• Non ci sono risultati.

OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità."

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Torino, 5 novembre 2009

Direzione Regionale del Piemonte

______________

Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Province del Piemonte All’Ordine dei Consulenti del lavoro

delle Province del Piemonte Alle CC.II.AA.

delle Province del Piemonte Prot. n.2009/62881

OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.

Riferimenti normativi: art. 10, comma 7, del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102;

artt. 21 e 22 del D.M. 31.5.1999 n. 164.

L’art. 10, comma 7, del D.L. 01 luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l’obbligo, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, di richiedere l’apposizione del visto di conformità ovvero di far sottoscrivere la dichiarazione dal revisore contabile ex art. 2409 bis C. C..

A tal fine si ricorda che:

Possono rilasciare il visto di conformità i soggetti indicati nell’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 22.7.1998 n. 322 abilitati alla trasmissione telematica e cioè:

(2)

1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti contabili nonché dei consulenti del lavoro;

2. i periti ed esperti tributari iscritti, alla data del 30.9.1993, negli appositi ruoli delle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria.

Per ottenere l’autorizzazione all’apposizione del visto di conformità ed all’inserimento nell’elenco informatizzato dei professionisti autorizzati, i soggetti di cui sopra devono presentare alla Direzione Regionale, territorialmente competente in ragione del proprio domicilio fiscale, una comunicazione preventiva (vedi allegato) nella quale indicare:

a. i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;

b. il domicilio e i luoghi ove esercitano la loro professione;

c. tutti i dati (denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale) relativi alle società di servizi delle quali intendano servirsi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, specificando le attività da affidare alle stesse.

Nel caso di studio associato la comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati del professionista, quelli dell’associazione.

Nell’elenco informatizzato è iscritto il singolo professionista e, conseguentemente, solo questi (non l’associazione) è abilitato al rilascio del visto di conformità.

La presentazione dell’istanza all’Ufficio locale ai fini dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22.7.1998 n. 322, non esime dall’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 21 del D. Lgs. 241/1997. L’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni costituisce soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione all’apposizione del visto di conformità.

Alla comunicazione preventiva occorre allegare:

1) copia della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 164/99;

2) dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;

(3)

3) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, del suddetto decreto e cioè:

a. non avere riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati finanziari;

b. non avere procedimenti pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

c. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di IVA e imposte sui redditi.;

d. non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 15, comma 1, L.

19/03/1990 n. 55 sostituito dall’art. 1 L. 18/01/1992 n. 16 ( Antimafia).

Requisiti della polizza assicurativa:

- il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero di visti rilasciati e comunque non deve essere inferiore a € 1.032.913,80;

- la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti e garantire la completa copertura dei danni subiti dal contribuente;

- deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

La polizza assicurativa stipulata dal professionista per i rischi professionali può essere utilizzata quale garanzia, ai sensi del già citato art. 22, purché preveda una autonoma copertura assicurativa per ogni eventuale danno causato nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal professionista abilitato ed abbia un massimale, dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello previsto dalla norma.

La polizza assicurativa potrà essere stipulata anche a nome dell’associazione professionale, ma deve comunque fornire le garanzie di cui sopra.

CONTROLLI da parte del professionista (Circolare 17.6.1999 n. 134/E):

1) acquisire i registri IVA ed i relativi documenti contabili;

2) espletare il controllo: verificare la regolarità formale delle scritture contabili obbligatorie, riscontrare la corrispondenza dei dati contenuti nei registri e nei documenti contabili con quelli indicati in dichiarazione, controllare le detrazioni ed il riporto delle eccedenze pregresse;

(4)

3) apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA.

Il professionista rilascia il visto se ha predisposto la dichiarazione e tenuto le relative scritture contabili. Ciò si verifica anche quando le scritture contabili sono tenute dal contribuente o da una società di servizi di cui il professionista possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo del professionista.

SANZIONI

Art. 39, 1° comma, D. Lgs 9.7.1997 n. 241 -

Infedele attestazione dei controlli: sanzione da € 258 a € 2.582.

In caso di violazioni gravi e ripetute l’Amministrazione Finanziaria può sospendere l’autorizzazione ad apporre il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni.

Se le violazioni persistono, dopo la sospensione l’Amministrazione può inibire il rilascio del visto.

Si rammenta infine che:

- Qualsiasi variazione relativa alle informazioni o ai requisiti contenuti nella comunicazione preventiva deve essere comunicata, alla Direzione Regionale di competenza, entro 30 giorni da quando si verifica.

- In caso di tacito rinnovo della polizza assicurativa alla scadenza, si è tenuti a trasmettere alla Direzione Regionale gli attestati di pagamento; qualora il premio sia suddiviso in rate, è necessario trasmettere gli attestati delle quietanze di ciascuna rata.

Ogni altro professionista che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità

Per rendere più capillare l’informazione, si invitano cortesemente gli Ordini e gli Enti in indirizzo a informare i propri iscritti circa il contenuto della presente, restando disponibili a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti.

IL DIRETTORE REGIONALE Vincenzo Palitta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93

(5)

Allegato:

- fac simile (non vincolante) di comunicazione preventiva da produrre alla Direzione Regionale del Piemonte.

Riferimenti

Documenti correlati

122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi

Bruno Uccheddu, per l’esercizio dell’attività di autoscuola presso la sede denominata “Audace”, ubicata nel Comune di San Giovanni Suergiu, Via Porto Botte n..

Solinas Paolo, per l’esercizio dell’attività di autoscuola presso la sede denominata “Solinas D.”, ubicata nel Comune di Iglesias, Via Garibaldi n..

Christian Tacconi, per l’esercizio dell’attività di autoscuola presso la sede denominata “Ettore Tacconi di Christian Tacconi”, ubicata nel Comune di Iglesias,

Parodi Claudio e Portas Massimiliano i nuovi tesserini di riconoscimento, da utilizzare per lo svolgimento delle funzioni di insegnante e istruttore di scuola nautica,

Alessandro Masciarelli, per l’esercizio dell’attività di autoscuola e scuola nautica, presso la sede denominata “Masciarelli”, ubicata nel Comune di Carbonia, Via

Tenuto conto che il Dirigente dell’Area dei Servizi di Pubblica Utilità, con propria circolare indirizzata alle autoscuole, ha disposto affinché, in occasione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI PER IL TERRITORIO N. Valerio Michele Zanda, per l’esercizio dell’attività di autoscuola e scuola nautica, presso la sede