Assemblea dei soci a.i.fi. campania 2018
aggiornamento politico su Ddl Lorenzin e Ddl Gelli.
Focus su istituzione albo e ordine e sulla responsabilità professionale
A cura di
Dott.ssa fortuna giovarelli 10.02.2018 fortunagiovarelli@gmail.com
Responsabilità Medica
• Imperizia: insufficiente attitudine a svolgere un’attività che richiede specifiche conoscenze di regole scientifiche e tecniche dettate dalla
scienza e dall’esperienza, pertanto identificabile con una preparazione insufficiente
• Imprudenza : insufficiente ponderazione di ciò che l’individuo è in grado di fare, violazione di un a regola di condotta, codificata o lasciata al giudizio del singolo, con obbligo di non realizzare una azione o di adottare, nell’eseguirla, precise cautele (medico che invece di indirizzare l’ammalato da una specialista esegua, senza averne le capacità, un intervento
particolarmente impegnativo)
• Negligenza: trascuratezza, mancanza di sollecitudine ovvero di un comportamento passivo che si traduce in una omissione di determinate precauzioni (medico che dimentica una garza o un ferro chirurgico
nell’addome del paziente)
A cura di Dott.ssa Fortuna Giovarelli
Responsabilità Medica
PRIMA DOPO
L’art.3 afferma che la responsabilità Viene introdotto l’art.590 sexies c.p Penale per colpa lieve viene esclusa che elimina ogni riferimento alla quando l’operatore sanitario ha osservato gradazione della colpa e restringe le linee guida e le buone pratiche l’addentellato della “non punibilità”
alle sole ipotesi d’imperizia
A cura di Dott.ssa Fortuna Giovarelli
Legge 189/12 cd.
Balduzzi
Legge 24/2017 cd.
Gelli Bianco
Principio di diritto della L. Balduzzi
La limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida e alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia.
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La svolta della l. gelli bianco
• A seguito di due importanti sentenze, la cd. Tarabori e la Cavazza, le Sezioni Unite sono intervenute chiarendo tre particolari aspetti rispetto alla nuova responsabilità medica:
1. L’art. 590 sexies c.p (Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto) non si applica nei casi di negligenza o
imprudenza.
2. La distinzione tra colpa lieve e grave relativamente all’imperizia viene introdotta in via reinterpretativa.
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3. Il sanitario risponderà anche per imperizia lieve in
eligendo. Quest’ultimo punto è fondamentale perché non solo rende l’operatore responsabile della scelta del
trattamento sanitario, ma anche del mancato discostamento dalle linee guida in casi in cui queste non siano adeguate al caso specifico.
Non si risponderà di imperizia lieve solo quando l’errore
rimproverabile è commesso nella fase esecutiva regolata da linee guida e buone prassi.
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Ricapitolando
• Il sanitario risponde per negligenza, imprudenza e imperizia secondo le regole ordinarie;
• Nel caso specifico dell’imperizia, quando questa si manifesta nella fase della scelta del trattamento (in eligendo) si è
sempre responsabili, anche per imperizia lieve;
• Se, invece, la scelta del trattamento e delle linee guida che devono governare la fase esecutiva è corretta ed adeguata al caso specifico, il sanitario può essere esentato da
responsabilità se l’imperizia è solo lieve nella fase esecutiva.
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Art. 10 L. 24/2017: L’obbLigo di assicurazione
• È stata prevista una copertura tout court in base alla quale le strutture
sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private dovranno assicurarsi , o dotarsi di altre “analoghe misure”, per la responsabilità civile verso terzi e per la
responsabilità civile verso i prestatori d’opera , estendendo la copertura
anche ai danni procurati dal personale operante presso le stesse a qualunque titolo.
• Obbligo assicurativo che riguarderà anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o attraverso la telemedicina.
• Le strutture dovranno tutelarsi dalla responsabilità extracontrattuale verso i terzi, nel caso in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro.
• Il sanitario che a qualunque titolo operi in strutture sanitarie, pubbliche o private, dovrà stipulare con oneri a proprio carico una polizza professionale per colpa grave a garanzia dell’azione di rivalsa dell’azienda.
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IMPORTANZA dI ASSICURARSI AIFI
ProbLema deLLe “anaLoghe misure”
A cura di Dott.ssa Fortuna Giovarelli
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Non esiste a carico delle imprese assicurative l’obbligo di contrarre polizze nel settore sanitario. Con tale espressione il legislatore ha voluto designare
un’alternativa per gli enti sanitari, i quali, anziché rivolgersi alle imprese assicurative, possono decidere di “autoassicurarsi”
Autoassicurarsi = ritenere internamente e interamente il rischio medico, rimettendo ai propri bilanci e alla poca gestione l’amministrazione dei sinistri.
• Manca il trasferimento del rischio
• Mancano le conoscenze di gestione dei sinistri da parte della struttura sanitaria ERGO NON SI PUO’ CONSIDERARE QUALE MISURA ANALOGA
Quando risponde la struttura e quando il singolo operatore
Se il paziente instaura un rapporto con
La struttura, in quanto il paziente non sceglie l’operatore sanitario, sarà la
struttura a rispondere dei
comportamenti colposi dell’operatore.
L’operatore, in maniera diretta, e questo abbia solo utilizzato i locali e
l’attrezzatura della struttura, a rispondere dei propri errori sarà
l’operatore stesso.
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LEGGE LORENZIN
1. Possibilità di istituire ex novo un Ordine specifico per i fisioterapisti
(verranno costituiti singoli albi in seno ad un Ordine “Multialbo”, così come è già avvenuto per gli infermieri, i tecnici di radiologia e le ostetriche) Per tutte le professioni come i fisioterapisti , i logopedisti, i tecnici di
laboratorio ecc., la possibilità e l’obbligo d’iscrizione riguarda i possessori di titoli abilitanti individuati nella L. 42/99 e dai decreti ministeriali della salute del 27 luglio 2000, che prevede sia titoli “equipollenti” (già
riconosciuti) che quelli “equivalenti” (con procedura ancora in itinere).
Con il Decreto 26 luglio 2011 il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva definito “criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione
dell’art. 4 comma 2 L. 42/99 Conferenza di Servizi 2012 intervento nel 2014 del Miur che ha reso noti i criteri di ammissione alle misure compensative
per la frequenza dei corsi universitari.
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LEGGE LORENZIN
2. Viene inserita un’aggravante per l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie art. 348 c.p.
Si interviene sul reato di esercizio abusivo della professione, per inserire un’aggravante quando il reato riguardi una
professione sanitaria e per prevedere in tali ipotesi la
confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato. Ed in particolare, quando si tratta di beni immobili, si dispone il loro trasferimento al patrimonio del comune ove sono siti, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.
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