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Le novità in tema di split payment

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Academic year: 2021

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Le novità in tema di split payment

Umberto Terzuolo

(Commercialista in Torino)

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• Modalità di assolvimento dell’IVA già presente nel nostro ordinamento (introdotta dalla Legge di stabilità 2015) all’ art. 17ter DPR 633/72

• Importante ampliamento della disciplina ad opera del D.L. 50/2017 con decorrenza dal 01/07/2017 e operatività fino al 30/06/2020

• Successive ulteriori modifiche con D.L. 148/2017 con ampliamento dell’ambito soggettivo dal 01/01/2018

Split payment - Introduzione

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Decreti attuativi emanati il 27/06/2017 e 13/07/2017 mentre siamo attesa di nuovo Decreto per effetto delle modifiche del D.L. 148/2017

Elenchi M.E.F. dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment validi per anno 2017: 28/06/17, 14/07/17, 26/07/17, 04/08/17, 14/09/17

Elenchi M.E.F. dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment validi per 2018 per effetto delle modifiche D.L. 148/2017: 31/10/17, 19/12/17

• Link: http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata e www.indicepa.gov.it per Pubbliche Amministrazioni

• Recenti interventi di prassi dell’AdE: Circolari n° 27/E e n° 28/E del 2017, Risoluzione n° 139/E del 2017

Split payment - Introduzione

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La disciplina riguarda le operazioni poste in essere verso:

I soggetti identificati dall'articolo 17ter comma 1 D.P.R. IVA, ossia la P.A.;

I soggetti identificati dall'articolo 17ter comma 1bis lettera 0a) del D.P.R. IVA, (enti pubblici economici nazionali, regionali e locali);

I soggetti identificati dall'articolo 17ter comma 1bis lettera 0b) del D.P.R. IVA, (fondazioni partecipata da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17ter comma 1 D.P.R. IVA per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%);

I soggetti identificati dall'articolo 17ter comma 1bis lettera a) del D.P.R. IVA, (società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c. 1 n. 2 del C.c. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri);

Split payment - Ambito soggettivo (1)

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La disciplina riguarda le operazioni poste in essere verso:

I soggetti identificati dall'articolo 17ter comma 1bis lettera b) del D.P.R. IVA, (società controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359 c. 1 n. 1 e 2 del C.c. dalle amministrazioni pubbliche o da soggetti di cui ai punti precedenti e da quelli indicati al punto successivo);

I soggetti identificati dall'articolo 17ter comma 1bis lettera c) del D.P.R. IVA, (società controllate con una % complessiva non inferiore al 70% dai soggetti di cui ai punti precedenti);

Le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della borsa di Milano.

Attenzione alla deadline per acquisizione o perdita del requisito del controllo e per inclusione o cancellazione dall’indice FTSE MIB.

Split payment - Ambito soggettivo (2)

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Dal punto di vista oggettivo, la disciplina dello split payment riguarda le sottoindicate

operazioni attive (non soggette ad inversione contabile) effettuate nei confronti dei soggetti indicati all’art. 17ter cc. 1 e 1bis del D.P.R. 633/72:

le cessioni di beni;

le prestazioni di servizi;

le prestazioni rese nell’esercizio dell’attività professionale (soggette a ritenuta);

le provvigioni percepite in virtù di rapporti di agenzia, rappresentanza di commercio, procacciamento di affari, commissione e attività di mediazione;

in generale tutti i compensi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Split payment - Ambito oggettivo

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Esclusioni:

• operazioni soggette a regimi speciali quali, ad esempio, il regime

monofase ex art. 74 del D.P.R. 633/72, il regime del margine dei beni usati ed il regime speciale utilizzato dalle agenzie di viaggio;

• operazioni soggette a regimi speciali forfettari (ad es. regime speciale per agricoltura, regime ex L. 398/91, etc.);

• operazioni soggette a scontrino fiscale e ricevuta fiscale o esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale;

• operazioni permutative salvo per l’eventuale conguaglio in denaro;

Split payment - Ambito oggettivo (1)

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Esclusioni:

• operazioni non imponibili (ad es. cessioni all’esportazione, cessioni intraUE, prestazioni di servizi internazionali);

• operazioni esenti (ad es. prestazioni sanitarie);

• operazioni non soggette (cessioni di beni o prestazioni di servizi prive del requisito oggettivo o territoriale);

• operazioni con corrispettivo già nella disponibilità del fornitore (ad es.

riscossione entrate);

• operazioni effettuate senza pagamento dell’IVA in virtù della presentazione di

Split payment - Ambito oggettivo (2)

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Esclusioni:

Operazioni soggette a reverse charge:

– ‘‘interno’’ indicate all’art. 17 c. 5-6 e art. 74 c. 7-8 D.P.R. 633/72 (ad es.

acquisti di oro, di servizi nel settore edile da subappaltatori, di fabbricati

per cui si è optato per l’imponibilità IVA, di servizi di pulizia o demolizione o installazione di impianti o completamento relativi ad edifici, di telefoni

cellulari e PC, di rottami o cascami, etc.)

– ‘‘esterno’’ (ad es. acquisti intra UE di beni o servizi e acquisti di servizi resi da fornitori extra UE)

• effettuate nei confronti di P.A. che svolgono attività commerciale, società controllate dalla P.A. e società quotate inserite nell’indice FTSE MIB

Split payment - Ambito oggettivo (3)

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• Modalità di emissione della fattura, incasso e registrazione

• Modalità di gestione delle note di variazione:

– Per operazioni ante 01/07/2017 – Per operazioni post 01/07/2017:

o in aumento

o in diminuzione

• La modalità di compilazione della Dichiarazione IVA 2018 anno 2017 ed il rigo VJ18

• La gestione del credito IVA tramite la compensazione orizzontale

• Il rimborso del credito IVA in via prioritaria

Sanzioni in caso di violazioni commesse dal fornitore

Split payment - Effetti operativi

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