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IT
Unita nella diversitàIT
Parlamento europeo
2019-2024
Documento di seduta
A9-0122/2020 24.6.2020
*
RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19
(COM(2020)0082 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Ondřej Kovařík
(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)
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PR_CNS_LegAct_am
Significato dei simboli utilizzati
* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione
***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)
Emendamenti a un progetto di atto
Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne
Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.
La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.
Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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INDICE
Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ...5 MOTIVAZIONE...10 PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO ...12
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19
(COM(2020)0082 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS)) (Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0198),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0137/2020),
– visto l'articolo 82 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0122/2020),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
(3bis) Sebbene la pandemia di Covid-19 crei reali difficoltà per le amministrazioni nazionali, non dovrebbe essere utilizzata come pretesto per giustificare un ulteriore
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ritardo nell'applicazione di norme stabilite di comune accordo. Prima dell'insorgenza della pandemia alcuni Stati membri avevano indicato che avrebbero registrato ritardi
nell'attuazione del nuovo sistema. Al di là delle difficoltà immediate collegate alla pandemia di Covid-19, i governi
dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per attuare il nuovo sistema. Gli Stati membri che sono confrontati a difficoltà che potrebbero comportare un ritardo nella piena attuazione delle norme dovrebbero avvalersi dell'assistenza tecnica fornita dalla Commissione per garantire un'attuazione corretta e completa del pacchetto per il commercio elettronico. Gli obiettivi del pacchetto per il commercio elettronico che consistono nel promuovere la competitività delle PMI europee a livello mondiale, allentare la pressione amministrativa sui venditori dell'Unione e garantire che le piattaforme online contribuiscano a un sistema di riscossione dell'IVA più equo,
contrastando al contempo la frode fiscale, sono aspetti fondamentali delle condizioni di parità per tutte le imprese, che sono particolarmente importanti nel contesto della ripresa post Covid-19.
Emendamento 2 Proposta di decisione Considerando 4
Testo della Commissione Emendamento
(4) Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri devono affrontare in
relazione alla crisi Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi
informatici per poter applicare le
disposizioni stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, garantendo
(4) Tenuto conto delle nuove difficoltà a cui sono confrontati gli Stati membri a causa della pandemia di Covid-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i loro sistemi informatici per poter applicare le
disposizioni stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995, garantendo
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in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio
aggiuntive per gli Stati membri.
in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell'ambito dei regimi modificati, potrebbe essere necessario rinviare di tre mesi le date di recepimento e di applicazione di tali direttive. Un rinvio non è auspicabile in quanto comporterebbe una perdita di gettito e un aumento del divario dell'IVA, prolungando al contempo la concorrenza sleale tra venditori dell'UE e venditori di paesi terzi. Tuttavia, un rinvio di tre mesi potrebbe essere adeguato in quanto corrisponde al periodo di blocco nella maggior parte degli Stati membri. Un rinvio ancora più lungo aumenterebbe il rischio di frode dell'IVA in un periodo in cui le finanze pubbliche dovrebbero essere alimentate per combattere la pandemia e le sue conseguenze economiche e sociali.
Un rinvio più lungo di sei mesi potrebbe causare una perdita di gettito tra i 2,5 e i 3,5 miliardi di EUR per gli Stati membri.
Alla luce della crisi causata dalla
pandemia di Covid-19, è di fondamentale importanza evitare ulteriori perdite di gettito.
Emendamento 3 Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva (UE) 2017/2455 Articolo 2 – titolo
Testo della Commissione Emendamento
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º aprile 2021
Emendamento 4 Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva (UE) 2017/2455
Articolo 2 – comma 1 – frase introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento
Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
Con effetto a decorrere dal 1° aprile 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
Emendamento 5 Proposta di decisione Articolo 1 – punto 2 Direttiva (UE) 2017/2455 Articolo 3 – comma 1
Testo della Commissione Emendamento
Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.
Con effetto a decorrere dal 1º aprile 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.
Emendamento 6 Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 – lettera a Direttiva (UE) 2017/2455
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Emendamento 7 Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva (UE) 2017/2455
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 1°
luglio 2021.
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva a decorrere dal 1°
aprile 2021.
Emendamento 8 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 Direttiva (UE) 2019/1995
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione Emendamento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Emendamento 9 Proposta di decisione Articolo 2 – comma 1 Direttiva (UE) 2019/1995
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
Essi applicano tali disposizioni a decorrere
dal 1° luglio 2021. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2021.
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MOTIVAZIONE
Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2017/2455 (la "direttiva sull'IVA nel commercio elettronico") e il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio (il regolamento sull'IVA nel commercio elettronico) nell'ambito del pacchetto IVA per il commercio
elettronico. Il 21 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2019/1995 (la
"seconda direttiva sull'IVA nel commercio elettronico").
Il nuovo sistema IVA per il commercio elettronico consentirà ai consumatori e alle imprese, in particolare le start-up e le PMI, di acquistare e vendere più facilmente beni online a livello transfrontaliero. Tale sistema aiuterà anche gli Stati membri a recuperare le attuali perdite di gettito IVA sulle vendite online, stimate a 5 miliardi di EUR all'anno, garantendo che le imprese di paesi terzi non beneficino di un trattamento preferenziale nelle vendite ai consumatori dell'UE, sia direttamente sia attraverso mercati online.
La data di applicazione della parte principale del pacchetto IVA per il commercio elettronico è stata fissata, con voto all'unanimità, al 1º gennaio 2021, per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per adeguare la loro legislazione e i loro sistemi informatici.
Il 14 febbraio 2020 la Commissione ha presentato lo stato di avanzamento della preparazione degli Stati membri, con la maggior parte degli Stati membri che ha confermato di essere in grado di applicare le norme entro la data prevista. Due Stati membri hanno espresso
preoccupazioni e hanno chiesto una proroga di un anno o più per l'entrata in vigore. A causa della pandemia di Covid-19, altri Stati membri hanno espresso preoccupazioni per quanto riguarda la conclusione dei lavori preparatori e di conseguenza l'applicazione delle nuove norme entro il 1º gennaio 2021. Preoccupazioni analoghe sono state sollevate dai principali operatori economici, in particolare gli operatori postali e gli operatori di corriere.
Di conseguenza, l'8 maggio 2020 la Commissione ha deciso di proporre di rinviare la data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico di sei mesi (dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021).
Pur appoggiando un rinvio della data di applicazione del pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico a causa della pandemia di Covid-19, il relatore non è d'accordo sul rinvio di sei mesi proposto dalla Commissione. Il relatore ritiene invece che, qualora fosse necessario prevedere un ritardo, si potrebbe prendere in considerazione un rinvio che rispecchi la durata del blocco, al fine di consentire alle autorità e agli altri operatori tempo sufficiente per
compensare tale periodo. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze economiche, se è fattibile, la rinuncia a un rinvio sarebbe la soluzione migliore.
Secondo la Commissione, le perdite di bilancio per gli Stati membri sono state stimate a circa 5-7 miliardi di EUR l'anno, se il pacchetto sull'IVA nel commercio elettronico non sarà attuato come previsto. Un rinvio di sei mesi comporterebbe quindi una rinuncia al gettito per gli Stati membri pari ad almeno 2,5-3,5 miliardi di EUR, considerando che tali stime non tengono conto del forte aumento del commercio elettronico durante la crisi della Covid-19.
Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli delle conseguenze di un rinvio e delle ripercussioni sulle finanze pubbliche dell'UE come pure sulla competitività del mercato dell'UE.
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Il relatore ritiene che il rinvio dovrebbe essere il più breve possibile e rispecchiare la durata della crisi (tre mesi), riducendo al contempo nella massima misura possibile i rischi e i costi evidenziati nella valutazione della Commissione del febbraio 2020.
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo Modifica delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della Covid-19
Riferimenti COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS)
Consultazione del PE 15.5.2020
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula
ECON 27.5.2020 Relatori
Nomina Ondřej Kovařík
28.5.2020 Procedura semplificata - decisione 9.6.2020
Esame in commissione 9.6.2020
Approvazione 23.6.2020
Deposito 24.6.2020