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Direzione Ambiente ed Energia

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Academic year: 2022

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(1)

Alla c.a.

ENEL Green Power Italia srl

e p.c.

ARPAT – Settore VIA /VAS

REGIONE TOSCANA Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, art. 6, comma 9, L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere in merito alla sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto “adeguamento delle opere civili e impiantistiche della postazione Bruciano 2 e modifica del tratto finale del vapordotto ad essa associato”, facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Lustignano”, in Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI). Nota di risposta

Con nota del 16/4/2021 (Prot. 0170937) il Proponente ENEL Green Power Italia srl ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto di modifica “adeguamento delle opere civili e impiantistiche della postazione di Bruciano 2 e modifica del tratto finale del vapordotto ad essa associato”, facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Lustignano”, in Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) allegando la relativa documentazione e specificando che l’opera in esame:

- non è ancora stata realizzata;

- non è stata sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 16/4/2021 è costituita da:

- “Concessione di coltivazione Lustignano Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) - Adeguamento delle opere civili e impiantistiche della postazione di Bruciano 2 e modifica del tratto finale del vapordotto ad essa associato” relazione tecnica ai sensi dell’art. 58 della LR 10/20210;

- All.1: Tavola: Stato attuale, inquadramento cartografico, planimetria generale con rilievo;

- All.2: Tavola: Inquadramento su planimetria estratta dal progetto “Sviluppo Selva”;

- All.3: Tavola Planimetria generale postazione incluse le opere impiantistiche;

- All.4: Tavola Tipico di posa Vapordotto, Bifasedotto, Acquedotto Ghisa e Acquedotto PEAD.

Con riguardo alla concessione di cui in oggetto ed alla postazione Bruciano 2 si ricorda quanto segue.

Con D.M. del 1994 è stato conferito all'ENEL (ora ENEL GREEN POWER S.p.A.) la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata “LUSTIGNANO” nelle Provincie di Pisa, Siena e Grosseto.

Con Decreto Dirigenziale (Dec.) di Regione Toscana – Settore Autorità di Vigilanza sulle attività minerarie n. 806 del 24/2/2004, avente ad oggetto “Concessione "Lustignano". Impianto di separazione e trattamento fluido geotermico della postazione Bruciano 2 e tratto di vapordotto di collegamento per il trasporto del fluido alla Centrale Selva 1 - Autorizzazione art. 84 D.Lgs. 624/1996” è stato autorizzato l’impianto sopra citato con condizioni.

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Con Decreto Dirigenziale (Dec.) di Regione Toscana – Settore Autorità di Vigilanza sulle attività minerarie n. 3931 del 20/7/2005, avente ad oggetto “Concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "LUSTIGNANO" Proroga validità autorizzazione costruzione impianto di separazione e trattamento fluido geotermico della postazione "Bruciano 2" e tratto di vapordotto di collegamento per il trasporto del fluido alla centrale geotermoelettrica "Selva 1” è stata ulteriormente prorogata la validità dell’autorizzazione per l’impianto sopra citato con condizioni.

Con Decreto Dirigenziale (Dec.) di Regione Toscana – Settore Miniere n. 13637 del 3/9/2020, avente ad oggetto

“Concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "LUSTIGNANO" Autorizzazione realizzazione acquedotto ed adeguamento delle opere civile e della viabilità di accesso della postazione “Bruciano 2” Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI) art, 84 D.Lgs 624/96” sono stati autorizzati detti interventi con condizioni.

Si prende atto che la postazione Bruciano2 fa parte della concessione Lustignano e che risulta collegata alla centrale geotermoelettrica Selva 2.

Si prende atto che dai documenti depositati da ENEL Green Power srl risulta quanto segue.

Gli interventi di modifica hanno lo scopo di adeguare una postazione già esistente al fine di aggiornarla e renderla adeguata ad ospitare un eventuale impianto di perforazione, idoneo a mantenere il livello di produttività previsto nella Concessione.

L’obiettivo è quindi quello di mantenere in efficienza ed adeguare la postazione esistente Bruciano2 ai maggiori standard di sicurezza e ambientali e al fine di permettere, in caso di necessità, il riposizionamento di un impianto di perforazione.

Le modifiche in esame riguardano opere di adeguamento civile e impiantistico atte a garantire il massimo standard dal punto di vista ambientale e di sicurezza della esistente postazione di perforazione denominata Bruciano 2, nonché il minimale adeguamento del vapordotto a servizio della postazione stessa, adiacente al perimetro della postazione stessa.

Tutte le attività descritte risultano necessarie a consentire il posizionamento e l’esercizio dell’impianto di perforazione garantendo, come sopra detto, i necessari standard di sicurezza e ambientali.

La postazione e il brevissimo tratto di vapordotto oggetto di aggiornamento ricadono interamente nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, nel territorio della Concessione di Coltivazione “Lustignano”.

Le modifiche apportate alle opere civili, necessarie per evitare interferenze con le opere meccaniche (di cui al capoverso successivo), riguardano la verifica e l’adeguamento della rete di regimazione acque e dei relativi pozzini, non modificando il sistema autorizzato precedentemente; inoltre, al fine di poter installare l’impiantistica di superficie necessaria per trattare la risorsa geotermica e convogliarla verso la rete di vapordotti esistente, è necessario adeguare le seguenti opere:

- basamenti dei supporti delle tubazioni

- cunicolo di sottopasso per le tubazioni, necessario per non intralciare la viabilità interna della postazione e permettere la stessa in sicurezza

- platee e basamenti per l’alloggio dei componenti e dell’area di caricamento della soda nei serbatoi - vasche di contenimento per le zone dedicate al trattamento del vapore

- manufatti necessari alla regimazione idrica delle acque superficiali ricadenti sulle superfici del piazzale e degli eventuali fluidi presenti all’interno delle vasche di contenimento.

Tutti gli interventi sopra descritti ricadono interamente all’interno della postazione.

Sono previsti adeguamenti all’impiantistica di superficie della postazione.

Per inviare il vapore separato e trattato, dovrà essere adeguata alle esigenze la tubazione collettrice che convoglia il fluido verso la rete di vapordotti esistenti.

Sono poi da adeguare le tubazioni di interconnessione tra il pozzo e il separatore atmosferico (dedicato alle operazioni di prima apertura del pozzo e di eventuale manutenzione dell’impiantistica di superficie) e le tubazioni di interconnessione con il silenziatore atmosferico mediante valvola di sicurezza (dedicate alla sicurezza ambientale, delle persone e dell’impiantistica stessa).

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Nell’area di trattamento del vapore verranno installate le componentistiche necessarie dal punto di vista di sicurezza e ambientale.

La maggior parte delle tubazioni verranno posizionate all’interno dell’area della postazione, fuori terra e saranno sorrette da opportuni supporti metallici. Alcune delle tubazioni saranno invece collocate all’interno di cunicoli in cemento armato prefabbricato, allo scopo di garantire il transito in sicurezza dei mezzi di costruzione, di esercizio e manutenzione.

Tutti gli interventi sopra descritti ricadono interamente all’interno della postazione.

Per convogliare il vapore dalla postazione alle centrali geotermoelettriche esistenti, viene modificato in maniera minimale il tracciato del tratto finale del vapordotto esistente, che rimarrà comunque compreso nell’area già occupata dalla postazione.

La lunghezza complessiva del tratto di vapordotto adeguato è di circa 185 m.

Tale modifica è conseguenza dello spostamento del sistema di lavaggio vapore, dal piazzale superiore al piazzale inferiore della postazione, per ridurre gli impatti e ottimizzare l’utilizzo in sicurezza delle aree esistenti.

In particolare, dovrà essere realizzato un tratto di vapordotto di diametro 18”, analogo al vapordotto esistente, per interconnettere la tubazione vapore in uscita dal cunicolo di sottopasso al vapordotto esistente in prossimità dell’ex area di lavaggio vapore. Per ridurre al minimo l’occupazione dell’area e ottimizzare i tracciati nella stessa pista del vapordotto, verranno adeguati anche:

- un tratto di bifasedotto di diametro 6”, anch’esso da ricongiungere al bifasedotto esistente, per convogliare il fluido bifase verso la rete di reiniezione calda;

- un tratto di acquedotto in polietilene, da ricongiungere all’acquedotto esistente, per portare all’interno della postazione l’acqua necessaria per il funzionamento dell’impianto di trattamento vapore;

-

un tratto di acquedotto in ghisa, da ricongiungere all’acquedotto ad oggi già autorizzato, con il duplice scopo di fornire acqua all’impianto di perforazione durante tale attività, e di inviare, in senso opposto, le acque reflue della postazione alla rete di reiniezione fredda.

La realizzazione del vapordotto, interamente fuori terra, prevede l’inserimento di opportuni supporti e relativi basamenti. Il vapordotto verrà mantenuto quanto più possibile vicino al suolo, in modo da minimizzare l’impatto visivo sul territorio.

Il bifasedotto verrà posizionato sulle mensole degli stessi supporti del vapordotto, così come gli acquedotti che seguiranno interrati il tracciato sopra descritto.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all’art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della LR 10/20210.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che, rispetto a quanto ad oggi autorizzato, le modifiche apportate alla postazione o al tracciato del tratto terminale di vapordotto non vanno ad alterare le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche a cui il vapore viene inviato. Le modifiche sono infatti mirate a mantenere in efficienza la postazione e adeguarla ai nuovi standard di sicurezza e ambientali.

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che gli interventi previsti non determinano modifiche o cambiamenti di localizzazione in area non contigua, in quanto l’intervento in oggetto prevede l’adeguamento sia delle opere civili che impiantistiche all’interno dell’area della postazione, oltre alla modifica del tratto finale del vapordotto, che ricade sostanzialmente all’interno dell’area già occupata dalla postazione autorizzata fin dagli anni ’90 per l’Area di Sviluppo

“Selva” e solo un piccolo tratto nell’area contigua. Vengono allegate immagini aeree della postazione negli anni 2003, 2013, 2017 e 2019.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che le minimali modifiche proposte non determinano un cambiamento di tecnologia, in quanto gli interventi proposti sono funzionali alla manutenzione della postazione e dei componenti in essa contenuti al fine di permettere un ritorno, se necessario, di un impianto di perforazione per la manutenzione del pozzo.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che la modifica non determina un incremento significativo di dimensioni in quanto:

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- le piccole modiche alle opere civili della postazione vengono eseguite all’interno della postazione stessa e la maggior parte delle opere erano già esistenti negli anni passati;

- tutti gli adeguamenti impiantistici consistono nella manutenzione del sistema di lavaggio vapore, sostituendo il sistema di lavaggio esistente al fine di renderlo più efficiente e adeguato ai migliori standard impiantistici e ambientali;

- l’adeguamento del tracciato del tratto finale del vapordotto è conseguenza dello spostamento del sistema di lavaggio vapore per le finalità sopra descritte dal piazzale superiore al piazzale inferiore della postazione; anch’esso comunque non determina un incremento significativo di dimensioni.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che il progetto di modifica proposto non determina un incremento significativo dei fattori d’impatto, in quanto l’intervento non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche alla postazione infatti hanno il solo scopo di permettere, se necessario, la manutenzione del pozzo esistente, il riposizionamento dell’impianto di perforazione garantendo i migliori standard di sicurezza e ambientali.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/20210, art. 58 , prevede che :

1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull’ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lette r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;

b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in are a non contigua;

c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;

d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;

e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.

L'art. 5 del d.lgs 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”

Tutto ciò premesso,

Visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 del suddetto decreto legislativo;

l'art. 43 comma 2 della L.R. 10/2010;

l’art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell’Allegato III alla parte seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera c) del punto 2 e la lettera t) del punto 8. dell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;

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visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

nonché la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Considerato che la modifica in esame, relativa all’adeguamento delle opere civili e impiantistiche della esistente postazione di Bruciano 2 e modifica del tratto finale del vapordotto ad essa associato, facente parte della concessione di coltivazione mineraria denominata “Lustignano”, in Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI)

non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

non determina un incremento significativo dei fattori d’impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell’art. 5 comma 1, lettere l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.

Si ricorda che al momento della scadenza delle concessioni di coltivazione, come disciplinata dal d.lgs. 22 del 11/02/2010, art 7 comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Distinti saluti.

La Responsabile Arch. Carla Chiodini

SG/LG

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