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ai fini della partecipazione agli interpelli interni l’art.123 della circolare n

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OGGETTO: Pratica num. 282/VV/2021 - Quesito in ordine alla legittimazione a partecipare all'interpello interno bandito dal Tribunale di Roma.

(delibera 7 luglio 2021)

Il Consiglio

- vista la nota pervenuta al Consiglio Superiore della Magistratura con cui il dott. XXX, magistrato fuori ruolo, dopo aver rappresentato che “… ai fini della partecipazione agli interpelli interni l’art.123 della circolare n. 26 gennaio 2012 – delibera …..fa riferimento al periodo trascorso dalla data di presa di possesso, ma subito dopo all’art.124 si prevede espressamente l’esclusione del magistrato in applicazione extradistrettuale. Nessuna esclusione è prevista per il magistrato fuori ruolo…..”, formulava il seguente quesito << se il magistrato fuori ruolo, che abbia presentato domanda di riammissione, sia legittimato a partecipare a un interpello interno bandito dal Tribunale di provenienza nelle more di definizione del procedimento di riassegnazione”;

- rilevato che, ai sensi dell’art. 114 comma terzo della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti, del concorso interno va data comunicazione a tutti i magistrati dell’ufficio e a quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso;

- rilevato che tra tali categorie non rientra, quindi, il magistrato fuori ruolo che, pur avendo presentato domanda di riammissione, non sia stato ancora ricollocato in ruolo con delibera del Consiglio nell’ufficio di provenienza ovvero, ove non vi siano vacanze nell’ufficio di provenienza, in altro ufficio a seguito di concorso virtuale;

- ritenuto pertanto che, per evidenti necessità di certezza e stabilità della procedura concorsuale, la partecipazione ai procedimenti di mobilità interna negli uffici non sia compatibile con la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura, la quale permane anche quando il magistrato abbia chiesto di essere ricollocato in ruolo, ma il procedimento scaturito da tale domanda non si sia concluso;

- rilevato peraltro che analoghe esigenze di certezza sono a fondamento dell’art. 122 della vigente circolare sui tramutamenti (n. 13778 del 24 luglio 2014 e succ. mod.), che ricollega all’effettivo ricollocamento in ruolo del magistrato nella sede di provenienza l’eventuale revoca del posto pubblicato e non ancora assegnato;

- rilevato peraltro che l’assegnazione del posto in caso di ricollocamento in ruolo è puntualmente disciplinata dall’art. 139 della vigente circolare sull’organizzazione delle tabelle degli uffici giudicanti che espressamente prevede, nei casi come quello di specie di riassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio occupato prima della destinazione a funzioni fuori ruolo, l’automatica assegnazione alla destinazione tabellare di provenienza, se vacante, applicandosi viceversa la procedura di assegnazione interna così come disciplinata dall’articolo 138;

- rilevato infine che a diverse conclusioni non è possibile pervenire sulla scorta dell’art. 119 secondo cui, in deroga al precedente art. 118, non sono legittimati a partecipare al bando di concorso dell’ufficio di appartenenza i soli magistrati in applicazione extradistrettuale con durata residua pari o superiore a quattro mesi calcolata alla data di scadenza del bando (senza dettare alcuna analoga previsione per i magistrati collocati fuori ruolo);

- rilevato infatti che l’art. 119 detta un regime derogatorio all’art. 118 che, facendo riferimento al momento dell’effettiva presa di possesso della posizione tabellare cui il magistrato sia attualmente addetto, non è però destinato a trovare applicazione con riferimento alla diversa ipotesi del magistrato che, dopo essere stato ricollocato in ruolo nell’ufficio di provenienza e non essendo

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evidentemente addetto all’attualità ad alcuna destinazione tabellare, viene automaticamente assegnato alla destinazione tabellare di provenienza se vacante o viene assegnato a diversa destinazione tabellare secondo le disposizioni dettate dall’art. 138 per i magistrati di nuova destinazione;

Tanto premesso,

delibera

di rispondere al quesito “se il magistrato fuori ruolo, che abbia presentato domanda di riammissione, sia legittimato a partecipare a un interpello interno bandito dal Tribunale di provenienza nelle more di definizione del procedimento di rassegnazione” nei seguenti termini:

la partecipazione ai procedimenti di mobilità interna negli uffici non è compatibile con la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura, che permane anche quando il magistrato abbia chiesto di essere ricollocato in ruolo, ma il procedimento scaturito da tale domanda non si sia concluso con delibera del Consiglio.

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