages»:
Commisisone europea
Direzione generale della Concorrenza Direzione D Servizi
Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 30 80.