La comunicazione IVA 2015
1. Normativa 1. Normativa
Art. 22 paragrafo 4 DIR CEE 77/388 del
17.05.1977
Art. 22 paragrafo 4 DIR CEE 77/388 del
17.05.1977
INTRODUCE L’OBBLIGOINTRODUCE L’OBBLIGO
Art.10 del DL 78/2009 – Circolare
n.1/11
Art.10 del DL 78/2009 – Circolare
n.1/11
ESONERO DALLA PRESENTAZIONE IN CASO DI DICHIARAZIONE
IVA AUTONOMA
ESONERO DALLA PRESENTAZIONE IN CASO DI DICHIARAZIONE
IVA AUTONOMA
Provv. AdE del 15.01.2015 Provv. AdE del
15.01.2015
MODELLO COMUNICAZIONE IVA 2015 (ANNO 2014)
MODELLO COMUNICAZIONE IVA 2015 (ANNO 2014)
Art. 8-bis del DPR 322/98 – Circolare 6/E del 25.01.2002
Art. 8-bis del DPR 322/98 –
Circolare 6/E del 25.01.2002
2. Natura della comunicazione IVA 2. Natura della comunicazione IVA
OBIETTIVO DELL’ADEMPIMENTO OBIETTIVO DELL’ADEMPIMENTO
consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria
consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria
La Comunicazione dati IVA non ha natura dichiarativa non ha natura dichiarativa, ma di
“comunicazione di dati e notizie”.
Omessa comunicazione
Omessa
comunicazione Sanzione da € 258,00 a € 2.065,00 Sanzione da € 258,00 a € 2.065,00
3. Soggetti obbligati 3. Soggetti obbligati
Tutti i soggetti d’imposta TITOLARI DI PARTITA IVA tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, compresi i
contribuenti che:
nell ’ anno 2014 non hanno posto in essere operazioni imponibili;
o non devono eseguire liquidazioni periodiche;
(dal 2003) coloro che pongono in essere operazioni soggette
all’inversione contabile della fatturazione (reverse charge),
ad es. commercio di rottami.
4. Soggetti obbligati 4. Soggetti obbligati
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI IVA
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DATI IVA
Imprese individuali e lavoratori autonomi con V.A. > 25.000 euro
Imprese individuali e lavoratori autonomi con V.A. > 25.000 euro
Società di persone e soggetti assimilati Società di persone e soggetti assimilati
Società di capitali e altri enti titolari di partita Iva Società di capitali e altri enti titolari di partita Iva
Nuove attività imprenditoriale (art.13, L. 388/2000) Nuove attività imprenditoriale (art.13, L. 388/2000)
Soggetti esonerati
1.
Soggetti esonerati dalla COMUNICAZIONE e quindi dalla DICHIARAZIONE IVA:
hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art.
10, D.P.R. n. 633/72;
produttori agricoli (V. Affari < o = 7.000)
esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività (art. 74, co. 6)
ditte individuali che affittano l’unica azienda
soggetti UE che effettuano solo op. NI, esenti, NON SOGG.
associazioni ASD, ecc. con opzione 398/91
soggetti extra-UE identificati ai fini IVA in Italia ex art. 74-
quinquies, D.P.R. n. 633/72
Soggetti esonerati
2.
Organi e amministrazioni dello Stato, Comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed Enti gestori di demanio collettivo, Comunità montane, Province, Regioni ed enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, A.S.L. (art. 74 del TUIR)
3. Soggetti sottoposti a procedure concorsuali
4. PF che nel 2014 hanno realizzato un V. affari < o = € 25.000 (ex minimi fanno eccezione -> < o = 25.822,84 euro);
5. Contribuenti “NUOVI MINIMI” (art.27 co.1 e 2 del D.L.
98/2011) 6.
Soggetti che entro 02.2015 presentano la dichiarazione IVA
(mod. IVA 2015 - anno 2014) in forma autonoma
7. Termini e modalità di presentazione 7. Termini e modalità di presentazione
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, non essendo ammessa la presentazione tramite banche o uffici postali entro la fine di febbraio di ciascun anno.
La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, non essendo ammessa la presentazione tramite banche o uffici postali entro la fine di febbraio di ciascun anno.
COMUNICAZIONE DATI IVA
COMUNICAZIONE DATI IVA
INTERMEDIARIO ABILITATO
INTERMEDIARIO ABILITATO
TRASMISSIONE TELEMATICA DIRETTA TRASMISSIONE
TELEMATICA DIRETTA
Come disposto dall’art. 8-bis, DPR n. 322/98, la Comunicazione dati IVA va presentata:
Fentro il mese di febbraio di ogni anno: entro il 02.03.2015 va presentata la Comunicazione dati IVA relativa al 2014.
Fin via telematica, direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.
8. Termini e modalità di presentazione 8. Termini e modalità di presentazione
La Comunicazione si considera trasmessa tempestivamente se inviata entro il 02.03.2015 e scartata dal sistema telematico, a condizione che la stessa (corretta) sia nuovamente inviata entro 5
giorni lavorativi dalla data della comunicazione di scarto dell’Agenzia delle Entrate.
La Comunicazione si considera trasmessa tempestivamente se inviata entro il 02.03.2015 e scartata dal sistema telematico, a condizione che la stessa (corretta) sia nuovamente inviata entro 5
giorni lavorativi dalla data della comunicazione di scarto
dell’Agenzia delle Entrate.
9. La composizione del modello 9. La composizione del modello
Il modello è composto da 3 sezioni Il modello è composto da 3 sezioni
sezione I: dati anagrafici e relativi all’attività IVA sezione I: dati anagrafici e relativi all’attività IVA sezione I sezione II: dati relativi alle operazioni effettuate sezione II: dati relativi alle operazioni effettuate sezione II
sezione III: determinazione dell’IVA dovuta o a credito sezione III: determinazione dell’IVA dovuta o a credito sezione III
10. Sezione I: dati anagrafici e relativi all’attività IVA
10. Sezione I: dati anagrafici e relativi all’attività IVA
1) 1)
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore2)2) Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
5)5) Custode giudiziario o amministratore giudiziario rappresentante dei beni sequestrati o commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6)6) Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7)7) Erede
8)8) Liquidatore (liquidazione volontaria)
9)9) Soggetto tenuto a presentare la comunicazione per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)
L’omessa presentazione
ovvero l’invio della Comunicazione dati IVA con dati incompleti o errati non comporta l’applicazione delle sanzioni applicabili all’omessa o infedele
dichiarazione, poiché, come sopra accennato, la stessa non ha natura
dichiarativa. In tal caso trova applicazione la sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97.12. Regime sanzionatorio 12. Regime sanzionatorio
Eventuali errori / omissioni riportati nella Comunicazione non possono essere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso ->
i dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione IVA annuale - C.M. 25 gennaio 2002, n.6.
.
Eventuali errori / omissioni riportati nella Comunicazione non possono
non possonoessere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento opero
essere integrati o rettificati utilizzando il ravvedimento operoso so -->>
i dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione IVA
annuale - C.M. 25 gennaio 2002, n.6..
LA DICHIARAZIONE IVA 2015
14. Dichiarazione IVA 14. Dichiarazione IVA
Art. 8 del DPR n.
322/98
Art. 8 del DPR n.
322/98 INTRODUCE L’OBBLIGOINTRODUCE L’OBBLIGO
STABILISCE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI
STABILISCE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI Art. 3 del DPR n.
322/98
Art. 3 del DPR n.
322/98
NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
NUOVE REGOLE DI COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
Art.10 del DL 78/2009 - DL 16/12
Art.10 del DL 78/2009 - DL 16/12
MODELLO
DICHIARAZIONE IVA 2015 (ANNO 2014) MODELLO
DICHIARAZIONE IVA 2015 (ANNO 2014) PROVV. AdE
15.01.2015 PROVV. AdE
15.01.2015
NORMATIVA
LE NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2015
16. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO - novità 2015
16. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO - novità 2015
17. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO - novità 2015 17. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO - novità 2015
VIENE ELIMINATA “L’ALIQUOTA AL 21%” – VF SPECULARE
VIENE INTRODOTTO IL CAMPO 5 A RIGO VE30 – “OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALLE ESPORTAZIONE”
ALIQUOTA IVA 10%
2014 10%
2015 10%
2016 12%
2017 13%
ALIQUOTA IVA 22%
2014 22%
2015 22%
2016 24%
2017 25%
2018 25,5%
18. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO - novità 2015
18. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO - novità 2015
19. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO - novità 2015
19. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO - novità 2015
RIMBORSI IVA RIMBORSI IVA
Art.13 D.Lgs. 175/2014 - Circolare n. 32/E del 30.12.2014
NOVITA’ DECRETO SEMPLIFICAZIONI – D.Lgs.
n.175/2014
NOVITA’ DECRETO SEMPLIFICAZIONI – D.Lgs.
n.175/2014
22. RIMBORSI IVA 22. RIMBORSI IVA
DECORRENZA DEL TERMINE – RIMBORSO IVA
VECCHIO TERMINE ANTE 13.12.2014 (D.Lgs. 175/2014)
3 MESI DALLA DATA DI SCADENZA DELLA
DICHIARAZIONE
NUOVO TERMINE DAL 13.12.2014 (D.Lgs. 175/2014)
3 MESI DALLA DATA DI EFFETTIVA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE ( DELL’ULTIMA DICHIARAZIONE
PRESENTATA)
NOVITA’ RIMBORSI IVA (art.12 D.Lgs. 175/2014) NOVITA’ RIMBORSI IVA (art.12 D.Lgs. 175/2014)
INNALZAMENTO DA 5.164,57 A 15.000 EURO DELLA SOGLIA, PER I RIMBORSI SENZA GARANZIA
INNALZAMENTO DA 5.164,57 A 15.000 EURO DELLA SOGLIA, PER I RIMBORSI SENZA GARANZIA
RIMBORSI > 15.000 EURO SENZA GARANZIA – DICH. ANNUALE O ISTANZA TRIMESTRALE + VISTO
CONFORMITA’ + DICH. SOST. ATTO NOTORIO RIMBORSI > 15.000 EURO SENZA GARANZIA – DICH. ANNUALE O ISTANZA TRIMESTRALE + VISTO
CONFORMITA’ + DICH. SOST. ATTO NOTORIO
23. RIMBORSI IVA 23. RIMBORSI IVA
Circolare n.32/E del 30.12.2014
RIMBORSI IVA
FINO A 15.000 EURO
(AMMONTARE TOTALE DEL PERIODO D’IMPOSTA)
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE/ISTANZA
TRIMESTRALE
> 15.000 EURO (AMMONATRE TOTALE DEL PERIODO
D’IMPOSTA)
DICHIARAZIONE ANNUALE/ISTANZA
TRIMESTRALE + VISTO
CONFORMITÀ/SOTTOSCRIZION E
+ DICH. ATTO NOTORIO
>15.000 EURO (AMMONTARE TOTALE DEL PERIODO
D’IMPOSTA)
(CONDIZIONI DI RISCHIO casi comma 4 art. 38-bis)
PRESTAZIONE GARANZIA
25. RIMBORSI IVA
25. RIMBORSI IVA
26. RIMBORSI IVA
26. RIMBORSI IVA
RIMBORSI IVA - INTEGRATIVA
MODIFICA DELLA SCELTA TRA GARANZIA O
VISTO/SOTTOSCRIZIONE
ENTRO 90 GG. DALLA SCADENZA
CORRETTA LA MANCATA O NON
REGOLARE APPOSIZIONE DEL
VISTO DI
CONFORMITÀ/SOTTOSCRIZIONE
ANCHE OLTRE I 90 GG. DALLA
SCADENZA
RIMBORSI IVA > 15.000 EURO CON GARANZIA (CONDIZIONI DI RISCHIO co. 4 ART. 38-bis)
SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA DA MENO DI DUE ANNI
SOGGETTI PASSIVI ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.
SOGGETTI PASSIVI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE O L’ISTANZA PRIVA DEL VISTO DI CONFORMITÀ O DELLA SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA O NON
PRESENTANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ.
SOGGETTI PASSIVI CHE RICHIEDONO IL RIMBORSO DELL’ECCEDENZA DETRAIBILE RISULTANTE DALL’ATTO DELLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
Le disposizioni del nuovo articolo 38-bis si applicano anche ai rimborsi in
corso di esecuzione al 13.12.2014:1.1. RIMBORSI RIMBORSI DIDI AMMONTARE SUPERIORE A 5.164,57 EURO E FINO A AMMONTARE SUPERIORE A 5.164,57 EURO E FINO A 15.000 EURO
15.000 EURO - L’estensione da 5.164,57 a 15.000 euro della soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento esplica i propri effetti anche sulle richieste di rimborso presentate anteriormente all’entrata in vigore della nuova disposizione. In particolare, l’ufficio o l’agente della riscossione non procede a richiedere la garanzia successivamente all’entrata in vigore della nuova disposizione;
29. RIMBORSI IVA
29. RIMBORSI IVA
2.2. RIMBORSI RIMBORSI DIDI AMMONTARE SUPERIORE A 15.000 EUROAMMONTARE SUPERIORE A 15.000 EURO - In caso di rimborso di importo superiore a 15.000 euro già richiesto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il contribuente, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di rischio (comma 4 del nuovo articolo 38-bis), presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’ufficio o all’Agente della riscossione competente, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla.
30. RIMBORSI IVA
30. RIMBORSI IVA
LA DICHIARAZIONE IVA 2015
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla presentazione della “dichiarazione Iva”:
F“… tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa o esercenti arti e professioni, titolari di partita Iva, di cui agli articoli 4 e 5, DPR n. 633/1972”
32. Dichiarazione IVA 32. Dichiarazione IVA
SOGGETTI IN POSSESSO NUMERO P.IVA SOGGETTI IN POSSESSO NUMERO P.IVA
ESERCENTI ATTIVITA’ D’ IMPRESAESERCENTI ATTIVITA’ D’ IMPRESA
ESERCENTI ATTIVITA’ ARTISTICHE O PROFESSIONALIESERCENTI ATTIVITA’ ARTISTICHE O PROFESSIONALI
ASD (SE NON HANNO OPTATO EX L.- 398/91)ASD (SE NON HANNO OPTATO EX L.- 398/91)
F
Contribuenti che nel 2014 hanno effettuato solo operazioni esenti e
quelli che hanno esercitato l’opzione 36-bis.F
Contribuenti c.d. NUOVI minimi (art.27 co.1 e 2 DL 98/2012).
F
Produttori agricoli esonerati, ex art. 34 co. 6 (TENUTI allo spesometro).
F
Esercenti attività di organizzazione giochi, intrattenimento e spettacoli, ex art. 74, co.6.
F Imprese individuali con concessione in affitto dell’unica azienda
F
Soggetti passivi residenti in Stati UE, con operazioni non soggette, esenti o non imponibili.
F
Soggetti che hanno esercitato opzione per regime ex L.398/1991.
F
Soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE, identificati sul territorio e non in ambito comunitario.
33. Soggetti esonerati 33. Soggetti esonerati
N.B. L’esonero riguarda il soggetto che non esercita nel frattempo alcuna attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell’azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn.
154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985).
N.B. L’esonero riguarda il soggetto che non esercita nel frattempo alcuna
attività rilevante ai fini IVA, ovvero in tale periodo non abbia effettuatocessioni di beni rientranti nell’azienda stessa (Circolari Agenzia Entrate nn.
154/1995, punto 7.4, 72/1986 e 26/1985).
34. Termini e modalità di presentazione 34. Termini e modalità di presentazione
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, non essendo ammessa la presentazione tramite banche
o uffici postali entro il 30.09.2015.
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, non essendo ammessa la presentazione tramite banche
o uffici postali entro il 30.09.2015.
Dichiarazione IVA
Dichiarazione IVA
INTERMEDIARIO ABILITATO
INTERMEDIARIO ABILITATO
TRASMISSIONE TELEMATICA DIRETTA TRASMISSIONE
TELEMATICA DIRETTA
35. Termini e modalità di presentazione 35. Termini e modalità di presentazione
PRESENTAZIONE DICH. IVA 2015 (telematica)
VIA AUTONOMA UNIFICATA IN UNICO
DAL 1 °
FEBBRAIO 2015 AL 30 SETTEMBRE
2015
DAL 1° MAGGIO 2015 AL 30 SETTEMBRE 2015
36. Termini e modalità di presentazione 36. Termini e modalità di presentazione
PRESENTAZIONE DICH. IVA 2015 AUTONOMA
PER FACOLTÀ PER FACOLTÀ
Contribuenti con saldo annuale IVA a credito Contribuenti con saldo
annuale IVA a credito
Contribuenti con saldo annuale IVA a debito Contribuenti con saldo
annuale IVA a debito
Art.3, co. 1 del D.P.R.
322/98, per effetto delle modifiche D.L. 78/2009
Art.3, co. 1 del D.P.R.
322/98, per effetto delle modifiche D.L. 78/2009
Circolare Agenzia Entrate n.1 del 25 gennaio 2011 Circolare Agenzia Entrate
n.1 del 25 gennaio 2011
ENTRO FEBBRAIO 2015
ENTRO FEBBRAIO 2015
37. Termini e modalità di presentazione
37. Termini e modalità di presentazione
PER FACOLTÀ
Se sono rispettate entrambe le condizioni:
- presentazione DICH. redditi e IVA;
- periodo d’imposta coincidente anno solare.
PER FACOLTÀ
Se sono rispettate entrambe le condizioni:
- presentazione DICH. redditi e IVA;
- periodo d’imposta coincidente anno solare.
UNIFICATA UNIFICATA
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONEIVA
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONEIVA
AUTONOMA AUTONOMA
PER FACOLTÀ - sempre se saldo a credito;
- se saldo a debito entro febbraio 2015.
PER FACOLTÀ - sempre se saldo a credito;
- se saldo a debito entro febbraio 2015.
PER OBBLIGO
Se è rispettata almeno 1 delle condizioni:
- presentazione della sola DICH. IVA;
- periodo d’imposta NON coincidente anno solare.
PER OBBLIGO
Se è rispettata almeno 1 delle condizioni:
- presentazione della sola DICH. IVA;
- periodo d’imposta NON coincidente anno solare.
38. Termini e modalità di presentazione
38. Termini e modalità di presentazione
Soggetti che compilano
DICHIARAZIONE IVA 2015 AUTONOMA
OBBLIGATORIO VERSAMENTO IVA A
DEBITO entro il 16.03.2015
Soggetti che compilano dichiarazione
IVA 2015 unificata
VERSAMENTO IVA A DEBITO ENTRO IL 16.03.2015 SENZA MAGGIORAZIONI
VERSAMENTO IVA A DEBITO ENTRO IL
TERMINE DI VERSAMENTO DELLE
IMPOSTE DI UNICO (MAGGIORAZIONE
0.40% MESE O FRAZ.)
ELIMINATA
LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
(art. 8 – bis, DPR 322/1998) ELIMINATA
LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
(art. 8 – bis, DPR 322/1998) LEGGE DI
STABILITA’ 2015 LEGGE DI
STABILITA’ 2015 DICHIARAZIONE IVA ENTRO 28.02.2016 DICHIARAZIONE IVA
ENTRO 28.02.2016 ANNO 2015
ANNO 2015 ART.1, CO. 641, L. 22.12.2014, N.190
39. Termini e modalità di presentazione 39. Termini e modalità di presentazione
DL
“MILLEPROROGHE”
DL 192/2014
(emendamento 17.02.2015)
ANNO 2016
ANNO 2016
Il credito IVA annuale e visto di conformità
41. UTILIZZO CREDITO
41. UTILIZZO CREDITO
SANZIONE DEL 30% IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie:
compensazione di crediti > a € 5.000, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale;
compensazione di crediti > a € 5.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.
42. Il regime sanzionatorio
42. Il regime sanzionatorio
IL VISTO DI CONFORMITÀ
I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono espressamente individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, ossia quei soggetti che sono abilitati alla trasmissione telematica e rivestono la qualifica di:
F dottore commercialista / esperto contabile;
F consulente del lavoro;
F perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria;
F responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.
44. Condizioni per il rilascio del visto di conformità
44. Condizioni per il rilascio del visto di conformità
Per poter apporre il visto di conformità devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1. Tenuta contabilità e predisposizione dichiarazione
2. Possesso polizza assicurativa
3. Comunicazione preventiva alla DRE
45. Condizioni per il rilascio del visto di conformità
45. Condizioni per il rilascio del visto di conformità
La stessa Agenzia delle Entrate richiede al “certificatore”
l’esecuzione dei seguenti controlli:
controllo del codice attività;
controllo documentale;
conservazione della documentazione.
Check-list
46. Controlli del certificatore
46. Controlli del certificatore
E-COMMERCE – NOVITA’ IVA 2015
COMMERCIO ELETTRONICO
(DIR. UE N.2002/38/CE + N. 2008/8/CE – D.Lgs. 273/2003)
COMMERCIO ELETTRONICO
(DIR. UE N.2002/38/CE + N. 2008/8/CE – D.Lgs. 273/2003)
DIRETTO
CONSEGNA ON-LINE
DIRETTO
CONSEGNA ON-LINE
PRESTAZIONI DI SERVIZI
(MOMENTO DI ULTIMAZIONE PRESTAZIONE O PAGAMENTO)
PRESTAZIONI DI SERVIZI
(MOMENTO DI ULTIMAZIONE PRESTAZIONE O PAGAMENTO)
INDIRETTO
(CONSEGNA OFF-LINE)
INDIRETTO
(CONSEGNA OFF-LINE)
48. E-COMMERCE – ASPETTI IVA 48. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
CESSIONI DI BENI
(VENDITE A DISTANZA)
CESSIONI DI BENI
(VENDITE A DISTANZA)
49. E-COMMERCE – ASPETTI IVA 49. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
E-COMMERCE INDIRETTO
assimilato alle vendite a distanza o per corrispondenza
E-COMMERCE INDIRETTO
assimilato alle vendite a distanza o per corrispondenza
VIENE INDIVIDUATO AGEVOLMENTE IL LUOGO IN CUI E’ RESA L’OPERAZIONE VIENE INDIVIDUATO AGEVOLMENTE IL LUOGO IN CUI E’ RESA L’OPERAZIONE
• CONSEGNA FISICA DEL BENE AL CONSUMATORE FINALE CON POSTA O CORRIERE
• CONSEGNA FISICA DEL BENE AL CONSUMATORE FINALE CON POSTA O CORRIERE
CESSIONI IN ITALIA
CESSIONI IN ITALIA CESSIONI INTRACESSIONI INTRA ESPORTAZIONIESPORTAZIONI
ACQUISTI INTRA
ACQUISTI INTRA IMPORTAZIONIIMPORTAZIONI
B2B regole ordinarie
Cessioni – acquisti interni
Cessioni – acquisti intra
Esportazioni – importazioni
B2C regole particolari
UE VERSO IT fino € 35.000 rilevano in UE (per beni diversi da quelli
soggetti ad accisa, mezzi di trasporto nuovi e beni da installare, montare, assiemare in IT)
IT VERSO UE fino soglia rilevano in IT (per beni diversi da quelli soggetti
ad accisa, mezzi di trasporto nuovi e beni da installare, montare,
assiemare in IT)
50. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
50. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
51. E-COMMERCE – ASPETTI IVA 51. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
SCAMBI DEL TIPO “B2B” – SOGGETTO IVA
CEDENTE CESSIONARIO IVA
ITALIANO ITALIANO
RILEVANTE IVA IN ITALIA
ITALIANO UE
CESSIONE INTRA NI art. 41D.L. 331/93
ITALIANO EXTRA – UE
CESS ALL’EXP. NI art.8 c.1 lett. a) D.P.R. 633/72
UE ITALIANO ACQUISTO INTRA NI
art. 38 D.L. 331/93
EXTRA - UE ITALIANO IMPORTAZIONE
54. E-COMMERCE – ASPETTI IVA 54. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
SCAMBI DEL TIPO “B2C” – SOGGETTO IVA - PRIVATO
CEDENTE CESSIONARIO IVA
ITALIANO ITALIANO RILEVANTE IN ITALIA
ITALIANO UE SE SOTTO SOGLIA
RILEVANTE IVA IN ITALIA
ITALIANO UE
SE SOPRA SOGLIA CESSIONE INTRA NI art. 41 D.L. 331/93 +
CESSIONE IVA UE
ITALIANO EXTRA – UE CESS ALL’EXP. NI art. 8 c. 1
lett. A) D.P.R. 633/72
UE ITALIANO SE SOTTO SOGLIA IVA CON
ALIQUOTA PAESE UE
UE ITALIANO
SE SOPRA SOGLIA CESSIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN
ITALIA (RF O ID DEL SOGGETTO UE IN ITALIA +
CESSIONE INTERNA)
EXTRA - UE ITALIANO IMPORTAZIONE
59. E-COMMERCE – VIES ASSENZA – B2C
59. E-COMMERCE – VIES ASSENZA – B2C
60. E-COMMERCE – VIES ASSENZA – B2B
60. E-COMMERCE – VIES ASSENZA – B2B
61. E-COMMERCE – ASPETTI IVA 61. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
E-COMMERCE DIRETTO
Tutte le operazioni in modalità telematica E-COMMERCE DIRETTO
Tutte le operazioni in modalità telematica
PRESTAZIONI DI SERVIZI (momento di pagamento) PRESTAZIONI DI SERVIZI
(momento di pagamento)
• DETERMINAZIONE IDENTITA’ DELL’OPERATORE ECONOMICO
• INDIVIDUAZIONE LUOGO DI SVOLGIMENTO EFFETTIVO DELL’ATTIVITA’
• INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI D’IMPOSTA
• REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IVA
• DETERMINAZIONE IDENTITA’ DELL’OPERATORE ECONOMICO
• INDIVIDUAZIONE LUOGO DI SVOLGIMENTO EFFETTIVO DELL’ATTIVITA’
• INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI D’IMPOSTA
• REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IVA
DIRETTIVA 2002/38/CE DIRETTIVA 2002/38/CE
ALLEGATO L
un’elencazione esemplificativa dei servizi prestati tramite mezzi elettronici
ALLEGATO L
un’elencazione esemplificativa dei servizi prestati tramite mezzi elettronici
Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e
attrezzature
Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e
attrezzature
Fornitura di software e relativo aggiornamento
Fornitura di software e relativo aggiornamento
Fornitura di immagini, testi (e-book) e informazioni e messa a disposizione di
basi di dati
Fornitura di immagini, testi (e-book) e informazioni e messa a disposizione di
basi di dati
Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo,
programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di
intrattenimento
Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo,
programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di
intrattenimento
62. E-COMMERCE – ASPETTI IVA 62. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
Fornitura di prestazioni di
insegnamento a distanza (e-learning) Fornitura di prestazioni di
insegnamento a distanza (e-learning)
ALLEGATO II DIRETTIVA 2006/112/CE
1)
fornitura di siti web e web–hosting,gestione a distanza di
programmi e attrezzature;
2)
fornitura di software e relativo
aggiornamento;
ALLEGATO 1 REGOLAMENTO 2011/282/UE (Già ALLEGATO 1 REGOLAMENTO 1777/2005/CE)
a) Hosting di siti web e di pagine web
b) Manutenzione automatica di
programmi,remota e on line,quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente
c) Fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste
a) Accesso o scaricamento di software, tra cui
programmi di aggiudicazione/contabilità,software antivirus e
loro aggiornamenti
b) Bannerblocker, ossia software antivirus per bloccare la comparsa di banner pubblicità
c) Driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti
d) Installazione automatica on line di filtri per i siti web
e) Installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls)
ALLEGATO II DIRETTIVA 2006/112/CE
3) fornitura di
immagini,testi e informazioni e messa a
disposizione di basi si dati;
ALLEGATO 1 REGOLAMENTO 2011/282/UE (già allegato 1 regolamento 1777/2005/CE)
a) Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica.
b) Accesso o scaricamento di fotografie o immagini o salvaschermi.
c) Contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche.
d) Abbonamento a giornali o riviste on line.
e) Siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web.
f) Notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line.
g) Informazioni on line generale automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario,compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo.
h) Fornitura di spazio pubblicitario,compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web.
i) Utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su internet.
ALLEGATO II DIRETTIVA 2006/112/CE
4)Fornitura di musica,film,gioc hi,compresi i giochi
d’azzardo,progr ammi o
manifestazioni politici,culturali, artistici,sportivi, scientifici o di intrattenimento;
ALLEGATO 1 REGOLAMENTO 2011/282/UE (già allegato 1 Regolamento 1777/2005/CE)
a) accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari;
b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali,suonerie o altri suoni;
c) accesso o scaricamento di film;
d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari;
e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti
elettroniche analoghe,nei quali i giocatori sono lontani gli uni dagli altri;
f) elettronica per l’ascolto o la visione di programmi nel momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media,quali programmi televisivi o video su richiesta (1);
g) ricezione di programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso internet o un’analoga rete elettronica (IP streaming), a meno che siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete di radiodiffusione o telediffusione (1);
h) la fornitura di contenuti audio e audiovisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione, che non sono erogati da un fornitore di servizi di media e sotto la sua responsabilità editoriale(1);
i) Cessione successiva di prodotti audio e audiovisivi di un fornitore di servizi di media, attraverso reti di comunicazione, da parte di un soggetto diverso dal fornitore di servizi di media (1).
(1) Lettere f), g), h), e i i) inserite dal 1° gennaio 2015 ad opera del Regolamento UE n. 1042/2013.
ALLEGATO II DIRETTIVA 2006/112/CE
5) Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
ALLEGATO 1 REGOLAMENTO 2011/282/UE (già 1 Regolamento
1777/2005/CE)
a) Tutte le forme di insegnamento a distanza
automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di
comunicazione tra il docente e lo studente.
b) Libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti valutati automaticamente, senza intervento umano.
69. E-COMMERCE – ASPETTI IVA 69. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
NUOVI PRINCIPI DAL 01.01.2010 NUOVI PRINCIPI DAL 01.01.2010
SERVIZI RESI soggetti passivi
SERVIZI RESI soggetti passivi
SERVIZI RESI privati SERVIZI RESI privati
LUOGO DEL COMMITTENTE LUOGO DEL COMMITTENTE
LUOGO DEL PRESTATORE LUOGO DEL PRESTATORE
• 7-septies NON rilevanti se rese a privati extra-UE
• 7-sexies rilevanti se rese da extra-UE se rese a committente domiciliato in It, o ivi residente senza domicilio all’ estero
FINO AL 31.12.2014
71. E-COMMERCE – ASPETTI IVA 71. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
DAL 01.01.2015
MOSS = Regime «speciale» facoltativo
opzione possibile già dal 1° ottobre 2014 - possibile applicare la tassazione a destino con nomina RF
Registrazione nello Stato membro di identificazione
UE sede attività economica o, se ha la sede della propria attività economica nella UE, stabile organizzazione
NON UE il soggetto passivo (che non ha la sede o una stabile organizzazione nella UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi) può scegliere qualunque Stato membro
Applicazione aliquote Paese di destino
Dichiarazione
Trimestrale - entro il giorno 20 del mese successivo - Si dichiarazione Iva a zero
Pagamento Iva allo Stato membro di identificazione
Conservazione documentazione
ESEMPIO ESEMPIO
72. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
72. E-COMMERCE – ASPETTI IVA
Documentazione da conservare - art. 63-quater Reg. 2011/282
Il soggetto passivo deve conservare le seguenti informazioni a) lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;
b) il tipo di servizio prestato;
c) la data della prestazione del servizio;
d) la base imponibile con l’indicazione della valuta utilizzata;
e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
f) l’aliquota IVA applicata;
g) l’importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;
h) la data e l’importo dei pagamenti ricevuti;
i) eventuali acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;
j) in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;
k) il nome del destinatario, se noto al soggetto passivo;
l) le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente.
Le informazioni vanno registrate dal soggetto passivo in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per
ciascuna prestazione di servizi.
REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE
- - in vigore dal 1 in vigore dal 1 ° ° gennaio 2015 - gennaio 2015 -
1) Interventi edilizi con rapporti a tre o più soggetti legati da un appalto e subappalto
2) Appartenenza a particolare gruppo Ateco 3) Appalto o contratto d’opera e non di fornitura
1) Interventi edilizi con rapporti a tre o più soggetti legati da un appalto e subappalto
2) Appartenenza a particolare gruppo Ateco 3) Appalto o contratto d’opera e non di fornitura
Lett.a) Lett.a)
1) Estensione a 360° del reverse charge
2) Esteso non solo alle installazioni di impianti ma anche alle manutenzioni
3) Esclusi i lavori commissionati da privati 1) Estensione a 360° del reverse charge
2) Esteso non solo alle installazioni di impianti ma anche alle manutenzioni
3) Esclusi i lavori commissionati da privati
Lett. a‐ter) Lett. a‐ter)
75. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 75. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
NUOVE FATTISPECIE
alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori
alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE AL SETTORE ENERGETICO
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE AL SETTORE ENERGETICO
Lett. d‐bis) Lett. d‐bis)
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLA GDO - sospeso fino ad autorizzazione comunitaria - ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLA GDO
- sospeso fino ad autorizzazione comunitaria - Lett. d-
quinquies) Lett. d- quinquies)
76. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 76. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
NUOVE FATTISPECIE TEMPORANEE PER 4 ANNI: DAL 2015-2018
ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
alle cessioni di beni effettuate nei confronti: • degli ipermercati (codice attività 47.11.1), • supermercati (codice attività 47.11.2), • discount alimentari (codice attività 47.11.3
Lett. d‐ter) Lett. d‐ter)
Lett. d-quater) Lett. d-quater)
ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/ 87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lett. a);
PULIZIA
43.39 Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
43.99.01 Pulizia a vapore,sabbiatura e attività simili per pareti di edifici . 81.21.00 Pulizia generale(non specializzata) di edifici
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali(escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari)
81.29.10 Servizi di disinfestazione(con esclusivo riferimento a edifici)
N.B.
Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99
Dalla categoria 43 sembrano doversi escludere le seguenti attività :
43.12: preparazione del cantiere(in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento);
43.13: trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici);
43.91: relazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria );
43.99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
78. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 78. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
DEMOLIZIONE
43.11.00
Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)79. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 79. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
IMPIANTI
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell’aria(incluso manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas(inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione).
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – N.B. : servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerato edificio o parte di esso .
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) N.N. : servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte dio esso.
43.29.01 Installazione,riparazione e manutenzione di ascensori o antivibrazioni.
43.29.02 Lavori di isolamento tecnico,acustico o antivibrazioni.
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a (solo se riferite ad edifici)
80. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 80. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
COMPLETAMENTO
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti,forzieri,porte blindate.
43.32.02 Posa in opera di infissi,arredi, controsoffitti,pareti mobili e simili.
43.34.00 Rivestimento di pavimenti e muri.
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01
Attività non specializzate di lavori edili – muratori (dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici) Es. realizzazione e ripristino di muretti a secco.
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
81. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 81. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
Caso Committente Modalità di assolvimento dell’imposta
SOGGETTO CHE COSTRUISCE UN EDIFICIO
SOGGETTO IVA
SUL CONTRATTO DI APPALTO : SI APPLICA L’IVA
SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO :
APPLICA REVERSE DA LETTERA A),CO.6 ART.17 DPR 633/72
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI
PULIZIA IN UN EDIFICIO SOGGETTO IVA
SUL CONTRATTO DI APPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A-TER), CO.6 ART.17 DPR 633/72
SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A- TER),CO.6 ART.17 DPR 633/72
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI
PULIZIA IN UN EDIFICIO PRIVATO
APPLICA L’IVA,PERCHÈ IL
COMMITTENTE NON PUÒ ASSOLVERE L’IMPOSTA CON REVERSE CHARGE
SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI
PULIZIA SU UNA STRADA SOGGETTO IVA APPLICA l’IVA PERCHÈ NON RELATIVO AD UN EDIFICIO
82. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 82. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
SOGGETTO CHE INSATALLA UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU UNA
STRADA
PRIVATO
SOGGETTO IVA
SU CONTRATTO DI APPALTO : APPLICA L’IVA
SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A) Co. 6 ART.17 DPR 633/72
SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO ELETTRICO SU UN
EDIFICIO
SOGGETTO IVA
SU CONTRATTO DI APPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A-TER),Co. 6 ART.17 DPR 633/72
SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A-TER),Co. 6 ART.17 DPR 633/72
SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO ELETTRICO SU UN
EDIFICIO
PRIVATO
• APPLICA L’IVA, PERCHÈ IL COMMITTENTE NON PUÒ ASSOLVERE L’IMPOSTA CON REVERSE CHANGE
SOGGETTO CHE EFFETTUA LAVORI DI MANUTENZIONE SU UN IMPIANTO
IDRAULICO SU UN EDIFICIO SOGGETTO IVA
SU CONTRATTO DI APPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A-TER), Co. ART. 17 DPR 633/72 ???? – ATTENDIAMO CHIARIMENTI
SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A-TER) Co. 6 ART.17 DPR 633/72 - ???? – ATTENDIAMO CHIARIMENTI
SOGGETTO CHE EFFETTUA LAVORI DI MANUTENZIONE SU UN IMPIANTO
IDRAULICO SU UN EDIFICIO
PRIVATO
APPLICA L’IVA, PERCHÈ IL COMMITTENTE NON PUÒ ASSOLVERE L’IMPOSTA CON REVERSE CHANGE
83. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 83. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
SOGGETTO CHE POSA UN
PAVIMENTO SU UN EDIFICIO SOGGETTO IVA
SU UN CONTRATTO DI APPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A-TER),CO. 6 ART. 17 DPR 633/72
SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO : APPLICA REVERSE DA LETTERA A-TER), Co. 6. art. 17 DPR 633/72
SOGGETTO CHE POSA UN
PAVIMENTO SU UN EDIFICIO PRIVATO
APPLICA L’IVA perché IL COMMITTENTE NON Può ASSOLVERE L ’ IMPOSTA CON REVERSE CHARGE
SOGGETTO CHE CEDE UNA
CALDAIA SOGGETTO IVA
APPLICA L ’ IVA PERCHÈ INTEGRA UNA CESSIONE DI BENI
SOGGETTO CHE CEDE UNA
CALDAIA PRIVATO APPLICA L ’ IVA perché INTEGRA UNA CESSIONE DI BENI
84. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 84. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
DEFINIZIONE DI EDIFICIO
• Qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi sulla via, e possa avere una o più scale autonome (cfr. Risoluzione n. 46/e/1998 – Circolare n.
1820 del 23-7-1960 Ministero dei lavori pubblici);
• l’edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi : l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi ad un intero edificio ovvero parti di edificio progettate o ristrutturate per essere un unità immobiliare a sé stanti ( art. 2, D. Lgs n. 192/2005)
85. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 85. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
Violazione Sanzione
CESSIONARIO/COMMITTENTE NON ASSOLVE L’IMPOSTA,RELATIVA
AGLI ACQUISTI,MEDIANTE IL MECCANISMO DELL’INVERSIONE
CONTABILE
Dal 100 AL 200% dell’imposta con un minimo 258 euro FORNITORE ADDEBITA L’IMPOSTA
IN FATTURA IN MODO
IRREGOLASRE,OMETTENDONE IL VERSAMENTO
Dal 100 al 200% dell’imposta con un minimo 258 euro ASSOLVIMENTO
DELL’IMPOSTA,ANCORCHÈ
IRREGOLARE, FERMO RESTANDO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
SANZIONE PARI AL 3%
DELL’IMPOSTA, con minimo 258 euro
CESSIONE DI BANCALI DI LEGNO (PALLET) RECUPERATI A CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
Art.74 co.7 DPR 633/72 Art.74 co.7 DPR 633/72
86. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie 86. INVERSIONE CONTABILE – nuove fattispecie
NUOVE FATTISPECIE
Split payment Split payment
- - in vigore dal 1 in vigore dal 1 ° ° gennaio 2015 - gennaio 2015 -
88. SPLIT PAYMENT 88. SPLIT PAYMENT
SPLIT PAYMENT – art.17-ter DPR 633/72 SPLIT PAYMENT – art.17-ter DPR 633/72
PARTICOLARE MECCANISMO -cessione di beni
-e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti della P.A.
che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi (se debitori d’imposta) secondo modalità e termini fissati con DM MEF.
PARTICOLARE MECCANISMO
-cessione di beni
-e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti della P.A.
che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi (se debitori d’imposta) secondo modalità e termini fissati con DM MEF.
OPERAZIONI POSTE IN
ESSERE DAL 1°GENNAIO 2015
“Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici” – codice L8;
“Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona” – codice L34;
“Aziende Sanitarie Locali” – codice L7
“Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali” – codice L35;
“Città Metropolitane” – codice L45;
“Comuni e loro Consorzi e Associazioni” – codice L6;
“Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni” – codice L12;
“Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica” – codice C11;
“Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado” – codice L33;
“Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica – AFAM” – codice L43;
“Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale” – codice C2;
“Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato” – codice C1;
“Province e loro Consorzi e Associazioni” – codice L5;
“Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni” – codice L4;
“Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni” – codice L18;
“Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici” – codice L17.
89. SPLIT PAYMENT 89. SPLIT PAYMENT
AMBITO SOGGETTIVO