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Studio Legale Matrone Via S.T.E. Cirillo Boscoreale (NA) Tel.Fax

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Academic year: 2022

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1 Studio Legale Matrone

Via S.T.E. Cirillo 3 80041 – Boscoreale (NA) Tel.Fax. 081-181.77.360 pec:ippolito.matrone@forotorre.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In adempimento dell’ordinanza del Tar Lazio – Roma, sezione I Quater n.

508/21 pubblicata il 17.02.2021 nel giudizio r.g.n. 2313/2016, con cui il predetto Tar disponeva la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi dell’ordinanza nonché dell’indicazione dei controinteressati.

Nell’interesse della sig.ra Schiavo Gabriella, nata a Sulmona (AQ) il 10/11/1974 (C.F: SCH GRL 74S10 I804X), rapp.to e difeso dall’avv. Ippolito Matrone (C.F.: MTR PLT 81R22 G813V), giusta procura in calce al ricorso introduttivo r.g. n. 2313/2016 pendente innanzi al Tar Lazio – Roma, sez. I Quater, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge relative al presente procedimento all’indirizzo p.e.c. ippolito.matrone@forotorre.it.

e/o al numero di fax 081-181.77.360.

SUNTO DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI.

Il ricorrente, nella qualità di assistente capo della Polizia di Stato, partecipava al bando indetto dal Ministero dell’Interno con decreto del 24 settembre 2013, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

La commissione esaminatrice, regolarmente insediatasi a tali fini, procedeva con verbale n°37 del 17/12/2014 alla redazione dei criteri per la valutazione della prova scritta da parte dei candidati:“1) rispondenza del contenuto dell’elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2) completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3) correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4) coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia”.

Firmato digitalmente da

IPPOLITO MATRONE

CN = IPPOLITO MATRONE C = IT

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2 Sostenuta la prova scritta, avente la seguente traccia:”Il candidato, dopo aver

descritto gli elementi costitutivi della struttura del reato, illustri le speciali situazioni in cui una norma autorizza, impone o tollera un fatto che, di regola, è vietato dalla legge penale, con particolare riguardo a quelle previste dagli artt. 51 e 53 del codice penale”, il ricorrente veniva ritenuto non idoneo mediante l’impugnato provvedimento pubblicato in data 17/12/2015 con votazione pari a 24 a fronte della sufficienza (35); dopo rituale accesso agli atti, il ricorrente appurava, altresì, la motivazione a base della cennata esclusione:”Elaborato con svolgimento sommario nella trattazione della prima parte dedicata alla enunciazione dei principi generali, mentre manca ogni essenziale sviluppo degli elementi costitutivi del reato”.

In verità parte ricorrente riusciva ad acquisire anche i temi ritenuti idonei, poste le notevoli contestazioni dei vari candidati al concorso de quo: ciò determinava la necessità per il Ministero intimato di pubblicare gli stessi onde appurare l’eventuale fallacia dell’operato della commissione esaminatrice.

Da un attento esame della moltitudine degli elaborati ritenuti idonei, non poteva non rilevarsi l’assoluta discutibilità di taluni scritti, tra l’altro allegati al presente atto, i quali presentavano evidenti vizi sia sotto il profilo grammaticale sia sotto il profilo sintattico, oltre ad una manifesta carenza dei presupposti giuridici attinenti alla traccia all’uopo assegnata.

Diversamente l’elaborato di parte ricorrente non solo non presenta i marchiani errori di seguito evidenziati, ma si connota anche per una trattazione esaustiva e dettagliata del compito assegnato.

In verità va detto che i risultati della prova scritta, in una visione complessiva, sono stati analizzati da uno studio di statistica dell’Università La Sapienza il quale ha delineato talune anomalie meglio riportate in atti.

Dunque, il ricorrente ritenendo la valutazione operata dalla Commissione Esaminatrice illegittima, con ricorso con istanza cautelare introduttivo del giudizio R.G. N. 2313/2016 promosso contro il Ministero dell’Interno, impugnava avanti il TAR del Lazio – Roma i seguenti atti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento di non idoneità del ricorrente

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3 di ammissione alla prova scritta, pubblicato in data 17 dicembre 2015, al concorso

interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.C.P. del 24 settembre 2013, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

Con il predetto ricorso sono stati proposti i seguenti motivi di diritto che qui seguono in sintesi: 1) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Violazione del verbale della commissione n°37/2014 relativo ai criteri di valutazione; 2) Ancora sul difetto assoluto di istruttoria. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Illogicità manifesta.

Infine si chiedeva in via cautelare di disporre la sospensione degli atti impugnati e, per l’effetto, disporre l’ammissione del ricorrente alla fase selettiva ancora in corso.

Incardinatosi il giudizio, il TAR del Lazio – Roma respingeva la domanda cautelare.

Successivamente al rigetto cautelare, l’amministrazione intimata provvedeva a nominare, in data 31/10/2016, un’apposita commissione la cui attività era finalizzata ad una ricognizione degli elaborati nel concorso in esame.

Nel richiamato decreto, tra l’altro, il Capo della Polizia, significando il notevole contenzioso verificatosi in tale fattispecie concorsuale, istituiva la predetta commissione onde “…prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente danno erariale”.

Occorre sottolineare che tale istituzione interveniva dopo il rigetto cautelare:

dunque la P.A. intimata, evidentemente conscia dei gravi errori verificatisi, cercava di rimediare in tal senso.

Siffatta commissione, giusta le numerose criticità rilevate, invitava la commissione principale incaricata alla revisione degli elaborati: innanzi a tale invito la prefata commissione provvedeva ad un diniego alla correzione in parola per oscure ragioni, non meglio conosciute.

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4 Eppure, da un attento esame della moltitudine degli elaborati ritenuti idonei,

non poteva non rilevarsi l’assoluta discutibilità di taluni scritti, tra l’altro allegati al ricorso introduttivo, i quali presentavano evidenti vizi sia sotto il profilo grammaticale sia sotto il profilo sintattico, oltre ad una manifesta carenza dei presupposti giuridici attinenti alla traccia all’uopo assegnata.

Diversamente l’elaborato di parte ricorrente non solo non presentava i marchiani errori di seguito evidenziati, ma si connotava anche per una trattazione esaustiva e dettagliata del compito assegnato.

Con i motivi aggiunti venivano proposti i seguenti motivi di diritto: 1) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del DM 19/05. Errata composizione della commissione.

Con ordinanza Presidenziale n. 508/2021 pubblicata il 17.02.2021, il TAR del Lazio, sez. I Quater, ordinava all’Amministrazione di acquisire in giudizio la documentazione così dettagliata:

a) i provvedimenti di nomina della commissione di verifica; b) gli tutti gli atti della suddetta commissione, ivi compresa la relazione conclusiva; c) gli tutti gli atti della commissione d’esame adottati successivamente alle conclusioni della commissione di verifica per quanto concerne l’ammissione agli orali dei candidati;

nonché: a) il numero PERID assegnato alla parte ricorrente; b) il numero progressivo abbinato alla busta contenente l’elaborato della stessa; c) il numero e la data del verbale della commissione esaminatrice del concorso in cui risulta corretto l’elaborato di parte ricorrente; d) il numero e la data del verbale della commissione “Piantedosi”

in cui è stata vagliata la rispondenza, del giudizio e del voto attribuito alla parte ricorrente, ai criteri predeterminati dalla commissione di concorso, nonché l'eventuale valutazione resa dalla citata commissione dell'elaborato di che trattasi;

Inoltre, il Tar Lazio – Roma-, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al concorso, nel termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della succitata Ordinanza attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto

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5 del gravame e dei motivi aggiunti, degli estremi della predetta Ordinanza n.

508/21, pubblicata in data 17.02.2021, e dell’indicazione dei controinteressati, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento.

Con successiva ordinanza n. 800/21 del 02.03.2021, il Tar fissava la pubblica udienza dell’11.05.2021 per la trattazione del merito del ricorso.

Tanto premesso, si invia all’Amministrazione resistente, ai fini della pubblicazione sul sito web l’istanza di notifica per pubblici proclami, il presente avviso di notifica per pubblici proclami, l’ordinanza n. 508/2021 sopra richiamata, nonché l’elenco dei vincitori del concorso interno e gli idonei ammessi al corso e

SI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In esecuzione dell’ordinanza n. 508/2021 del Tar Lazio, Sezione I Quater, pubblicata in data 17.02.2021, ai vincitori ed idonei ammessi al corso di formazione, come da elenco nominativo che si allega recato dalla graduatoria finale pubblicata sul sito https://dv.poliziadistato.it/statics/11/b.u.-e- decreto-graduatoria-1400-viceispettori.pdf.

Boscoreale, Roma, lì 15.03.2021 S.I.

avv. Ippolito Matrone

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