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PROVINCIA DI LIVORNO. Spett.le IMPRESA (invio tramite piattaforma START)

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Academic year: 2022

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PROVINCIA DI LIVORNO

Spett.le IMPRESA

(invio tramite piattaforma START)

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LAVORI “S.P. 39 VECCHIA AURELIA - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ARMATA TRA KM 241+300 E 236+550”, AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA C- BIS ) DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM..

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) N. 8044727EB8 CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) N. J97H19001220001

In esecuzione della determinazione n. 508/2019 del Servizio “Viabilità” questa Amministrazione INVITA codesta IMPRESA alla presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto, descritta in dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto, disponibile nella documentazione di gara all’indirizzo internet: https://start.toscana.it., insieme agli elaborati grafici .

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L’appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm (di seguito “Codice”) e aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ing.

Massimo Canigiani, con disposizione n. 1442 del 1/08/2019.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura.

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 993.994,55 (euro novecentonovantatremilanovecentonovantaquattro /55 centesimi) di cui:

- € 13.092,98 (euro tredicimilanovantadue/98 centesimi) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- € 980.901,57 (euro novecentoottantamilanovecentouno/57 centesimi) lavori soggetti a ribasso.

L’incidenza della manodopera è pari a € 205.219,62.

Sulla base delle indicazioni contenute nel progetto esecutivo la Categoria Prevalente che identifica l’opera da realizzare è la Categoria OG 3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”, classifica III.

I lavori in appalto dovranno essere eseguiti nella Provincia di Livorno e saranno relativi alle seguenti tipologie di interventi:

1.Fresatura della pavimentazione ammalorata e fresature di attacco;

2.Stesura di nuovo manto di usura (OVER LAYER) realizzato con bitume hard modificato con interposta rete in fibra di vetro;

3.Rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

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Modalità di pagamento: i pagamenti saranno effettuati secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) – artt. 29 e ss. - .

Penali: le penali saranno applicate ai sensi dell’art. 23 del CSA.

Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:

Categoria DPR 207/2010

Qualificazione obbligatoria (SI/NO)

Importo al netto dell’IVA

% di incidenza Indicazioni speciali ai fini della

gara(Prevalente /scorporabile)

OG 3 SI € 993.994,55 100% Prevalente

/subappalto ai sensi dell’art.

105 co. 2 del Codice (40%)

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del Codice la Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell’opera oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 15% dell’importo contrattuale.

E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 106 comma 12 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto stesso.

2. SOGGETTI AMMESSI A GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

2.1 Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 del medesimo decreto.

Gli operatori economici invitati possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo raggruppamento temporaneo [art. 45, comma 2, lettera d)] o consorzio ordinario di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto.

È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario, non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio/ orizzontale.

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i

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consorziata/e il consorzio concorre. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016 eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45,comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

- alle consorziate per le quali i consorzi di cui all’art art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti). L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art.

186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti ai consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice.

Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In tali casi si procederà con l’esclusione:

- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;

- del concorrente che si avvale dei requisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;

- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

Non è ammesso che l’impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto.

2.2 Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti:

Requisiti generali:

- iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto del contratto;

- assenza di cause di esclusione come determinate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali in violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 con dipendenti della Provincia di Livorno che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali o aver concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali a detti

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dipendenti successivamente ad un triennio dalla loro cessazione dal servizio presso la citata Provincia;

- essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo n. 165” e dal Codice di comportamento provinciale trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri collaboratori;

- aver preso integrale e accurata visione della presente lettera di invito, del Capitolato speciale di appalto e dei suoi allegati e di accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute.

Requisiti speciali (capacità economico-finanziaria, capacità tecnico -organizzativa) - requisiti per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 84 del Codice:

possesso di idoneo attestato di qualificazione rilasciato da una Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ( OG 3 III o superiore).

3. SOPRALLUOGO Per la presente procedura non è previsto il sopralluogo.

4. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 105 non si procederà ad autorizzare il subappalto nel caso in cui l’operatore economico indicato come subappaltatore abbia partecipato, in qualsiasi forma, alla procedura per l’affidamento dell’appalto.

Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, le parti del lavoro che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’art.

105, commi 7 e 18 del D.Lgs. 50/2016.

Il termine previsto dall’art. 105, comma 18 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L’amministrazione aggiudicatrice a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del Codice e di quanto previsto all’art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

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Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie.

L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. PROCEDURA DI GARA

6.1 Disciplina

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis ) del Codice.

L’appalto è disciplinato dalla presente lettera d’invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R

“Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it nella sezione Normativa.

L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.

6.2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 - bis del Codice, espresso mediante:

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- ribasso percentuale sull’importo complessivo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa l’IVA.

I lavori saranno aggiudicati esclusivamente tra le offerte delle imprese/società che rispondono ai requisiti di Legge, a quella che ha effettuato il massimo ribasso (ESPRESSO IN CIFRE ED IN LETTERE FINO ALLA SECONDA CIFRA DECIMALE) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari a € 980.901,57 tenendo conto che tale importo non è comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 13.092,98 non soggetti a ribasso .

6.3 Comunicazioni dell’Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste al successivo punto 14 della presente lettera di invito, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte, né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

6.4 Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il giorno 16/11/2019.

6.5 Modalità di svolgimento della procedura

La prima seduta è convocata per il giorno 21/11/2019 alle ore 15.00.

La presente vale anche come notifica.

Il Seggio di gara in seduta pubblica:

- verifica la correttezza formale delle offerte e della documentazione amministrativa;

- verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui alla presente lettera d’invito ed attiva l’eventuale soccorso istruttorio.

Qualora sia necessario attivare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83 comma 9 del Codice, il Presidente del Seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START, l’acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o irregolari ai sensi dell’art. 83 comma 9 sopra citato.

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Il Seggio di gara, nella stessa seduta pubblica oppure nel giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, procede a:

- proporre l’esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari;

-proporre l’ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare, anche a seguito del procedimento di soccorso istruttorio.

L’analisi di dettaglio della documentazione, una volta che essa risulti correttamente acquisita nel procedimento di gara, potrà essere analizzata dal Seggio, ovvero dal RUP, anche in successive sedute riservate, prima dell’emissione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara di cui all’art. 29 comma 1 del Codice.

Successivamente in seduta pubblica il Seggio di gara procederà, previo sorteggio di uno dei metodi da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche dei concorrenti non esclusi dalla procedura.

Si precisa che il sorteggio verrà effettuato solo nel caso in cui siano state presentate almeno cinque offerte.

Il Seggio di gara:

- apre le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale;

- procede con l’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;

- approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara.

6.6 Anomalia dell’offerta

A) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque:

- non sarà effettuato alcun calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, co. 3-bis; qualora il RUP rilevi la presenza di elementi specifici di anomalia, resta salva la facoltà di verifica di cui al comma 6 dell'art. 97 del Codice all'esito della quale, nel caso l'offerta sia congrua, proporrà l'aggiudicazione.

Il RUP procederà sempre e comunque, anche in assenza di sospetto di anomalia, a verificare il costo della manodopera e, nel caso detto costo sia congruo, provvederà ad approvare la documentazione economica, al fine di poter accedere, in modo automatico, alla classifica della gara, con la proposta di aggiudicazione.

B) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ma inferiore a dieci:

- si calcolerà la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, in combinato disposto con il comma 3-bis, senza procedere ad esclusione automatica, ma procedendo alla verifica in contraddittorio dell'offerta anomala, fatta salva comunque la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte che, seppur risultate anomale in applicazione del predetto criterio di cui al comma 2, dell'art. 97, non presentino elementi di criticità.

C) In caso di offerte ammesse pari a dieci (ma inferiori a quindici):

- si procederà a calcolare la soglia di anomalia ai sensi dei commi 2-bis e 3 bis dell'art. 97, D. Lgs.

50/2016 (numero di offerte ammesse inferiori a quindici), applicando ex lege il meccanismo dell'esclusione automatica (cfr. art. 97, co. 8, D. Lgs. 50/2016).

Dai punti B) e C) ne discende che:

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- il RUP attiverà la verifica di congruità - direttamente o avvalendosi di una Commissione costituita ad hoc - nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 del Codice attraverso al seguente procedura:

a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse e/o convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;

d) potrà essere esclusa l’offerta qualora l’offerente non presenti le giustificazioni;

e) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

IMPORTANTE: Si precisa che il RUP procederà, sempre e comunque, anche nel caso in cui non scatti anomalia, alla verifica del costo della manodopera di cui agli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d), D. Lgs.50/2016, in capo al miglior offerente.

In presenza dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, D.Lgs. 50/2016 o in caso di offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi del comma 6 dell'art. 97, il RUP procederà alla verifica dell'anomalia e del costo della manodopera all'interno del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Infine il RUP, Responsabile del Servizio, provvederà all'aggiudicazione definitiva che diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei predetti requisiti (cfr. art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016).

Nel caso di offerta incongrua il RUP provvederà all'esclusione della stessa e procederà quindi alla verifica della seconda migliore offerta, seguendo lo stesso procedimento sopra descritto.

La validità minima dell'offerta è stabilita in giorni 180 (centoottanta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell'offerta stessa. Se la stipula del contratto non avviene entro 60 giorni successivi all'aggiudicazione definitiva ed efficace, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo.

Ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo capoverso, D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Servizio potrà autorizzare, l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione oggetto del contratto.

7. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it utilizzando username e password scelti al momento dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui al successivo punto 8.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito

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stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica start.OE@PA.i-faber.com.

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che al momento della sottoscrizione non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21/11/2019, la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A 6)

B) L’OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo punto B)

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 7 “Modalità di identificazione sul sistema telematico” della presente lettera di invito, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

-Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su

“Modifica”;

-Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;

- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;

- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

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L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;

- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,

- in caso di altro tipo di società o consorzio: legale rappresentante, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, soci se:

a) in presenza di socio unico persona fisica, occorrerà indicare il riferimento del socio con indicazione che trattasi appunto di socio unico;

b)se società con meno di quattro soci occorrerà indicare il socio di maggioranza;

c) in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i nominativi.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.

Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione

“Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

A.1.1)Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti):

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf

“domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

N. B: In caso di presentazione di domanda da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito si ricorda che nella documentazione relativa all’offerta i costituenti il raggruppamento devono riportare l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei

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mandanti ( Modello A.2.3).

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura.

A1.2) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- la copia autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo, da inserire nell’apposito spazio di START.

A1.3) Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art.

45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

A.2) “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” e ulteriori modelli (scheda consorziata per consorziata esecutrice: modello A.2.1, dichiarazione impresa ausiliaria:

modello A.2.2, dichiarazione RTI/Consorzio: modello A.2.3, Ulteriori dichiarazioni: modello A.2.4).

Tutti i concorrenti, compresa l'eventuale impresa ausiliaria, dovranno rendere le dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) relative ai requisiti generali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed al possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura e le dichiarazioni contenute nel modello A.2.4 “Ulteriori dichiarazioni”.

In presenza di provvedimenti penali di cui al comma 1 dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

NOTA BENE

In base al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che fornisce il modello di formulario per il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) e al DGUE pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie generale 174 del 27 luglio 2016, i concorrenti per partecipare alla presente gara devono presentare il suddetto DGUE che consiste in una autodichiarazione aggiornata dell'operatore economico, che deve accompagnare l'offerta, contenente le seguenti dichiarazioni:

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;

- di soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83, D. Lgs. 50/2016 e declinati nella presente lettera di invito.

In base al suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 e alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la regolazione dei contratti (18 luglio 2016) - “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, e al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 e ulteriori

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precisazioni, a cui si rinvia integralmente, è stabilito che:

- l' operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;

- l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr, Parte II, sez.

C); ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;

-se più operatori economici compartecipano alla presente procedura sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte V);

-le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1e comma 2, D.Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

IMPORTANTE: Si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 che sostituisce il Comunicato del 26 ottobre 2016; ne consegue che l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016, può essere assolto dal legale rappresentante anche avuto riguardo a soggetti terzi muniti di rappresentanza, ivi compresi i cessati, con l'obbligo di indicare i dati identificativi DEI MEDESIMI SOGGETTI PER I QUALI LE DICHIARAZIONI VENGONO RESE.

Si precisa che per ognuno dei soggetti sopra indicati (ex comma 3 art. 80) e limitatamente al predetto comma 1 e comma 2 dell’art. 80 del Codice, il legale rappresentante può rendere le relative dichiarazioni nel proprio DGUE, sia per sé che per gli altri, firmando egli stesso il DGUE.

In questo caso il legale rappresentante dovrà dichiarare, nel punto A della parte III del DGUE:

“Nella mia qualità di legale rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione ex art. 80 comma 1 e comma 2 anche per gli altri soggetti dell’operatore economico che rappresento, tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art. 80 e precisamente:

Sig……..nella sua qualità di …………, Sig………...nella sua qualità di ………”

oppure

dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati, elencati nell’art.

80 comma 3 del Codice, provvedendo gli stessi, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

a) sottoscrivere il DGUE presentato dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente allo scopo di assumere la paternità delle dichiarazioni ivi contenute;

b) compilare e sottoscrivere un distinto DGUE, compilando solo la parte afferente all’art. 80 comma 1 del Codice e cioè la “Parte III Motivi di esclusione - sezione A” e la parte afferente all’art. 80 comma 2 del Codice e cioè la “Parte III Motivi di esclusione - sezione D” limitatamente a detto art.

80 comma 2.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

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L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)

L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto [impresa ausiliaria (avvalimento)] deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);

- i requisiti oggetto di avvalimento.

L’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto contiene, a pena di nullità:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;

- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;

- durata;

- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;

- rendere utilizzando l’apposito modello A.2.2 “DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la “DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA”, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull’importo contrattuale.

Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere che si intende subappaltare.

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A.3) LA GARANZIA PROVVISORIA di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di Euro 19.879,89 (euro diciannovemilaottocentosettantanove /89 centesimi) con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore della Provincia di Livorno, Piazza del Municipio n. 4, 57123 Livorno.

A.3.1) La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (una filiale provinciale della Banca d’Italia), a titolo di pegno.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel caso in cui l’operatore economico scelga di costituire la garanzia provvisoria mediante cauzione, e quindi in contanti, in assegni circolari, mediante bonifico, potrà effettuare un versamento intestato a Provincia di Livorno c/o Unicredit – Agenzia LIVORNO CAIROLI – Via Cairoli N. 51 Livorno IBAN IT 03 G 02008 13909 000040780456 - con causale la dicitura “Garanzia offerta LAVORI S.P. 39 PER PAVIMENTAZIONE ARMATA CIG 8044727EB8”.

Anche negli altri casi, la quietanza dovrà comunque riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia offerta LAVORI S.P. 39 PER PAVIMENTAZIONE ARMATA CIG 8044727EB8”.

Si precisa che il deposito è infruttifero.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla ricevuta del versamento o dalla quietanza attestanti rispettivamente l’avvenuto deposito o il bonifico su c/corrente dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria.

La scansione della ricevuta di versamento o della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato a operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto.

A.3.2) La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia offerta LAVORI S.P. 39 PER PAVIMENTAZIONE ARMATA CIG 8044727EB8”.

La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente ed essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l’indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

A.3.2.1) La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

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- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;

- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione aggiudicatrice.

A.3.3) L’importo della garanzia provvisoria è ridotto:

a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;

c) per le percentuali indicate dall’art. 93 comma 7 del Codice al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.

In caso di cumulo di riduzioni – lett.a) e lett.c) o lett.b) e lett.c) – la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti da scansionare ed inserire nell’apposito spazio previsto su START.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice, nella comunicazione (art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016) dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.

A.4) L’IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.

Tale impegno non è richiesto per le microimprese, le piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto A.3.2) (fideiussione bancaria

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o assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto;

- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto A.3.1) (deposito in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile.

Il documento attestante l’impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema nello spazio “cauzione provvisoria e impegno di un fidejussore” la scansione dell’originale cartaceo dell’impegno a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto.

A.5) Stampa del PASSOE rilasciato dal sistema AVCpass all’operatore economico partecipante alla presente procedura. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione, tuttavia la mancata presentazione originerà la richiesta che dovrà essere resa nel termine assegnato, pena l’esclusione dalla procedura.

A.6) DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) del contributo pari a euro 80,00, recante evidenza del codice di identificazione della procedura - CIG – e la data del pagamento.

Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell’Autorità Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione “Contributi in sede di gara”.

A comprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare nella Documentazione amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento.

B) OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica è generata direttamente dal sistema START ed è espressa in ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta, espresso con indicazione di due cifre decimali.

Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 inoltre:

- nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- nell’apposito spazio “costo della manodopera” il costo complessivo del lavoro (comprensivo degli elementi contributivi, degli oneri previdenziali e assistenziali e di altri eventuali oneri) per l’espletamento delle prestazioni.

Per presentare l’offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

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Compilare il form on-line, indicando il ribasso percentuale offerto, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, gli oneri aziendali ed il costo della manodopera;

Scaricare sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;

Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;

Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica:

• deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;

• deve contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

ATTENZIONE: a garanzia della serietà dell'offerta e della sua paternità, la mancanza della sottoscrizione digitale dell’offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara, senza possibilità di integrazione.

Sono escluse altresì le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferita ad altra gara, o offerte al rialzo.

Le offerte pervenute non possono essere ritirate e non è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

E’ ammesso l’invio entro i termini di scadenza di una seconda offerta sostitutiva della prima.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica e alla domanda di partecipazione.

9 . SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la

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procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Trascorso il termine di 10 giorni il RUP convocherà una seduta pubblica per proclamare l’ammissione o l’esclusione del concorrente.

La stazione appaltante valuta, caso per caso, a seconda dell’ipotesi concretamente verificatasi, di chiedere altre regolarizzazioni oltre a quelle tipizzate negli atti di gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Non risulta sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non abilitazione alla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione.

10 . MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Determina l’ ESCLUSIONE dalla gara:

-tutti i casi previsti espressamente dal codice dei contratti e dalle leggi ad esso collegate, ogni carenza,incompletezza e irregolarità essenziale dell'offerta tecnica ed economica (fatta salva l'evoluzione giurisprudenziale in materia, laddove ammissibile), ivi compresa ogni carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile o nel caso in cui il concorrente decida di non regolarizzare.

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA:

- manchi;

- non sia firmata digitalmente dal titolare, dal rappresentante legale o procuratore del soggetto concorrente;

- non contenga, a seconda dei casi, l'indicazione del prezzo offerto/ribasso percentuale e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;

- sia pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara oppure contenga un ribasso percentuale pari a 0 (zero).

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che:

- siano presentate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara;

- l'offerta, a seguito dell'applicazione estensiva della nuova disciplina del soccorso istruttorio, dopo valutazione in concreto delle singole fattispecie, non sia comunque sanabile, oppure pur essendo sanabile, il concorrente decida di non procedere a regolarizzare;

- sia stata accertata dalla stazione appaltante l’anomalia dell’offerta a seguito del procedimento di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

11. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione la Stazione Appaltante avvierà le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’aggiudicatario.

L’esito sarà tempestivamente comunicato al RUP ai fini dell’efficacia della aggiudicazione.

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Qualora dai controlli effettuati sui requisiti di ordine generale, le dichiarazioni rese non risultino corrispondenti al vero e non sia comprovato il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico - professionali, il Responsabile del Servizio provvederà all'esclusione del soggetto dalla procedura, revocandone la proposta di aggiudicazione e procedendo, contestualmente, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’A.N.A.C, ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Il responsabile procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio (solo nel caso di applicazione dell'esclusione automatica, cfr. Cons. Stato, V, 13, febbraio 2017, n. 590 e T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 1° agosto 2016, n. 1989, “ ...Finché si è in sub-fase endo-procedimentale, cioè prima che si formi la definitiva aggiudicazione efficace, non si cristallizza alcuna graduatoria e il ricalcolo della media è atto dovuto a seguito di riammissione di soggetto precedentemente escluso. Pertanto, l’autotutela esercitata dalla stazione appaltante nella fase procedimentale anteriore all’aggiudicazione definitiva non cristallizza affatto la soglia di esclusione automatica).

Dopo l’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante inviterà l’aggiudicatario a:

-stipulare il contratto entro il termine di 60 (sessanta) gg. dall’aggiudicazione definitiva secondo le modalità indicate all’art. 10 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvato con delibera del consiglio provinciale n. 34 del 1/11/2018, consultabile sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

-versare l’importo relativo alle spese contrattuali;

-produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all’art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016;

-prestare le polizza assicurativa come da Capitolato speciale d'appalto;

-costituire la garanzia fideiussoria di cui all’art.103, D.Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva).

-produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93, D. Lgs. 50/2016, da parte della stazione appaltante.

L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, ai sensi del comma 4, del suddetto articolo. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

12. NORME FINALI

L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui

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all’art. 76 del D.Lgs n. 50/2016.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.

Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente lettera di invito, presentare una nuova offerta.

La presentazione dell’offerta è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.

Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un’offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 8 della presente lettera di invito.

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera di invito, nel CSA, negli allegati e nello schema di contratto con rinuncia ad ogni eccezione e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti atti disponibili posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l’appalto remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

L’aggiudicazione dell’appalto è adottata con determinazione del responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione aggiudicatrice.

L’aggiudicatario ha diritto a un’anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nell’art. 29 del CSA.

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

13 . TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge stessa.

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