N. 88 (par. 34)
Oggetto: Pratica num. 16/FT/2010 - Variazione tabellare effettuata con il decreto n. 910 del 11.11.2009 con cui il Presidente della Corte di Appello di Alpha ha assegnato il dott. Primo, consigliere della Corte d’Appello di Alpha, alla seconda sezione della Corte di Assise quale presidente.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 aprile 2010, ha adottato la seguente delibera:
“- vista la variazione tabellare effettuata con il decreto n. 910 del 11.11.2009, con cui il Presidente della Corte di Appello di Alpha ha assegnato il dott. Primo, consigliere della Corte d’Appello di Alpha, alla seconda sezione della Corte di Assise quale presidente.
- viste le osservazioni della dottoressa Seconda e le controdeduzioni del dott. Primo;
- considerato che il parere contrario, a maggioranza, del Consiglio Giudiziario di Alpha in data 3.12.2009, affermava, in sintesi, di non valutare nel merito il contenuto del predetto decreto e, in particolare, la comparazione tra i dottori Primo e Seconda, preliminarmente dovendosi escludere la legittimità di una assegnazione alla presidenza di sezione di corte d’Assise d’Appello di magistrato non dotato della qualifica di presidente di Sezione, ma mero consigliere della Corte. Tale assunto si assumeva, peraltro, affrontato già in due precedenti casi, nei quali il Consiglio Giudiziario si era a lungo interrogato proprio sulla possibilità giuridica di tale assegnazione, concludendo per un parere favorevole unicamente in ragione delle gravi carenze di organico per i posti semidirettivi della Corte d’Appello di Alpha, ragioni che nel caso di specie non sembrano di eguale portata poiché “..la nomina di ben cinque presidenti di sezione, a copertura di tutti i posti semidirettivi della Corte, è ormai imminente..”
OSSERVA
Anzitutto va chiarito che la norma di riferimento che disciplina i requisiti richiesti per le funzioni di Presidente di Corte di Assise di Appello è l’art. 4 della L. 10.4.1951 n. 287, in base al quale le funzioni di presidente sono assunte da un “magistrato con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione”, ossia un magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità.
Ciò posto deve trattarsi prima di ogni altra questione quella relativa alla preliminare interpretazione della predetta normativa che il Consiglio Giudiziario di Alpha ha posto a fondamento del parere contrario formulato in data 3.12.2009. Ebbene, non può condividersi detto parere, che opta per la necessità di nominare quale presidente della Corte di Assise di Appello unicamente un magistrato che abbia effettivamente la qualifica di presidente di Sezione, con esclusione della possibilità di destinare a tale assegnazione anche magistrati con la sola qualifica di consigliere, atteso che la norma sopra richiamata prevede invece in modo del tutto pacifico proprio l’ipotesi della mancanza o indisponibilità del presidente, quale circostanza che consente la nomina di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità (così tradotto in termini di attualità ordinamentale il riferimento al “magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione”).
Risulta, pertanto, necessario verificare in questa sede se sussistano i requisiti della mancanza o indisponibilità del presidente, voluti dalla norma di cui alla legge n. 287 del 1951 perché si possa procedere ad una assegnazione alla presidenza di sezione di corte d’Assise d’Appello di magistrato della Corte non dotato della qualifica di presidente di sezione (sebbene quantomeno in possesso della quarta valutazione di professionalità). Ebbene, nel caso di specie tale circostanza è di facile accertamento, in ragione del fatto che presso la Corte di Appello di Alpha, su di un organico di 7 presidenti di sezione - sia al momento della redazione del decreto n. 910 che attualmente - solo 2 sono in servizio, a fronte di 3 vacanze e 2 posti ancora non coperti di fatto.
Altrettanto ovvia è la considerazione che l’assegnazione quale Presidente di sezione di Corte d’Assise d’Appello di un consigliere della medesima Corte ha necessariamente il carattere di un provvedimento temporaneo in quanto, una volta coperto l’organico, cessate le esigenze di ottimizzazione delle risorse umane disponibili, dovrà essere nominato stabilmente in tale ruolo un magistrato effettivamente nominato presidente di sezione.
Del resto nell’ultimo anno sono stati adottati dalla Corte d’Appello di Alpha più provvedimenti di identico contenuto rispetto al decreto n. 910 del 2009, regolarmente approvati dal Consiglio Superiore proprio sul presupposto della necessità, dovuta alle vacanze e, quindi, conseguentemente alla indisponibilità dei presidenti di Sezione in servizio presso quell‘ufficio.
Tali assegnazioni, peraltro, rispondono a criteri di migliore organizzazione e ragionata utilizzazione delle risorse umane disponibili, nell’ottica di una migliore resa del servizio e in ossequio ad obiettivi di efficienza dell’esercizio della giurisdizione in settore di grande delicatezza quale quello della Corte d’Assise d’Appello, in presenza di serie situazioni di difficoltà nell’organico disponibile.
Ciò premesso, dunque, in termini di sicura legittimità della possibilità di procedere alla nomina di consigliere di Corte d’Appello (in possesso dei requisiti di qualifica previsti dalla legge) quale presidente di sezione di Corte d’Assise d’Appello, deve evidenziarsi quale sia la normativa secondaria di riferimento prima di procedere alla comparazione tra i due magistrati presi in considerazione nel provvedimento oggetto di valutazione.
In assenza di una normativa specifica sui criteri di scelta di magistrati con compiti di direzione della Corte di Assise di Appello – che senza dubbio deve definirsi quale struttura organizzativa al pari di una sezione, con organico e struttura amministrativa dedicati (difatti, lo stesso Presidente della Corte la definisce nel provvedimento oggetto di esame, “seconda sezione” di Assise di Appello) soccorre il Par. 36 della Circolare sulla formazione delle tabelle. Tale norma ha ad oggetto il conferimento del generico incarico di direzione della sezione da parte di un magistrato non avente qualifica di semidirettivo.
In tale ambito è sottolineato come la scelta del magistrato debba essere effettuata con riferimento in via principale alle attitudine ed al merito, solo residualmente alla anzianità.
E’ lo stesso paragrafo citato a riempire di contenuto motivazionale i parametri della attitudine e del merito, laddove sottolinea che: “devono essere motivate con riferimento alla qualità e quantità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio” nonché alla conoscenza della materia ordinamentale, elementi risultanti dal fascicolo personale e dai pareri del Consiglio Giudiziario. Si disciplina, inoltre, una sorta di attitudine specifica per il coordinamento delle sezioni che trattano le materie del lavoro, fallimenti, diritto societario, diritto della famiglia e per le sezioni GIP/GUP, per le quali, qualora si sia in possesso di esperienze qualificanti e omologhe, il criterio attitudinale prevale a prescindere da qualsiasi differenza nell’anzianità di ruolo. Tale prevalenza assoluta viene meno per tutte le altre tipologie di coordinamento non legate alle predette materie, per le quali, fermo sempre il criterio di necessaria valutazione attitudinale – ovviamente anche specifica, dovendosi ritenere la stessa quale necessario contenuto della attitudine generica di cui al par. 36.3 – la prevalenza si configura unicamente in una fascia di anzianità predefinita dalla Circolare e individuata in 8 anni.
Il criterio di chiusura nelle ipotesi di parità di attitudini viene poi individuato, in ogni caso, in quello dell’anzianità del ruolo.
Tanto premesso, nel caso di specie il Presidente della Corte, sulla base dei pareri dei Consigli Giudiziari e degli atti del fascicolo personale, ha concluso nel senso delle pari attitudini tra i due magistrati (rientranti nella fascia di 8 anni individuata dalla Circolare), avendo riportato entrambi lusinghiere valutazioni per i parametri della attitudine, merito, diligenza e disponibilità alle esigenze dell’ufficio, ed ha fatto prevalere, nella comparazione, il dott. Primo in virtù della sua maggiore anzianità nel ruolo.
Tali conclusioni di merito adottate dal Presidente della Corte d’Appello di Alpha non sono condivisibili. Invero, la motivazione del decreto è alquanto carente nella disamina delle specifiche caratteristiche professionali dei due magistrati in comparazione, limitandosi ad una scarna indicazione di generiche, pregresse esperienze nella corte d’Assise d’Appello e delle spiccate attitudini di entrambi per il settore penale.
Ebbene, dagli atti si desumono senza dubbio rilevanti e maggiori attitudini della dott.ssa Seconda, con specifico riguardo anzitutto all’ambito della Corte di Assise, atteso che il dott. Primo risulta – per sua stessa indicazione – aver svolto le funzioni di relatore - estensore, quale componente supplente della seconda sezione di Corte d’Assise d’Appello, in un unico processo, a fronte della pluriennale esperienza della dott.ssa Seconda quale giudice a latere effettivo della Corte d’Assise del Tribunale di Beta, prima, e della stessa Corte d’Appello di Alpha poi.
Tali spiccate attitudini specifiche – senza dubbio ricomprese e “assorbite”, come si è detto, nella più ampia nozione di valutazioni attitudinali di cui al par.36.3, laddove ci si riferisce anche alla
“quantità e qualità del lavoro svolto” – devono affiancarsi alla elevata valenza delle attitudini nel settore penale della dott.ssa Seconda, anche in questo caso prevalenti rispetto alle attitudini del dott.
Primo. Difatti, la dott.ssa Seconda può vantare un’esperienza molteplice e altamente qualificata nel settore penale (anche dal punto di vista dell’apprezzamento riscosso da parte dei dirigenti degli uffici di Beta e del precedente Presidente della seconda sezione di Corte d’Assise d’Appello del Tribunale di Alpha), per aver svolto, nel corso della carriera, le funzioni dibattimentali penali (in Tribunale di primo grado e anche come Pretore), le funzioni GIP/GUP, le funzioni di consigliere della Prima sezione penale della Corte e, con secondo incarico, di consigliere a latere della Corte d’Assise d’Appello; in Corte d’Appello la dott.ssa Seconda è stata altresì assegnata alla sezione minorile, anche in tal caso occupandosi quale relatrice di un processo per reati di omicidio.
Il dott. Primo, di contro, risulta aver svolto in Corte d’Appello dalla fine del 2006 le funzioni di presidente di Collegio della Seconda Sezione penale, dal 2009 le funzioni di presidente f.f. della Sezione Minorile e Famiglia, presiedendone il collegio penale; dichiara altresì di aver anch’egli sempre prevalentemente svolto, nel corso della sua carriera funzioni giudicanti penali.
Quanto al requisito attitudinale della capacità organizzativa, delineata come sopra richiamato dal par. 36.3 della Circolare, essa non può desumersi automaticamente a vantaggio del dott. Primo solo perché egli ha svolto le funzioni semidirettive dalle quali è decaduto per effetto dei nuovi limiti ordinamentali e del principio di temporaneità degli incarichi (direttivi e) semidirettivi previsti da ultimo dalla legge n.111 del 2007. Difatti, anche la dott.ssa Seconda vanta egregie attitudini organizzative, peraltro costruite con esperienze sedimentate nei diversi uffici ricoperti, che le sono valse apprezzamenti e riconoscimenti attestati dalle relazioni dei Capi degli uffici già citate. In particolare, vale citare l’esercizio delle funzioni di coordinamento dell’ufficio GIP/GUP del Tribunale di Beta (che ha diretto per più di un anno, contribuendo alla sua riorganizzazione), prima ancora le funzioni di direzione della Pretura di Gamma e, ancora, il lodevole apporto al progetto di organizzazione dell’intero settore dibattimentale penale del Tribunale di Beta attuato poco prima del suo trasferimento in Corte d’Appello, con notevole aumento dei livelli di produttività.
Infine, con riguardo all’ulteriore requisito dell’approfondimento delle esperienze ordinamentali richieste dal par.36.3 della Circolare, le valutazioni di merito lasciano senza dubbio propendere per un profilo di maggiore idoneità della dott.ssa Seconda, la quale è attualmente componente del Consiglio Giudiziario di Alpha e Presidente della Commissione Flussi.
Per tutte le predette considerazioni di merito non può che concludersi per un complessivo giudizio di prevalenza attitudinale della dott.ssa Seconda sul dott. Primo.
Tanto premesso
a maggioranza delibera
di non approvare la variazione tabellare, effettuata con decreto n. 910 dell’11.11.2009 del Presidente della Corte di Appello di Alpha, per le ragioni di cui in motivazione”.