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Partecipazione del CNR al Consorzio RFX - Approvazione modifiche statutarie

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Partecipazione del CNR al Consorzio RFX - Approvazione modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 dicembre 2020, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 316/2020 – Verb. 423

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente a.i. dell’Ufficio Contratti e Partnership della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. Int. n. 656/2020 in data 18 dicembre 2020, sottoscritta dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0082447 del 18 dicembre 2020;

CONSIDERATO che il CNR partecipa - con una quota del 27,02% del capitale sociale - costituito per la gestione e lo svolgimento da parte del "Gruppo di Ricerca di Padova", nel campo della fusione termonucleare controllata, dell'esperimento denominato RFX;

TENUTO CONTO che l’approvazione delle modifiche allo statuto riguardano anche modifiche che rivestono carattere sostanziale per la partecipazione dell’Ente, che devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, al fine di conferire al delegato CNR che parteciperà alla riunione il giusto mandato per l’approvazione;

CONSIDERATO che lo statuto originario del Consorzio RFX risale al 13 maggio 1996;

successivamente, è stato modificato due volte, il 29 luglio 2008 e il 20 dicembre 2010;

TENUTO CONTO dei notevoli cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e delle mutate

prospettive per gli anni futuri, in particolare riguardo alla partecipazione, alla realizzazione e poi

all’operazione di ITER e alla partecipazione al progetto DEMO, per i quali è stato ritenuto

opportuno apportare alcune modifiche;

(2)

2.

CONSIDERATO che le proposte di modifica sono state presentate alla riunione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX tenutasi il 3 febbraio 2020; successivamente, questo Consiglio ha proposto alcune osservazioni e richieste di ulteriori modifiche, che sono state discusse nella riunione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX tenutasi l’11 giugno 2020;

TENUTO CONTO delle osservazioni predisposte dal Dott. Corrado Spinella Direttore del Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia e dal Dott. Emilio Campana, Direttore del Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti, entrambi componenti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio RFX di espressione CNR;

VISTE le principali modifiche riguardano i seguenti articoli come riportate nel testo della delibera come parte integrante della stessa:

Articolo 3 Durata

La durata del Consorzio è stata prevista fino al 2040.

Articolo 4 Oggetto

E’ stato ribadito il ruolo del Consorzio come segue:

“Il Consorzio RFX costituisce una struttura istituzionale per ricerche sulla fusione, nell’ambito del programma fusione europeo. Per un efficace sviluppo dei programmi fusione, il Consorzio RFX coordina tutte le attività fusione svolte in ambito padovano e promuove il coordinamento di tutte le attività fusione svolte in ambito Nazionale.”

Diversamente i Direttori di Dipartimento avevano proposto il coordinamento delle attività da parte dei Consorziati come segue:

"Il Consorzio RFX costituisce una struttura istituzionale per ricerche sulla fusione, nell’ambito del programma fusione europeo. Per un efficace sviluppo dei programmi fusione i consorziati favoriscono il coordinamento di tutte le attività fusione svolte in ambito Nazionale."

Sono stati inseriti i due incisi:

Al punto c) partecipare al Progetto ITER e, in particolare realizzare e successivamente operare la Neutral Beam Test Facility NBTF, sviluppare gli iniettori che saranno installati in ITER e partecipare alla loro operazione.

Al punto h) svolgere le altre attività affidate al Consorzio, funzionalmente connesse a quelle indicate al punto a) ma non direttamente comprese in esse (modificato come proposto dai Direttori di Dipartimento)."

Articolo 5 – Nuove Adesioni

Il punto c è stato modificato con la previsione della dichiarazione di accettare lo Statuto, gli accordi tra Consorzio e Soci ed interni del Consorzio; "(modificato come proposto dai Direttori di Dipartimento)."

Articolo 6 – Fondo consortile e contributi dei consorziati

Il Fondo consortile viene integrato con l’adeguamento della quota dell’INFN a quella del CNR e

dell’ENEA nonché con il versamento delle quote contestualmente all’atto di sottoscrizione delle

(3)

3.

stesse, e, in caso di variazioni del fondo consortile e delle quote degli associati, l’inserimento della previsione che le compensazioni vadano effettuate entro tre mesi dall’approvazione della variazione.

Inoltre l’inserimento dell’inciso che prevede contributi da organismi europei nell’ambito del programma EURATOM e contributi dall’ITER Organization (eliminando la differenziazione di contributi ordinari e straordinari secondo le indicazioni dei Direttori di Dipartimento che richiedevano un chiarimento in merito ai contributi "ordinari" al Consorzio da parte di EURATOM e di ITER, (alla luce del fatto che è comunque presente il riferimento, in un successivo punto, a

"contributi straordinari di terzi."

Articolo 8 Brevetti e conoscenze

L’articolo è stato modificato prevedendo:

che la proprietà e l'utilizzazione delle conoscenze e dei risultati di ricerca brevettabili o brevettati, derivanti dalle attività di ricerca scientifica e tecnologica svolte autonomamente dal Consorzio RFX spetta al Consorzio stesso, compatibilmente con le disposizioni Euratom per le attività dalla stessa Euratom finanziate o co-finanziate e con quanto previsto da specifici accordi bilaterali di collaborazione.

Il Consorzio RFX e i suoi consorziati rinviano a successivi accordi la definizione delle quote di contitolarità sui risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta congiuntamente tra le parti, tenuto conto dell’effettivo apporto inventivo di ciascuna di esse, nonché la gestione e lo sfruttamento dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

Ai consorziati CNR, ENEA, INFN e Università degli Studi di Padova è concesso l’utilizzo gratuito e perpetuo per scopi scientifici e di ricerca di ogni conoscenza derivante dall’attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta autonomamente dal Consorzio RFX.

Ai soci diversi da CNR, ENEA, INFN e Università degli studi di Padova la predetta facoltà di utilizzo è concessa previa esplicita autorizzazione dell’Assemblea.

Articolo 10 Recesso

E’ stata mantenuta la previsione di recesso per il CNR nei casi previsti dall'art. 6, n. 4, d.m.

MURST, 1° settembre 1989 (Approvazione del regolamento concernente la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche a consorzi di ricerca), che ad oggi risulta non essere stato abrogato e che comunque contiene garanzie per la partecipazione dell’Ente.

Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

Viene inserito un rappresentante dell’INFN in Consiglio e l’inciso che alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato un rappresentante dell'ITER Organization, nominato dal Direttore generale di ITER, nella qualità di osservatore e senza diritto di voto, tale previsione è stata comunque mantenuta dal Consorzio, nonostante non sia stata pienamente condivisa dai Direttori di Dipartimento, in relazione alle connesse di ricerca che saranno affidate al Consorzio in tale ambito.

Articolo 18 Comitato Tecnico Scientifico

Viene inserito un rappresentante dell’INFN in Comitato Tecnico Scientifico.

(4)

4.

Articolo 19 il Collegio Sindacale

Sono stati sinteticamente previsti i compiti del Collegio Sindacale come ai seguenti punti:

b) svolge […] tutti i compiti e ha tutti i diritti e i poteri previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dagli art. 2403 ss codice civile, per le società non tenute alla nomina del revisore esterno e quindi: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui per disposizione di legge o delibera di Assemblea essa non sia attribuita ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale dei conti iscritta nell’apposito registro.

d) E’ stato inserito anche il seguente comma in relazione alle riunioni in videoconferenza.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche in teleconferenza, a condizione che nell’avviso di convocazione siano indicate le modalità di collegamento, che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente del collegio stesso;

VISTO il documento allegato concernente la nuova versione di statuto;

TENUTO CONTO che è stato fatto presente per le vie brevi che a valle dell’approvazione del nuovo testo di statuto saranno rivisitati e rinegoziati gli accordi che regolano i rapporti CNR - Consorzio RFX;

RITENUTA l’opportunità di provvedere all’approvazione del nuovo testo di statuto del Consorzio RFX;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo testo di statuto del Consorzio RFX come evidenziato nel corpo della presente delibera e sulla base del testo allegato alla medesima che diventa parte integrante e sostanziale;

2. Di dare mandato all’Ufficio Contratti e Partnership a porre in essere tutti gli atti necessari alla formalizzazione del nuovo testo di statuto con conferimento di regolare mandato al delegato CNR che interverrà alla sottoscrizione del nuovo statuto con facoltà di approvare eventuali integrazioni e o modificazioni che si rendessero necessarie in quella sede che non rivestano carattere sostanziale per la partecipazione dell’Ente.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio IL DIRETTORE GENERALE

IN FUNZIONE DI SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone

(5)

CONSORZIO RFX

STATUTO

INDICE

Art. 1 Costituzione e denominazione pag. 3

Art. 2 Sede pag. 4

Art. 3 Durata pag. 5

Art. 4 Oggetto pag. 6

Art. 5 Nuove adesioni pag. 9

Art. 6 Fondo consortile e contributi dei

consorziati pag. 11

Art. 7 Obblighi dei consorziati pag. 13

Art. 8 Brevetti e conoscenze pag. 15

Art. 9 Perdita della qualità di consorziato pag. 16

Art. 10 Recesso pag. 17

Art. 11 Esclusione del consorziato pag. 18

Art. 12 Programma di attività pag. 20

Art. 13 Organi consortili pag. 21

Art. 14 Assemblea pag. 22

Art. 15 Consiglio di Amministrazione pag. 25

Art. 16 Poteri del Consiglio di Amministrazione pag. 27

Art. 17 Convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

pag. 29

Art. 18 Comitato tecnico-scientifico pag. 31

Art. 19 Collegio sindacale pag. 33

(6)

Art. 20 Presidente pag. 35

Art. 21 Direttore pag. 36

Art. 22 Esercizio sociale pag. 38

Art. 23 Libri del consorzio pag. 39

Art. 24 Responsabilità pag. 40

Art. 25 Personale pag. 41

Art. 26 Cause di scioglimento pag. 43

Art. 27 Liquidazione e devoluzione del

patrimonio in caso di scioglimento pag. 44

Art. 28 Controversie pag. 45

Art. 29 Disposizioni transitorie finali pag. 46

Articolo 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio di ricerca volontario con attività esterna, fra

imprese industriali ed enti pubblici, senza fini di lucro, ai sensi e per gli

effetti di cui agli art. 2602, 2612 e seguenti del Codice Civile e secondo le

previsioni di cui al D.l.vo 27.07.1999 n. 297 e successive modifiche e norme di

attuazione, denominato "Consorzio RFX".

Articolo 2

SEDE

Il Consorzio ha sede in Padova, corso Stati Uniti 4.

Il Consorzio ha facoltà di istituire sedi secondarie.

(7)

Articolo 3

DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

In relazione alle esigenze di compiuta realizzazione dell’oggetto del Consorzio,

la durata del consorzio si intende successivamente prorogata di quinquennio in

quinquennio se, entro sei mesi dalla scadenza, nessuno dei consorziati si opponga

a mezzo comunicazione inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento,

indirizzata al Consorzio e a tutti gli altri consorziati. L’Assemblea con propria

deliberazione da assumersi almeno cinque mesi prima della scadenza naturale

accerterà la proroga e provvederà alle eventuali modificazioni dello statuto.

L’eventuale opposizione alla proroga formulata da un unico consorziato, qualora

gli altri intendano proseguire l’attività, non determina, tuttavia, lo

scioglimento del Consorzio, ma equivale a una dichiarazione di recesso, per la

quale si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 10.

Articolo 4

OGGETTO

Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili

sotto qualsiasi forma ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno

reinvestiti nell'attività scientifica e di ricerca del Consorzio.

Per il raggiungimento dello scopo il Consorzio può avvalersi anche di servizi

forniti direttamente dai consorziati.

(8)

Il Consorzio RFX costituisce una struttura istituzionale per ricerche sulla

fusione, nell’ambito del programma fusione europeo. Per un efficace sviluppo

dei programmi fusione, il Consorzio RFX coordina tutte le attività fusione

svolte in ambito padovano e promuove il coordinamento di tutte le attività

fusione svolte in ambito Nazionale”

Il Consorzio ha il seguente oggetto:

a) svolgere attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica nel campo

della fusione controllata, quale possibile fonte di energia nelle diverse

configurazioni dei plasmi a confinamento magnetico, anche partecipando ai

programmi europei ed internazionali;

b) realizzare un efficace sviluppo dell'impresa RFX, nel contesto del Programma

Europeo di Ricerca sulla Fusione Termonucleare Controllata, mediante lo

svolgimento di sperimentazioni e studi connessi al progetto RFX;

c) partecipare al Progetto ITER e, in particolare, realizzare e successivamente

operare la Neutral Beam Test Facility (NBTF), sviluppare gli iniettori che

saranno installati in ITER e partecipare alla loro operazione;

d) progettare, sviluppare e realizzare nuove metodologie, tecnologie,

apparecchiature e impianti finalizzati alle attività di ricerca e/o fortemente

innovativi o strategici di interesse industriale e migliorare quelli già in uso,

anche mediante l'acquisizione di ricerche e risultati ottenuti da altri

Organismi;

e) favorire l'interazione con Dipartimenti universitari,

Istituti di Ricerca ed altri organismi che operano nel campo della fusione,

garantendo 1o scambio delle informazioni e delle conoscenze;

(9)

f) curare la formazione nel settore menzionato, in collaborazione con Istituzioni

universitarie e Centri di ricerca;

g) favorire la valorizzazione industriale di conoscenze, apparecchiature

prototipali, tecnologie ed altri ritrovati della ricerca condotta dal Consorzio

h) svolgere le altre attività affidate al Consorzio, funzionalmente connesse a

quelle indicate al punto a) ma non direttamente comprese in esse.

Per realizzare l'oggetto il Consorzio può:

a) stipulare contratti e convenzioni attinenti a tali ricerche con Istituti

di Ricerca e Dipartimenti universitari e con altri Organismi, anche privati,

nazionali o internazionali;

b) mettere a disposizione dei consorziati le strutture e le attrezzature per

il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca

scientifica e tecnologica, secondo le modalità che saranno stabilite dal

Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei costi complessivi.

Nel perseguimento dell'oggetto, il Consorzio si attiene, comunque, alle

previsioni di cui al D.l.vo 27.07.1999 n. 297 e sue successive integrazioni e

modificazioni.

Il Consorzio può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al

miglior perseguimento dell'oggetto consortile, entro i limiti fissati da leggi

e regolamenti che disciplinano la partecipazione ai consorzi degli enti pubblici

aderenti, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione a

consorzi, società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con

l'unico limite che ciò non comporti per i consorziati esposizione a

responsabilità ulteriori rispetto a quelle assunte con la partecipazione al

Consorzio.

(10)

In ogni caso il Consorzio può agire esclusivamente in nome proprio. E' esclusa

la facoltà del Consorzio di rappresentare i singoli consorziati nei rapporti

con i terzi e di assumere obbligazioni per loro conto.

Articolo 5

NUOVE ADESIONI

Gli Enti pubblici e le Imprese industriali che intendono aderire al Consorzio

devono avanzare domanda scritta indirizzata al Consorzio.

La domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, se avanzata

da imprenditori individuali; l'indirizzo, la ragione o la denominazione sociali

e la sede, se la domanda è avanzata da società o Ente pubblico;

b) la sottoscrizione da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante

dell'Ente o società;

c) la dichiarazione di accettare lo Statuto, gli accordi tra Consorzio e Soci

ed interni del Consorzio”.

d) ogni elemento atto a comprovare, anche ai sensi dell'art. 2, lett. f),

della legge n.46 del 17 febbraio 1982 e sue successive modificazioni ed

integrazioni, i requisiti soggettivi e oggettivi dell'aspirante per la

partecipazione al Consorzio. Tra tali requisiti dovranno essere inclusi la

valutazione dello stato di solvenza e l'attinenza del settore di attività

dell'aspirante a quello del Consorzio e/o alle sue finalità.

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione, che

indicherà anche l'ammontare della quota di partecipazione al fondo consortile

del nuovo consorziato e sarà sottoposta a deliberazione dell'Assemblea, previa

(11)

acquisizione del parere del Comitato Tecnico-Scientifico.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa dopo che il nuovo ammesso avrà

provveduto al pagamento della quota di partecipazione al fondo consortile e

all'adempimento degli eventuali obblighi particolari, stabiliti in sede di esame

della domanda dal Consiglio di Amministrazione con analitica motivazione.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione, senza che sia

stata versata la quota di cui sopra e siano stati adempiuti gli eventuali

obblighi particolari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, l'aspirante

decade dall'ammissione.

Nell'ipotesi di ammissione di nuovi consorziati, si procederà all'aumento

relativo del fondo consortile.

Articolo 6

FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI

Il fondo consortile è fissato in complessivi Euro 218.400,00

(duecentodiciottomilaquattrocento virgola zero zero), con quote così suddivise:

- ENEA Euro 52.000,00

- CNR Euro 52.000,00

- Università di Padova Euro 52.000,00*

- I.N.F.N. Euro 52.000,00

- Acciaierie Venete s.p.a. Euro 10.400,00

Euro 218.400.00

*Mediante apporto di servizi equivalenti, ai sensi dell'art. 13 della legge n.

705/1985.

(12)

Le quote da liberarsi in denaro debbono essere versate all'atto della

sottoscrizione.

L'ammontare del fondo consortile può essere variato, salvo l'ipotesi prevista

all'ultimo comma dell'art. 5, con delibera dell'Assemblea del Consorzio. In caso

di variazioni del fondo consortile e delle quote degli associati, le

compensazioni vanno effettuate entro tre mesi dall’approvazione della

variazione.

Oltre al fondo consortile, il Consorzio opererà utilizzando:

- contributi ordinari e straordinari dei consorziati nel rispetto degli

ordinamenti che li governano;

- contributi da organismi europei, nell’ambito del programma EURATOM; contributi

dall’ITER Organization;

- contributi straordinari di terzi;

- prestazioni dei consorziati;

- finanziamenti derivanti da provvedimenti legislativi, statali o regionali;

- elargizioni, donazioni e lasciti disposti da terzi a favore del Consorzio;

- ogni altra entrata giudicata, dal Consiglio di Amministrazione, idonea a

perseguire gli scopi per i quali il Consorzio è costituito;

- corrispettivi di contratti stipulati con consorziati o con terzi per lo

svolgimento di specifiche attività, ferma restando la sua natura prevalentemente

non commerciale.

Ciascun consorziato, sulla base dei programmi di attività del Consorzio ed in

relazione all'ammontare complessivo delle risorse finanziarie annualmente

previste per lo svolgimento del programma di attività approvato, concorderà con

il Consorzio le modalità secondo cui queste saranno rese disponibili, sia per

(13)

la parte trasferita al Consorzio, sia per quella che sarà eventualmente

amministrata direttamente da uno dei consorziati.

Il Consorzio dovrà operare nei limiti delle proprie disponibilità accertate

secondo le indicazioni dei commi precedenti, mantenendo rigorosamente il

principio del pareggio di bilancio.

Il ricorso a strumenti di credito è consentito soltanto per soddisfare esigenze

di cassa, a fronte di entrate certe e documentate.

Articolo 7

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati sono obbligati:

a) al versamento della quota di partecipazione al fondo consortile, [fatto salvo

per l'apporto dell’Università di cui all'Art. 6];

b) all'osservanza dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, dei

regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi consortili.

I rapporti tra il Consorzio ed i singoli consorziati, in relazione alla messa a

disposizione del Consorzio delle conoscenze tecniche, delle capacità

professionali, dei beni, delle attrezzature e dei mezzi per il miglior

svolgimento delle attività, e più in generale per il conseguimento degli scopi

consortili, saranno disciplinati da appositi accordi bilaterali.

Ciascun consorziato comunicherà prontamente al Presidente del Consorzio ogni

sostanziale variazione dei propri Organi Direttivi e/o della propria compagine

azionaria.

Nessun consorziato potrà cedere, o in qualsiasi modo trasferire, a terzi tutta

o parte della propria quota di partecipazione al Consorzio e qualsiasi diritto

(14)

o interesse provenienti o comunque in connessione con il contratto di consorzio,

senza aver ottenuto il consenso dell'Assemblea espresso con la stessa maggioranza

richiesta per l'ammissione di nuovi consorziati.

Articolo 8

BREVETTI E CONOSCENZE

La proprietà e l'utilizzazione delle conoscenze e dei risultati di ricerca

brevettabili o brevettati, derivanti dalle attività di ricerca scientifica e

tecnologica svolte autonomamente dal Consorzio RFX spetta al Consorzio stesso,

compatibilmente con le disposizioni Euratom per le attività dalla stessa Euratom

finanziate o co-finanziate e con quanto previsto da specifici accordi bilaterali

di collaborazione.

Il Consorzio RFX e i suoi consorziati rinviano a successivi accordi la

definizione delle quote di contitolarità sui risultati della ricerca scientifica

e tecnologica svolta congiuntamente tra le parti, tenuto conto dell’effettivo

apporto inventivo di ciascuna di esse, nonché la gestione e lo sfruttamento dei

relativi diritti di proprietà intellettuale.

Ai consorziati CNR, ENEA, INFN e Università degli Studi di Padova è concesso

l’utilizzo gratuito e perpetuo per scopi scientifici e di ricerca di ogni

conoscenza derivante dall’attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta

autonomamente dal Consorzio RFX.

Ai soci diversi da CNR, ENEA, INFN e Università degli studi di Padova la predetta

facoltà di utilizzo è concessa previa esplicita autorizzazione dell’Assemblea.

Articolo 9

(15)

PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

La qualità di consorziato si perde per recesso, esclusione, estinzione o morte.

Articolo 10

RECESSO

Il consorziato può recedere per giusta causa e nel caso previsto all'Art. 3,

ultimo comma.

Il CNR potrà inoltre recedere in qualunque momento nei casi previsti dall'art.

6, n. 4, d.m. MURST, 1° settembre 1989.

Il recedente, per il periodo contrattuale pattuito, conserva l'obbligo di

adempiere a tutte le obbligazioni e gli oneri dallo stesso assunti nei confronti

del Consorzio e/o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo. Per

quanto riguarda la messa a disposizione di beni tramite contratti di comodato,

il recedente dovrà rinegoziarne i termini col Consorzio al fine di consentire

la continuità delle attività sperimentali, che è ritenuta comunque obiettivo

prevalente.

In tutti i casi la dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera

raccomandata al Legale rappresentante del Consorzio RFX con un termine di

preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Il Consorziato receduto non ha diritto al rimborso né di quota parte del Fondo

Consortile né di eventuali contributi versati a titolo definitivo nel corso del

rapporto consortile.

Articolo 11

ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

(16)

L'esclusione sarà deliberata, col voto favorevole di tutti i consorziati aventi

diritto, dall'Assemblea del Consorzio, nei confronti del consorziato che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, della normativa

interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b) compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità

del Consorzio;

c) nel caso di impresa, questa abbia cessato la propria attività, sia stata

posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita o sottoposta a liquidazione

coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, ovvero abbia perduto

i requisiti di cui all'art. 2, lett. f, della legge. n. 46/1982.

I1 consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua

esclusione.

La delibera di esclusione deve essere notificata al consorziato entro quindici

giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante del Consorzio. L'eventuale

impugnazione del provvedimento da parte del consorziato ha effetto sospensivo

della deliberazione; trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata

impugnata essa diviene immediatamente operante. L'escluso conserva l'obbligo di

adempiere a tutte le obbligazioni e gli oneri dallo stesso assunti nei confronti

del Consorzio e/o di terzi anteriormente allo scioglimento del vincolo.

Il Consorziato escluso non ha diritto al rimborso né di quota parte del Fondo

Consortile né di eventuali contributi versati a titolo definitivo nel corso del

rapporto consortile.

(17)

Articolo 12

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente, sentito il Comitato

tecnico-scientifico mediante proposta del Direttore, il programma di attività

del Consorzio.

Il programma di attività del Consorzio contiene:

- gli indirizzi programmatici d'azione;

- i progetti specifici identificabili al momento della individuazione ed

elaborazione del programma di attività da svolgere;

- una previsione di bilancio economico e finanziario relativo al programma di

attività annuale;

- il fabbisogno complessivo di risorse umane e tecniche necessarie alla

realizzazione del programma di attività, sia come apporto dei consorziati che

come acquisizione da terzi;

- una previsione circa i tempi di attivazione e di realizzazione dei singoli

progetti.

Il programma di attività del Consorzio servirà come base per la definizione del

bilancio di previsione e viene approvato dall'Assemblea.

Articolo 13

ORGANI CONSORTILI

Sono Organi del Consorzio:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio di Amministrazione;

(18)

c) Il Comitato Tecnico Scientifico;

d) Il Collegio Sindacale;

e) Il Presidente;

f) Il Direttore.

Il mandato conferito ai componenti degli Organi del Consorzio, con l'eccezione

del Collegio dei Sindaci e del Direttore, s'intende gratuito.

Potranno comunque, su delibera del Consiglio d'Amministrazione e nel rispetto

degli ordinamenti di appartenenza, essere attribuiti ai componenti degli organi

consortili rimborsi spese per le funzioni di carica, nonché compensi specifici

in relazione alle funzioni operative assegnate e/o delegate.

Articolo 14

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. Ciascun consorziato ha diritto

ad un voto ogni 5.200,00= Euro di partecipazione al fondo consortile (ferme

restando le modalità di partecipazione dell’ Università di cui al precedente

Art. 6). Ciascun consorziato può farsi rappresentare in assemblea esclusivamente

da altro consorziato, mediante delega scritta, valida per un'unica assemblea.

Nessun consorziato può avere più di una delega.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo

ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consorziati.

L'Assemblea deve essere convocata, in ogni caso, almeno due volte all'anno, una

entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del

bilancio d'esercizio, una entro il 31 dicembre per l'approvazione del preventivo

economico finanziario e del relativo programma d'attività.

(19)

La convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare va effettuata con

raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza nel domicilio

risultante dal libro dei consorziati.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei consorziati che

rappresentino almeno la metà del fondo consortile e delibera con il voto

favorevole dei consorziati presenti che rappresentino più della metà del fondo

stesso, ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto disponga

diversamente.

Le deliberazioni devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente

e dal Segretario e trascritto in apposito libro, di cui i consorziati possono

prendere visione ed ottenere estratti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore o, in caso

di suo impedimento, da uno tra i consorziati nominato dagli intervenuti presenti.

L'assemblea:

a) nomina gli amministratori di sua competenza;

b) nomina i sindaci e determina il compenso spettante ai membri del collegio

sindacale;

c) approva il bilancio d'esercizio, il preventivo economico finanziario e il

relativo programma di attività;

d) delibera sulle variazioni dell'ammontare del fondo consortile ai sensi

dell'art. 6, comma 4°;

e) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati, stabilendo l'ammontare della

quota di partecipazione del nuovo consorziato e provvedendo alla relativa

variazione del fondo consortile;

f) delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio.

(20)

g) in caso di scioglimento nomina i liquidatori, in numero da 1 a 3,

determinandone i poteri;

h) delibera l'esclusione dei consorziati ai sensi dell'art. 11;

i) delibera circa la possibilità per il consorziato di cedere, o in qualsiasi

modo trasferire, a terzi tutta o parte della propria quota di partecipazione al

Consorzio e qualsiasi diritto o interesse provenienti o comunque in connessione

con il contratto di consorzio.

l) delibera le modifiche all'atto costitutivo e al presente statuto;

m) delibera sulla devoluzione dell'eventuale attivo finale secondo le regole

del successivo art. 27;

n) delibera circa gli ulteriori argomenti che il Presidente e/o il Consiglio di

Amministrazione intenda sottoporre alla decisione assembleare, ancorchè

rientranti nelle materie di propria competenza.

Per le deliberazioni di cui alle lettere d), e), f),i), l), ed m), sono necessari

la presenza ed il voto favorevole dei consorziati che rappresentino i 4/5 del

fondo consortile.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di nove membri. Due membri ciascuno

sono nominati direttamente da ENEA, CNR, INFN e Università di Padova, un membro

è nominato dall'Assemblea nell'ambito di una rosa di nomi proposta dagli altri

consorziati.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato un rappresentante

dell’ITER Organization, nominato dal Direttore generale di ITER, nella qualità

(21)

di osservatore e senza diritto di voto.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Gli

amministratori restano in carica anche dopo la scadenza, fino alla nomina dei

successivi.

Ciascun consorziato avrà facoltà, nel corso delle attività del Consorzio ed

anche prima della scadenza del mandato del consigliere di propria nomina, di

revocare la nomina e/o di sostituirlo tramite comunicazione scritta indirizzata

al Presidente del Consorzio.

Qualora venga a mancare uno dei consiglieri, il consorziato che l'aveva nominato

procederà alla indicazione del suo sostituto. Qualora venga meno l’

amministratore nominato dall'Assemblea, il Consiglio provvederà a reintegrare

l'organo scegliendo all'interno della rosa di cui al 1° comma.

Nel caso di esclusione o recesso di un consorziato, decadono dalla carica i suoi

nominati in seno al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria del Consorzio. In particolare, il Consiglio di

Amministrazione:

a) nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente;

b) nomina e revoca il Direttore del Consorzio determinandone i relativi poteri

e il compenso;

c) nomina e revoca eventualmente un membro aggiuntivo del Comitato Tecnico-

Scientifico, secondo quanto contenuto nel successivo articolo 18;

(22)

d) redige il preventivo economico finanziario ed il relativo programma di

attività, di cui all'articolo 12, sentito il parere del Comitato Tecnico-

Scientifico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale;

e) su proposta del Direttore, delibera circa l'organico del personale, la

normativa interna e la struttura organizzativa del Consorzio;

f) redige, in tempo utile per l'approvazione dell'Assemblea, il bilancio

d'esercizio e l'apposita relazione sulla gestione, osservando le norme dettate

in tema di bilanci della Società per azioni nonchè la relazione tecnico

scientifica previo esame della stessa da parte del Comitato tecnico scientifico;

g) esamina le domande di ammissione di nuovi consorziati, proponendo

all'Assemblea l'ammontare della quota di partecipazione ed eventuali obblighi

particolari per il nuovo consorziato;

h) delibera l'attribuzione dei rimborsi spese e degli eventuali compensi di cui

all'Articolo 13; inoltre delibera, in accordo con procedure e disposizioni

precisate da ciascun consorziato e in ogni caso nel rispetto degli ordinamenti

di appartenenza, eventuali rimborsi spese al personale messo a disposizione dai

soci ed eventuali compensi, qualora questo svolga compiti di responsabilità

previsti dalla struttura organizzativa del Consorzio;

i) delibera sui particolari rapporti per l'acquisizione di risorse da consorziati

o da terzi e in particolare sulla cessione in comodato di beni di proprietà dei

consorziati nonché, in genere, su tutti gli atti che comportano impiego delle

risorse di cui il Consorzio dispone;

l) delibera il sistema di deleghe da attribuire al Direttore, per la gestione

del Consorzio, ed eventualmente a consiglieri o a procuratori, esclusivamente

per affari determinati;

(23)

m) delibera in ordine alle liti attive e passive;

n) propone all'Assemblea l'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 17

CONVOCAZIONI, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria, si riunisce tre volte l'anno

su convocazione del Presidente mediante PEC spedita almeno 15 giorni prima della

riunione; in caso di motivata urgenza, almeno 5 giorni prima della riunione.

Esso, inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando ne faccia richiesta

la maggioranza degli Amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto, sono

presiedute dall'Amministratore più anziano d'età.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre ai Consiglieri,

il Direttore del Consorzio con voto consultivo, i Sindaci e l’osservatore di

cui all’articolo 15.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza dei due terzi dei

componenti il Consiglio, mentre per la validità delle deliberazioni è necessario

il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 18

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio, da un

membro designato rispettivamente da ENEA, CNR, INFN ed Università degli Studi

di Padova, da uno nominato dagli altri consorziati più, eventualmente, un membro

(24)

nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica 3 anni.

Il Comitato Tecnico-Scientifico nomina tra i suoi membri il suo Presidente.

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha le funzioni di individuare ed indicare al

Consiglio di Amministrazione le linee di politica tecnologica e scientifica e

concorre alla individuazione ed all'elaborazione dei programmi di attività del

Consorzio, ivi compresa la formazione di tutto il personale operante nel

Consorzio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime il proprio parere sulle domande di

ammissione di nuovi consorziati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime il proprio parere sulla relazione

tecnico-scientifica che accompagna la presentazione del bilancio d'esercizio

del Consorzio.

Previa convocazione del suo Presidente, il Comitato si riunisce almeno due volte

all'anno presso la sede legale del Consorzio o anche in luogo diverso qualora

particolari esigenze lo richiedano. Il Comitato deve essere convocato anche

quando lo richiede la maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei

componenti il Comitato, mentre per la validità delle deliberazioni è sufficiente

il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il

voto del Presidente. Alle sedute può assistere il Presidente del Consorzio.

Articolo 19

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti,

(25)

tutti nominati dall’Assemblea dei consorziati. I sindaci devono essere scelti

tra coloro che sono iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per un triennio e possono

essere riconfermati.

Il Collegio Sindacale:

a) elegge il Presidente del Collegio;

b) svolge […] tutti i compiti e ha tutti i diritti e i poteri previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dagli art 2403 ss codice civile, per le società non tenute alla nomina del revisore esterno e quindi: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui per disposizione di legge o delibera di Assemblea essa non sia attribuita ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale dei conti iscritta nell’apposito registro.

Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in osservanza dell’Art. 2404 del codice civile.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche in teleconferenza, a condizione che nell’avviso di convocazione siano indicate le modalità di collegamento, che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente del collegio stesso.

(26)

Articolo 20 PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno e restano in carica per la durata del Consiglio che li ha nominati.

Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono espletate dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, presiede l'Assemblea e può partecipare senza voto alle sedute del Comitato Tecnico- Scientifico.

Il Presidente può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere convocata senza indugio.

Articolo 21

DIRETTORE

Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo

quanto previsto all'Articolo 16, lettera b), e può essere revocato con

provvedimento motivato.

Il Direttore partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e

propone piani di attività al Consiglio stesso nell'ambito della sua attività

gestionale, comprese le ipotesi di accordo e di convenzione per l'acquisizione

di risorse dai consorziati o dai terzi.

(27)

Con riferimento ai piani approvati dal Consiglio di Amministrazione, comprensivi

del relativo budget, sovraintende all'attività operativa del Consorzio e, in

particolare, propone al Consiglio la struttura organizzativa, l'organico del

personale e la normativa interna; dirige le strutture tecnico-scientifiche ed

amministrative del Consorzio, assegnando il personale alle diverse attività e

funzioni, provvede alla selezione del personale e dei collaboratori esterni,

proponendone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e la definizione del

relativo inquadramento.

Presenta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione gli stati di

avanzamento ed i risultati conseguiti nello svolgimento delle attività

operative.

Vaglia tutti gli atti, contratti e documenti inerenti la gestione ordinaria del

Consorzio e delibera sugli impegni di spesa a lui delegati dal Consiglio. Entro

tali limiti ha il potere di rappresentare il Consorzio nei confronti dei terzi.

E’ membro di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico.

Al Direttore spetta un compenso annuo aggiornabile, deliberato dal Consiglio di

Amministrazione, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso

delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

Articolo 22

ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale inizia con la firma dell'atto costitutivo e termina

comunque il 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

(28)

Articolo 23

LIBRI DEL CONSORZIO

Oltre ai libri e alle scritture contabili richieste dalle norme vigenti, il

Consorzio deve tenere anche il libro delle adunanze e delle relazioni del

Comitato Tecnico-Scientifico, a cura del Comitato stesso.

I libri saranno conservati dal Presidente nella sede consortile.

Articolo 24

RESPONSABILITA'

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio risponde soltanto il Consorzio stesso,

con il fondo consortile.

Le responsabilità per i danni derivanti al personale degli enti consorziati o a

terzi e le responsabilità per il danneggiamento di strutture e macchinari degli

enti consorziati saranno oggetto di specifica disciplina.

Articolo 25

PERSONALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio si avvale del lavoro

prestato dal seguente personale:

a) principalmente di personale messo a disposizione dai consorziati, nelle

quantità e con le modalità previste dagli accordi bilaterali tra il Consorzio e

i singoli consorziati;

b) di personale assunto dal Consorzio mediante contratti di diritto privato,

secondo le modalità di legge e con motivato provvedimento del Consiglio di

Amministrazione, all'interno di una griglia di figure professionali deliberata

(29)

dal Consiglio stesso e nei limiti dei programmi di attività approvati

dall'Assemblea.

Tutto il personale sarà integrato in un'unica struttura operativa, sotto la

responsabilità del Direttore.

Eventuali compensi o rimborsi spese, da attribuirsi al personale messo a

disposizione dai consorziati, per esigenze operative del Consorzio, saranno

deliberati dal Consiglio di Amministrazione previo accordo con i consorziati

interessati circa le procedure e le modalità di attribuzione nel rispetto degli

ordinamenti di appartenenza.

In caso di scioglimento del Consorzio, tutti i consorziati sono esclusi da

qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato al

Consorzio, compreso il personale in formazione.

Articolo 26

CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Il Consorzio si scioglie:

a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

b) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;

c) per volontà unanime dei consorziati;

d)negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 27

LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

Verificatasi una causa di scioglimento, alla liquidazione del Consorzio

provvedono i liquidatori nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, lettera

(30)

g).

Il fondo consortile, che residua una volta ultimate le operazioni di

liquidazione, è destinato al rimborso della quota di fondo consortile versata

dai consorziati. L'eventuale residuo attivo è devoluto, con deliberazione

assembleare assunta con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino

almeno i 4/5 del fondo consortile, ad istituzioni specializzate operanti nei

campi inerenti lo scopo del Consorzio.

Art 28

CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra il Consorzio e i consorziati, nonché quelle tra i

consorziati, derivanti dalla interpretazione o applicazione del presente

Statuto, saranno deferite, se non vi si opporrà alcun consorziato, ad un Collegio

Arbitrale, formato da tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna

delle due parti ed il terzo, con funzione di Presidente del Collegio, di comune

accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Padova.

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo le norme di diritto.

Articolo 29

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La partecipazione al Consorzio dell'Università degli Studi di Padova, del CNR,

dell'ENEA e dell’INFN è subordinata all'osservanza di tutte le norme legislative

e regolamentari che disciplinano la partecipazione degli Enti suddetti ad

organismi consortili di ricerca.

(31)

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le

disposizioni del Codice Civile.

F.to Francesco Gnesotto

F.to ………Notaio

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