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Disabilità. Scorretto utilizzare la scuola come parcheggio

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Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Seconda del 25 ottobre 2006

N. Sezione 3333/2006

Oggetto: Ministero dell’Istruzione

Quesito relativo alla reiterazione della frequenza di studio di pari livello.

Visto il quesito posto dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 7424 del 3 agosto 2006, in relazione alla reiterazione della frequenza di corsi di studio di pari livello da parte di alunni diversamente abili.

Esaminati gli atti e udito in relatore-estensore, cons. Giampaolo Falciai;

PREMESSO:

Il quesito in oggetto concerne la possibilità di frequentare un corso di istruzione secondaria superiore da parte di coloro che già hanno frequentato interamente un altro, sia pure di diversa tipologia e siano in possesso del correlato titolo di studio terminato.

Ed in particolare nel caso che l’interessato alla reiterazione del corso fosse un disabile, in caso di ammissibilità, se lo Stato deve fornire tutte le provvidenze che normalmente si legano a tale status.

CONSIDERATO:

L’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’art. 68 della legge 17.5.1999, n. 144, sono stati ridefiniti dal D. Lgs 15.4.2005, n. 76.

In particolare l’art. 1, comma 3, di tale D. Lgs prevede che la Repubblica assicuri a tutti il diritto all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età. La fruizione di tale diritto non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza. Inoltre nei confronti delle persone in situazione di handicap, attraverso adeguati interventi viene garantita l’integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione.

(2)

Da tali principi sembra emergere che l’obbligo dello Stato di erogare il servizio scolastico si esaurisca al conseguimento del primo titolo. Di conseguenza chi aspiri ad un ulteriore titolo non può farlo attraverso la frequenza di un altro corso ordinario.

La conferma di una volontà del legislatore in tal senso si evince dall’art. 192, comma 4, del D. Lgs 16.4.1994, n. 297 che prevede la frequenza di una stessa classe soltanto per due anni, che possono diventare tre solo in casi eccezionali o, per alunni handicappati, sentito gli specialisti previsti all’art. 316.

In conclusione, si ritiene di poter escludere la possibilità di reiterazione volontaria di un ciclo formativo di pari livello di quello già frequentato con successo, che realizza congiuntamente i diritti di cittadini e gli obblighi dello Stato.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE L’ESTENSORE

(Salvatore Rosa) (Giampaolo Falciai) IL SEGRETARIO D’ADUNANZA

(Paola Sgreccia)

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