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FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE con CONVENZIONE CONFIDI REGIONE CAMPANIA INFORMAZIONI SULLA BANCA

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FOGLIO INFORMATIVO relativo a:

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE con CONVENZIONE CONFIDI REGIONE CAMPANIA INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Sassano SOCIETA’ COOPERATIVA Sede Legale: 84038 Sassano – (SA) - Via Provinciale del Corticato Tel: 0975 72391/2 -Fax: 0975 728017

Sede Amministrativa: 84036 Sala Consilina – (SA) - Via Santa Maria della Misericordia Tel: 0975 1965890

Email: segreteria@sassano.bcc.it / Web: www.bancadisassano.it Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno - C.F. 02172710655

Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4963- Cod. ABI 8039 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A165134

Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’ IVASS al n. D000063154

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n° 415/1996

CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Questo prodotto fa riferimento alla Convenzione stipulata nel 2013 tra la Banca di Credito Cooperativo di Sassano ed il CONFIDI Regione Campania, il cui scopo è quello di regolare la concessione di affidamenti alle imprese associate al Confidi e le relative garanzie offerte a supporto dal Confidi medesimo.

Detti affidamenti ,concessi ad insindacabile giudizio della Banca, saranno assistiti dalla garanzia esplicita,diretta, a prima richiesta ed irrevocabile del Confidi per capitale, interessi anche moratori ed altresì per ogni altra spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, in misura pari al 50% dell’importo come sopra specificato, salvo che nelle ipotesi di intervento del Fondo Centrale di Garanzia, come quello attualmente gestito dal Medio Credito Centrale ai sensi della legge 662/96 per le quali tale misura potrà elevarsi fino all’80%.

La garanzia concessa avrà caratteristiche identiche e sarà prestata con le medesime modalità previste per la concessione della garanzia diretta da parte di Mediocredito Centrale .

Iter procedurale

In fase di istruttoria della richiesta di garanzia presentata dagli associati a fronte della richiesta di finanziamento sarà cura del Confidi verificare che tali finanziamenti siano destinati alle esigenze economico-finanziarie dell’impresa richiedente.

Il Confidi provvederà a trasmettere alla Banca, con proprie osservazioni, le domande di garanzia ammesse ed approvate.

La Banca curerà l’istruttoria delle domande di finanziamento con la massima sollecitudine, e delibererà sulla concessione di fidi richiesti in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari. In tale sede potrà chiedere all’impresa interessata, a proprio insindacabile giudizio, ogni altra garanzia ritenuta necessaria nonché ulteriori documenti e notizie. La Banca comunicherà al Confidi l’esito finale della pratica con le relative garanzie. Il Confidi provvederà al rilascio di lettera di garanzia e/o documento equipollente per la copertura del rischio a suo carico. Le

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operazioni saranno di norma perfezionate entro 60 gg. dal ricevimento da parte della Banca della domanda e della documentazione completa necessaria.

Per richiedere l’intervento in garanzia del Confidi è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo una quota sociale e versando il relativo valore pari ad Euro 250,00.

Per il rilascio della garanzia richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri:

1.Commissioni per la prestazione della garanzia. Il socio deve remunerare il Confidi del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli intermediari finanziatori.

La remunerazione viene determinata in percentuale sul valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi, in funzione della durata della stessa e con riferimento sia alla classe di rischio determinata, sia all’eventuale controgaranzia rilasciata al Confidi da altri soggetti.

Le commissioni applicate sulla prestazione della garanzia, sono da percepire in via anticipata per l’intera durata della garanzia emessa, in ragione di anno e/o frazione secondo le fasce di rischio/rating per come fissate dal deliberato del CdA Confidi Regione Campania nella seduta del 28.12.2012.

Operazione assistita da controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia L.662/96

classe di rischio A 1,00 % classe di rischio B 1,50%

Le commissioni di garanzia devono essere integralmente corrisposte al Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa. In particolare, tali oneri saranno percepiti dal confidi in fase di erogazione del finanziamento dietro formale autorizzazione sottoscritta dal socio con la domanda di garanzia (Mod. RID).

Le predette commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altri ragioni, non vengono restituite al socio.

2.Canone Annuo.

Il socio deve corrispondere un canone annuo attualmente fissato in Euro:

125,00 Per le posizioni complessivamente affidate fino ad Euro 50.000,00 250,00 Per le posizioni complessivamente affidate oltre Euro 50.000,00

Tale canone non è dovuto nel caso di affidamento richiesto e concesso nello stesso anno di adesione.

L’apertura di credito è un contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d.

sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

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Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l’apertura di credito è a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese,, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

NFORMAZIONI SULLA BANCA

CONDIZIONI ECONOMICHE

HE COS’È IL CONTONTE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSIDEBITORI MASSIMI Tasso debitore annuo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso Parametro di indicizzazione

Ultima rilevazione 01/07/2014

per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell’ affidamento concesso sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo entro il limite del fido.

EURIBOR 6 mesi gg 365 (parametro) + 6,50 punti (spread)

Le variazioni, con frequenza trimestrale, decorreranno dal primo giorno lavorativo di ciascun trimestre (Gennaio – Aprile – Luglio - Ottobre).

Il valore del parametro viene rilevato sul quotidiano ”Il Sole 24 ore.”

0,306%

6 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l’ utilizzo entro il fido

Tasso annuo per interessi di mora 12,806%

Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto.

La chiusura contabile periodica coincide con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno

Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni).

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Il valore del parametro di indicizzazione innanzi indicato del tasso di interesse viene rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” ovvero, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato o ne omettesse la divulgazione, da altro primario foglio economico-finanziario. Qualora non fosse più possibile fare riferimento al suddetto parametro, le parti convengono che – a decorrere dall’inizio del primo semestre successivo alla scomparsa del parametro in parola – quest’ultimo sarà sostituito dal parametro che il mercato adotterà in sua vece oppure, in caso di impossibilità di sostituzione automatica, dal parametro che la Banca – sulla base di facoltà che le viene con questo atto specificamente attribuita dal cliente – individuerà seguendo le indicazioni desumibili dal mercato e dai provvedimenti nazionali o comunitari che fossero emanati in materia. In ogni caso, il parametro sostitutivo, da comunicarsi per iscritto al cliente, non potrà comportare, al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata.

SPESEMASSIME

Spese per comunicazioni periodiche - in forma cartacea

- on line

Euro Zero Euro Zero

Spese per altre comunicazioni Euro Zero

Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata

Euro Zero

Spese per copia documentazione Euro 5,00 per ogni documento Commissione di istruttoria veloce (CIV)

La CIV, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

€ 7,50 per ogni sconfinamento e per ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre, a condizione che l’importo dello sconfinamento sia superiore a € 500,00 con un massimo di euro 250,00 a trimestre.

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce  pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti;

 esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, pagamento utenze, rid, etc);

 pagamento deleghe fiscali;

 prelevamento di contanti allo sportello e/o richiesta emissione assegni circolari;

 acquisto di strumenti finanziari;

 ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle fattispecie sopra elencate.

Esenzioni La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha

avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della Banca.

COMMISSIONI

Commissione sul Fido accordato Zero

ALTRI ONERI

Imposte e tasse presenti e future A carico del cliente secondo la normativa tempo per tempo vigente

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Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Fonte informativa “Il Sole 24 ore”)

Parametro di indicizzazione Data Valore

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365) rilevazione 1°giorno lavorativo del trimestre

01.07.2014 0,306%

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia nel documento Allegato 5B .

E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

Nell’ esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 50.000,00 euro. Si suppone che l’importo del fido accordato sia prelevato subito e per intero, e che rimanga utilizzato per l’intera durata del finanziamento. Per i contratti a tempo indeterminato si suppone una durata del finanziamento pari a 3 mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

Esempio 1 contratto con durata indeterminata senza previsione della commissione sul fido accordato

Accordato: 50.000,00 Euro Tasso debitore nominale annuo:

6,806%

Interessi su base trimestrale: Euro 850,75 Durata: 3 mesi

Utilizzato: 50.000,00 euro in via continuativa per l’intera durata

Spese collegate all’erogazione del credito : Euro 1.125,00

Spese su base

trimestrale: Euro 281,25 TAEG = 9,37%

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Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato

in filiale e sul sito internet della banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l’apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente;

diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 5 giorni.

Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 5 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.

Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il cliente, anche senza un’espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo Sassano, Via Provinciale del Corticato, CAP 84038 o all’indirizzo e-mail segreteria@sassano.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni,può rivolgersi a:

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

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Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.”

LEGENDA

Tasso di interesse debitore

Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse debitore effettivo

Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi.

Tasso di interesse di mora

Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Consumatore Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Microimpresa L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Commissione sul fido accordato

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’

onnicomprensiva e calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata dell’affidamento.

Sconfinamento Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso (utilizzo extrafido).

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso.

Istruttoria Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento o per l’autorizzazione ad uno sconfinamento

Tasso Annuo

Effettivo Globale (TAEG)

Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli

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interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.

Saldo disponibile Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi

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