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Academic year: 2022

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Regolamento disciplina dell'orario di servizio e di lavoro presso il Consorzio Frasassi.-

1

CONSORZIO FRASASSI

(costituito tra il Comune di Genga e la Provincia di Ancona, ai sensi dell'art.25 della Legge 8 giugno 1990, N.142, giusta convenzione rep. n.20543/4120 del 06.05.1993, per la salvaguardia e la valorizzazione delle zone di interesse turistico del Comune di Genga)

60040 GENGA (Ancona)

Tel. (0732) 97211 - Telefax (0732) 972001

R E G O L A M E N T O

DISCIPLINA

DELL’ORARIO DI SERVIZIO E

DI LAVORO

PRESSO IL CONSORZIO FRASASSI

(2)

I N D I C E

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - L’orario di servizio

Art. 3 - L’orario di lavoro ordinario Art. 4 - La flessibilità

Art. 5 - Lavoro straordinario

Art. 6 - Rilevazione delle presenze e timbratura

Art. 7 - Durata dell’orario di lavoro, orario dei responsabili di servizio

Art. 8 - Norme finali e entrata in vigore

(3)

Regolamento disciplina dell'orario di servizio e di lavoro presso il Consorzio Frasassi.-

3

1) Nel presente disciplinare alle sotto elencate espressioni si attribuisce il significato a fianco indicato:

 Per “orario di servizio” si intende il periodo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza , nonché il periodo di apertura della sede consortile;

 Per “orario di lavoro” si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio;

 L’orario flessibile” consiste nel consentire di posticipare l’orario di inizio o di anticipare l’orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;

 Per lavoro straordinario si intendono tutte quelle prestazioni rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali non utilizzabili come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.

Art. 2 - L’orario di servizio

1) L’orario di servizio degli uffici del Consorzio Frasassi si articola nel modo seguente:

1° Servizio: Area tecnico/amministrativa:

o dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 14.00

o rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

2° Servizio: Area bilancio e contabilità:

o dal lunedì al sabato: dalle ore 08.00 alle ore 14.00

3° Servizio: Area marketing, promozione ed accoglienza turistica:

o dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 14.00

o rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

2) L’orario di servizio per il personale addetto al servizio biglietteria ed all’ingresso delle Grotte di Frasassi si articola nel seguente:

o dal lunedì alla domenica, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con riposo infrasettimanale.

3) L’orario di servizio per il personale operaio si articola nel seguente:

o dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 13.00

(4)

4) E’ fatto divieto al personale, tranne per i responsabili dei servizi e per casi eccezionali, preventivamente autorizzati dal Presidente, ovvero dal Direttore - Segretario, di rimanere all’interno degli uffici fuori dall’orario di apertura del palazzo consortile, della biglietteria e degli uffici siti all’ingresso delle Grotte di Frasassi.

Art.3 - L’orario di lavoro ordinario

1) Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, l’orario ordinario di lavoro dei dipendenti del Consorzio si svolge su 36 ore settimanali.

2) Per il personale degli uffici l’orario ordinario di lavoro si articola nel modo seguente:

1° Servizio: Area tecnico/amministrativa:

o dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 14.00

o rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

2° Servizio: Area bilancio e contabilità:

o dal lunedì al sabato: dalle ore 08.00 alle ore 14.00

3° Servizio: Area marketing, promozione ed accoglienza turistica:

o dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 14.00

o rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

3) L’orario ordinario di lavoro per il personale addetto al servizio biglietteria ed all’ingresso delle Grotte di Frasassi di norma è articolato su sei giorni, con due turni giornalieri dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, dal lunedì alla domenica, con riposo infrasettimanale.

4) L’orario di servizio per il personale operaio si articola, di norma, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 13.00, senza rientri pomeridiani.

5) Articolazioni diverse per il personale in servizio presso l’ingresso delle Grotte di Frasassi rispetto all'orario ordinario di lavoro sopra riportato, in relazione ai fabbisogni ed ai flussi turistici, possono essere regolate con accordi separati nell'ambito delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.

6) Ai responsabili dei servizi, ognuno per il proprio settore, spetta il controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti e la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

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Regolamento disciplina dell'orario di servizio e di lavoro presso il Consorzio Frasassi.-

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poter fruire dell’orario flessibile anticipando o posticipando l'orario d'ingresso di 30 minuti. Il recupero della flessibilità in entrata dovrà essere effettuato tramite prolungamento dell'orario di uscita o tramite cumuli da recuperare secondo modalità concordate con il responsabile del servizio a cui è preposto, da effettuarsi entro il mese successivo.

2) Non sono consentiti ritardi reiterati e protratti nel tempo. Neppure sono consentiti ritardi di durata superiore ai 30 minuti prefissati, fatto salvo che il dipendente non sia stato di volta in volta opportunamente autorizzato dal proprio responsabile del servizio. In tal caso le autorizzazioni dovranno essere motivate e circoscritte.

3) Se un dipendente interrompe il lavoro per un'uscita per motivi personali è tenuto ad informare il responsabile del servizio a cui è preposto, rilevando con i sistemi di controllo in uso la relativa entrata ed uscita.

4) Se un dipendente, durante l’orario di lavoro, non si presenta, o si assenta per motivi personali senza autorizzazione per un tempo superiore ai 15 minuti verrà operata una ritenuta pari alla durata dell'assenza.

5. Se gli episodi di inottemperanza alle precedenti regole si ripetono, il responsabile del servizio dovrà avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente in conformità alle previsioni di CCNL vigenti e del codice disciplinare, informando tempestivamente il Direttore-Segretario.

6. Eventuale debito orario non recuperato entro il mese successivo, a qualsiasi titolo accumulato, sarà detratto dal trattamento economico.

Art. 5 - Lavoro straordinario

1) La gestione del lavoro straordinario è di competenza dei singoli responsabili dei servizi che potranno autorizzarlo unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, comunque, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie dell’Ente, tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro ordinario non reso o come fattore ordinario di programmazione del lavoro dei dipendenti assegnatigli.

2) Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.

3) Ogni responsabile di servizio non può chiedere né autorizzare l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinarie eccedenti il monte ore complessivo autorizzato all'inizio dell’anno.

4) Le prestazioni di lavoro straordinario danno diritto alla retribuzione salvo che nell'ipotesi in cui si sia esaurito il fondo destinato all' erogazione dei compensi per lavoro straordinario. In tal caso il dipendente potrà essere autorizzato al recupero.

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5) Non si avrà diritto alla retribuzione per lavoro straordinario se non si sarà recuperato tutto il monte orario mensile derivante da flessibilità di orario, da permessi o da eventuali ritardi o assenze rispetto all’osservanza dell’orario di lavoro.

Art. 6 - Rilevazione delle presenze e timbratura

1) Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato, di norma, mediante rilevazione automatizzata e deve essere registrata mediante il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico personale.

2) La registrazione dell’entrata e dell’uscita deve essere effettuata personalmente dal dipendente sul proprio luogo di lavoro, caso contrario ogni abuso sarà censurato a norma di legge.

3) L’eventuale malfunzionamento dello strumento di rilevazione automatizzata delle

presenze dovrà essere tempestivamente segnalato da parte del dipendente al responsabile di servizio competente.

4) Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura ogni volta che esce ed entra dal posto di lavoro. Non debbono essere effettuate timbrature per uscite per servizio, fermo restando che ogni uscita ed entrata va annotata in apposito registro.

5) Eventuali timbrature anomale o forme di rilevazione delle presenze, diverse da quella automatizzata con supporto magnetico non daranno luogo al riconoscimento delle ore di lavoro prestate se non in seguito ad apposita formale dichiarazione del responsabile del servizio soggetta, comunque, alla valutazione del responsabile dei servizio medesimo.

Art. 7 - Durata dell’orario di lavoro dei responsabili di servizio

1) Agli incaricati delle posizioni organizzative dovranno essere assegnati obiettivi realisticamente raggiungibili.

2) L’orario di lavoro di detti incaricati si uniformerà alle seguenti prescrizioni.

3) Al responsabile di servizio è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all’anno solare che costituisce riferimento all’attuazione dei programmi.

4) Nell’ambito di tale ampia possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, non saranno riconosciuti ai responsabili di servizio recuperi di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento. Qualora i responsabili di servizio, per esigenze derivanti dall’espletamento dei propri compiti, prestino servizio in giornate non lavorative, hanno diritto ad un corrispondente periodo di riposo compensativo da fruire in giornate lavorative.

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Regolamento disciplina dell'orario di servizio e di lavoro presso il Consorzio Frasassi.-

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periodi programmati dallo stesso responsabile di servizio in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo del Consorzio. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

Art. 8 - Norme finali – Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare si applica al personale dipendente del Consorzio Frasassi a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Da tale data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione precedentemente prevista e in contrasto con la disciplina del presente atto.

2. Per quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge e dell’ordinamento in materia.

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Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.010 del 26.01.2009.

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