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Cesare MIRABELLI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

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Assume la presidenza il Prof. Avv. Cesare MIRABELLI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il PRESIDENTE dà lettura delle seguenti comunicazioni:

"1. - Come comunicato nella seduta del 10 gennaio 1990 i verbali del Consiglio del 22 marzo, 3 maggio ore 11,00 e 10 maggio ore 11,25 e 18.07 1989 sono rimasti depositati in Segreteria a disposizione dei Componenti.

Non essendo state formulate osservazioni, i verbali stessi si intendono approvati.

2. - I verbali del Consiglio del 13 aprile, 28 aprile, 18 maggio ore 17,30, 31 maggio ore 10,40 e 14 giugno ore 10,55 1989 si trovano depositati in Segreteria".

L'Assemblea prende atto.

Il PRESIDENTE avverte quindi che è pervenuta una proposta di particolare urgenza, ex art.45 u.c. del Regolemento Interno, della Seconda Commissione Referente, concernente un'autorizzazione a risiedere fuori sede.

Non facendosi osservazioni, tale pratica viene inserita nell'ordine del giorno della seduta odierna.

Successivamente il PRESIDENTE informa l'Assemblea che, in relazione alle determinazioni assunte dal Consiglio nella scorsa settimana in ordine allo svolgimento delle cerimonie di inaugurazione dell'Anno Giudiziario ed all'opportunità di diramare un comunicato stampa, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. SGROI, gli ha inviato la seguente lettera:

"Illustre Presidente,

se è materia disponibile vorrei pregare il Consiglio Superiore della Magistratura e ciascuno dei Componenti di desistere dal proposito di diramare un comunicato di solidarietà nei miei confronti a proposito dello squallido episodio accaduto senza che il moderatore battesse ciglio nel corso della trasmissione televisiva "Samarcanda", irradiata dal terzo canale della RAI l'11 u.s.

Questa mia preghiera scaturisce da tre riflessioni:

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1) il comunicato - qualora dovesse davvero intervenire, perchè la preventiva discussione non lo dà per sicuro neppure nell'an - arriverebbe a due settimane di distanza, quando l'episodio, di per sé marginale, sarà già entrato, com'è giusto, nel mondo del passato irrilevante;

2) non vorrei che si imbastisse un inutile dibattito sul discrimen tra libertà di critica e libertà di insulto attraverso lo spettacolo televisivo. L'uso di una frase che suona così: "Il Procuratore generale della Cassazione Sgroi è un cafone che va cacciato a calci nel sedere" solo per dottori sottili o troppo smaliziati può collocarsi nell'ambito della libertà di critica;

3) non voglio costringere il C.S.M. a misurarsi con un interlocutore "improprio".

Con rinnovati ringraziamenti per chi ha assunto tempestivamente l'iniziativa della manifestazione di solidarietà e per quanti, condividendo i punti di vista espressi nella Relazione inaugurale o lealmente dissociandosene, hanno ben afferrato quel discrimen, Le esprimo i sensi della mia deferenza.

Con sincera stima ed amicizia Vittorio SGROI"

Il PRESIDENTE osserva che il Procuratore Generale, con la sua lettera, chiede che non venga diramato alcun comunicato stampa ed esprime l'avviso che l'Assemblea presti adesione a tale impostazione, sottolineando che, come sempre, anche in questa circostanza, la posizione assunta dal dott. SGROI appare di esemplare correttezza.

In assenza di osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE ricorda infine che nello approssimarsi del decimo anniversario della morte di Vittorio BACHELET, il Comitato che reca il nome del compianto Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ha promosso un'iniziativa culturale per ricordare la figura dell'insigne scomparso, secondo un programma che è stato distribuito. Esprime pertanto l'auspicio che tale iniziativa raccolga un'ampia partecipazione da parte degli attuali componenti del Consiglio.

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L'avv. CONTRI coglie l'occasione per invitare tutti i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura ad iscriversi all'Associazione istituita in nome del compianto Vittorio BACHELET, per tenerne viva la memoria.

Alle ore 11,35 fa il suo ingresso in aula il dott. SGROI.

Si passa alla trattazione delle pratiche della Commissione per il conferimento degli uffici direttivi.

Il Consiglio prende in esame la seguente pratica con la relativa proposta:

COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI

1 -Conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione (1 posto)

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per l'ufficio direttivo superiore di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione (un posto vacante dal 4.11.89) dai dottori: Antonio ROCCO, Corrado SEVERINO, Giovanni TROISI, Angelo VELLA, Lorenzo SEMERARO, Alberto VITAGLIANO, Giuseppe VITALE, Giuseppe PERROTTI, Francesco GARELLA, Enrico CUOMO, Giovanni Battista PANZARELLA, Silvio MEMMO, Vincenzo SPATARO, Girolamo SCAFIDI, Carlo AIELLO, Antonio BRONZINI, Nicola CAPUTI, Michelangelo D'ALBERTO, Francesco MIOLA, Paride ROMBI, Luigi BILARDO, Filoreto D'AGOSTINO, Bruno DE MAIO, Pasquale Vincenzo MOLINARI, Carmine CECERE, Marcello DI SERAFINO, Mario DI RENZO, Giuseppe DE NICTOLIS, Paolo SCOPELLITI, Giuseppe LUMIA, Raffaello GANTAGALLI, Giulio CATELANI, Arnaldo VALENTE, Antonio CASIROLI, Arrigo SEMERIA, Francesco Enrico ROSSI, Ugo DONNARUMMA, Antonio CATALANO, Mauro SAMMARTINO, Vincenzo ADAMI, Mario PIANURA, Aldo CARULLO, Stefano SURIANO, Domenico MALTESE, Giovanni DEL BASSO, Santus Cesare VIZZINI, Giuseppe DI MAURO, Alfredo CHIUCCARIELLO, Onofrio FANELLI, Mario CORDA, Giuseppe CATURANI, Gabriele DE MARTINO, Emilio PITTIRUTI, Bruno MICANGELI, Bruno SATTA FLORES,

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Giorgio CASOLI, Antonio SENSALE, Francesco PINTUS, Michele CANTILLO, Oscar MELE, Vincenzo TRONCELLITI, Mattia DEL FRANCO, Sebastiano CAMPISI, Emanuele VITTORIO, Giuseppe CONSOLI, Ugo de ALOYSIO, Francesco VARSALLONA e Gennaro CALABRESE, la documentazione ad esse allegata e i fascicoli personali dei candidati suindicati;

- fatte proprie le considerazioni svolte dal relatore;

- ritenuto che il dott. Alfredo CHIUCCARIELLO non ha compiuto l'anno di permanenza nell'ufficio di provenienza; che i dottori Francesco MIOLA, Marcello DI SERAFINO e Santus Cesare VIZZINI non assicurano alla data della vacanza rispetto alla data di collocamento a riposo la permanenza presso l'ufficio richiesto per almeno un anno e, comunque, per un periodo di tempo congruo rispetto alle esigenze dell'ufficio in questione;

- ritenuto che fra tutti i rimanenti candidati emergono come più idonei per anzianità, attitudini e merito:

- il dott. Angelo VELLA, attualmente consigliere della Corte di Cassazione, dal cui fascicolo personale risulta che è stato nominato alle funzioni direttive superiori dal 30 ottobre 1976 ed è magistrato di elevata capacità professionale, per preparazione tecnica, per doti di equilibrio e laboriosità e per varietà di esperienze maturate presso uffici diversi (Preture di Salerno e di Venosa, Tribunali di Melfi e di Lucca, consigliere istruttore del Tribunale di Bologna dal marzo 1970, consigliere della Corte di Cassazione dal febbraio 1983);

- ritenuto in particolare che la idoneità specifica del dott. Angelo VELLA, desumibile non solamente dalla sua esperienza pluriennale di consigliere della Corte ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni superiori quale presidente di collegi, sin dal 1984, nell'ambito della prima sezione penale, inducono a preferire il predetto ai dottori Antonio ROCCO, Corrado SEVERINO e Giovanni TROISI, che lo precedono di poco più di un anno nel ruolo di anzianità e che, pur magistrati di elevate capacità professionali, non hanno esperienza alcuna del giudizio di legittimità;

- ritenuto, infine, che gli altri aspiranti, i quali seguono nell'ordine di anzianità il dott. Angelo VELLA, sono in possesso di requisiti attitudinali e di merito, che per taluni di essi appaiono

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ragguardevoli, ma che, comunque, non si prospettano tali, con riferimento ai requisiti di legge e ai criteri della circolare in materia, da giustifiare, in relazione alle esigenze concrete del posto da coprire, il convincimento di una maggiore idoneità specifica;

la Commissione, pertanto, a maggioranza, con un voto a favore del dott. Angelo VELLA e quattro astensioni

sottopone al Consiglio

le sopra indicate valutazioni e le conclusioni in base alle quali l'avviso per il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione (un posto vacante dal 4.11.1989) va espresso in favore del dott. Angelo VELLA, consigliere della Corte di Cassazione, già nominato alle funzioni direttive superiori.

Il relatore, dott. MOROZZO DELLA ROCCA, riferisce in merito.

La pratica, premette, è assai singolare giacchè in Commissione nessuno ha contestato le capacità tecnico-professionali del dott. VELLA, né la sua idoneità a reggere un ufficio delicato come quello di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; diffuse perplessità sono invece emerse con riferimento ad alcune note vicende che hanno coinvolto il magistrato alcuni anni fa, in relazione alla sua adesione ad una loggia massonica bolognese. A causa di queste diffuse riserve, riferisce, la proposta di conferire al dott. VELLA l'ufficio direttivo superiore in questione è stata approvata con un solo voto favorevole e quattro astensioni; personalmente, prosegue il dott.

MOROZZO DELLA ROCCA, ha votato a favore della proposta, nella considerazione che la semplice iscrizione alla massoneria non può a suo avviso rappresentare motivo sufficiente per interdire ad un magistrato l'accesso alla funzione superiore. Anzi, ritiene che una decisione che discriminasse il dott. VELLA sarebbe contra legem, dal momento che il problema dei limiti al diritto di associazione deve essere affrontato alla stregua del dettato costituzionale e della normativa vigente. Quanto al complesso delle vicende bolognesi del dott. VELLA ed ai contrasti a suo tempo insorti tra lui, all'epoca consigliere istruttore, e la Procura della Repubblica di Bologna, il dott.

MOROZZO DELLA ROCCA ricorda che a carico del dott. VELLA fu aperto un procedimento

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per il suo trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2 l.g., conclusosi con un provvedimento di trasferimento da Bologna alla Corte di Cassazione; il provvedimento fu, però, impugnato dal dott.

VELLA dinanzi al giudice amministrativo ed annullato dal T.A.R. con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato. Il dott. VELLA, prosegue, che nel frattempo aveva preso servizio presso la Corte di Cassazione, preferì restare presso il nuovo ufficio.

Quanto alla indagine penale avviata a Firenze sulla iscrizione del dott. VELLA alla Massoneria (Loggia Zamboni - De Rolandis), il procedimento, asserisce, mai uscito dalla fase degli atti relativi, si è concluso con archiviazione, pronunziata dal consigliere istruttore CAPONNETTO su richiesta motivata del P.M. VIGNA, essendo risultato che non si trattava di partecipazione ad associazione segreta, ma più semplicemente ad una loggia lecitamente costituita. Dalla indagine è comunque emerso - continua il dott. MOROZZO DELLA ROCCA - che il dott. VELLA, avendo chiesto di essere messo in sonno sin dal 1981, ha chiesto di essere riammesso nella loggia dopo il dicembre 1985 motivando tale richiesta con una esigenza di solidarietà e in via di principio, in relazione agli attacchi, che già allora traevano origine dalla nota denuncia dell'avv. MONTORSI.

L'inchiesta giudiziaria sulla loggia ZAMBONI - DE ROLANDIS, che ha poi dato luogo ad esercizio di azione penale, afferma, si è recentemente conclusa con sentenza di proscioglimento di tutti gli imputati, depositata dal giudice istruttore di Bologna il 15 dicembre 1989, nella quale la segretezza dell'associazione è esclusa sulla base di ampia disamina di elementi documentali.

Quanto infine al procedimento disciplinare avviato con riferimento alle presunte informazioni che il dott. VELLA avrebbe fornito all'On. Sarti, asserisce che si è concluso con la totale esclusione del fatto stesso.

Dopo aver ricordato che il dott. VELLA, di fatto, presiede da tempo il collegio di una Sezione penale della Corte di Cassazione pressochè a tempo pieno, il dott. MOROZZO DELLA ROCCA conclude riconfermando il suo voto favorevole al conferimento dell'ufficio

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direttivo in questione al dott. VELLA, che, in virtù della sua esperienza, del suo carattere e della sua onestà intellettuale, merita sicuramente la fiducia del Consiglio.

Il dott. D'AMBROSIO osserva come il caso del dott. VELLA sia di difficile trattazione, poichè egli presenta delle ottime note personali. Tuttavia, rileva, il medesimo magistrato ha manifestato pubblicamente la propria appartenenza alla massoneria. Si tratta, ovviamente, prosegue, di appartenenza alla massoneria lecita, perchè altrimenti il Consiglio Superiore della Magistratura non si troverebbe a decidere sull'assegnazione di un ufficio direttivo ma sulla comminazione di sanzioni disciplinari.

La massoneria, afferma, presenta due sostanziali caratteristiche: la prima di queste è la riservatezza che copre non solo l'appartenenza ad essa ma anche le attività che al suo interno vengono svolte; la seconda caratteristica è rappresentata dal legame strettissimo esistente tra i membri dell'associazione. Nel valutare l'opportunità del rapporto tra amministrazione della giustizia ed appartenenza alla massoneria, asserisce, non si può prescindere dalla valutazione di queste due caratteristiche. Il giudizio non può assolutamente essere positivo, sostiene, perchè viene meno la posizione di terzietà della magistratura, con la conseguente perdita di prestigio e di credibilità.

Quanto al rischio paventato dal dott. MOROZZO DELLA ROCCA - prosegue il dott. D'AMBROSIO - di limitare il diritto di associazione sancito nella nostra Carta Costituzionale, occorre considerare che esso è già limitato, per quanto riguarda i magistrati, con riferimento ad associazioni ben più legittime e necessarie alla vita democratica del Paese quali i partiti politici. E' vero che la Costituzione prevede il limite del diritto di associazione dei magistrati esclusivamente per quanto attiene ai partiti politici, considera, tuttavia nel caso in questione non è in gioco il mantenimento del dott. VELLA nella magistratura ma il conferimento di un ufficio direttivo superiore, in ordine al quale il Consiglio Superiore della Magistratura possiede una ampia discrezionalità.

In conclusione, sostiene, l'appartenenza alla massoneria appanna il prestigio del magistrato, soprattutto con riguardo alla terzietà ed alla imparzialità. Ritiene che il conferimento di

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un ufficio direttivo al dott. VELLA, pertanto, potrebbe avere effetti molto negativi per il prestigio dell'intero ordine giudiziario. Per tali motivi, pur considerando il dott. VELLA un ottimo magistrato, dichiara che voterà contro la proposta della commissione di conferimento dell'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione della Corte di Cassazione.

L'avv. FELISETTI rileva che le quattro astensioni con le quali la proposta di conferimento dell'ufficio direttivo al dott. VELLA è stata formulata in commissione denotano il travaglio dei consiglieri che sono stati chiamati ad esaminare preliminarmente la questione. Tuttavia, ritiene che l'astensione non sia certamente la strada migliore per affrontare il problema in esame.

Personalmente - prosegue l'avv. FELISETTI - non ha mai fatto parte di alcuna associazione riservata, tanto meno massonica, essendo convinto che una tale partecipazione possa limitare rilevantemente la libertà dei singoli. Tuttavia, si dichiara contrario alla circostanza che l'appartenenza alla massoneria di un magistrato venga presa in considerazione negativamente solo in determinati casi. Recentemente, infatti, ricorda, il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato favorevolmente nei confronti di un magistrato, che aveva dichiarato di aver fatto parte della massoneria in gioventù.

Sarebbe senza dubbio opportuno, asserisce, che il Consiglio decida una volta per tutte sulla compatibilità o meno dell'appartenenza ad associazioni riservate come quelle massoniche con il conferimento di uffici direttivi. Per tale motivo, se la trattazione della questione attinente al dott. VELLA non sarà sospesa in attesa di una deliberazione del Consiglio nel senso appena ricordato, dichiara che voterà secondo l'orientamento emerso a maggioranza in commissione.

Il prof. BRUTTI concorda con l'avv. FELISETTI sulla necessità che il Consiglio Superiore della Magistratura si pronunci con chiarezza sulla compatibilità o meno dell'appartenenza dei magistrati alla massoneria. E' necessario, però, afferma, prendere una decisione sulla questione in esame, valutando tutti gli elementi certi che sono emersi nel corso dell'istruttoria. Uno di questi elementi, rileva, è l'appartenenza del dott. VELLA alla massoneria, l'altro è la sua richiesta avanzata nel 1985 alla sua loggia di essere "ridestato".

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Ricorda come la massoneria si sia evoluta nel corso del tempo: Nasce per l'affermazione dei diritti di libertà; quando però essi sono stati conquistati in buona parte d'Europa, persegue obiettivi di potere tramite lo scambio reciproco di favori tra i componenti, dietro una cortina di riservatezza. Ciò, asserisce, è assolutamente incompatibile con il prestigio e la credibilità della magistratura, essendo in aperto conflitto con la terzietà e l'imparzialità proprie dei giudici. Il Consiglio, già nella precedente composizione, rammenta, ha preso posizione al fine di tutelare questa credibilità, a fronte del rischio che l'appartenenza di alcuni magistrati alla massoneria ledesse inesorabilmente il prestigio dell'ordine giudiziario. Quanto al dott. CORSARO, cui ha accennato l'avv. FELISETTI pur senza farne il nome, ritiene opportuno ricordare che aveva fatto parte della massoneria da studente, allontanandosene quasi immediatamente dopo essersi reso conto delle finalità antidemocratiche che la sua loggia perseguiva. La questione attinente al dott. VELLA, invece, osserva, è molto diversa, giacchè fa tuttora parte di un'associazione massonica.

In conclusione - afferma il prof. BRUTTI - pur ritenendo che il dott. VELLA sia un ottimo magistrato, voterà contro la proposta di conferimento dell'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione della Corte di Cassazione, auspicando inoltre che il Consiglio codifichi l'incompatibilità dell'appartenenza alla magistratura con l'iscrizione alla massoneria.

Il dott. TATOZZI precisa all'avv. FELISETTI che l'astensione di alcuni consiglieri in commissione sulla questione in esame aveva natura tecnica, perchè, essendo il caso del dott.

VELLA il primo in cui un magistrato affermi di essere massone, occorreva dare al Consiglio Superiore della Magistratura l'occasione di pronunciarsi sul tema senza alcun condizionamento.

Rammenta, inoltre, che i consiglieri del gruppo di Unità per la Costituzione, del quale egli fa parte, candidandosi all'elezione al Consiglio Superiore della Magistratura, hanno dichiarato pubblicamente di non aver mai fatto parte di alcuna associazione riservata, massonica o di altro genere.

Ne consegue, prosegue, che può affermare a pieno titolo di essere personalmente contrario all'appartenenza dei magistrati alla massoneria.

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Tuttavia il Consiglio, considera, deve decidere nell'ambito delle norme attualmente esistenti nell'ordinamento giuridico, nel quale non è vietata l'iscrizione alle logge massoniche di appartenenti all'ordine giudiziario. Il Consiglio dovrebbe, poi, suggerisce, proporre al Parlamento ed al Governo di sanzionare sul piano normativo l'incompatibilità in questione. All'uopo, richiede formalmente l'apertura di una pratica presso la Commissione Riforma, affinchè predisponga un parere sul divieto di iscrizione dei magistrati alla Massoneria, da sottoporre all'esame del Consiglio che a sua volta suggerirà al Parlamento l'emanazione di un provvedimento legislativo al riguardo.

Il magistrato, infatti, sostiene, appartiene ad una categoria speciale, per la quale possono essere introdotte limitazioni speciali al diritto di associazione. Per il caso in oggetto, tuttavia, non essendo ancora entrate in vigore norme del tenore anzi cennato, afferma che egli non potrà esimersi dal votare a favore del conferimento dell'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione della Corte di Cassazione al dott. VELLA, pur ritenendo personalmente l'inopportunità dell'appartenenza di magistrati alla massoneria e la necessità che il Consiglio si attivi presso il Parlamento ed il Governo ai fini dell'introduzione di questa incompatibilità.

Il dott. MARCONI ritiene che l'avv. FELISETTI e il dott. TATOZZI, pur animati da lodevoli intenzioni, abbiano voluto rinviare una decisione del Consiglio Superiore della Magistratura sul caso specifico, che invece esige una soluzione immediata. Propone anch'egli che il Consiglio indirizzi al Parlamento ed al Governo una proposta tendente all'introduzione dell'incompatibilità tra l'appartenenza alla massoneria ed alla magistratura. Proprio per tale motivo dichiara che voterà contro il conferimento dell'ufficio direttivo al dott. VELLA, ritenendo che una decisione in senso opposto possa esclusivamente ledere il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario.

Il dott. RACHELI, riconoscendosi nelle valutazioni espresse dal dott.

D'AMBROSIO, dal prof. BRUTTI e dal dott. MARCONI, afferma che voterà contro il conferimento dell'uffico direttivo al dott. VELLA. Ritiene, infatti, che l'Italia sia attualmente sottoposta ad una aggressione da parte degli ambienti più oscuri e pericolosi del potere massonico

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e che il programma della Loggia P2 stia riacquistando forza nel silenzio delle istituzioni. Il dott.

VELLA non chiede un incarico qualsiasi, considera, ma un ufficio direttivo superiore, con le conseguenti responsabilità. Ritiene inopportuna l'esposizione del l'ordine giudiziario al rischio che questo incarico leda il prestigio e la credibilità della magistratura.

Fa presente che, trattandosi di conferire un ufficio direttivo, ben può il Consiglio Superiore della Magistratura far uso del proprio potere discrezionale preferendo quei candidati che, per l'assenza di vincoli che vengano loro da partecipazioni associative, diano maggiori garanzie di indipendenza sia a livello di immagine sia a livello sostanziale.

Pertanto, ribadendo il proprio voto contrario alla proposta della Commissione per il conferimento degli Uffici Direttivi, chiede che la votazione avvenga con l'appello nominale.

La dott.ssa PACIOTTI, premette di aver apprezzato il dibattito odierno e di aver condiviso, in particolare, le opinioni espresse dai Consiglieri D'AMBROSIO, BRUTTI e RACHELI; si sofferma, poi, sulla differenza - che deve essere tenuta presente - tra la libertà di ogni cittadino di aderire ad una associazione e l'adesione ad associazioni che hanno carattere di riservatezza. Ritiene che i magistrati possano appartenere ad associazioni purchè lo facciano in modo pubblico e trasparente. Ricorda che, invece, della massoneria non sono chiare le ragioni del vincolo associativo e che, anzi, esse sono segrete.

Dopo aver concordato con chi ha reclamato la necessità di una regola generale, cui il Consiglio debba attenersi, sottolinea come fino ad oggi non si sia mai proceduto alla nomina in un incarico direttivo di un magistrato che abbia dichiarato la propria appartenenza alla massoneria. Pur in assenza di una legge, a suo avviso, il Consiglio nel valutare - come è richiesto dalla circolare - l'indipendenza e l'imparzialità dei magistrati, non può esimersi dal considerare la dichiarazione di uno dei concorrenti di appartenenza ad una associazione come la massoneria.

Il dott. AGNOLI ritiene che, al fine di verificare l'incompatibilità dell'appartenenza alla massoneria per un magistrato, sia sufficiente leggere il testo del giuramento massonico. Il Consiglio, afferma, ha l'obbligo di compiere un esame di ordine generale sulla personalità dei

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candidati ad un incarico direttivo, anche in relazione ad elementi di natura morale che attengono ad esigenze di imparzialità e di correttezza. Questo esame, a suo giudizio, non può che far giungere ad una conclusione opposta a quella a cui è pervenuta la Commissione.

Il dott. MADDALENA osserva che, quando si è in presenza di una appartenenza attuale da parte di un magistrato ad una associazione che richieda vincoli di solidarietà tra i suoi membri che finiscono per contrastare con le esigenze tipiche della funzione giudiziaria, il Consiglio ha l'obbligo di rilevare la presenza di una incompatibilità. Ritiene che essa sia riscontrabile anche nel caso di iscrizione ai partiti politici, poichè anche essi possiedono caratteristiche di riservatezza che vanno prese in considerazione. Non concorda con chi ha sottolineato che l'appartenenza ad una associazione riservata debba essere motivo di incompatibilità, anche se non attuale, ma ribadisce che il caso di specie è diverso e che devono essere anche tenute presenti le dichiarazizoni poco prudenti rilasciate dal dott. VELLA in relazione ad una vicenda giudiziaria bolognese da cui scaturirono gravi polemiche. Dichiara che voterà contro la proposta della Commissione.

L'avv. PENNACCHINI ricorda che la sua astensione in Commissione non aveva rappresentato una fuga dalle proprie responsabilità, bensì voleva sottolineare la mancanza di una regola generale cui riferirsi. Osserva, poi, che nel dibattito odierno sono emersi forti richiami a considerare la decisione da assumere non solo in termini generali, ma anche come una questione di coscienza individuale. Aderendo a questi richiami e dopo aver precisato di considerare influente sull'attività di un magistrato la partecipazione alla massoneria, dichiara che voterà contro la proposta della Commmissione.

Il dott. BUONAJUTO non condivide il metodo per cui una regola di ordine generale viene stabilita prendendo spunto dall'esame di un caso concreto. Per questo, asserisce, anch'egli si è astenuto in Commissione e ritiene di dover chiedere che la pratica vi faccia ritorno, in attesa che nella sede competente sia elaborata una direttiva, cui il Consiglio possa riferirsi in casi come quello all'ordine del giorno. Considera pericoloso respingere immediatamente la proposta della Commissione, poichè in tal guisa si sancirebbe che il dott. VELLA - a meno che non riveda

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la propria dichiarazione - non potrà mai essere nominato ad un incarico direttivo e, al tempo stesso, si determinerebbe una forte remora a rendere dichiarazioni come quella in oggetto, che pure è stata definita leale e non ipocrita. Ritiene che nel passato il Consiglio, in assenza di dichiarazioni degli interessati, può aver proceduto a nomine di magistrati che appartenevano ad associazioni riservate.

L'avv. PALUMBO considera improprio e incongruo stabilire regole generali partendo da un caso particolare. Ricorda che l'Assemblea costituente esaminò congiuntamente la questione dell'appartenenza dei magistrati ai partiti politici e alle associazioni segrete e che, dalla lettura dei lavori preparatori, emerge con chiarezza che anche chi si opponeva alla formulazione, che fu poi adottata nell'art. 98 e nell'art. 18 della Costituzione, considerava inopportune queste forme di partecipazione. Con riferimento all'art. 18, osserva, bisognerebbe stabilire se la massoneria debba ritenersi un'associazione segreta: anche nel dibattito odierno è emerso che essa può, più precisamente, essere considerata un'associazione riservata. E riservati - come ha osservato il dott. MADDALENA - rileva, possono considerarsi anche i partiti politici, se è vero che un semplice iscritto non può venire a conoscenza dell'intero elenco degli aderenti. Ritiene, comunque, che il problema non sia risolvibile sul piano del diritto, quanto piuttosto su quello dell'opportunità e che, al fine di agire in modo corretto è necessario che sia stabilita una regola generale. Concorda pertanto con la richiesta di rinvio in Commissione.

Il prof. SMURAGLIA dichiara di essere fermamente contrario al rinvio della pratica in Commissione. A suo avviso, afferma, ciò potrebbe comportare un rinvio senza termine della decisione e, d'altronde, esso appare inutile poichè sulla natura della massoneria sono state acquisite sufficienti informazioni ed il Consiglio non ha bisogno di regole generali quando deve pronunciarsi su una questione risolvibile con riferimento ad un principio anch'esso di carattere generale.

Il dott. BORRE' ritiene che il Consiglio possa decidere immediatamente poichè, a suo avviso, una regola è sostanzialmente vigente e, d'altra parte, se così non fosse non sarebbe

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corretto emanarla quando è in corso un procedimento di nomina. In tal modo, considera, essa verrebbe ad essere applicata retroattivamente e ciò appare illegittimo.

Il prof. ZICCONE osserva che un rinvio in Commissione servirebbe non già a creare una regola generale che, come ha osservato il dott. BORRE', non sarebbe applicabile al caso in esame, ma a riformulare la motivazione della proposta. Su quella attuale, infatti, rileva, sono contenuti esclusivamente i motivi che portano a favorire la scelta del dott. VELLA, mentre nel dibattito odierno è emerso che l'iscrizione alla massoneria deve essere considerata motivo di esclusione. E' opportuno, a suo giudizio, che ciò sia esplicitato dalla Commissione. Precisa che in caso di decisione immediata voterebbe contro la proposta della Commissione.

La trattazione della pratica, a questo punto, viene rinviata alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,34.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO

ADDETTO AL COORDINAMENTO

I SEGRETARI

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IL SEGRETARIO GENERALE

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