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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2000/C 177/03)

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione consultativa in merito al riesame della comunicazione della Commissione, del 1998, sullo statuto della comunicazione vocale su Internet ai sensi della legislazione comunitaria

e in particolare della direttiva 90/388/CEE

Complemento alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione attuale e sull’attuazione della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati

dei servizi di telecomunicazioni (2000/C 177/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE) In data 10 gennaio 1998, la Commissione ha pubblicato una

comunicazione (1) in cui delinea lo status giuridico della comu- nicazione vocale su Internet ai sensi della direttiva 90/388/CEE (2) relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, piø volte emendata. Detta direttiva defi- nisce la telefonia vocale nei seguenti termini (articolo 1): s’in- tende per servizio di «telefonia vocale» «la fornitura [commer- ciale] al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l’attrezzatura collegata al suo punto termi- nale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale».

La comunicazione del 1998 Ł un complemento alla comunica- zione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione attuale e sull’attuazione della direttiva 90/388/95/CEE [comunicazione 95/C 275/02 (3), pubblicata in data 20 ottobre 1995]. Tale comunicazione complementare — che esponeva l’approccio della Commissione ai fini dell’appli- cazione della definizione di cui all’articolo 1 della direttiva 90/388/CEE — si era resa necessaria in quanto dal 1990 Ł stato sviluppato del software specifico, che permette di conver- tire, comprimere e trasmettere in modo economico via Internet

— mediante gateway telefonici operanti con il protocollo VoIP (Voice Over Internet Protocol) — segnali vocali tra utenti In- ternet utilizzanti lo stesso software o un software interopera- bile, realizzando la cosiddetta telefonia su rete o protocollo VoIP. Tale definizione Ł fondamentale, poichØ permette di de- terminare quali imprese dovrebbero essere assoggettate al re- gime applicabile ai gestori di telefonia vocale, nonchØ al regime per l’aggiudicazione delle licenze (4) e all’obbligo di fornitura o di partecipazione al finanziamento del servizio universale (5).

La comunicazione del 1998, approvata al termine di un pe- riodo di consultazione in cui la Commissione ha esaminato le osservazioni di tutte le parti interessate, rileva la necessità di procedere ad un riesame periodico e annuncia che la Commis- sione avrebbe effettuato tale riesame al piø tardi entro il 1o gennaio 2000.

Con il presente documento si intende avviare la consultazione pubblica in merito al riesame della comunicazione del 1998.

Nel presente documento si riassume la valutazione contenuta nella suddetta comunicazione e si propone di mantenerne le principali conclusioni. Sono poi enumerate una serie di que- stioni in merito alle quali si desidera ricevere le osservazioni delle parti interessate.

La consultazione Ł condotta con riferimento alla normativa vigente e non mira a modificare l’attuale assetto normativo, nØ a valutare se sia giunto il momento di emendare la direttiva 90/388/CEE.

1. ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMUNICAZIONE DEL 1998 L’attuale assetto normativo comunitario per il settore delle te- lecomunicazioni (comprendente la direttiva 97/13/CE «autoriz- zazione e licenze», nochØ la direttiva 90/388/CEE) consente agli Stati membri d’imporre oneri commisurati ai servizi offerti, cosicchØ ai gestori di reti di telecomunicazioni pubbliche o agli operatori che offrono servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico possono essere imposti oneri superiori a quelli previsti per gli operatori che forniscono altri servizi. Tale as- setto Ł attualmente oggetto di riesame (6), ma le eventuali mo- difiche non entreranno probabilmente in vigore prima della fine del 2002.

La questione trattata nell’ambito della comunicazione del 1998

— ossia il trattamento sotto il profilo normativo delle comu- nicazioni vocali su Internet nell’ambito dell’assetto normativo vigente — resterà pertanto importante per lo meno fino a tale data, particolarmente per la Grecia, che Ł autorizzata a conser- vare un regime di diritti speciali ed esclusivi per l’erogazione dei servizi di telefonia fino al 31 dicembre 2000.

1.1. Analisi per criterio

Nella comunicazione del 1998, la Commissione afferma anzi- tutto di ritenere che la definizione della telefonia vocale conte- nuta nella direttiva 90/388/CEE, considerata unitamente ai pre- cedenti, constituisce una buona guida per determinare lo status giuridico dei servizi di comunicazione vocale su Internet, nella fase precedente la liberalizzazione.

(1) GU C 6 del 10.1.1998, pag. 4.

(2) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.

(3) GU C 275 del 20.10.1995, pag. 2.

(4) Ai sensi della direttiva 90/388/CEE e della direttiva 97/13/CE (arti- colo 7, paragrafo 2)

(5) Ai sensi della direttiva 97/33/CE (articolo 5, paragrafo 1)

(6) Comunicazione della Commissione «Verso un nuovo quadro per l’infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e dei servizi corre- lati — Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni»

[COM(1999) 539 del 10.11.1999].

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Tuttavia, viste le preculiarità dell’Internet, emerge la necessità di approfondire i principi stabiliti nell’ambito della normativa, particolarmente quelli enunciati all’articolo 1 della direttiva 90/388/CEE. La comunicazione del 1998 e stata elaborata con l’intento di soddisfare tale esigenza, offrendo un’interpre- tazione dei criteri contenuti nella definizione della «telefonia vocale». Tra coloro che soddisfano tutti i criteri fissati nella definizione della «telefonia vocale» si considerano fornitori ddi servizi di telefonia vocale, ai sensi della normativa comunitaria, solo quelli che offrono un servizio di chiamata verso qualunque numero telefonico.

I criteri per valutare se un determinato servizio si configuri come telefonia vocale si basano su elementi riguardanti la na- tura e la qualità del servizio offerto e non sulla tecnologia utilizzata.

Detti criteri sono stati interpretati nel modo che segue

1.1.1. La telefonia su Internet deve formare oggetto di un’offerta commerciale

Il termine «commerciale» dovrebbe essere inteso nell’accezione comune, cioŁ nel senso che il trasporto del segnale vocale deve essere fornito a titolo di attività commerciale distinta, vale a dire dietro pagamento di un corrispettivo e al fine di derivarne un profitto. Non si riferisce pertanto alla semplice fornitura sul piano tecnico, senza fini commerciali, di un collegamento te- lefonico o di un canale che permetta la comunicazione vocale tra due utenti.

Nella comunicazione del 1998, la Commissione ha rilevato che, per quanto riguarda l’Internet, nella maggioranza dei casi la fornitura commerciale del trasporto di segnale vocale non rien- tra fra gli obiettivi principali dei fornitori di accesso. La telefo- nia Internet Ł inoltre solo un elemento supplementare fornito con l’accesso ad Internet, scelto dai clienti per una serie di ragioni quali il browsing, la posta elettronica, il caricamento di archivi e dati ecc.

Solo qualora la telefonia via Internet da telefono a telefono sia commercializzata nell’Unione europea come servizio alterna- tivo di telefonia vocale, si potrà considerare che l’organismo interessato faccia un’offerta commerciale.

Analogamente, se la fornitura di telefonia su reti IP divenisse un elemento decisivo delle strategie commerciali dei fornitori di servizi, questi potrebbero essere considerati fornitori di un servizio commerciale di trasporto della voce.

1.1.2. La telefonia su Internet deve essere fornita al pubblico

Si ritiene che la telefonia vocale su Internet sia fornita «al pubblico», qualora il servizio sia potenzialmente accessibile a tutti alle medesime condizioni. ¨ implicito in questo requisito che i sistemi di telefonia su reti IP messi a disposizione di un numero chiuso e limitato di utenti non possono essere quali- ficati come degli autentici servizi di telefonia vocale.

1.1.3. La telefonia su Internet deve essere in partenza e a destina- zione di punti terminali della rete pubblica commutata

«In partenza e a destinazione di punti terminali della rete pub- blica commutata» significa che il servizio di comunicazione vocale non soltanto deve formare oggetto di offerta commer- ciale al pubblico, ma deve anche collegare simultaneamente due punti terminali della rete telefonica pubblica (1). I punti termi- nali sono quelli definiti dai numeri di abbonato in base al piano di numerazione telefonica nazionale (2). Di conseguenza, se l’accesso a Internet Ł ottenuto attraverso circuiti affittati, il servizio non può essere considerato telefonia vocale, anche se la chiamata Ł effettuata a destinazione della rete pubblica com- mutata.

1.1.4. La fornitura di telefonia su Internet deve comportare il «tra- sporto diretto» e la commutazione del messaggio vocale in tempo reale

All’epoca della pubblicazione della comunicazione del 1998, viste le tecniche usate per le prime comunicazioni vocali tra utenti di Internet e ancora nella fase iniziale di sviluppo della tecnologia Internet (che utilizza essenzialmente l’ampiezza di banda e le tecniche di compressione), non si poteva ritenere che la telefonia su Internet avvenisse in tempo reale. La tra- smissione avviene in parte via Internet (che dispone normal- mente di una sola classe di servizi) ed Ł pertanto soggetta ad un rischio imprevedibile di congestione, che rende difficile o addirittura impossibile garantire lo stesso livello di affidabilità e di qualità di riproduzione vocale fornito dalla rete telefonica pubblica commutata.

La comunicazione rilevava tuttavia che qualora gli organismi che offrono comunicazioni vocali via Internet da telefono a telefono garantiscano la qualità della riproduzione vocale me- diante bande passanti riservate e sostengano che la qualità del servizio Ł identica a quella della telefonia pubblica a commu- tazione di circuito, questo criterio della definizione della tele- fonia vocale può ritenersi già soddisfatto.

1.2. Conclusioni generali derivanti dalla suddetta analisi Partendo dalla definizione contenuta nella direttiva 90/388/CEE, e avendo suddiviso i servizi in discorso in tre categorie (da PC a PC, da PC a telefono e da telefono a tele- fono), la Commissione ha stabilito che la telefonia su Internet non rientra nella definizione della telefonia vocale, essenzial- mente in quanto i criteri dell’affidabilità e della qualità della riproduzione vocale non sono soddisfatti come generalmente richiesto per la telefonia vocale.

(1) La rete pubblica commutata non Ł formalmente definita nella di- rettiva. Deve essere intesa nel suo significato corrente, vale a dire la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) che rappresenta l’in- sieme dei sistemi di commutazione e di trasmissione usati dagli organismi delle telecomunicazioni per fornire il normale servizio telefonico.

(2) L’accezione comune di «punti terminali» Ł stabilita nella direttiva 98/10/CE sulla fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e nel relativo riferimento incrociato all’allegato I della diret- tiva 97/33/CE sull’interconnessione.

(3)

Nella comunicazione del 1998 la Commissione concludeva pertanto che, in base alle disposizioni per la concessione delle licenze vigenti all’epoca, gli Stati membri dovevano autorizzare i fornitori di accesso ad Internet a offrire telefonia vocale su Internet, in forza delle autorizzazioni generali per la trasmis- sione di dati.

Come affermato nella comunicazione del 1998, qualsiasi ricon- siderazione della conclusione che la telefonia mediante proto- collo Internet non rientra nella definizione della telefonia vo- cale può avere notevoli ripercussioni per le imprese interessate sotto il profilo normativo.

Considerato che lo status normativo delle comunicazioni vocali su Internet dipende dall’analisi del servizio effettivamente for- nito, sotto il profilo dei vari elementi menzionati nella defini- zione della telefonia vocale di cui all’articolo 1 della direttiva 90/388/CEE, la Commissione prende atto della necessità di tenere conto, nella sua applicazione, degli eventuali sviluppi tecnici e del mercato. Le osservazioni pervenute alla Commis- sione in occasione dalla comunicazione del 1998 hanno già indicato che Ł possibile che in futuro siano soddisfatte entro una certa misura alcune delle condizioni fondamentali per tale evoluzione. Per tale motivo la Commissione sta procedendo al riesame della comunicazione in discorso, al fine di valutare la necessità di modificarne o integrarne il testo.

2. PRINCIPALI SVILUPPI DAL 1998 E TENDENZE PREVISTE

2.1. Tendenze di mercato

Dal lato della domanda, la principale attrattiva della telefonia vocale su rete IP (VoIP) Ł rappresentata dalla possibilità di effettuare chiamate internazionali a basso costo. Questo van- taggio relativo Ł tuttavia soggetto ad una certa erosione gra- duale, a causa del ribasso dei prezzi delle comunicazioni inter- nazionali a seguito della liberalizzazione.

A livello mondiale, il mercato della telefonia su Internet (2,3 miliardi di chiamate nel 1999) resta limitato rispetto alla tele- fonia vocale tradizionale, che ha realizzato 7 migliaia di mi- liardi di minuti di chiamata nel 1999. La maggioranza delle comunicazioni telefoniche effettuate mediante Internet sono tuttavia generate negli Stati Uniti, ove il grado di penetrazione di Internet Ł superiore alla media europea.

Sotto il profilo dell’offerta, in taluni Stati membri i gestori telefonici manifestano un crescente interesse per la telefonia su Internet, intesa come alternativa al servizio convenzionale di telefonia vocale. Questa tendenza nasce dalle considerazioni dei suddetti gestori relative ai vantaggi e ai costi derivanti dalle varie condizioni giuridiche/normative stabilite per l’erogazione dei servizi di comunicazione vocale.

La maggioranza degli assetti normativi vigenti negli Stati mem- bri assoggetta il gestore che eroga telefonia vocale, sia attra-

verso rete IP che mediante rete telefonica pubblica commutata, a un determinato regime che comporta dei vantaggi, ad es. in termini di diritti di interconnessione, ma anche certi oneri non previsti per altri fornitori di servizi di telecomunicazioni, e che comporta dei costi aggiuntivi [esempi: obbligo di ottenimento di una licenza specifica ai sensi della direttiva autorizzazioni e licenze (1); obbligo di sostenere parte dei costi relativi al servi- zio universale in base alla direttiva sull’interconnessione (2)]. Un gestore di telefonia su rete IP potrebbe preferire di ottenere la qualifica di gestore di telefonia vocale e adempiere agli obblighi che questa comporta. In tal caso, deve effettuare gli investi- menti necessari per soddisfare gli obblighi eventualmente con- templati dalla normativa. Questa tendenza Ł stata rilevata in Germania, ove diversi fornitori di telefonia su rete IP hanno richiesto la «licenza per il servizio di classe 4» (telefonia vocale).

Viceversa, taluni operatori possono preferire che il loro servizi siano assoggettati al regime previsto per i servizi di trasmis- sione dati, sottraendosi agli oneri imposti ai gestori aventi una licenza di telefonia vocale e rinunciando altresì ai relativi pri- vilegi.

Visto che tra i criteri menzionati nella definizione della telefo- nia vocale di cui alla direttiva 90/338/CEE figura la «fornitura al pubblico» (in inglese «commercial provision to the public») del servizio, la determinazione del regime applicabile al servizio offerto dipende in ampia misura dalle modalità di commercia- lizzazione scelte dai fornitori di servizi. Se, ad esempio, nel- l’ambito della commercializzazione del pacchetto si pone l’ac- cento sull’elemento vocale, riconoscendogli così un ruolo cen- trale nell’ambito dell’offerta, il servizio dovrebbe essere assog- gettato al regime applicabile alla telefonia vocale.

Si sta inoltre diffondendo tra i nuovi operatori e i gestori tradizionali attivi nel settore la tendenza ad offrire servizi ag- gregati, che comprendono la trasmissione di fonia e di dati su reti ad alta velocità operanti con protocollo IP, anzichØ com- petere nel settore specifico dei servizi tradizionali di telefonia vocale. In passato, nella propria comunicazione del 1998 la Commissione ha precisato al riguardo che l’offerta di servizi video-telefonia, pur contenendo l’elemento fonia, non poteva essere considerata un’offerta commerciale di telefonia vocale. Le offerte attuali di servizi aggregati di dati e fonia sono estrema- mente interessanti per le imprese che per la propria intranet si avvalgono di tecnologia basata sullo standard VoIP. In questo contesto, la telefonia su Internet cessa di essere un prodotto oggetto di un’offerta commerciale specifica, ma diventa un elemento integrato in un pacchetto commerciale, nel cui am- bito l’offerta di telefonia su Internet (e le relative tariffe piø economiche) non Ł il fattore decisivo che induce ad abbonarsi al servizio.

2.2 Sviluppi tecnologici

Oltre alle tendenze precedentemente menzionate, secondo la Commissione Ł probabile che nei prossimi anni si assista ai seguenti sviluppi:

(1) Direttiva 97/13/CE (articolo 7, paragrafo 2).

(2) Direttiva 97/33/CE (articolo 5, paragrafo 1).

(4)

i) Miglioramenti della qualità sotto il profilo tecnico ed ope- rativo della telefonia su internet tali da raggiungere un livello di affidabilità e qualità universalmente accettabile;

in particolare, si dovrebbe tenere conto dell’introduzione della possibilità di valersi di servizi qualitativamente diffe- renziati grazie agli sviluppi tecnologici (packet and flow labelling, ossia marcatura/etichettatura dei pacchetti e dei flussi, perfezionamento delle tecniche di instradamento, mi- grazione dalla versione 4 alla versione 6 del protocollo Internet), che schiuderanno la possibilità di migliorare in modo significativo la qualità della telefonia su Internet e di altri servizi in tempo reale.

ii) I gestori pubblici di servizi di telecomunicazioni appliche- ranno sempre piø frequentemente il protocollo IP sulle loro reti primarie per il trasporto di dati e voce, per incremen- tare l’efficienza; questo vantaggio sarà percepito dagli utenti tradizionali delle reti pubbliche di telefonia commutata.

iii) Inoltre, taluni gestori pubblici di servizi di telecomunica- zioni — rientranti fra quelli che detengono un notevole potere di mercato — hanno iniziato a fornire servizi di telefonia mediante protocollo Internet sulle loro dorsali (backbone networks) per la trasmissione di dati. Questo induce a interrogarsi su come trattare gli elementi delle rete utilizzati, qualora i servizi offerti siano qualificati ser- vizi di telefonia vocale, e a chiedersi in particolare in che misura a tali elementi della rete (vale a dire delle reti dati utilizzate per detto servizio) si debbano applicare gli oneri previsti dalla direttiva 98/10/CEE, quali l’allineamento ai costi o la fornitura di accesso speciale alla rete.

iv) Per le grandi utenze dati operanti in un ambito chiuso di utenti, la telefonia su rete IP potrebbe diventare la soluzione tecnologica prediletta per le comunicazioni vocali interne, a fronte del ribasso dei costi delle relative apparecchiature, e permettere a tutti gli utenti d’incrementare notevolmente l’efficienza mediante l’abbinamento delle comunicazioni vo- cali e della trasmissione dati sulla medesima rete.

v) I singoli consumatori continueranno a utilizzare il loro telefono — sempre piø spesso rappresentato da un appa- recchio mobile — piuttosto che utilizzare il computer per le comunicazione telefoniche, e la tecnologia a commuta- zione di circuito continuerà a essere utilizzata a livello di rete di accesso locale, ma, come si Ł già rilevato, parallela- mente al protocollo IP.

3. STRATEGIA PREVISTA A TEMI OGGETTO DELLA CONSULTA- ZIONE PUBBLICA

Da un lato, si rileva che l’impatto della telefonia su Internet non si Ł ancora percepito in modo sostanziale. La telefonia su Internet può essere considerata un’attività positiva e innova-

trice, che eserciterà indirettamente una pressione sulle attuali strutture di prezzo al pari dei servizi call-back o delle schede telefoniche. Finora tuttavia le categorie di servizi vocali su rete IP, se offerti come un servizio indipendente «stand alone», sono rimaste un’attività limitata, per vari motivi:

— la difficoltà di garantire un livello qualitativo pari a quello generalmente atteso dalla telefonia vocale, a causa tra l’altro dello scadimento della qualità prodotto dalla conversione da dato a voce;

— il disagio dell’utente causato dalla complessità tecnica e dalle difficoltà di valutare le diverse offerte di mercato;

— l’erosione dei margini risultante dal calo dei prezzi al detta- glio dei servizi telefonici via la rete telefonica pubblica commutata, in particolare per le comunicazioni interurbane e internazionali.

D’altro canto, si osserva che i protocolli Internet sono usati nelle reti dorsali di telefonia pubblica commutata e il loro impiego si diffonderà ulteriormente nelle reti private per for- nire servizi di voce e dati. L’uso della tecnologia IP secondo queste modalità non incide sulla collocazione normativa delle aziende in questione, nØ richiede una modifica delle licenze o delle autorizzazioni che regolano la loro attività.

Per il momento, e non prospettando in questa fase eventuali cambiamenti a medio termine del quadro normativo a seguito dell’attuale riesame, la Commissione prevede di riconfermare l’adeguatezza della definizione della telefonia vocale contenuta nella direttiva 90/388/CEE ai fini della determinazione del re- gime cui sono assoggettati i servizi di comunicazioni vocali su Internet, nel contesto creatosi dopo la liberalizzazione del mer- cato.

Tenuto conto dell’attuale situazione e delle tendenze sopra de- scritte, la Commissione intende inoltre ribadire che la telefonia su Internet non rientra tuttora nella definizione della telefonia vocale, in particolare perchØ:

— nella maggioranza dei casi, non soddisfa i criteri relativi all’affidabilità e alla qualità del suono generalmente associati alla telefonia vocale;

— e/o non Ł offerta come servizio individuale o come ele- mento principale di una serie di servizi aggregati commer- cializzati come telefonia vocale, essendo ad esempio abbi- nata a servizi di trasmissione dati o concepita per soddisfare esigenze aggiuntive rispetto alla telefonia vocale.

(5)

Ciò significa, in termini generali, che gli Stati membri do- vrebbero continuare ad autorizzare i fornitori di accesso a Internet ad offrire la telefonia mediante protocollo Internet nell’ambito delle licenze generali concesse per la trasmissione di dati (1), e che non vi Ł motivo d’introdurre condizioni spe- cifiche di licenza.

Resta ferma tuttavia la prerogativa delle autorità competenti di esigere, in qualsiasi momento, da tutti i soggetti del mercato tutte le informazioni necessarie ai fini dell’accertamento del rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione generale.

In questo contesto, gli enti nazionali di regolazione possono così garantire che gli operatori di telefonia su Internet non eludano la normativa vigente in materia di telefonia vocale.

La Commissione vorrebbe tuttavia conoscere il parere di tutte le parti interessate in merito alla posizione sopra illustrata, per quanto riguarda le offerte relative alla telefonia su Internet attuali e previste per il futuro, e i vari elementi in cui si articola la definizione della telefonia vocale di cui all’articolo 1 della direttiva 90/388/CEE, precedentemente riferiti. Saranno parti- colarmente gradite eventuali analisi quantitative.

La Commissione richiede in particolare osservazioni in merito ai seguenti elementi.

Servizi disponibili agli utenti finali

i) Nella comunicazione del 1998 la Commissione ha operato una distinzione tra tre categorie di servizi di telefonia su Internet:

— da PC a PC

— da PC a telefono

— da telefono a telefono

Tenendo conto degli sviluppi di mercato e nel campo te- cnologico, occorre fare altre distinzioni o si dovrebbero prendere in considerazione altre categorie?

ii) Questi diversi tipi di servizi evolvono allo stesso ritmo?

Esiste un mercato per tali servizi? In particolare, qual Ł il grado di diffusione dei servizi di telefonia su rete IP da telefono a telefono?

iii) Nell’attuale contesto normativo gli operatori che offrono telefonia su Internet dovrebbero sottostare alle stesse dispo- sizioni, a prescindere dalla categoria di servizio erogato, o invece le diverse categorie di cui sopra dovrebbero dar

luogo ad un trattamento giuridico differenziato, in consi- derazione delle notevoli disparità del livello qualitativo del servizio erogato?

Offerte aggregate comprendenti servizi VoIP

iv) Gli operatori offrono sempre piø frequentemente servizi aggregati comprendenti la trasmissioni di voce e dati su reti IP ad alta velocità.

In quali condizioni l’elemento «vocale» (e le relative tariffe inferiori) di tali offerte potrebbe essere considerato un aspetto preponderante del servizio e fattore decisivo ai fini dell’abbonamento al servizio stesso? Quali criteri si potrebbero usare per valutare il peso dei vari elementi dell’offerta sul comportamento/la decisione del cliente? I clienti che si abbonano a tale servizio sono attirati dal suo contenuto (abbinamento di voce e dati), o piuttosto dalle tariffe piø economiche?

Identificazione dei soggetti del mercato

v) La telefonia su Internet viene spesso realizzata dall’utente finale in aggiunta al servizio di trasmissione di dati. L’uti- lizzatore finale decide autonomamente, servendosi della propria apparecchiatura terminale e in alcuni casi di pro- grammi specifici, che gli permettono di acquisire gli ele- menti necessari alla funzione vocale.

Tra i vari operatori di Internet quali sono da considerare fornitori del servizio di trasmissione di voce su Internet?

La Commissione invita le parti interessate a trasmettere even- tuali osservazioni in merito al progetto di posizione sopra riportato. La Commissione intende pubblicare le osservazioni inviate da terzi nel sito Internet Europa, salvo esplicito divieto espresso in sede di presentazione delle medesime.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione per fax [n. (32-2) 295 06 24] o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Unità C 1 — Telecomunicazioni e società dell’informazione Capo unità — Pierre Buigues

Ufficio 3/48

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150 B-1040 Bruxelles

E-Mail: Jerome.Fehrenbach@cec.eu.int

(1) Cfr. direttiva 97/13/CE. Cfr. altresì la direttiva 90/388/CEE, modifi- cata dalla direttiva 96/19/CE e dalla direttiva 97/33/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull’intercon- nessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26.7.1997).

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