N. 126 (par. 32)
Oggetto: Pratica num. 1179/FT/2009 - Modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2006-2008, della Corte di Appello di Alpha (decreto in data 16.3.2009).
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 luglio 2009, ha adottato la delibera di cui il seguente estratto del verbale:
OMISSIS
“- visto il decreto con cui in data 16 marzo 2009 il Presidente della Corte di Appello di Alpha, a parziale modifica del provvedimento del 23 febbraio 2009, disponeva che nove consiglieri appartenenti alla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Alpha fossero addetti alla Sezione Equa Riparazione della medesima Corte per un numero di udienze pari alla metà di quelle complessivamente fissate dalla sezione nell'arco del successivo biennio.
- visto il verbale della seduta del 6 maggio 2009 del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha che, a maggioranza, formulava quesito a questo Consiglio chiedendo se sia possibile assegnare giudici in servizio presso una Sezione Lavoro a funzioni diverse, ed a minoranza esprimeva parere contrario al decreto 16 marzo 2009 del Presidente della Corte di Appello.
OSSERVA
La questione ha riguardo alla possibilità o meno di nominare quali componenti della Sezione Equa Riparazione della Corte di Appello consiglieri della medesima Corte appartenenti alla Sezione Lavoro.
Nel caso specifico lamentano i designati l'ingiustificatezza del provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Alpha, essi rappresentando la peculiarità della Sezione Lavoro, il cui accesso è regolato mediante concorso esterno, disciplinato da apposite disposizioni di legge, nonché l'esistenza di specifica previsione - nella circolare sulla formazione delle tabelle 2009-2011 - di norme relative all'autonomia organizzativa della ridetta Sezione (par. 18.2 circolare citata).
Le considerazioni sopra sinteticamente riportate non appaiono condivisibili. Innanzitutto va evidenziato come la circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2009-2011 non abbia previsto, per i giudici addetti alle Sezioni Lavoro, un divieto assoluto di destinazione a funzioni diverse, il par. 117.1 disponendo che “i magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di natura diversa, salvo che non ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti”.
Nessuna legge inoltre vieta che componenti della Sezione per l'Equa Riparazione siano giudici appartenenti alla Sezione Lavoro. L'art. 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89 demanda semplicemente alla “Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente” il compito di giudicare sulla domanda di equa riparazione, senza alcuna limitazione in ordine alla composizione della Sezione. Allo stesso modo la legge Costituzionale n. 1 del 1989 istitutiva del Tribunale dei Ministri non ha posto alcun limite alla formazione dei relativi collegi, ciò che infatti ha consentito, in fase di sorteggio, di tenere conto dei giudici addetti alle Sezioni Lavoro.
Nel merito il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Alpha appare congruamente motivato, ricorrendo la necessità da un lato di implementare i magistrati addetti alla Sezione Equa Riparazione a seguito del crescente carico di lavoro che la caratterizza, e dall'altro di garantire l'avvicendamento nel medesimo incarico dei magistrati che lo hanno svolto per almeno tre anni. In proposito va ricordato che la Sezione Equa Riparazione presso la Corte di Appello di Alpha ha competenza per i distretti delle Corti di Appello di Alpha e Beta oltre ché della Corte di Cassazione, nonché per i procedimenti incardinati dinnanzi al Tar, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti, con pendenze che nell'arco di tre anni sono passate dalle 3.900 (all'1 luglio 2005) alle 13.107 (al 30 giugno 2008).
A ciò si aggiunga che il giudizio per equa riparazione è occasionato da ritardi che possono verificarsi in tutti i procedimenti, compresi quelli concernenti il rito del lavoro, di talché neppure
appare incongruo che giudici della Sezione Lavoro della Corte di Appello possano essere chiamati a farne parte.
Le medesime considerazioni appena espresse sono state svolte dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Alpha a maggioranza dei partecipanti - con l'astensione del Presidente della Corte e con sei voti contrari - sia pur esso avendo concluso in parte dispositiva formulando un quesito a questo Consiglio Superiore della Magistratura. Il provvedimento del 6 maggio 2009 del Consiglio Giudiziario è nella sostanza favorevole, il che consente da un lato di approvare il decreto del Presidente della Corte di Appello e dall'altro di superare la questione preliminare concernente il quesito proposto dal medesimo Consiglio Giudiziario,
all’unanimità delibera
di approvare il decreto 16 marzo 2009 con cui il Presidente della Corte di Appello di Alpha assegnava alla Sezione Equa Riparazione nove Consiglieri della Sezione Lavoro della medesima Corte”.