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Pratica num. 697/VV/2018. Quesito in materia di concorsi interni formulato dal Presidente della Corte di Appello di Palermo.

(Delibera di Plenum in data 24.9.2018)

"Il Consiglio

"- rilevato che il presidente della Corte d’appello di omissis ha formulato in data 31 agosto 2018 un quesito con il quale deduce che, per effetto della soppressione della sesta sezione penale della Corte, il presidente della stessa, dott. omissis, deve considerarsi “perdente posto” e chiede poi se il medesimo dott. omissis, in qualità di magistrato perdente posto, possa per ciò solo considerarsi legittimato alla partecipazione ad un concorso interno rispetto al quale, altrimenti, non sarebbe legittimato;

- che, inoltre, il presidente della Corte chiede se il magistrato interessato “possa considerarsi perdente posto già solo per effetto della circostanza che, alla data della vacanza del posto messo a concorso […] fosse stata soltanto avviata […], ma non definita, la procedura di soppressione della sezione da lui presieduta”;

- rilevato in proposito che l’art. 123 della Circolare sulle tabelle prevede che “il magistrato non può essere assegnato a domanda ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso della posizione tabellare cui è attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente”;

- considerato che tale norma non individua eccezioni generali rispetto alla regola della legittimazione, ed in particolare non stabilisce una deroga alla legittimazione in favore di un magistrato perdente posto nella sezione o nel settore di appartenenza;

- che una regola del genere, per quanto plausibile de iure condendo, non è neppure desumibile in via analogica, in difetto di similari disposizioni nella più generale materia tabellare e mancando l’identità di ratio con disposizioni relative ad altri settori dell’ordinamento giudiziario;

- che, però, l’art. 123 sopra riportato prevede pur sempre che il criterio della legittimazione incontri

“eccezioni per comprovate esigenze di servizio”, da riferirsi a specifiche circostanze di fatto, che compete al dirigente allegare e dimostrare nel concreto provvedimento adottato;

- che, in assenza di una norma che consenta di ritenere legittimato il magistrato perdente posto, diviene superfluo verificare da quale data il dott. omissis potesse considerarsi perdente posto;

- ritenuto quindi, in conclusione, che il magistrato perdente posto è soggetto anch’egli al termine di legittimazione posto dall’art. 123 della Circolare sulle tabelle relativamente ai concorsi interni, ferma l’eventuale ricorrenza – in punto di fatto – delle “comprovate esigenze di servizio” che consentano al dirigente dell’ufficio, previa specifica ed adeguata motivazione, di prescindere dal requisito della legittimazione per valutare come ammissibile una domanda per la partecipazione ad un concorso interno:

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che il magistrato perdente posto è soggetto anch’egli al termine di legittimazione posto dall’art. 123 della Circolare sulle tabelle relativamente ai concorsi interni, ferma l’eventuale ricorrenza – in punto di fatto – delle “comprovate esigenze di servizio” che consentano al dirigente dell’ufficio, previa specifica ed adeguata motivazione, di prescindere dal requisito della legittimazione per valutare come ammissibile una domanda per la partecipazione ad un concorso interno."

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