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403 in data 8 ottobre 2013 del Presidente della Corte di Appello di

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Oggetto: Pratica num. 1986/FT/2013. Modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con i decreti n. 86 in data 11 marzo 2013 e n. 403 in data 8 ottobre 2013 del Presidente della Corte di Appello di ……….

Comunico che il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 2 luglio 2014, ha comunicato all’Assemblea Plenaria l’avvenuta approvazione della motivazione, ai sensi dell’art. 26 bis co.7 del Regolamento Interno, della pratica indicata in oggetto, come di seguito riportata:

OMISSIS

“Il Consiglio,

viste le modifiche delle tabelle di organizzazione della Corte di Appello di ..., effettuate con i decreti n. 86 in data 11 marzo 2013 e n. 403 in data 8 ottobre 2013, con i quali il Presidente della Corte ha, rispettivamente, coassegnato il dott. . ...alla Seconda sezione della Corte di Assise di Appello di ..., con modifica dei criteri di assegnazione dei processi della stessa sezione, e successivamente revocato il decreto n. 77/13 nonché modificato i criteri di assegnazione dei processi della 2^ sezione Penale della Corte di Appello di ...;

- viste le osservazioni presentate in data 16 ottobre 2013 dalla dott. …… e dal dott. . ……;

- letti i pareri espressi dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 21 marzo 2013, conforme con riferimento al decreto n. 86, e nella seduta del 17 ottobre 2013, nella quale, con riferimento al decreto n. 403, si evidenziava: “.. risultano pervenute in data 16.10.2013 osservazioni dei Presidenti e consiglieri di sezione penale della Corte d’Appello di ..., le quali appaiono meritevoli di approfondimenti, dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte d’Appello affinché valuti, alla luce di queste, eventuali modifiche al proprio decreto n. 403 del 8.10.2013”;

osserva

Con decreto n. 77 del 5 marzo 2013, non oggetto di esame in questa sede, il Presidente della Corte di Appello di ... assegnava il dott. ….. ...alla Seconda sezione penale, modificando i criteri di assegnazione degli affari relativi a tale sezione, in particolare disponendo che “ tutti i procedimenti di impugnazione concernenti provvedimenti giurisdizionali pronunciati dalla dr.ssa ..

…, giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di ... , saranno assegnati a Collegi non presieduti dal Presidente …. …” .

Il CSM con delibera in data 3 aprile 2013, su proposta della VII commissione, approvava all’unanimità la modifica delle tabelle di organizzazione della Corte operata con il citato provvedimento n. 77 del 5 marzo 2013, affermando che “in un ufficio di medio - grandi dimensioni quale è la Corte di Appello di ... che ha tre sezioni penali e due Corti di assise, il provvedimento adottato dal dirigente consente di evitare in maniera idonea che vi sia interferenza funzionale tra l’ attività esercitata dal dott. …….. e il coniuge, giudice di primo grado presso uno dei Tribunali del distretto…. il sistema di assegnazione degli affari come previsto dal decreto n. 77 in esame è sufficiente ad evitare disfunzioni nel caso in cui pervengano alla sezione ratione materiae processi nei quali il coniuge del Presidente ...abbia adottato provvedimenti“.

Con decreto n. 86, il Presidente della Corte disponeva, quindi, l’assegnazione del dott. ….. anche alla presidenza della seconda sezione della Corte di Assise di appello di ... Prevedeva, inoltre, l’assegnazione a collegi diversi da quello presieduto dal dott. ….. delle impugnazioni relative a provvedimenti giurisdizionali pronunciati dalla dott. . …..

Analoga previsione ha riguardato le udienze, ovverosia l’esclusione della presidenza del dott.

...con riferimento alle impugnazioni di cui sopra.

In data 26 settembre 2013 la Prima Commissione di questo Consiglio invitava il Presidente della Corte di Appello, in riferimento al decreto n. 77 del 5 marzo 2013, a “disporre una nuova soluzione organizzativa“ che veniva individuata nel prevedere che “i procedimenti che pervengano alla Corte in grado di Appello dall’ ufficio Gip del Tribunale di ... (esclusivamente giudizi abbreviati) e che ratione materiae siano di competenza della seconda sezione penale, siano

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assegnati alle rimanenti due sezioni, con criterio di alternanza (o con altro ritenuto dalla S.V. più idoneo) “ .

A seguito di tale ultima comunicazione il Presidente della Corte di Appello con provvedimento n.

403 in data 8 ottobre 2013, pur formalmente disponendo tout court la revoca del precedente decreto n. 77/13, ha, di fatto, conformemente alle indicazioni offerte dalla Prima Commissione del CSM, operato esclusivamente una modifica dei criteri di assegnazione degli affari, prevedendo, ferma restando l’assegnazione tabellare del dott. ……, che “tutti i procedimenti che pervengono alla corte in grado di appello dall’Ufficio Gip del tribunale di ... e che sono di competenza ratione materiae della seconda sezione penale saranno assegnati alle altre due sezioni penali, iniziando dalla prima a mesi alterni “.

Avverso tale decreto sono pervenute le richiamate osservazioni riferite, in particolare, da un lato alla eccessiva estensione all’intero ufficio gip della situazione di incompatibilità in realtà gravante tra uno solo dei suoi giudici – la dott.sa ...– ed il Presidente ….., e dall’altro alla non esaustività della previsione di esclusione non riferita a tutti quei procedimenti definiti dal Tribunale di ...

con riti diversi dall’abbreviato nei quali l’ufficio del Gip abbia emesso provvedimenti.

Ma, soprattutto, le osservazioni lamentano l’assoluto stravolgimento dei criteri di assegnazione tabellare degli affari tra le diverse sezioni della Corte e la stessa violazione del principio del Giudice naturale.

Il Consiglio Giudiziario nella seduta del 17 ottobre 2013 invitava il Presidente della Corte ad apportare modifiche al decreto n. 403, nel senso di prevedere l’assegnazione a sezioni diverse da quella presieduta dal dott. ...“di tutti i procedimenti nei quali la dott.ssa ……. avesse, quale Gip di ..., pronunciato provvedimenti giurisdizionali, e solo di essi “.

Tale soluzione, condivisa dal Presidente della Corte di Appello, con nota del 23 ottobre 2013 veniva dallo stesso sottoposta all’esame della Prima Commissione del CSM.

Nelle more della decisione della Prima Commissione, il Presidente della Corte di Appello

<formalizzava>, attraverso l’inserimento in valeri@, il citato decreto n. 403.

Orbene, il decreto n. 86, nella parte in cui il dott. ….., già assegnato alla II^ sezione penale della Corte d’Appello di ..., è stato anche assegnato alla II^ sezione della Corte di Assise di Appello, è di fatto meramente integrativo delle competenze tabellari assegnate al dott. ...e sotto il profilo della adeguatezza motivazionale e del rispetto delle previsioni in materia tabellare appare conforme ai criteri generali dettati dal Consiglio nella vigente circolare sulla formazione delle tabelle.

Non è possibile, tuttavia, valutare distintamente le diverse statuizioni ivi contenute – assegnazione della presidenza della seconda sezione della Corte di Assise di Appello di ... e criteri di assegnazione degli affari – trattandosi di previsioni autonome ma tra esse interdipendenti, atteso che proprio le problematiche legate ai criteri di assegnazione degli affari incidono sulla opportunità che il dott. ...sia assegnato a sezioni penali della Corte.

E a tal proposito va evidenziato, anche in ordine al decreto n. 403, che fondate sono le osservazioni in esame.

Al di là della opportunità – ai fini di rimuovere la situazione di incompatibilità oggetto di valutazione da parte della Prima Commissione – di assegnare il dott. ...ad una sezione penale della Corte di Appello di ... (1), ciò che rileva in questa sede è la violazione dei criteri di assegnazione degli affari tra le sezioni della corte.

L’esclusione degli affari provenienti dall’intero ufficio gip di ... – peraltro competente per i procedimenti di competenza della DDA, per “buona parte” assegnati tabellarmente alla Seconda sezione – è tale da comportare un’oggettiva ed inevitabile sperequazione, anche sotto il profilo

<qualitativo>, del carico di lavoro tra le diverse sezioni della Corte.

(1) Sul punto la Prima commissione con nota in data 6 febbraio 2014, su richiesta della VII commissione, confermava il parere favorevole già espresso in ordine alla praticabilità della soluzione indicata nel decreto del Presidente della Corte di Appello di ... n. 403 dell’8 ottobre 2013.

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I decreti in esame, pertanto, non possono essere approvati e il Presidente della Corte d’Appello va invitato a ricercare altre soluzioni al fine di superare i problemi di incompatibilità del dott. …….., valutando eventualmente anche l’opportunità che sia assegnato ad una Sezione Civile.

Alla luce di quanto sopra osservato,

delibera

di non approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con i decreti n. 86 in data 11 marzo 2013 e n. 403 in data 8 ottobre 2013 del Presidente della Corte di Appello di ...;

di invitare il Presidente della Corte d’Appello ad adottare altre soluzioni organizzative al fine di superare i problemi di incompatibilità del dott. ……, valutando eventualmente anche l’opportunità che sia assegnato ad una Sezione Civile.”

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