Partecipazione del CNR al Consorzio RFX - Approvazione modifiche statutarie
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 dicembre 2020, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 316/2020 – Verb. 423
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;
VISTA la relazione predisposta dal Dirigente a.i. dell’Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. Int. n. 656/2020 in data 18 dicembre 2020, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0082447 del 18 dicembre 2020;
CONSIDERATO che il CNR partecipa - con una quota del 27,02% del capitale sociale - costituito per la gestione e lo svolgimento da parte del "Gruppo di Ricerca di Padova", nel campo della fusione termonucleare controllata, dell'esperimento denominato RFX;
TENUTO CONTO che l’approvazione delle modifiche allo statuto riguardano anche modifiche che rivestono carattere sostanziale per la partecipazione dell’Ente, che devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, al fine di conferire al delegato CNR che parteciperà alla riunione il giusto mandato per l’approvazione;
CONSIDERATO che lo statuto originario del Consorzio RFX risale al 13 maggio 1996;
successivamente, è stato modificato due volte, il 29 luglio 2008 e il 20 dicembre 2010;
TENUTO CONTO dei notevoli cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e delle mutate
prospettive per gli anni futuri, in particolare riguardo alla partecipazione, alla realizzazione e poi
all’operazione di ITER e alla partecipazione al progetto DEMO, per i quali è stato ritenuto
opportuno apportare alcune modifiche;
2.
CONSIDERATO che le proposte di modifica sono state presentate alla riunione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX tenutasi il 3 febbraio 2020; successivamente, questo Consiglio ha proposto alcune osservazioni e richieste di ulteriori modifiche, che sono state discusse nella riunione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX tenutasi l’11 giugno 2020;
TENUTO CONTO delle osservazioni predisposte dal Dott. Corrado Spinella Direttore del Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia e dal Dott. Emilio Campana, Direttore del Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti, entrambi componenti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX di espressione CNR;
VISTE le principali modifiche riguardano i seguenti articoli come riportate nel testo della delibera come parte integrante della stessa:
Articolo 3 Durata
La durata del Consorzio è stata prevista fino al 2040.
Articolo 4 Oggetto
E’ stato ribadito il ruolo del Consorzio come segue:
“Il Consorzio RFX costituisce una struttura istituzionale per ricerche sulla fusione, nell’ambito del programma fusione europeo. Per un efficace sviluppo dei programmi fusione, il Consorzio RFX coordina tutte le attività fusione svolte in ambito padovano e promuove il coordinamento di tutte le attività fusione svolte in ambito Nazionale.”
Diversamente i Direttori di Dipartimento avevano proposto il coordinamento delle attività da parte dei Consorziati come segue:
"Il Consorzio RFX costituisce una struttura istituzionale per ricerche sulla fusione, nell’ambito del programma fusione europeo. Per un efficace sviluppo dei programmi fusione i consorziati favoriscono il coordinamento di tutte le attività fusione svolte in ambito Nazionale."
Sono stati inseriti i due incisi:
Al punto c) partecipare al Progetto ITER e, in particolare realizzare e successivamente operare la Neutral Beam Test Facility NBTF, sviluppare gli iniettori che saranno installati in ITER e partecipare alla loro operazione.
Al punto h) svolgere le altre attività affidate al Consorzio, funzionalmente connesse a quelle indicate al punto a) ma non direttamente comprese in esse (modificato come proposto dai Direttori di Dipartimento)."
Articolo 5 – Nuove Adesioni
Il punto c è stato modificato con la previsione della dichiarazione di accettare lo Statuto, gli accordi tra Consorzio e Soci ed interni del Consorzio; "(modificato come proposto dai Direttori di Dipartimento)."
Articolo 6 – Fondo consortile e contributi dei consorziati
Il Fondo consortile viene integrato con l’adeguamento della quota dell’INFN a quella del CNR e
dell’ENEA nonché con il versamento delle quote contestualmente all’atto di sottoscrizione delle
3.
stesse, e, in caso di variazioni del fondo consortile e delle quote degli associati, l’inserimento della previsione che le compensazioni vadano effettuate entro tre mesi dall’approvazione della variazione.
Inoltre l’inserimento dell’inciso che prevede contributi da organismi europei nell’ambito del programma EURATOM e contributi dall’ITER Organization (eliminando la differenziazione di contributi ordinari e straordinari secondo le indicazioni dei Direttori di Dipartimento che richiedevano un chiarimento in merito ai contributi "ordinari" al Consorzio da parte di EURATOM e di ITER, (alla luce del fatto che è comunque presente il riferimento, in un successivo punto, a
"contributi straordinari di terzi."
Articolo 8 Brevetti e conoscenze
L’articolo è stato modificato prevedendo:
che la proprietà e l'utilizzazione delle conoscenze e dei risultati di ricerca brevettabili o brevettati, derivanti dalle attività di ricerca scientifica e tecnologica svolte autonomamente dal Consorzio RFX spetta al Consorzio stesso, compatibilmente con le disposizioni Euratom per le attività dalla stessa Euratom finanziate o co-finanziate e con quanto previsto da specifici accordi bilaterali di collaborazione.
Il Consorzio RFX e i suoi consorziati rinviano a successivi accordi la definizione delle quote di contitolarità sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta congiuntamente tra le parti, tenuto conto dell’effettivo apporto inventivo di ciascuna di esse, nonché la gestione e lo sfruttamento dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
Ai consorziati CNR, ENEA, INFN e Università degli Studi di Padova è concesso l’utilizzo gratuito e perpetuo per scopi scientifici e di ricerca di ogni conoscenza derivante dall’attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta autonomamente dal Consorzio RFX.
Ai soci diversi da CNR, ENEA, INFN e Università degli studi di Padova la predetta facoltà di utilizzo è concessa previa esplicita autorizzazione dell’Assemblea.
Articolo 10 Recesso
E’ stata mantenuta la previsione di recesso per il CNR nei casi previsti dall'art. 6, n. 4, d.m.
MURST, 1° settembre 1989 (Approvazione del regolamento concernente la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche a consorzi di ricerca), che ad oggi risulta non essere stato abrogato e che comunque contiene garanzie per la partecipazione dell’Ente.
Articolo 15 Consiglio di Amministrazione
Viene inserito un rappresentante dell’INFN in Consiglio e l’inciso che alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato un rappresentante dell'ITER Organization, nominato dal Direttore generale di ITER, nella qualità di osservatore e senza diritto di voto, tale previsione è stata comunque mantenuta dal Consorzio, nonostante non sia stata pienamente condivisa dai Direttori di Dipartimento, in relazione alle connesse di ricerca che saranno affidate al Consorzio in tale ambito.
Articolo 18 Comitato Tecnico Scientifico
Viene inserito un rappresentante dell’INFN in Comitato Tecnico Scientifico.
4.
Articolo 19 il Collegio Sindacale
Sono stati sinteticamente previsti i compiti del Collegio Sindacale come ai seguenti punti:
b) svolge […] tutti i compiti e ha tutti i diritti e i poteri previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dagli art. 2403 ss codice civile, per le società non tenute alla nomina del revisore esterno e quindi: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui per disposizione di legge o delibera di Assemblea essa non sia attribuita ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale dei conti iscritta nell’apposito registro.
d) E’ stato inserito anche il seguente comma in relazione alle riunioni in videoconferenza.
Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche in teleconferenza, a condizione che nell’avviso di convocazione siano indicate le modalità di collegamento, che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente del collegio stesso;
VISTO il documento allegato concernente la nuova versione di statuto;
TENUTO CONTO che è stato fatto presente per le vie brevi che a valle dell’approvazione del nuovo testo di statuto saranno rivisitati e rinegoziati gli accordi che regolano i rapporti CNR - Consorzio RFX;
RITENUTA l’opportunità di provvedere all’approvazione del nuovo testo di statuto del Consorzio RFX;
DELIBERA
1. Di approvare il nuovo testo di statuto del Consorzio RFX come evidenziato nel corpo della presente delibera e sulla base del testo allegato alla medesima che diventa parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato all’Ufficio Contratti e Partnership a porre in essere tutti gli atti necessari alla formalizzazione del nuovo testo di statuto con conferimento di regolare mandato al delegato CNR che interverrà alla sottoscrizione del nuovo statuto con facoltà di approvare eventuali integrazioni e o modificazioni che si rendessero necessarie in quella sede che non rivestano carattere sostanziale per la partecipazione dell’Ente.
IL PRESIDENTE
F.to digitalmente Massimo Inguscio IL DIRETTORE GENERALE
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO
F.to digitalmente Giambattista Brignone
CONSORZIO RFX
STATUTO
INDICE
Art. 1 Costituzione e denominazione pag. 3
Art. 2 Sede pag. 4
Art. 3 Durata pag. 5
Art. 4 Oggetto pag. 6
Art. 5 Nuove adesioni pag. 9
Art. 6 Fondo consortile e contributi dei
consorziati pag. 11
Art. 7 Obblighi dei consorziati pag. 13
Art. 8 Brevetti e conoscenze pag. 15
Art. 9 Perdita della qualità di consorziato pag. 16
Art. 10 Recesso pag. 17
Art. 11 Esclusione del consorziato pag. 18
Art. 12 Programma di attività pag. 20
Art. 13 Organi consortili pag. 21
Art. 14 Assemblea pag. 22
Art. 15 Consiglio di Amministrazione pag. 25
Art. 16 Poteri del Consiglio di Amministrazione pag. 27
Art. 17 Convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
pag. 29
Art. 18 Comitato tecnico-scientifico pag. 31
Art. 19 Collegio sindacale pag. 33
Art. 20 Presidente pag. 35
Art. 21 Direttore pag. 36
Art. 22 Esercizio sociale pag. 38
Art. 23 Libri del consorzio pag. 39
Art. 24 Responsabilità pag. 40
Art. 25 Personale pag. 41
Art. 26 Cause di scioglimento pag. 43
Art. 27 Liquidazione e devoluzione del
patrimonio in caso di scioglimento pag. 44
Art. 28 Controversie pag. 45
Art. 29 Disposizioni transitorie finali pag. 46
Articolo 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
E' costituito un Consorzio di ricerca volontario con attività esterna, fra
imprese industriali ed enti pubblici, senza fini di lucro, ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 2602, 2612 e seguenti del Codice Civile e secondo le
previsioni di cui al D.l.vo 27.07.1999 n. 297 e successive modifiche e norme di
attuazione, denominato "Consorzio RFX".
Articolo 2
SEDE
Il Consorzio ha sede in Padova, corso Stati Uniti 4.
Il Consorzio ha facoltà di istituire sedi secondarie.
Articolo 3
DURATA
Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).
In relazione alle esigenze di compiuta realizzazione dell’oggetto del Consorzio,
la durata del consorzio si intende successivamente prorogata di quinquennio in
quinquennio se, entro sei mesi dalla scadenza, nessuno dei consorziati si opponga
a mezzo comunicazione inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata al Consorzio e a tutti gli altri consorziati. L’Assemblea con propria
deliberazione da assumersi almeno cinque mesi prima della scadenza naturale
accerterà la proroga e provvederà alle eventuali modificazioni dello statuto.
L’eventuale opposizione alla proroga formulata da un unico consorziato, qualora
gli altri intendano proseguire l’attività, non determina, tuttavia, lo
scioglimento del Consorzio, ma equivale a una dichiarazione di recesso, per la
quale si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 10.
Articolo 4
OGGETTO
Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili
sotto qualsiasi forma ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno
reinvestiti nell'attività scientifica e di ricerca del Consorzio.
Per il raggiungimento dello scopo il Consorzio può avvalersi anche di servizi
forniti direttamente dai consorziati.
Il Consorzio RFX costituisce una struttura istituzionale per ricerche sulla
fusione, nell’ambito del programma fusione europeo. Per un efficace sviluppo
dei programmi fusione, il Consorzio RFX coordina tutte le attività fusione
svolte in ambito padovano e promuove il coordinamento di tutte le attività
fusione svolte in ambito Nazionale”
Il Consorzio ha il seguente oggetto:
a) svolgere attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica nel campo
della fusione controllata, quale possibile fonte di energia nelle diverse
configurazioni dei plasmi a confinamento magnetico, anche partecipando ai
programmi europei ed internazionali;
b) realizzare un efficace sviluppo dell'impresa RFX, nel contesto del Programma
Europeo di Ricerca sulla Fusione Termonucleare Controllata, mediante lo
svolgimento di sperimentazioni e studi connessi al progetto RFX;
c) partecipare al Progetto ITER e, in particolare, realizzare e successivamente
operare la Neutral Beam Test Facility (NBTF), sviluppare gli iniettori che
saranno installati in ITER e partecipare alla loro operazione;
d) progettare, sviluppare e realizzare nuove metodologie, tecnologie,
apparecchiature e impianti finalizzati alle attività di ricerca e/o fortemente
innovativi o strategici di interesse industriale e migliorare quelli già in uso,
anche mediante l'acquisizione di ricerche e risultati ottenuti da altri
Organismi;
e) favorire l'interazione con Dipartimenti universitari,
Istituti di Ricerca ed altri organismi che operano nel campo della fusione,
garantendo 1o scambio delle informazioni e delle conoscenze;
f) curare la formazione nel settore menzionato, in collaborazione con Istituzioni
universitarie e Centri di ricerca;
g) favorire la valorizzazione industriale di conoscenze, apparecchiature
prototipali, tecnologie ed altri ritrovati della ricerca condotta dal Consorzio
h) svolgere le altre attività affidate al Consorzio, funzionalmente connesse a
quelle indicate al punto a) ma non direttamente comprese in esse.
Per realizzare l'oggetto il Consorzio può:
a) stipulare contratti e convenzioni attinenti a tali ricerche con Istituti
di Ricerca e Dipartimenti universitari e con altri Organismi, anche privati,
nazionali o internazionali;
b) mettere a disposizione dei consorziati le strutture e le attrezzature per
il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca
scientifica e tecnologica, secondo le modalità che saranno stabilite dal
Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei costi complessivi.
Nel perseguimento dell'oggetto, il Consorzio si attiene, comunque, alle
previsioni di cui al D.l.vo 27.07.1999 n. 297 e sue successive integrazioni e
modificazioni.
Il Consorzio può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al
miglior perseguimento dell'oggetto consortile, entro i limiti fissati da leggi
e regolamenti che disciplinano la partecipazione ai consorzi degli enti pubblici
aderenti, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione a
consorzi, società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con
l'unico limite che ciò non comporti per i consorziati esposizione a
responsabilità ulteriori rispetto a quelle assunte con la partecipazione al
Consorzio.
In ogni caso il Consorzio può agire esclusivamente in nome proprio. E' esclusa
la facoltà del Consorzio di rappresentare i singoli consorziati nei rapporti
con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.
Articolo 5
NUOVE ADESIONI
Gli Enti pubblici e le Imprese industriali che intendono aderire al Consorzio
devono avanzare domanda scritta indirizzata al Consorzio.
La domanda dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, se avanzata
da imprenditori individuali; l'indirizzo, la ragione o la denominazione sociali
e la sede, se la domanda è avanzata da società o Ente pubblico;
b) la sottoscrizione da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante
dell'Ente o società;
c) la dichiarazione di accettare lo Statuto, gli accordi tra Consorzio e Soci
ed interni del Consorzio”.
d) ogni elemento atto a comprovare, anche ai sensi dell'art. 2, lett. f),
della legge n.46 del 17 febbraio 1982 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, i requisiti soggettivi e oggettivi dell'aspirante per la
partecipazione al Consorzio. Tra tali requisiti dovranno essere inclusi la
valutazione dello stato di solvenza e l'attinenza del settore di attività
dell'aspirante a quello del Consorzio e/o alle sue finalità.
La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione, che
indicherà anche l'ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile
del nuovo consorziato e sarà sottoposta a deliberazione dell'Assemblea, previa
acquisizione del parere del Comitato Tecnico-Scientifico.
La deliberazione di ammissione diverrà operativa dopo che il nuovo ammesso avrà
provveduto al pagamento della quota di partecipazione al fondo consortile e
all'adempimento degli eventuali obblighi particolari, stabiliti in sede di esame
della domanda dal Consiglio di Amministrazione con analitica motivazione.
Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione, senza che sia
stata versata la quota di cui sopra e siano stati adempiuti gli eventuali
obblighi particolari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, l'aspirante
decade dall'ammissione.
Nell'ipotesi di ammissione di nuovi consorziati, si procederà all'aumento
relativo del fondo consortile.
Articolo 6
FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI
Il fondo consortile è fissato in complessivi Euro 218.400,00
(duecentodiciottomilaquattrocento virgola zero zero), con quote così suddivise:
- ENEA Euro 52.000,00
- CNR Euro 52.000,00
- Università di Padova Euro 52.000,00*
- I.N.F.N. Euro 52.000,00
- Acciaierie Venete s.p.a. Euro 10.400,00
Euro 218.400.00
*Mediante apporto di servizi equivalenti, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
705/1985.
Le quote da liberarsi in denaro debbono essere versate all'atto della
sottoscrizione.
L'ammontare del fondo consortile può essere variato, salvo l'ipotesi prevista
all'ultimo comma dell'art. 5, con delibera dell'Assemblea del Consorzio. In caso
di variazioni del fondo consortile e delle quote degli associati, le
compensazioni vanno effettuate entro tre mesi dall’approvazione della
variazione.
Oltre al fondo consortile, il Consorzio opererà utilizzando:
- contributi ordinari e straordinari dei consorziati nel rispetto degli
ordinamenti che li governano;
- contributi da organismi europei, nell’ambito del programma EURATOM; contributi
dall’ITER Organization;
- contributi straordinari di terzi;
- prestazioni dei consorziati;
- finanziamenti derivanti da provvedimenti legislativi, statali o regionali;
- elargizioni, donazioni e lasciti disposti da terzi a favore del Consorzio;
- ogni altra entrata giudicata, dal Consiglio di Amministrazione, idonea a
perseguire gli scopi per i quali il Consorzio è costituito;
- corrispettivi di contratti stipulati con consorziati o con terzi per lo
svolgimento di specifiche attività, ferma restando la sua natura prevalentemente
non commerciale.
Ciascun consorziato, sulla base dei programmi di attività del Consorzio ed in
relazione all'ammontare complessivo delle risorse finanziarie annualmente
previste per lo svolgimento del programma di attività approvato, concorderà con
il Consorzio le modalità secondo cui queste saranno rese disponibili, sia per
la parte trasferita al Consorzio, sia per quella che sarà eventualmente
amministrata direttamente da uno dei consorziati.
Il Consorzio dovrà operare nei limiti delle proprie disponibilità accertate
secondo le indicazioni dei commi precedenti, mantenendo rigorosamente il
principio del pareggio di bilancio.
Il ricorso a strumenti di credito è consentito soltanto per soddisfare esigenze
di cassa, a fronte di entrate certe e documentate.
Articolo 7
OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
I consorziati sono obbligati:
a) al versamento della quota di partecipazione al fondo consortile, [fatto salvo
per l'apporto dell’Università di cui all'Art. 6];
b) all'osservanza dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, dei
regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi consortili.
I rapporti tra il Consorzio ed i singoli consorziati, in relazione alla messa a
disposizione del Consorzio delle conoscenze tecniche, delle capacità
professionali, dei beni, delle attrezzature e dei mezzi per il miglior
svolgimento delle attività, e più in generale per il conseguimento degli scopi
consortili, saranno disciplinati da appositi accordi bilaterali.
Ciascun consorziato comunicherà prontamente al Presidente del Consorzio ogni
sostanziale variazione dei propri Organi Direttivi e/o della propria compagine
azionaria.
Nessun consorziato potrà cedere, o in qualsiasi modo trasferire, a terzi tutta
o parte della propria quota di partecipazione al Consorzio e qualsiasi diritto
o interesse provenienti o comunque in connessione con il contratto di consorzio,
senza aver ottenuto il consenso dell'Assemblea espresso con la stessa maggioranza
richiesta per l'ammissione di nuovi consorziati.
Articolo 8
BREVETTI E CONOSCENZE
La proprietà e l'utilizzazione delle conoscenze e dei risultati di ricerca
brevettabili o brevettati, derivanti dalle attività di ricerca scientifica e
tecnologica svolte autonomamente dal Consorzio RFX spetta al Consorzio stesso,
compatibilmente con le disposizioni Euratom per le attività dalla stessa Euratom
finanziate o co-finanziate e con quanto previsto da specifici accordi bilaterali
di collaborazione.
Il Consorzio RFX e i suoi consorziati rinviano a successivi accordi la
definizione delle quote di contitolarità sui risultati della ricerca scientifica
e tecnologica svolta congiuntamente tra le parti, tenuto conto dell’effettivo
apporto inventivo di ciascuna di esse, nonché la gestione e lo sfruttamento dei
relativi diritti di proprietà intellettuale.
Ai consorziati CNR, ENEA, INFN e Università degli Studi di Padova è concesso
l’utilizzo gratuito e perpetuo per scopi scientifici e di ricerca di ogni
conoscenza derivante dall’attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta
autonomamente dal Consorzio RFX.
Ai soci diversi da CNR, ENEA, INFN e Università degli studi di Padova la predetta
facoltà di utilizzo è concessa previa esplicita autorizzazione dell’Assemblea.
Articolo 9
PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO
La qualità di consorziato si perde per recesso, esclusione, estinzione o morte.
Articolo 10
RECESSO
Il consorziato può recedere per giusta causa e nel caso previsto all'Art. 3,
ultimo comma.
Il CNR potrà inoltre recedere in qualunque momento nei casi previsti dall'art.
6, n. 4, d.m. MURST, 1° settembre 1989.
Il recedente, per il periodo contrattuale pattuito, conserva l'obbligo di
adempiere a tutte le obbligazioni e gli oneri dallo stesso assunti nei confronti
del Consorzio e/o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo. Per
quanto riguarda la messa a disposizione di beni tramite contratti di comodato,
il recedente dovrà rinegoziarne i termini col Consorzio al fine di consentire
la continuità delle attività sperimentali, che è ritenuta comunque obiettivo
prevalente.
In tutti i casi la dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera
raccomandata al Legale rappresentante del Consorzio RFX con un termine di
preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
Il Consorziato receduto non ha diritto al rimborso né di quota parte del Fondo
Consortile né di eventuali contributi versati a titolo definitivo nel corso del
rapporto consortile.
Articolo 11
ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO
L'esclusione sarà deliberata, col voto favorevole di tutti i consorziati aventi
diritto, dall'Assemblea del Consorzio, nei confronti del consorziato che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa
interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità
del Consorzio;
c) nel caso di impresa, questa abbia cessato la propria attività, sia stata
posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita o sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, ovvero abbia perduto
i requisiti di cui all'art. 2, lett. f, della legge. n. 46/1982.
I1 consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua
esclusione.
La delibera di esclusione deve essere notificata al consorziato entro quindici
giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante del Consorzio. L'eventuale
impugnazione del provvedimento da parte del consorziato ha effetto sospensivo
della deliberazione; trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata
impugnata essa diviene immediatamente operante. L'escluso conserva l'obbligo di
adempiere a tutte le obbligazioni e gli oneri dallo stesso assunti nei confronti
del Consorzio e/o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo.
Il Consorziato escluso non ha diritto al rimborso né di quota parte del Fondo
Consortile né di eventuali contributi versati a titolo definitivo nel corso del
rapporto consortile.
Articolo 12
PROGRAMMA DI ATTIVITA'
Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente, sentito il Comitato
tecnico-scientifico mediante proposta del Direttore, il programma di attività
del Consorzio.
Il programma di attività del Consorzio contiene:
- gli indirizzi programmatici d'azione;
- i progetti specifici identificabili al momento della individuazione ed
elaborazione del programma di attività da svolgere;
- una previsione di bilancio economico e finanziario relativo al programma di
attività annuale;
- il fabbisogno complessivo di risorse umane e tecniche necessarie alla
realizzazione del programma di attività, sia come apporto dei consorziati che
come acquisizione da terzi;
- una previsione circa i tempi di attivazione e di realizzazione dei singoli
progetti.
Il programma di attività del Consorzio servirà come base per la definizione del
bilancio di previsione e viene approvato dall'Assemblea.
Articolo 13
ORGANI CONSORTILI
Sono Organi del Consorzio:
a) L'Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Comitato Tecnico Scientifico;
d) Il Collegio Sindacale;
e) Il Presidente;
f) Il Direttore.
Il mandato conferito ai componenti degli Organi del Consorzio, con l'eccezione
del Collegio dei Sindaci e del Direttore, s'intende gratuito.
Potranno comunque, su delibera del Consiglio d'Amministrazione e nel rispetto
degli ordinamenti di appartenenza, essere attribuiti ai componenti degli organi
consortili rimborsi spese per le funzioni di carica, nonché compensi specifici
in relazione alle funzioni operative assegnate e/o delegate.
Articolo 14
ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto
ad un voto ogni 5.200,00= Euro di partecipazione al fondo consortile (ferme
restando le modalità di partecipazione dell’ Università di cui al precedente
Art. 6). Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea esclusivamente
da altro consorziato, mediante delega scritta, valida per un'unica assemblea.
Nessun consorziato può avere più di una delega.
L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo
ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consorziati.
L'Assemblea deve essere convocata, in ogni caso, almeno due volte all'anno, una
entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del
bilancio d'esercizio, una entro il 31 dicembre per l'approvazione del preventivo
economico finanziario e del relativo programma d'attività.
La convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare va effettuata con
raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza nel domicilio
risultante dal libro dei consorziati.
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei consorziati che
rappresentino almeno la metà del fondo consortile e delibera con il voto
favorevole dei consorziati presenti che rappresentino più della metà del fondo
stesso, ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto disponga
diversamente.
Le deliberazioni devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario e trascritto in apposito libro, di cui i consorziati possono
prendere visione ed ottenere estratti.
Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore o, in caso
di suo impedimento, da uno tra i consorziati nominato dagli intervenuti presenti.
L'assemblea:
a) nomina gli amministratori di sua competenza;
b) nomina i sindaci e determina il compenso spettante ai membri del collegio
sindacale;
c) approva il bilancio d'esercizio, il preventivo economico finanziario e il
relativo programma di attività;
d) delibera sulle variazioni dell'ammontare del fondo consortile ai sensi
dell'art. 6, comma 4°;
e) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati, stabilendo l'ammontare della
quota di partecipazione del nuovo consorziato e provvedendo alla relativa
variazione del fondo consortile;
f) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio.
g) in caso di scioglimento nomina i liquidatori, in numero da 1 a 3,
determinandone i poteri;
h) delibera l'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art. 11;
i) delibera circa la possibilità per il consorziato di cedere, o in qualsiasi
modo trasferire, a terzi tutta o parte della propria quota di partecipazione al
Consorzio e qualsiasi diritto o interesse provenienti o comunque in connessione
con il contratto di consorzio.
l) delibera le modifiche all'atto costitutivo e al presente statuto;
m) delibera sulla devoluzione dell'eventuale attivo finale secondo le regole
del successivo art. 27;
n) delibera circa gli ulteriori argomenti che il Presidente e/o il Consiglio di
Amministrazione intenda sottoporre alla decisione assembleare, ancorchè
rientranti nelle materie di propria competenza.
Per le deliberazioni di cui alle lettere d), e), f),i), l), ed m), sono necessari
la presenza ed il voto favorevole dei consorziati che rappresentino i 4/5 del
fondo consortile.
Articolo 15
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri. Due membri ciascuno
sono nominati direttamente da ENEA, CNR, INFN e Università di Padova, un membro
è nominato dall'Assemblea nell'ambito di una rosa di nomi proposta dagli altri
consorziati.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato un rappresentante
dell’ITER Organization, nominato dal Direttore generale di ITER, nella qualità
di osservatore e senza diritto di voto.
I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli
amministratori restano in carica anche dopo la scadenza, fino alla nomina dei
successivi.
Ciascun consorziato avrà facoltà, nel corso delle attività del Consorzio ed
anche prima della scadenza del mandato del consigliere di propria nomina, di
revocare la nomina e/o di sostituirlo tramite comunicazione scritta indirizzata
al Presidente del Consorzio.
Qualora venga a mancare uno dei consiglieri, il consorziato che l'aveva nominato
procederà alla indicazione del suo sostituto. Qualora venga meno l’
amministratore nominato dall'Assemblea, il Consiglio provvederà a reintegrare
l'organo scegliendo all'interno della rosa di cui al 1° comma.
Nel caso di esclusione o recesso di un consorziato, decadono dalla carica i suoi
nominati in seno al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 16
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria del Consorzio. In particolare, il Consiglio di
Amministrazione:
a) nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente;
b) nomina e revoca il Direttore del Consorzio determinandone i relativi poteri
e il compenso;
c) nomina e revoca eventualmente un membro aggiuntivo del Comitato Tecnico-
Scientifico, secondo quanto contenuto nel successivo articolo 18;
d) redige il preventivo economico finanziario ed il relativo programma di
attività, di cui all'articolo 12, sentito il parere del Comitato Tecnico-
Scientifico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale;
e) su proposta del Direttore, delibera circa l'organico del personale, la
normativa interna e la struttura organizzativa del Consorzio;
f) redige, in tempo utile per l'approvazione dell'Assemblea, il bilancio
d'esercizio e l'apposita relazione sulla gestione, osservando le norme dettate
in tema di bilanci della Società per azioni nonchè la relazione tecnico
scientifica previo esame della stessa da parte del Comitato tecnico scientifico;
g) esamina le domande di ammissione di nuovi consorziati, proponendo
all'Assemblea l'ammontare della quota di partecipazione ed eventuali obblighi
particolari per il nuovo consorziato;
h) delibera l'attribuzione dei rimborsi spese e degli eventuali compensi di cui
all'Articolo 13; inoltre delibera, in accordo con procedure e disposizioni
precisate da ciascun consorziato e in ogni caso nel rispetto degli ordinamenti
di appartenenza, eventuali rimborsi spese al personale messo a disposizione dai
soci ed eventuali compensi, qualora questo svolga compiti di responsabilità
previsti dalla struttura organizzativa del Consorzio;
i) delibera sui particolari rapporti per l'acquisizione di risorse da consorziati
o da terzi e in particolare sulla cessione in comodato di beni di proprietà dei
consorziati nonché, in genere, su tutti gli atti che comportano impiego delle
risorse di cui il Consorzio dispone;
l) delibera il sistema di deleghe da attribuire al Direttore, per la gestione
del Consorzio, ed eventualmente a consiglieri o a procuratori, esclusivamente
per affari determinati;
m) delibera in ordine alle liti attive e passive;
n) propone all'Assemblea l'istituzione di sedi secondarie.
Articolo 17
CONVOCAZIONI, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria, si riunisce tre volte l'anno
su convocazione del Presidente mediante PEC spedita almeno 15 giorni prima della
riunione; in caso di motivata urgenza, almeno 5 giorni prima della riunione.
Esso, inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando ne faccia richiesta
la maggioranza degli Amministratori.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto, sono
presiedute dall'Amministratore più anziano d'età.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre ai Consiglieri,
il Direttore del Consorzio con voto consultivo, i Sindaci e l’osservatore di
cui all’articolo 15.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei due terzi dei
componenti il Consiglio, mentre per la validità delle deliberazioni è necessario
il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 18
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio, da un
membro designato rispettivamente da ENEA, CNR, INFN ed Università degli Studi
di Padova, da uno nominato dagli altri consorziati più, eventualmente, un membro
nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica 3 anni.
Il Comitato Tecnico-Scientifico nomina tra i suoi membri il suo Presidente.
Il Comitato Tecnico-Scientifico ha le funzioni di individuare ed indicare al
Consiglio di Amministrazione le linee di politica tecnologica e scientifica e
concorre alla individuazione ed all'elaborazione dei programmi di attività del
Consorzio, ivi compresa la formazione di tutto il personale operante nel
Consorzio.
Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime il proprio parere sulle domande di
ammissione di nuovi consorziati.
Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime il proprio parere sulla relazione
tecnico-scientifica che accompagna la presentazione del bilancio d'esercizio
del Consorzio.
Previa convocazione del suo Presidente, il Comitato si riunisce almeno due volte
all'anno presso la sede legale del Consorzio o anche in luogo diverso qualora
particolari esigenze lo richiedano. Il Comitato deve essere convocato anche
quando lo richiede la maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei
componenti il Comitato, mentre per la validità delle deliberazioni è sufficiente
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente. Alle sedute può assistere il Presidente del Consorzio.
Articolo 19
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti,
tutti nominati dall’Assemblea dei consorziati. I sindaci devono essere scelti
tra coloro che sono iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per un triennio e possono
essere riconfermati.
Il Collegio Sindacale:
a) elegge il Presidente del Collegio;
b) svolge […] tutti i compiti e ha tutti i diritti e i poteri previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dagli art 2403 ss codice civile, per le società non tenute alla nomina del revisore esterno e quindi: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui per disposizione di legge o delibera di Assemblea essa non sia attribuita ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale dei conti iscritta nell’apposito registro.
Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in osservanza dell’Art. 2404 del codice civile.
Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche in teleconferenza, a condizione che nell’avviso di convocazione siano indicate le modalità di collegamento, che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente del collegio stesso.
Articolo 20 PRESIDENTE
Il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e restano in carica per la durata del Consiglio che li ha nominati.
Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono espletate dal Vice Presidente.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, presiede l'Assemblea e può partecipare senza voto alle sedute del Comitato Tecnico- Scientifico.
Il Presidente può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere convocata senza indugio.
Articolo 21
DIRETTORE
Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo
quanto previsto all'Articolo 16, lettera b), e può essere revocato con
provvedimento motivato.
Il Direttore partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.
Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
propone piani di attività al Consiglio stesso nell'ambito della sua attività
gestionale, comprese le ipotesi di accordo e di convenzione per l'acquisizione
di risorse dai consorziati o dai terzi.
Con riferimento ai piani approvati dal Consiglio di Amministrazione, comprensivi
del relativo budget, sovraintende all'attività operativa del Consorzio e, in
particolare, propone al Consiglio la struttura organizzativa, l'organico del
personale e la normativa interna; dirige le strutture tecnico-scientifiche ed
amministrative del Consorzio, assegnando il personale alle diverse attività e
funzioni, provvede alla selezione del personale e dei collaboratori esterni,
proponendone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e la definizione del
relativo inquadramento.
Presenta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione gli stati di
avanzamento ed i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività
operative.
Vaglia tutti gli atti, contratti e documenti inerenti la gestione ordinaria del
Consorzio e delibera sugli impegni di spesa a lui delegati dal Consiglio. Entro
tali limiti ha il potere di rappresentare il Consorzio nei confronti dei terzi.
E’ membro di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico.
Al Direttore spetta un compenso annuo aggiornabile, deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso
delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.
Articolo 22
ESERCIZIO SOCIALE
Il primo esercizio sociale inizia con la firma dell'atto costitutivo e termina
comunque il 31 dicembre dello stesso anno.
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 23
LIBRI DEL CONSORZIO
Oltre ai libri e alle scritture contabili richieste dalle norme vigenti, il
Consorzio deve tenere anche il libro delle adunanze e delle relazioni del
Comitato Tecnico-Scientifico, a cura del Comitato stesso.
I libri saranno conservati dal Presidente nella sede consortile.
Articolo 24
RESPONSABILITA'
Per le obbligazioni assunte dal Consorzio risponde soltanto il Consorzio stesso,
con il fondo consortile.
Le responsabilità per i danni derivanti al personale degli enti consorziati o a
terzi e le responsabilità per il danneggiamento di strutture e macchinari degli
enti consorziati saranno oggetto di specifica disciplina.
Articolo 25
PERSONALE
Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio si avvale del lavoro
prestato dal seguente personale:
a) principalmente di personale messo a disposizione dai consorziati, nelle
quantità e con le modalità previste dagli accordi bilaterali tra il Consorzio e
i singoli consorziati;
b) di personale assunto dal Consorzio mediante contratti di diritto privato,
secondo le modalità di legge e con motivato provvedimento del Consiglio di
Amministrazione, all'interno di una griglia di figure professionali deliberata
dal Consiglio stesso e nei limiti dei programmi di attività approvati
dall'Assemblea.
Tutto il personale sarà integrato in un'unica struttura operativa, sotto la
responsabilità del Direttore.
Eventuali compensi o rimborsi spese, da attribuirsi al personale messo a
disposizione dai consorziati, per esigenze operative del Consorzio, saranno
deliberati dal Consiglio di Amministrazione previo accordo con i consorziati
interessati circa le procedure e le modalità di attribuzione nel rispetto degli
ordinamenti di appartenenza.
In caso di scioglimento del Consorzio, tutti i consorziati sono esclusi da
qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato al
Consorzio, compreso il personale in formazione.
Articolo 26
CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Il Consorzio si scioglie:
a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
c) per volontà unanime dei consorziati;
d)negli altri casi previsti dalla legge.
Articolo 27
LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
Verificatasi una causa di scioglimento, alla liquidazione del Consorzio
provvedono i liquidatori nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, lettera
g).
Il fondo consortile, che residua una volta ultimate le operazioni di
liquidazione, è destinato al rimborso della quota di fondo consortile versata
dai consorziati. L'eventuale residuo attivo è devoluto, con deliberazione
assembleare assunta con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino
almeno i 4/5 del fondo consortile, ad istituzioni specializzate operanti nei
campi inerenti lo scopo del Consorzio.
Art 28
CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra il Consorzio e i consorziati, nonché quelle tra i
consorziati, derivanti dalla interpretazione o applicazione del presente
Statuto, saranno deferite, se non vi si opporrà alcun consorziato, ad un Collegio
Arbitrale, formato da tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna
delle due parti ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, di comune
accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Padova.
Gli arbitri decideranno in via rituale secondo le norme di diritto.
Articolo 29
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
La partecipazione al Consorzio dell'Università degli Studi di Padova, del CNR,
dell'ENEA e dell’INFN è subordinata all'osservanza di tutte le norme legislative
e regolamentari che disciplinano la partecipazione degli Enti suddetti ad
organismi consortili di ricerca.
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le
disposizioni del Codice Civile.
F.to Francesco Gnesotto
F.to ………Notaio